Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 III 60



115 III 60

13. Estratto della sentenza 1o febbraio 1989 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa Reburs S.A. contro X (ricorso) Regeste

    Zwangsverwertung eines Grundpfandes: Bezahlung des Kaufpreises durch
Schuldübernahme (Art. 143 und 156 SchKG, Art. 41 und 47 VZG).

    1. Der Ersteigerer eines Grundstücks kann, anstatt den Kaufpreis dem
Betreibungsamt bar zu bezahlen, innerhalb der festgesetzten Frist und mit
dem Betrag des Zuschlagspreises die Grundpfandgläubiger direkt befriedigen,
sofern deren im Lastenverzeichnis aufgenommene Forderung nicht bestritten
ist (Bestätigung der Rechtsprechung, E. 2).

    2. Kann das Betreibungsamt dem Ersteigerer eine zusätzliche Frist zur
Leistung einer Garantie ansetzen, wenn dieser unnötigerweise Gläubiger
befriedigt hat, deren Forderung bestritten ist? Frage offengelassen,
da im vorliegenden Fall der Beschwerde des Ersteigerers aufschiebende
Wirkung erteilt worden ist und er Gelegenheit gehabt hat, während des
Verfahrens die Garantie zu leisten (E. 3).

    3. Es rechtfertigt sich nicht, die Erhebung des Kaufpreises
aufzuschieben, nur weil der Lastenbereinigungsprozess noch pendent ist
(E. 4).

Sachverhalt

    A.- La Banca Cantonale di Zurigo ha introdotto il 1o giugno 1987
all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 2, una domanda
di vendita relativa alla particella n. 1231 RFP di Brusino Arsizio. La
domanda, che tendeva al rimborso di un mutuo (Fr. 381'991.25) garantito
da un'ipoteca in primo grado, è stata comunicata a X, proprietaria dello
stabile, il 5 giugno 1987. Il 13 novembre 1987 l'Ufficio ha pubblicato
l'avviso di incanto unico, ripetuto il 20 novembre successivo, e il 7
dicembre ha trasmesso l'elenco degli oneri alla debitrice e ai creditori
pignoratizi. X ha contestato due crediti iscritti nell'elenco: uno di
Fr. 163'240.-- a favore della Spar- und Hypothekenbank garantito da
ipoteche in secondo e terzo grado, l'altro di Fr. 158'166.65 a favore
della Reburs S.A. garantito da un'ipoteca in quarto grado. Il 17 dicembre
1987 l'Ufficio ha invitato X a far valere le contestazioni in giudizio
entro dieci giorni e, siccome le stesse non influivano sul prezzo a cui
sarebbe stato aggiudicato l'immobile, ha depositato il 29 gennaio 1988 le
condizioni d'asta. Il 10 febbraio 1988 si è tenuto l'incanto e lo stabile
è stato aggiudicato alla Reburs S.A. per Fr. 550'000.--. La società ha
versato subito un acconto di Fr. 50'000.--, impegnandosi a pagare il saldo
con gli interessi al 5% nel termine di trenta giorni. Le cause promosse
da X davanti alla Pretura di Lugano, Sezione 3, sono tuttora pendenti.

    B.- Il 10 marzo 1988 la Reburs S.A. ha dimostrato all'Ufficio di
avere tacitato direttamente sia la Banca Cantonale di Zurigo sia la Spar-
und Hypothekenbank. L'Ufficio si è rifiutato di iscrivere il trapasso di
proprietà nel registro fondiario: ha precisato che l'operazione sarebbe
stata intrapresa solo quando la società avrebbe fornito una garanzia
di Fr. 118'008.75, pari - secondo l'Ufficio - all'utile che sarebbe
derivato dalla vendita ove X avesse vinto le due cause in contestazione
dell'elenco oneri.

    C.- X è insorta contro la predetta richiesta di garanzia, il 6
settembre 1988, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, sostenendo che la Reburs
S.A. si trovava in mora, che pertanto l'Ufficio doveva indire una nuova
asta e riscuotere dall'aggiudicataria il reddito prodotto dall'immobile
nel frattempo. Con sentenza del 18 novembre 1988 la corte ha dichiarato
il reclamo inammissibile; ha statuito tuttavia di propria iniziativa,
come autorità di vigilanza, e ordinato all'Ufficio di verificare se
nell'intervallo la società avesse provveduto a versare l'intero prezzo
d'acquisto: in caso contrario l'Ufficio avrebbe revocato l'aggiudicazione
e disposto un nuovo incanto.

    D.- La ditta Reburs S.A. ha esperito alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale un ricorso del 7 dicembre 1988 in cui
propone che, concesso al gravame effetto sospensivo, la procedura forzata
abbia a continuare solo una volta intervenuto il giudizio del Pretore sulle
due cause ancora pendenti. Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Le condizioni dell'incanto, contro le quali non è stato introdotto
alcun reclamo, prevedevano un pagamento del prezzo nella misura di
Fr. 50'000.-- in contanti o assegno al momento dell'aggiudicazione e
"il resto, maggiorato dell'interesse del 5%, entro 30 giorni" (cifra
10). Stabilivano inoltre che l'aggiudicatario avrebbe avuto la facoltà di
sostituire al pagamento in contanti un altro modo di estinguere l'obbligo
(assunzione del debito, novazione), purché avesse esibito all'Ufficio,
entro il termine per il pagamento effettivo, "una dichiarazione del
creditore constatante che è d'accordo col modo di estinzione proposto"
(cifra 11). Quest'ultima clausola corrisponde al tenore dell'art. 47 cpv. 1
RFF, che si applica anche in caso di fallimento (art. 130 cpv. 1 RFF).

    L'autorità di vigilanza reputa che nella fattispecie l'aggiudicataria
non abbia versato l'intero prezzo della delibera e che quindi l'Ufficio
di esecuzione debba revocare senza indugio l'aggiudicazione e indire
una nuova asta (art. 143 cpv. 1 e 156 LEF), salvo che il residuo sia
stato corrisposto nel frattempo, cioè in pendenza di reclamo (DTF 109 III
37). L'aggiudicataria fa notare di aver prodotto entro il 10 marzo 1988,
in vece del denaro contante, gli attestati con cui tutti i creditori
pignoratizi confermano l'avvenuta tacitazione delle loro pretese. Tale
circostanza, ancorché non accertata dalla corte cantonale, trova riscontro
nell'inserto e può essere considerata a titolo integrativo (art. 81 con
rinvio all'art. 64 cpv. 2 OG). Non basta a dimostrare tuttavia che il
prezzo di aggiudicazione sia stato corrisposto interamente. Ove non fossero
sorti litigi sull'elenco degli oneri, l'aggiudicataria avrebbe avuto il
diritto di adempiere le condizioni della delibera trasmettendo all'Ufficio,
entro il 10 marzo 1988, un certificato in cui i creditori pignoratizi si
dichiaravano d'accordo fino all'ammontare di Fr. 550'000.-- con una forma
di pagamento diversa dal denaro liquido (art. 47 cpv. 1 RFF). In concreto
però le pretese dei creditori in secondo, terzo e quarto grado (la Spar-
und Hypothekenbank e la stessa aggiudicataria) sono contestate a norma
dell'art. 39 RFF. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare
che quando un credito esigibile garantito da pegno è iscritto nell'elenco
degli oneri, ma è contestato e l'azione è ancora pendente, il titolare del
credito non può rinunciare da solo al pagamento in contanti (DTF 83 III
98 consid. 3). Né la Spar- und Hypothekenbank né l'aggiudicataria potevano
quindi rilasciare, da sole, una dichiarazione a mente dell'art. 47 cpv. 1
RFF. Per il resto l'aggiudicataria non pretende di aver ignorato che il
credito della Spar- und Hypothekenbank fosse oggetto di contestazione. Ne
segue che l'importo residuo di Fr. 118'008.75 (sul cui ammontare non vi
è discussione) non può reputarsi validamente soluto.

Erwägung 3

    3.- Il problema di sapere se, nel caso in rassegna, il consenso
della debitrice a una rinuncia di denaro liquido da parte dei creditori
contestati sarebbe stata sufficiente non ha rilievo pratico, la debitrice
non avendo mai assentito a una rinuncia del genere. L'interrogativo è di
chiarire piuttosto se - come assume l'autorità di vigilanza - l'Ufficio
debba revocare subito l'aggiudicazione e indire una nuova asta qualora
il saldo di Fr. 118'008.75 non sia stato versato nel frattempo.

    L'art. 143 cpv. 1 LEF, cui rinvia l'art. 156, dispone che "ove il
pagamento non venga fatto nel termine prescritto, il trapasso della
proprietà dell'immobile è revocato e l'ufficio ordina immediatamente
un nuovo incanto". L'art. 63 cpv. 1 prima frase RFF ribadisce che "ove
l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie prestate
non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa,
l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo
incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 LEF, a meno che tutti gli
interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti)
consentano ad una proroga del termine di pagamento". Se ne deduce
che qualora l'aggiudicatario non paghi il prezzo né presti garanzia
entro il termine stabilito nelle condizioni d'incanto e non tutti gli
interessati consentano a una proroga, l'aggiudicazione dev'essere annullata
quand'anche il ritardo non sia imputabile all'aggiudicatario (DTF 75 III
13 consid. 3). È vero che il Tribunale federale ha giudicato legittimo
il termine suppletorio di dieci giorni, susseguente a una procedura di
reclamo, concesso da un'autorità cantonale di vigilanza all'aggiudicatario
per pagare il prezzo nel suo intero (DTF 109 III 37): ciò non significa
tuttavia che tale prassi sia imperativa. Del resto al ricorso in esame è
stato conferito effetto sospensivo perché l'Ufficio non procedesse alla
revoca dell'aggiudicazione fino al giudizio del Tribunale federale. La
ricorrente ha avuto così altri due mesi per fornire una garanzia adeguata
e non può certo definirsi vittima di un rigore eccessivo.

Erwägung 4

    4.- L'aggiudicataria chiede nel ricorso che la procedura di
realizzazione sia sospesa finché il giudice civile non abbia statuito
sulle cause promosse dalla debitrice in contestazione dell'elenco oneri
(art. 39 RFF). L'art. 41 cpv. 1 RFF prescrive chiaramente, nondimeno,
che la litispendenza di un processo su un credito iscritto nell'elenco
degli oneri non impedisce la tenuta dell'incanto, "a meno che l'esito
della contestazione non sia influente sulla determinazione del prezzo di
aggiudicazione o che l'incanto non possa aver luogo senza pregiudizio di
legittimi interessi" (cfr. DTF 111 III 29 consid. 2). La ricorrente, che
a giusto titolo non ha reclamato contro l'esecuzione dell'asta, non può
pretendere ora che siano sospesi gli effetti dell'aggiudicazione. La sola
circostanza ch'essa sia chiamata a garantire la somma di Fr. 118'008.75
(destinata, dandosi il caso, a essere pignorata nell'ambito di altre
quattro procedure pendenti contro la debitrice) non lede i suoi interessi
legittimi: intanto essa non può sostenere di aver tacitato i crediti
litigiosi con qualche utilità e non può dunque asserire che le cause
civili siano prive di senso o scopo; inoltre non può esigere che la
realizzazione del pegno rimanga sospesa solo perché essa non è in grado
di adempiere interamente le condizioni d'asta.

Entscheid:

    Per questi motivi, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
                          pronuncia:

    Il ricorso è respinto.