Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IB 328



115 Ib 328

43. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 9 giugno 1989
nella causa A. c. Dipartimento di polizia del Cantone Ticino (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Entzug des Führerausweises wegen Konsums von Betäubungsmitteln.

    Wie das Fahren in angetrunkenem Zustand kann auch das Führen
eines Motorfahrzeuges nach dem Konsum von Betäubungsmitteln mit
einem Warnungsentzug geahndet werden, wenn die Voraussetzungen eines
Sicherungsentzugs nicht erfüllt sind. Es ist hingegen unzulässig, einen
Warnungsentzug mit Verpflichtungen zu verbinden, die typischerweise mit
einem Sicherungsentzug einherzugehen pflegen, wie zum Beispiel die Pflicht
zur periodischen Vorlage von ärztlichen Zeugnissen, die bestätigen,
dass der Betroffene keine Betäubungsmittel mehr konsumiert hat. Die
zwei Typen des Führerausweisentzugs haben unterschiedliche Funktionen,
und die Vollzugsmodalitäten können nicht miteinander kombiniert werden.

Sachverhalt

    A.- Il 13 settembre 1988, in territorio di B., A. era fermato da una
pattuglia di guardie di confine a bordo dell'autovettura del padre, dopo
aver fumato dello hascisch. Chiamati da tale pattuglia, intervenivano sul
posto agenti della Polizia cantonale di C. che invitavano A. a condurre il
proprio veicolo sino alla sede della polizia a C. (distante circa 3 km dal
luogo in cui era stato fermato); qui si procedeva alle debite formalità e
alla redazione del rapporto di polizia. Da questo risultava che A. s'era
appartato, unitamente ad una amica, nell'autovettura di quest'ultima,
per fumare uno spinello: dopo di che, era salito a bordo della vettura del
padre, dirigendosi verso C.; giunto all'altezza dell'acquedotto, era stato
fermato dalle guardie di confine. L'avvenuta consumazione di hascisch
nelle descritte circostanze era confermata a verbale d'interrogatorio
dall'amica con cui si era appartato. In precedenza, la Polizia cantonale
di C. aveva denunciato A. in due circostanze alla Procura pubblica per
acquisto di hascisch; A. aveva peraltro negato ogni addebito. In data
15 novembre 1985 il Dipartimento di polizia del Cantone Ticino (Ufficio
giuridico della circolazione) gli aveva già inflitto un ammonimento per
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Terminato il rapporto
di polizia, A. veniva rilasciato in possesso della sua licenza di condurre
e ripartiva con il veicolo con cui era arrivato.

    Dalla fine del 1985 ad oggi sono state inflitte ad A., prescindendo
dall'avvenimento testé menzionato e dal procedimento litigioso, tre multe
e un ammonimento per infrazione alle norme della circolazione stradale.

    Con decisione del 14 ottobre 1988, il Dipartimento di polizia del
Cantone Ticino, ritenuto che A. aveva guidato "sotto l'influsso di sostanze
stupefacenti, e pertanto in palese stato d'inidoneità psicofisica"
e che "secondo il parere di eminenti esperti in materia il consumo
di stupefacenti compromette la normale capacità di guida di qualsiasi
conducente" e che, "malgrado avesse già ricevuto un'ammonimento nel gennaio
1985 per consumo di stupefacenti, egli aveva nuovamente ripreso a far uso
di tali sostanze", gli revocava la licenza di condurre veicoli a motore
per la durata di due mesi, imponendogli altresì l'obbligo di presentare
ogni mese, e per la durata di sei mesi, un certificato medico attestante
che, in seguito a regolari e frequenti controlli, più non ha fatto uso
di sostanze stupefacenti, nemmeno a scopo terapeutico, a partire dalla
data del provvedimento di revoca.

    Adito da A., il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ne respingeva
il gravame.

    Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, A. è insorto contro
la decisione del Consiglio di Stato, di cui chiede l'annullamento.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la decisione
impugnata e rinviato la causa all'autorità cantonale per nuova decisione.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LCS, chi è in stato di ebrietà o di
spossatezza o è inabile alla guida per altri motivi, non deve condurre
un veicolo. L'uso, anche solo occasionale, di stupefacenti, e sia pure
soltanto di una certa quantità di hascisch, può alterare la capacità di
condurre (v. sul problema generale della rilevanza per l'idoneità alla
guida dei psicofarmaci, delle sostanze psicotrope e degli stupefacenti,
SCHAFFHAUSER, Grundrisse des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. I, pag. 141-143; BUSSY & BERNASCONI, Commentaire du Code suisse de la
circulation routière, 2a ed. ad art. 14 LCS, pag. 96). I provvedimenti da
adottare eventualmente, nell'ambito della disciplina della circolazione
stradale, nei confronti di un consumatore, occasionale od abituale, di
stupefacenti sono, in linea di principio, gli stessi di quelli applicabili
a chi guida con un'alcolemia superiore ai limiti ammessi o a chi è dedito
al bere (DTF 105 Ib 387). L'ebrietà da alcol può essere accertata con la
prova del sangue, eccezionalmente e con le dovute cautele anche in base
ad altre prove (v. SCHAFFHAUSER, op.cit., pag. 139-140; BUSSY & RUSCONI,
op.cit., ad art. 91 LCS, pag. 449). L'inidoneità alla guida per consumo
di stupefacenti può essere accertata in base a conclusioni fondate sulla
presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente,
sui dati scientifici basati sull'esperienza e possibilmente corroborati
da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. Ciò significa,
in pratica, che, in materia di sospetto d'inidoneità alla guida per
consumo di stupefacenti, l'intervento di persone specializzate (che
garantiscano esami di laboratorio corretti e conclusioni medico-legali
scientificamente provate) è indispensabile, ancor più che per quanto
concerne la prova dell'ebrietà da alcol. Questo principio vale sia per
il consumo occasionale, che suole comportare provvedimenti a scopo di
ammonimento, che (e ancor in maggior misura) per la determinazione di
un consumo cronico o addirittura di una tossicodipendenza, implicanti
generalmente provvedimenti a scopo di sicurezza. La necessità di procedere
a tali accertamenti non esclude ovviamente, sia nel caso d'incapacità
per sospetta alcolemia accessiva, sia in quello di sospetto consumo di
stupefacenti, che gli organi di polizia possano, ove esistano segni
manifesti d'inidoneità alla guida, sequestrare sul posto e a titolo
provvisorio la licenza anche prima che detti accertamenti siano stati
effettuati (v. art. 38 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli, OAC).

Erwägung 2

    2.- a) Nella fattispecie è litigioso se l'autorità cantonale potesse
revocare la licenza e imporre al ricorrente determinati obblighi senza
aver proceduto previamente ad accertamenti corrispondenti a quelli evocati
nel considerando precedente. A torto l'autorità cantonale ritiene che essi
non fossero necessari, e ciò tanto nel caso in cui la revoca, come afferma
essere avvenuto nella fattispecie, fosse dovuta a scopo di ammonimento,
quanto in quello in cui lo fosse a scopo di sicurezza (non occorre,
essendo le due nozioni correnti nella pratica, soffermarsi qui sulla
distinzione tra queste due categorie, che si caratterizzano più per la
loro funzione prevalente, che per una netta delimitazione concettuale,
risaputo essendo che una revoca a scopo di ammonimento tutela anche,
sia pure accessoriamente, la sicurezza del traffico, e che una revoca
a scopo di sicurezza suole spesso costituire anche un ammonimento per
l'interessato).

    b) Nella decisione emanata in prima istanza, il Dipartimento di polizia
aveva dichiarato che il ricorrente aveva guidato "sotto l'influsso
di sostanze stupefacenti, e pertanto in palese stato d'inidoneità
psicofisica". A ragione il ricorrente contesta la perentorietà di tale
constatazione. Se, contrariamente al senso comune che suole attribuirsi
all'espressione "sotto l'influsso", il Dipartimento ha semplicemente voluto
dire "dopo aver ingerito", può anche essere ammessa tale ambigua frase;
se invece ha voluto far intendere, come devesi normalmente interpretare
l'espressione, che tale influsso era in certo modo percettibile, esso
è flagrantemente contraddetto dal fatto che gli agenti di polizia si
son ben guardati dal sequestrare al ricorrente la licenza di condurre e
dall'impedirgli l'ulteriore guida; essi l'hanno invece addirittura invitato
a condurre l'autovettura per 3 km fino all'ufficio di polizia, lasciandolo
poi partire con la licenza e alla guida della stessa vettura. Ancor
meno sostenibile è quanto detto nella frase successiva "e pertanto in
palese stato d'inidoneità psicofisica", e ciò per le stesse ragioni,
giustamente rilevate dal ricorrente. Nulla agli atti lascia supporre
che gli agenti intervenuti avessero dubbi sull'apparente capacità di
guidare del ricorrente. Se così non fosse stato, essi avrebbero proceduto
scorrettamente, invitandolo a condurre e lasciandolo partire al volante
della sua vettura e con la licenza di condurre. È invece comprensibile
che la polizia abbia voluto verbalizzare i fatti e l'accertato consumo di
hascisch in vista di un'eventuale futura procedura intesa ad accertare
se, in modo generale, A. fosse idoneo alla guida o se, tenuto conto
anche di certi suoi precedenti, non si giustificasse una revoca a scopo
di sicurezza. L'ulteriore considerando contenuto nella decisione di
prima istanza è puramente dichiaratorio ed è nella fattispecie privo di
qualsiasi rilevanza concreta: è certamente vero che "secondo il parere
di eminenti esperti in materia, il consumo di stupefacenti compromette
la normale capacità di guida di qualsiasi conducente", ma tale verità
non esime in alcun modo l'autorità dal procedere agli accertamenti
individuali menzionati nel consid. 1 della presente sentenza. Se è
vero che l'hascisch è (v. art. 1 cpv. 2 n. 4 della legge federale sugli
stupefacenti) uno stupefacente proibito (anche se purtroppo ampiamente
diffuso in quantità più o meno pericolose), ciò non significa ancora
che qualsiasi quantità, anche minima, ingerita dia luogo senz'altro e
immediatamente ad un'inidoneità a guidare; potrebbe al proposito addursi
l'esempio dell'assenzio che è pure una sostanza alcolica proibita (per
ragioni medicosociali), ma che agli effetti dell'alcolemia va trattata come
qualsiasi altra bevanda alcolica. Il fatto che A. abbia ammesso d'aver
fumato con la sua amica lo spinello, e che tale fumata sia stata da essa
confermata, non prova ancora una sua inidoneità concreta o quanto meno
(come sembra pretendere il Dipartimento) presunta. Altro è proscrivere
il consumo dello hascisch, altro è considerarlo, senza differenziazione
alcuna, in particolare secondo quantità, durata del consumo, risposta
dell'organismo, ecc., come comportante in ogni caso un'inidoneità alla
guida. Neppure lo specifico precedente del ricorrente, ammonito nel 1985
dallo stesso Dipartimento per il consumo di stupefacenti, poteva esimere
detta autorità dal far capo ad accertamenti medico-legali; tale precedente
avrebbe, al contrario, dovuto indurlo a ricorrervi, come già s'è accennato,
in vista di un'eventuale revoca a scopo di sicurezza.

    Da quanto sopra discende che sia il Dipartimento, in prima istanza,
che il Consiglio di Stato, il quale ha fatto, in sostanza, proprie le tesi
di quell'autorità, hanno violato il diritto federale, per non aver ordinato
gli accertamenti medico-legali indispensabili sia per esigenze elementari
in materia di prova e di proporzionalità, sia per la tutela dei diritti
del cittadino. Già per questa ragione la risoluzione impugnata dev'essere
annullata e la causa rinviata all'autorità competente per nuova decisione.

Erwägung 3

    3.- Per ragioni di economia procedurale, in particolare per evitare
malintesi in sede di nuovo giudizio da parte dell'autorità cantonale,
giova rilevare che anche l'obbligo di certificazione medica imposto
al ricorrente è, in una revoca a scopo di ammonimento quale è stata
espressamente qualificata dal Consiglio di Stato quella litigiosa,
manifestamente lesivo del diritto federale. L'autorità cantonale ha
al proposito frainteso la differenza tra i due tipi di revoca, i cui
singoli elementi concreti non possono essere combinati in alcun caso. Se
l'art. 14 cpv. 3 LCS e l'art. 7 OAC consentono effettivamente, come
ricordato dal Consiglio di Stato nelle proprie osservazioni sul ricorso,
di imporre controlli medici non solo in occasione degli esami di guida
teorici o pratici, ma anche durante la validità della licenza di condurre,
quando possa apparire dubbio se le condizioni richieste per il rilascio
esistano tuttora, va pur rilevato che tale controllo durante il periodo
di validità della licenza non può mai essere ordinato accessoriamente
ad una revoca a scopo di ammonimento. Trattasi invero di un controllo
tipicamente richiesto da ragioni di sicurezza e, come già si è menzionato,
provvedimenti a scopo di ammonimento e a scopo di sicurezza non possono
essere tra di loro combinati. Ognuno di essi va preso nella propria sede,
seguendo le procedure ed osservando le garanzie per essi previste. Appare
sconcertante che l'autorità cantonale, la quale non si è nemmeno peritata,
pur avendone ampiamente l'occasione e il motivo, di procedere al buon
momento ad accertamenti medico-legali imposti dalle circostanze, metta poi
a carico del ricorrente precisi e circostanziati obblighi di tal fatta,
giustificati certo nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza, ma
esclusi in quello di una revoca a scopo di ammonimento.