Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IB 505



115 Ib 505

65. Estratto della sentenza 5 ottobre 1989 della I Corte di diritto
pubblico nella causa A. B. e Pro Mendrisio e dintorni contro Gran Consiglio
e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorsi di diritto amministrativo
e di diritto pubblico) Regeste

    Art. 34 Abs. 3 RPG, 97 ff. OG; Rechtsmittel gegen einen Nutzungsplan.

    Ein allgemein verbindlicher kantonaler Nutzugsplan ist gemäss
Art. 34 Abs. 3 RPG mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten; kommt
der Plan jedoch einer Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG gleich, indem
er bereits Elemente einer künftigen Baubewilligung enthält, so ist er
mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 97 ff. OG anfechtbar, und
der in Art. 99 lit. c OG genannte Ausschlussgrund ist nicht gegeben (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso, con risoluzione
del 23 dicembre 1987, di adattare il piano cantonale di risanamento per
l'eliminazione dei rifiuti urbani. La modifica prevede, in special modo,
la realizzazione di una discarica nella Valle della Motta, in territorio
di Coldrerio e Novazzano, che dovrà servire l'insieme dei Comuni del
Sottoceneri. Sono stati concessi un permesso generale di dissodare le
superfici necessarie all'impianto e l'autorizzazione di eseguire la prima
fase del disboscamento. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di
diritto pubblico e amministrativo interposti dal Comune di Coldrerio contro
la modifica del piano di risanamento e l'autorizzazione del disboscamento.

    Il Consiglio di Stato ha allestito un piano cantonale di utilizzazione
per la discarica della Valle della Motta, giusta gli art. 6h e segg. della
legge edilizia ticinese (LE). Il 28 dicembre 1988 la medesima autorità
ha statuito sui reclami presentati in seguito alla prima pubblicazione,
avvenuta a norma dall'art. 6i LE. Dopo la seconda pubblicazione prescritta
dall'art. 6m cpv. 3 LE, la Pro Mendrisio e dintorni, associazione
intesa a favorire lo sviluppo locale, e A. B., cittadino di Coldrerio,
hanno adito il Gran Consiglio. In data 22 maggio 1989 il legislativo
ticinese ha approvato il piano cantonale di utilizzazione e ha respinto
i ricorsi. La ponderazione dei contrapposti interessi è basata su diverse
relazioni tecniche e sullo studio di impatto ambientale allegato al piano
nel corso della prima pubblicazione.

    La Pro Mendrisio e dintorni ha impugnato la risoluzione del Gran
Consiglio mediante ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico,
A. B. ha interposto un ricorso di diritto pubblico. Il Tribunale federale
non è entrato nel merito del primo e del terzo gravame, respingendo in
quanto ammissibile il secondo.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- (Congiunzione dei ricorsi ai fini del giudizio.)

Erwägung 2

    2.- Il provvedimento impugnato è un piano cantonale di utilizzazione
giusta il capo III, articoli da 6h a 6s, della legge edilizia ticinese del
19 febbraio 1973. In base all'art. 6h cpv. 1 LE tali misure disciplinano
l'uso ammissibile del suolo nelle zone previste all'art. 6b cpv. 1
lett. f LE, ossia quelle che secondo il piano direttore cantonale
richiedono ulteriori studi particolareggiati. Si tratta dunque di piani
nell'accezione degli art. 14 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPT, obbligatori nei
confronti di ognuno. Il giudizio di un'autorità cantonale, che approva
in ultima istanza un provvedimento di questa natura, è suscettibile
di impugnazione mediante ricorso di diritto pubblico, in conformità
all'art. 34 cpv. 3 LPT (DTF 114 Ia 387 consid. 2 e rinvii, 113 Ib 373
consid. 1b in fine, 106 Ia 330/331 consid. 1).

    D'altra parte l'ordinamento in esame, che configura un piano di
utilizzazione speciale a norma della giurisprudenza (DTF 112 Ib 166/167
con rimandi), determina nei minimi particolari una singola infrastruttura
pubblica. Esso stabilisce definitivamente l'attuazione della discarica
e vincola, al riguardo, le autorità chiamate ad approvare i diversi
lavori di esecuzione, come ad esempio il dissodamento, nella fattispecie
già concesso, le opere di canalizzazione, la rete viaria o ancora gli
edifici e i manufatti previsti. Un piano di utilizzazione speciale
tanto minuzioso è assimilabile nei suoi effetti, che precorrono certi
elementi delle successive e indispensabili autorizzazioni edilizie,
a una decisione concreta (cfr. DTF 113 Ib 225 e segg., consid. 1a, non
pubblicato, e 2b). In quanto tale e alla stessa stregua di una licenza di
costruzione, simile provvedimento deve poter essere impugnato con ricorso
di diritto amministrativo giusta gli art. 97 OG e 5 PA, se è fondato o
avrebbe dovuto fondarsi sul diritto pubblico federale, segnatamente le
disposizioni contenute nella legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione
dell'ambiente e nelle ordinanze di esecuzione (art. 54 cpv. 1 LPA), purché
non sussistano motivi di inammissibilità a norma degli art. 99 e segg. OG
(DTF 114 Ib 216 consid. 1b e rinvii). In particolare non si applica,
a un caso come quello presente, l'eccezione dell'art. 99 lett. c OG: un
piano così specifico, analogo a un'autorizzazione di massima, che riveste
carattere pregiudiziale nei confronti degli ulteriori permessi edilizi
necessari al compimento della prevista opera pubblica, non ricade in
questo motivo di esclusione (DFT 113 Ib 373 consid. 1b, ultimo capoverso;
cfr. inoltre GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege II edizione, pag. 105/106;
SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pag. 71/72).

    Nel principio, dunque, a giusta ragione la Pro Mendrisio e dintorni fa
valere mediante un ricorso di diritto amministrativo l'incongruenza tra la
legislazione federale e il piano di utilizzazione per la discarica nella
Valle della Motta. Il ricorso di A. B., benché contesti materialmente
la decisione litigiosa dal solo profilo dell'arbitrio, evoca in maniera
implicita l'inosservanza delle medesime disposizioni. A tal proposito il
suo gravame dev'essere trattato come un ricorso di diritto amministrativo
(DTF 112 Ib 243 consid. 1a), connesso a un ricorso di diritto pubblico
in merito alla violazione delle norme che soggiacciono a questo rimedio
(DTF 114 Ib 217 consid. 1d). Occorre pertanto verificare, per entrambe
le impugnative e i due ricorrenti, le altre condizioni di ammissibilità,
in particolare la legittimazione ad agire sulla base degli art. 103 e
88 OG. Il Tribunale federale procede d'ufficio a questo esame (DTF 114
Ib 216 consid. 1 e rimandi). Ciò non significa tuttavia che il ricorrente
possa limitarsi a sostenere che la decisione impugnata lo concerne nei suoi
interessi protetti, in modo che si debba entrare nel merito delle censure
avanzate. Egli ha invece l'obbligo di addurre gli elementi materiali
che consentano di stabilire la sua facoltà di ricorrere per ciascuno dei
rimedi esperiti (cfr. DTF 114 Ib 202 consid. 1c, 107 Ia 178 consid. 1a).