Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 36



114 III 36

12. Estratto della sentenza 20 giugno 1988 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa Realini contro Bayerische Landesstiftung
(ricorso) Regeste

    Arrestvollzug (Art. 274 Abs. 1 SchKG).

    Ein Betreibungsamt handelt richtig, wenn es innerhalb seines
Betreibungskreises einem Arrestbefehl Folge leistet, obwohl
dieser nur eine Fotokopie des Originals ist, ihm von einem anderen
Betreibungsamt (und nicht unmittelbar von der Arrestbehörde) zugestellt
wird, den Betreibungskreis nicht nennt und überdies sich auch auf
Vermögensgegenstände bezieht, die vom Betreibungsamt arrestiert wurden,
welches den Arrestbefehl weitergeleitet hat.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare più volte in quali
circostanze un Ufficio di esecuzione deve rifiutarsi di dar seguito a un
sequestro (DTF 109 III 126 con richiami). Ha specificato, tra l'altro,
che un Ufficio non deve attuare sequestri su beni trovantisi fuori del
suo circondario; la violazione di tale divieto comporta la nullità del
sequestro, rilevabile in ogni tempo dall'autorità di vigilanza (DTF
112 III 117 consid. 2 con rimandi). Nel caso concreto è pacifico che
il Pretore di Lugano, Sezione 4, è l'autorità competente a decretare
sequestri di oltre Fr. 1'000.-- sul territorio dell'intero distretto
(art. 5 e 7 della legge organica giudiziaria ticinese civile e penale,
art. 386 CPC ticinese, art. 1 lett. d del regolamento sull'organizzazione
della Pretura del Distretto di Lugano). È indiscusso altresì che i due
Uffici di esecuzione hanno operato nel quadro delle relative competenze
territoriali (art. 1 del decreto esecutivo concernente le giurisdizioni
dei due circondari di esecuzione e fallimenti del Distretto di Lugano).
Rimane da esaminare se, nondimeno, il decreto di sequestro dovesse essere
disatteso per la manchevole indicazione dell'Ufficio richiesto o per la
designazione simultanea di oggetti posti in due circondari esecutivi.

    a) L'indicazione dell'Ufficio destinatario o dell'organo incaricato
di praticare il sequestro non figura tra i requisiti formali disposti
dall'art. 274 cpv. 2 LEF. Comunque sia il decreto del 15 ottobre 1987,
redatto sul modulo 45, reca la scritta "All'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Lugano". Certo, l'aggiunta dei due circondari sarebbe stata opportuna;
da questa semplice mancanza non può dedursi tuttavia l'inattuabilità
del sequestro. Che il Pretore intendesse rivolgersi a un Ufficio di
esecuzione e non a un altro organismo pubblico (art. 274 cpv. 1 LEF)
è fuori dubbio; che poi dovesse trattarsi del circondario competente
è indiscutibile, l'Ufficio non potendo esulare - come si è visto -
dalla propria giurisdizione senza dar corso a un sequestro nullo. Il
caso sarebbe diverso ove il Pretore avesse invitato l'Ufficio di un
circondario specifico a sequestrare beni ubicati in un altro circondario:
il decreto sarebbe stato allora inattuabile, l'Ufficio richiesto non
potendo agire oltre i limiti della propria giurisdizione nemmeno per
rogatoria (l'art. 89 LEF non si applica alla procedura di sequestro:
art. 275 LEF; DTF 107 III 37, con l'eccezione illustrata in DTF 36 I
316). Su questo punto il gravame del creditore risulta quindi fondato.

    b) Secondo l'autorità di vigilanza la designazione, nel decreto, di
più oggetti situati in circondari distinti è esclusa perché l'esecuzione
del sequestro incombe a un solo Ufficio, il quale può operare unicamente
nel proprio circondario. In realtà la corte dimentica che la competenza
per territorio delle autorità del sequestro non coincide necessariamente
con quella degli Uffici di esecuzione (cfr. gli art. 1 e 23 cpv. 2
LEF). È manifesto che, qualora gli oggetti da sequestrare si trovino in
giurisdizioni diverse, occorre un decreto per ogni singola giurisdizione
(art. 272 LEF); ciò non significa che occorra un decreto di sequestro
anche per ogni singolo circondario esecutivo. L'autorità del sequestro può
elencare nel decreto oggetti posti in più circondari esecutivi e chiedere a
ogni singolo Ufficio di procedere nell'ambito della propria competenza. Un
decreto del genere non è affatto ineseguibile e del resto la necessità
di redigere decreti separati si esaurirebbe in una formalità senza senso,
non essendo compito dell'autorità del sequestro rammentare agli Uffici di
esecuzione la rispettiva competenza territoriale. In proposito il ricorso
del creditore si dimostra una volta ancora provvisto di buon diritto.

    c) Il decreto di sequestro è trasmesso direttamente dall'autorità
all'Ufficio di esecuzione incaricato di procedere (art. 274 cpv. 1
LEF). Ora, nel caso in rassegna il decreto è giunto a uno solo degli Uffici
(quello del Circondario 1), che ha inviato fotocopia all'altro. L'unico
autore che si esprime sulla questione (JAEGER, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II,
nota 3 ad art. 274 LEF) reputa che, ove comprenda oggetti situati in
circondari diversi, il decreto di sequestro va trasmesso all'Ufficio nel
cui circondario si trovano i beni di maggior valore. V'è da domandarsi
se ciò sia sufficiente o se, piuttosto, l'autorità del sequestro non
debba trasmettere un esemplare del decreto a ogni Ufficio interessato;
essa, per vero, non e chiamata a conoscere il valore effettivo dei vari
oggetti e inoltre non si vede perché l'Ufficio del circondario nel quale
si trovano i beni di minor valore debba ricevere il decreto solo in
un secondo tempo. Sia come sia, quand'anche si ritenesse che nel caso
attuale l'autorità del sequestro abbia agito in modo manchevole, ciò
non basterebbe a giustificare la nullità dei sequestri operati dai due
Uffici. L'Ufficio del Circondario 1 ha steso regolarmente il verbale
di sequestro sul retro del decreto originale (art. 276 cpv. 1 LEF);
l'Ufficio del Circondario 2, che ha ricevuto fotocopia del decreto dal
Circondario 1, ha steso il verbale sul retro della fotocopia. Dato che
il sequestro esige un'attuazione immediata (DTF 98 III 78 consid. 3b),
non può rimproverarsi a quest'ultimo Ufficio di non essersi procurato
dall'autorità del sequestro un secondo esemplare del decreto, tanto più
che non aveva motivo per porre in dubbio la conformità della fotocopia
con l'originale. Semmai si potrebbe discutere sulla tempestività con
cui è stato praticato il sequestro (cfr. DTF 113 III 143 consid. 6). La
debitrice però non è insorta contro l'attuazione del sequestro. Il problema
della tardività sfugge dunque a qualsiasi esame.