Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 8



114 V 8

4. Sentenza del 18 febbraio 1988 nella causa B. contro Cassa svizzera di
compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per
le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 23 Abs. 5 des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale
Sicherheit und Art. 1 Abs. 1 der Zusatzvereinbarung vom 4. Juli 1969 zum
genannten Abkommen. Die Befugnis eines italienischen Staatsangehörigen,
die Beiträge an die schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung
an die italienische Sozialversicherung überweisen zu lassen, setzt
insbesondere voraus, dass der Gesuchsteller noch keine Leistungen aufgrund
dieser Beiträge bezogen hat.

Sachverhalt

    A.- La cittadina italiana Rosetta B.-T., coniugata, ha chiesto il 26
febbraio 1986 il trasferimento dei contributi dall'assicurazione sociale
svizzera a quella italiana.

    Mediante decisione amministrativa del 29 aprile 1986 la Cassa
svizzera di compensazione ha respinto la richiesta, argomentando che
il marito dell'istante era al beneficio di una rendita semplice di
vecchiaia, nonché di una rendita complementare a favore della moglie. In
queste condizioni per la Cassa non era dato il presupposto previsto dal
diritto convenzionale, secondo il quale il trasferimento era possibile
soltanto quando l'assicurato non fosse stato al beneficio di prestazioni
dell'assicurazione sociale svizzera.

    B.- Rosetta B.-T. è insorta contro il provvedimento amministrativo
asserendo che, se al marito era stata assegnata una rendita di vecchiaia
svizzera, nel calcolo della stessa non erano stati compresi i contributi
da lei versati all'assicurazione sociale di questo Stato. Per l'insorgente
al marito era stata attribuita una prestazione che in ogni caso sarebbe
spettata ad un assicurato la cui moglie non aveva mai esercitato attività
lavorativa in Svizzera. Concludendo essa ha ribadito la sua richiesta di
trasferimento dei contributi dall'assicurazione sociale svizzera a quella
italiana ed ha precisato che i contributi da lei versati all'assicurazione
sociale svizzera non erano vincolati dalle prestazioni dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti versate al marito e avrebbero avuto incidenza sul
computo delle prestazioni stesse soltanto al compimento del suo 62o anno
di età, quando la rendita semplice sarebbe stata sostituita da una rendita
di vecchiaia per coniugi.

    Con giudizio del 17 novembre 1986 la Commissione di ricorso
menzionata in ingresso, statuente con giudice unico, ha respinto il
gravame. Richiamati i testi dell'art. 1 paragrafo 1 dell'Accordo aggiuntivo
del 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza
sociale nelle tre lingue ufficiali, il primo giudice ha privilegiato
i testi francese e tedesco, secondo i quali il trasferimento sarebbe
stato da escludere quando gli interessati avessero fruito di prestazioni
dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e non già di prestazioni sulla
base dei contributi versati come stabilito dal testo italiano. Per il
primo giudice dall'interpretazione della norma convenzionale da dedurre
era che anche chi era al beneficio di una rendita complementare non poteva
pretendere il trasferimento dei contributi.

    C.- Con il ricorso di diritto amministrativo Rosetta B.-T. chiede in
sostanza l'annullamento del querelato giudizio e che le venga riconosciuto
il diritto di trasferire i contributi dell'assicurazione sociale svizzera
a quella italiana. A sostegno del gravame richiama le argomentazioni
già proposte davanti ai primi giudici e mette in rilievo la differenza
esistente fra i testi tedesco e francese e quello italiano della normativa
convenzionale relativa al trasferimento dei contributi.

    La Cassa svizzera di compensazione si rimette al giudizio di
questa Corte. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone la
disattenzione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- a) Secondo l'art. 23 cpv. 5 della Convenzione italo-svizzera
relativa alla sicurezza sociale (detta appresso Convenzione), per un
periodo di 5 anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della
Convenzione stessa (1o settembre 1964), i cittadini italiani hanno
la facoltà, in deroga all'art. 7 della Convenzione, di chiedere al
verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la
legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei
contributi versati da loro stessi e dai datori di lavoro all'assicurazione
vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che abbiano lasciato
la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo paese prima della fine
dell'anno in cui detto evento si sia verificato.

    b) L'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione, in vigore dal
1o luglio 1973, accordo che giusta le disposizioni finali è stato fatto
a Berna il 4 luglio 1969 in due esemplari, uno in italiano e l'altro in
francese, i due testi facenti ugualmente fede, dispone in combinazione
con l'art. 8 del secondo Accordo aggiuntivo vigente dal 1o febbraio 1982
nella versione italiana testualmente quanto segue:

    "1. I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni
   dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento
   assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il
   trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da
   loro stessi e dai loro datori di lavoro alla assicurazione vecchiaia e
   superstiti svizzera, in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di
   alcuna prestazione, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la

    Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese.

    Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione
   vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere
   individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia
   quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della
   moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice della
   assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della
   rendita complementare per la moglie.

    2. I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle
   assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i
   loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti
   dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera..."

    Nella versione francese la stessa norma dispone testualmente quanto
segue:

    "1. Les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation aux
   dispositions de l'art. 7 de la Convention, de demander, lors de
   la réalisation de l'événement assuré en cas de vieillesse selon
   la législation italienne, le transfert aux assurances sociales
   italiennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs
   à l'assurance-vieillesse et survivants suisse lorsqu'ils n'ont encore
   bénéficié d'aucune prestation de l'assurance-vieillesse, survivants et
   invalidité suisse, à condition toutefois qu'ils aient quitté la Suisse
   pour s'établir définitivement en Italie ou dans un pays tiers. Lorsque
   des époux ont tous deux versé des cotisations à l'assurance-vieillesse
   et survivants suisse, ils peuvent demander individuellement le transfert
   de leurs propres cotisations. Toutefois, lorsque seul le transfert
   des cotisations de l'épouse a été effectué, l'époux n'a droit qu'à
   une rente simple de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
   à l'exclusion de la rente complémentaire pour épouse.

    2. Les ressortissants italiens dont les cotisations ont été transférées
   aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier,
   ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit
   à l'égard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse..."

    Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo
internazionale procede anzitutto dal testo convenzionale. Se il testo è
chiaro e se il significato, come risulta dal generale uso della lingua
come pure dall'oggetto e dallo scopo della disposizione, non appare
privo di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno
che dal contesto o dai materiali si possa con sicurezza dedurre che il
testo non corrisponde alla volontà delle parti contraenti (DTF 113 V 103
consid. 2b). Secondo l'art. 9 cpv. 2 della Legge federale sulle raccolte
delle leggi e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali)
del 21 marzo 1986, entrata in vigore il 15 maggio 1987 (RS 170.512),
il testo determinante dei trattati e delle decisioni internazionali è
quello ch'essi designano come tale.

Erwägung 2

    2.- Dall'esame dei due testi sopra riprodotti si rileva che, se per il
testo italiano il trasferimento è possibile nella misura in cui contributi
non siano stati posti a base di una prestazione assicurativa, altrettanto
non è detto nel testo francese, il quale si riferisce genericamente
a prestazioni senza accennare ai contributi sulla base dei quali esse
sono state erogate. L'interpretazione "estensiva" della norma fatta dal
primo giudice deve essere disattesa in quanto trattandosi di accordo
bilaterale redatto in francese ed in italiano con testi fedefacenti ma
di contenuto diverso, determinante non può essere che la volontà delle
parti espressa al momento della pattuizione delle norme. Appare ovvio che
la parte italiana abbia fatto particolare riferimento al testo italiano,
circostanza questa non determinante ma comunque di rilievo. La volontà da
parte svizzera emerge invece dal messaggio del 5 novembre 1969 con cui
il Consiglio federale ha accompagnato il testo dell'Accordo aggiuntivo
sottoposto al parlamento. In detto messaggio, al capitolo "Trasferimento
all'assicurazione italiana dei contributi AVS pagati da cittadini italiani"
si legge nelle tre lingue ufficiali (FF 1969 II 969; FF 1969 II 1213;
BBl 1969 II 1201) quanto segue:

    "È inoltre richiesto che, fino alla data del trasferimento, non
sia stata
   fornita nessuna prestazione in base a contributi pagati all'AVS e
   all'AI svizzere."

    "Il est en outre exigé qu'aucune prestation n'ait été octroyée sur la
   base des cotisations payées à l'AVS et l'AI suisses jusqu'à la date
   du transfert."

    "Weitere Voraussetzung ist, dass auf Grund der an die schweizerische
AHV
   und IV entrichteten Beiträge bis zum Zeitpunkt der Überweisung noch
   keinerlei Leistungen bezogen worden sind."

    Visto il tenore del messaggio nelle tre lingue ufficiali, deve essere
concluso che determinante è il testo italiano dell'Accordo aggiuntivo
pattuito il 4 luglio 1969, la versione in lingua tedesca, che è la
traduzione del testo di lingua francese (AS 1973 1185), non essendo testo
determinante ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Legge sulle pubblicazioni
ufficiali (v. consid. 1b in fine) e come tale quindi irrilevante ai fini
del presente controllo giudiziario.

Erwägung 3

    3.- Sulle disposizioni convenzionali concernenti il trasferimento
dei contributi di un solo coniuge dall'assicurazione sociale svizzera
a quella italiana, in particolare di quelli della moglie, il Tribunale
federale delle assicurazioni si è già pronunciato in DTF 111 V 3 e 113 V
98 ponendo in evidenza che esse danno luogo a conseguenze talora infelici,
ma che non spetta al giudice delle assicurazioni di modificare il testo
convenzionale voluto e sottoscritto dalle parti.

    Nell'evenienza concreta, in applicazione delle disposizioni
dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 4 luglio 1969, la ricorrente
ha diritto, dal momento che secondo una comunicazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sede di Como, del 26 febbraio 1986
essa ha realizzato in Italia l'evento assicurato richiesto in regime
convenzionale e che i suoi contributi personali non sono entrati né
direttamente, né indirettamente nel computo della rendita assegnata
al marito, al trasferimento degli stessi alla patria assicurazione
sociale. Conseguenza del trasferimento dei contributi della ricorrente sarà
la perdita per il marito del diritto al versamento della complementare
alla rendita di vecchiaia semplice assegnatagli e, al compimento del 62o
anno di età della moglie, l'impossibilità di pretendere una rendita di
vecchiaia per coniugi (DTF 113 V 103 consid. 2b).

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il querelato
giudizio del 17 novembre 1986 della Commissione di ricorso e la decisione
amministrativa del 29 aprile 1986 della Cassa svizzera di compensazione
sono annullati. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione
perché provveda al trasferimento dei contributi.