Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 310



114 II 310

56. Estratto della sentenza 8 agosto 1988 della I Corte di diritto pubblico
nella causa Comunione dei comproprietari del condominio X. c. Comune di
Brissago e Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso
di diritto pubblico) Regeste

    Art. 84 ff. OG; Zulässigkeit der staatsrechtlichen
Beschwerde. Art. 712t Abs. 2 ZGB; Vertretungsbefugnis des Verwalters
einer Stockwerkeigentümergemeinschaft im Zivilprozess.

    1. Notwendigkeit der vorgängigen Ermächtigung der Versammlung
der Stockwerkeigentümer im Hinblick auf ein staatsrechtliches
Beschwerdeverfahren (E. 2a).

    2. Möglichkeit, den Verwalter einer Stockwerkeigentümergemeinschaft,
der sich nicht hat ermächtigen lassen, gleich zu behandeln, wie
einen Vertreter ohne Vollmacht, dem der Richter eine angemessene Frist
anzusetzen hat zur Behebung des Mangels, mit dem die bereits vorgenommenen
Prozesshandlungen behaftet sind? (E. 2b).

    3. Bejahung der Vertretungsbefugnis des Verwalters im konkreten Fall
(E. 2c).

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il Municipio di Brissago ha eccepito in limine la carenza di
legittimazione attiva della ricorrente ed ha proposto che il gravame venga
dichiarato irricevibile per tal motivo. Esso ha addotto che al gravame
è stata unicamente allegata la procura conferita dall'amministratore
del condominio X. all'avv. M., mentre l'art. 712t cpv. 2 CC esige -
salvo si tratti di procedura sommaria e tale non è quella dipendente da
ricorso di diritto pubblico - l'autorizzazione preventiva dell'assemblea
dei comproprietari; né può parlarsi nella fattispecie d'un caso urgente
ove, in forza dell'ultima frase di questa norma, detta autorizzazione
può esser richiesta in un secondo tempo.

    a) Secondo il testo italiano e tedesco dell'art. 712t cpv. 2 CC,
l'amministratore dev'essere autorizzato a stare in giudizio come attore
o convenuto nell'ambito di un processo civile. Pertanto, ci si potrebbe
già chiedere se questa esigenza valga anche per la procedura del ricorso
di diritto pubblico, che non è una procedura civile: la questione è
indubbiamente delicata ed il Tribunale federale non ha avuto finora che
la possibilità di sollevarla, per poi lasciarla aperta, nella sentenza
inedita del 13 novembre 1984 in re Stockwerkeigentümergemeinschaft Selva
c. Christoffel e Comune di Davos (consid. 1). Ove si tenga conto delle
finalità della norma, la risposta a tale quesito sembrerebbe invero dover
essere affermativa: in effetti, l'ordinamento stabilito dall'art. 712t
cpv. 2 CC - ripreso dal § 27 cpv. 2 n. 5 della Wohnungseigentumsgesetz
tedesca del 15 marzo 1951 - si fonda sulle considerazioni che un processo,
che potrebbe anche essere promosso contro uno o parecchi proprietari,
ha sovente degli sviluppi imprevisti e provoca non solo gravi spese, ma
turba i rapporti o perfino cagiona inimicizie durevoli tra proprietari
e vicini (Messaggio 7 dicembre 1962 del Consiglio federale, in FF 1962
pag. 1864; GILLIOZ, L'autorisation d'ester en justice au nom de la
communauté des copropriétaires par étage, RSJ 80/1984 pag. 284; LIVER,
Sachenrecht, in Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, pagg. 103/4;
KURT MÜLLER, Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum,
tesi Zurigo 1965, pag. 137; SJ 1978 pag. 125). Ora, questi inconvenienti
possono verificarsi anche nell'ambito d'una procedura di ricorso di diritto
pubblico e sembrerebbe quindi necessario che l'assemblea dei comproprietari
abbia a decidere anche in tal caso se si deve proporre codesto rimedio,
dando o rifiutando all'amministratore la preventiva autorizzazione. Ai
fini del giudizio, tale questione può tuttavia rimanere ancora una volta
aperta, per le ragioni che si esporranno in seguito.

    b) Secondo la dottrina, la formulazione dell'art. 712t cpv. 2 CC in
merito ai casi sprovvisti d'urgenza non esclude che l'amministratore che
non s'è fatto autorizzare venga trattato alla stregua di un rappresentante
senza poteri (falsus procurator), a cui il giudice deve fissare un
ragionevole termine per correggere il vizio che inficia provvisoriamente
gli atti processuali già compiuti: se l'assemblea dei comproprietari dà
poi il proprio consenso all'amministratore entro il termine assegnatogli,
essa ratifica gli atti inizialmente eseguiti senza potere e sana il
vizio con effetto ex tunc (GILLIOZ, op.cit., pag. 287; inoltre GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, III ediz., pag. 285).

    Ora, nel concreto caso l'avv. M., entro il termine fissato
dal Tribunale federale, ha prodotto il verbale dell'assemblea dei
comproprietari del condominio X., svoltasi il 28 maggio 1988, la quale -
alla trattanda "Diversi" - ha ratificato l'operato del suo amministratore
con riguardo alla presentazione del ricorso di diritto pubblico. Ne
consegue che, con questa ratifica, l'assemblea dei comproprietari ha
riparato il vizio che inficiava il ricorso inoltrato dall'amministratore
senza autorizzazione e che questo ricorso non può esser dichiarato
irricevibile per tal motivo.

    c) Del resto il gravame non risulterebbe inammissibile anche se non si
volesse seguire l'opinione dottrinale appena esposta e si volesse ritenere
che l'assemblea, nei casi normali, non possa ratificare atti processuali
compiuti dall'amministratore senza il suo consenso. In effetti, ci si
può perlomeno chiedere se l'amministratore della ricorrente non poteva
prevalersi della clausola d'urgenza prevista dall'art. 712t cpv. 2, seconda
frase CC. Ove si considerino, per un verso, il termine perentorio di 30
giorni stabilito dall'art. 89 cpv. 1 OG e, per altro verso, la difficoltà
di indire a scadenza relativamente breve l'assemblea dei comproprietari
del condominio, in prevalenza non domiciliati nel Cantone Ticino,
la risposta affermativa al quesito sembrerebbe giustificata (cfr. in
proposito: GILLIOZ, op.cit., pag. 285; FRIEDRICH, Das Stockwerkeigentum,
II ediz., pagg. 169/70): e questa conclusione si imporrebbe addirittura
ove si volesse ritenere (come suggerito in risposta dal Gran Consiglio)
che la ricorrente - la quale ha impugnato nel 1988 una decisione del 23
aprile 1986 di cui non ha avuto in precedenza contezza - avrebbe dovuto
agire entro il breve termine di 10 giorni giusta l'art. 35 cpv. 1 OG.

    Infine, non si deve dimenticare che l'impugnativa in sede federale
costituisce nel concreto caso la logica conseguenza dell'accoglimento
del ricorso del Comune in sede cantonale, ove non è stato contestato
che l'assemblea dei comproprietari del condominio X. avesse dato
l'autorizzazione contemplata dall'art. 712t cpv. 2 CC: in queste
circostanze si può quindi ragionevolmente ritenere che tale autorizzazione
copra anche il successivo ricorso di diritto pubblico (cfr. in tal senso
la citata sentenza in re Stockwerkeigentümergemeinschaft Selva, consid. 1;
inoltre MÜLLER, op.cit., pag. 137).

    d) Se ne deve concludere che la capacità di stare in giudizio
dell'amministratore del condominio non può essere contestata e che la
relativa eccezione sollevata dal resistente dev'essere disattesa.