Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 180



114 Ib 180

28. Estratto della sentenza 23 marzo 1988 della I Corte di diritto pubblico
nella causa X. c. Comune di Chiasso e Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 36 RPG und Art. 8 der Tessiner Vollzugsverordnung über
provisorische Massnahmen im Bereiche der Raumplanung; Errichtung
provisorischer Bauzonen.

    1. Pläne über provisorische Bauzonen, welche aufgrund von Art. 36
Abs. 2 RPG und Art. 8 der kant. Vollzugsverordnung erstellt werden, sind
Nutzungspläne i.S. von Art. 14 RPG und müssen somit gemäss den in Art. 33
RPG enthaltenen Grundsätzen erlassen werden. Absolute Nichtigkeit einer
Planänderung, die in Missachtung der vom Bundesrecht zwingend festgelegten
und im kant. Vollzugsrecht verankerten Voraussetzungen und Garantien
vorgenommen wird (E. 2a).

    2. Auf Art. 36 Abs. 2 RPG beruhende Schutzmassnahmen können geändert
werden: Eine solche Änderung muss jedoch die Natur, den Sinn und Zweck
dieser Bestimmung berücksichtigen und darf nicht, wie im konkreten Fall,
die künftige ordentliche Planung vorausnehmen oder ersetzen (E. 2b).

    Art. 24 RPG; Ausnahmebewilligung für die Errichtung eines
Sportzentrums.

    Ist ein Sportzentrum mit Tennisplätzen, Gerätehaus, Fussballfeld
und Parkplatz ein standortgebundenes Werk? Frage offengelassen, da der
Bewilligungserteilung überwiegende Interessen gegenüberstehen: würde hier
eine Ausnahmebewilligung erteilt, so würde die raumplanerische Ordnung,
wie sie sich aus dem RPG und den kantonalen Normen ergibt, aus dem Gefüge
gebracht und dem Sinn und Zweck von Art. 24 Abs. 1 RPG zuwidergehandelt
(E. 3c).

Sachverhalt

    A.- Il Dipartimento dell'ambiente del Cantone Ticino - agendo
in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LPT e dell'art. 8 del relativo decreto
esecutivo emanato dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1980 (DEPT) -
pubblicò nel 1981 il piano della zona edificabile provvisoria del Comune
di Chiasso. Senza subire modifiche in seguito a ricorsi, tale piano
entrò in vigore. Esso escludeva dalla zona edificabile vaste porzioni
di territorio a Seseglio. In questa zona inedificabile - salvo che per
costruzioni agricole - era inclusa anche la part. n. 156 RFD di proprietà
del Comune. Il terreno, della superficie complessiva di 34968 m2 e di
forma irregolare, è compreso fra il torrente Faloppia e la strada al
limite della collina boschiva del Penz.

    In data 4 febbraio 1982 il Comune di Chiasso presentò una domanda di
costruzione per la creazione su detto fondo di impianti sportivi (campi
da tennis coperti e all'aperto, palazzina di servizio, due terreni per
il calcio, posteggi); questo progetto fu poi riveduto ed il 7 settembre
1983 venne inoltrata una nuova domanda di costruzione. In precedenza,
con lettera del 16 agosto 1983, il Municipio di Chiasso aveva richiesto al
Dipartimento dell'ambiente una modifica del piano provvisorio delle zone
edificabili, tendente a inserire il terreno in questione nel comprensorio
edilizio quale zona di attrezzature e edifici pubblici (AEP).

    Con decisione del 18 ottobre 1983 il Dipartimento dell'ambiente accolse
tale richiesta. Per questa modifica non fu allestito alcun nuovo piano:
ci si limitò a disegnare sull'esemplare esistente la nuova zona e non
intervenne alcuna pubblicazione.

    Il 28 novembre 1983 il Municipio di Chiasso accordò al Comune
la licenza edilizia e respinse le opposizioni; dal canto suo, il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni già aveva concesso il 28 ottobre
l'autorizzazione cantonale a costruire.

    I signori X., proprietari di un fondo attiguo, ricorsero al Consiglio
di Stato contro queste due decisioni. Il Governo respinse il gravame
con risoluzione n. 1553 del 25 marzo 1986: esso ritenne legittima la
modifica del piano delle zone provvisoriamente edificabili accordata dal
Dipartimento dell'ambiente, e ineccepibili i permessi edilizi ordinari
rilasciati dal Municipio e dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

    I vicini soccombenti hanno impugnato la decisione del Consiglio di
Stato con ricorso al Tribunale amministrativo, che lo ha respinto con
sentenza del 13 giugno 1986. Esso ha ritenuto che - quand'anche la modifica
della zona edificabile concessa dal Dipartimento dell'ambiente non fosse
valida - il progettato centro sportivo dovrebbe esser autorizzato in
applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT, perché di ubicazione vincolata
e perché nessun interesse contrario e preponderante osta alla sua
realizzazione.

    I signori X. sono insorti contro la predetta sentenza con tempestivo
ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di
annullarla unitamente alla risoluzione del Consiglio di Stato, alla
licenza edilizia comunale e all'autorizzazione dipartimentale.

    Il Tribunale amministrativo si è limitato in risposta a far riferimento
alla propria decisione; il Consiglio di Stato e il Comune di Chiasso
hanno concluso per la reiezione del ricorso; l'Ufficio federale della
pianificazione del territorio (UPT) ne ha invece postulato l'accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- (Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.)

Erwägung 2

    2.- In base al piano delle zone provvisoriamente edificabili,
legittimamente istituito dal Dipartimento dell'ambiente nel 1981
(cfr. DTF 110 Ib 139 segg.), regolarmente pubblicato ed entrato in vigore,
la part. 156 RFD era situata fuori della zona edificabile. Qualsiasi
costruzione - che non fosse agricola - presupponeva pertanto il rilascio di
un'autorizzazione derogatoria eccezionale in applicazione dell'art. 24 LPT.

    Con la decisione del 18 ottobre 1983 - anteriore alle autorizzazioni
comunale e dipartimentale necessarie in virtù dell'art. 22 cpv. 1 LPT e
della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE, art. 39 segg.,
45 segg.) - il Dipartimento dell'ambiente ha però modificato tale piano
ed ha creato per il fondo n. 156 RFD una nuova zona edificabile a titolo
provvisorio, destinata ad accogliere impianti ed edifici di interesse
pubblico. Mentre il Governo ha ammesso senza esitare la legittimità d'una
simile modifica ed il Tribunale amministrativo - ma solo di transenna,
senza esame del fondamento delle censure ricorsuali - l'ha condivisa,
i ricorrenti e l'UPT negano la validità di tale misura pianificatoria
provvisionale per motivi di forma e per motivi di merito.

    a) Le zone provvisoriamente edificabili istituite dal Dipartimento
dell'ambiente in applicazione dell'art. 8 DEPT per i Comuni sprovvisti -
come Chiasso - di un piano regolatore approvato e uniformato alle esigenze
della legge edilizia (art. 7 DEPT), costituiscono ordinamenti pianificatori
provvisionali. I Governi cantonali sono autorizzati e tenuti ad adottarli
per evitare che, sino all'introduzione della normativa pianificatoria i
cui principi sono stabiliti nella LPT - legge quadro - e che debbono essere
completati, precisati ed attuati dai Cantoni (art. 36 cpv. 1 LPT), subentri
un vuoto che potrebbe vanificare l'adempimento del mandato costituzionale
enunciato dall'art. 22quater Cost. (DTF 110 Ib 139 segg. consid. 3 e
riferimenti). Anche i piani provvisori del territorio edificabile emanati
in virtù dell'art. 36 LPT costituiscono piani di utilizzazione ai sensi
dell'art. 14 LPT: essi delimitano infatti, sia pur provvisoriamente,
le zone edificabili, per riguardo segnatamente a quelle agricole. Come
tali essi non possono essere sottratti all'obbligo di pubblicazione
espressamente sancito dall'art. 33 cpv. 1 LPT. Altrettanto dicasi
quanto all'obbligo imposto ai Cantoni di istituire almeno un rimedio
di diritto contro i piani di utilizzazione, accompagnato dal divieto
di limitare la legittimazione oltre quanto è previsto per il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale e dal precetto che almeno
un'istanza possa riesaminarli in modo completo (art. 33 cpv. 2 e 3 LPT;
cfr. a tal proposito DTF 108 Ib 125 segg. consid. 2 e 3). La legislazione
ticinese rispetta d'altronde questi principi: il Tribunale federale ha
già avuto occasione di riconoscerlo e di sottolineare come, delegando al
Dipartimento dell'ambiente il compito di allestire e pubblicare le zone di
pianificazione - e, aggiungasi qui, i piani delle zone provvisoriamente
edificabili - per riservare a sé stesso il ruolo di autorità di ricorso
di piena cognizione, con controllo anche dell'opportunità, il Consiglio
di Stato avesse proprio voluto ossequiare le esigenze del diritto federale
(DTF 110 Ib 140/41 consid. 3b).

    Ora, è manifesto che in casu queste esigenze e garanzie, imposte dal
diritto federale e ancorate in quello cantonale, non sono state rispettate:
la modifica del piano della zona edificabile provvisoria ordinata dal
Dipartimento dell'ambiente il 18 ottobre 1983 non è stata pubblicata,
né di conseguenza sono state aperte le vie di ricorso imperativamente
prescritte dal diritto federale. Contrariamente all'opinione del Consiglio
di Stato, né la circostanza che la nuova zona appartenesse al Comune di
Chiasso, né il fatto che l'edificabilità fosse limitata ad un certo tipo
di impianti o costruzioni, poteva esimere l'autorità dall'osservanza
del diritto federale. D'altra parte, non può esser accolto l'argomento
adombrato nell'impugnata sentenza, per cui il Dipartimento dell'ambiente,
modificando il piano vigente, avrebbe in sostanza già a quel momento
accordato un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT. Infine,
anche il riferimento che il Tribunale amministrativo fa, a tal proposito,
alla sentenza 22 dicembre 1982 in re Ritter (DTF 108 Ia 295 segg.) è del
tutto inconferente, come ancora si vedrà in appresso (consid. 3b). Ne
consegue che, inficiata da un vizio formale essenziale, la decisione 18
ottobre 1983 del Dipartimento dell'ambiente e la modifica del piano che
essa ha istituito sono colpite da nullità assoluta e non possono esplicare
effetto alcuno (cfr. DTF 104 Ia 176/77 consid. 2c, 98 Ia 571/72 consid. 4;
IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 40, pagg. 239,
242/43; KNAPP, Précis de droit administratif, II ediz., n. 565 segg.):
le censure formali sollevate su codesto punto risultano pertanto fondate.

    b) Anche le critiche di natura materiale mosse dai ricorrenti e
dall'UPT alla controversa modifica del piano della zona edificabile
provvisoria appaiono giustificate. Certo, il diritto federale (art. 36
cpv. 2 LPT) non vieta ai Governi cantonali - rispettate le esigenze
di procedura e di tutela dei diritti di ricorso - di modificare gli
ordinamenti provvisionali adottati in precedenza, e segnatamente i piani
delle zone edificabili provvisorie, e questo sintanto che il diritto
cantonale non avrà designato altra autorità: a tale possibilità di
modifica allude del resto espressamente l'art. 8 cpv. 2 DEPT. Ma, tanto
nello stabilire tali ordinamenti provvisionali quanto nel modificarli, i
Governi cantonali non debbono travalicare i limiti imposti dalla natura,
dal senso e dallo scopo cui è finalizzato l'art. 36 cpv. 2 LPT: norma
che consente appunto la sola adozione di misure di salvaguardia della
futura pianificazione ordinaria, le quali non devono né anticiparla né
sostituirla (DFGP/UPT, Commento LPT, n. 11/13 all'art. 36; Messaggio
27 febbraio 1978 del Consiglio federale, FF 1978 I pag. 988; BASCHUNG,
Einführung in das Raumplanungsgesetz, Berner Tage für Juristische Praxis
1980, pag. 18; AEMISEGGER, Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, pag. 126;
sentenza 8 dicembre 1981 in re V., apparsa nella Rivista di diritto
amministrativo ticinese [RDAT] 1983 n. 68). Ammettere il contrario,
significherebbe vanificare o quantomeno ostacolare col fatto compiuto
l'adozione nelle vie ordinarie della pianificazione locale. Non solo
sarebbero compromesse le scelte di politica pianificatoria che spettano
sul piano comunale ai cittadini, nell'esercizio dei poteri che derivano
dall'autonomia comunale sancita dal diritto cantonale e nel rispetto del
principio democratico della partecipazione della popolazione al processo
pianificatorio ancorato nell'art. 4 cpv. 2 LPT, ma sarebbero sovvertite
o eluse - attraverso provvedimenti dipartimentali presi a domanda dei
municipi e per avventura rimasti inimpugnati - le competenze degli organi
legislativi comunali, del Governo quale autorità d'approvazione cantonale
e infine del Gran Consiglio, organo supremo di ricorso in materia di piani
regolatori. A nulla rileva poi che, al momento in cui il Dipartimento
dell'ambiente prese la decisione del 18 ottobre 1983, un avamprogetto di
piano regolatore prevedesse la creazione nella località in rassegna di
una zona AEP: la decisione dipartimentale equivale, nelle sue conseguenze
che esorbitano dal quadro dell'art. 36 cpv. 2 LPT, al conferimento di
effetto anticipato positivo ad una norma in fieri non ancora in vigore,
il che contravviene ai principi che reggono la delegazione legislativa
ed al precetto del parallelismo delle forme (cfr., mutatis mutandis, DTF
100 Ia 157 segg.). Che nel frattempo quel progetto sia stato adottato dal
Consiglio comunale di Chiasso non è rilevante: questo piano regolatore,
infatti, non è ancora in vigore, in mancanza dell'approvazione del
Consiglio di Stato e dell'evasione di eventuali ricorsi.

    c) Si deve pertanto concludere, contrariamente all'opinione
del Consiglio di Stato ed anche all'accenno fatto di transenna dal
Tribunale amministrativo, che i controversi permessi - non concernendo
manifestamente edifici agricoli - non potevano esser rilasciati in
applicazione dell'art. 22 LPT, e che solo un permesso eccezionale ai
sensi dell'art. 24 LPT poteva entrare in considerazione. (...)

Erwägung 3

    3.- Resta quindi da esaminare se la controversa autorizzazione potesse
esser rilasciata in via eccezionale conformemente all'art. 24 cpv. 1 LPT;
il secondo capoverso di quest'ultima disposizione non entra in linea di
conto, non trattandosi di rinnovazione, trasformazione o ricostruzione di
edifici preesistenti. A questo proposito, il Tribunale federale fruisce
per principio di pieno potere in virtù dell'art. 104 lett. a e b OG,
salvo il riserbo che esso si impone nella valutazione di situazioni locali
che l'autorità cantonale meglio conosce o quando si pongono questioni
di apprezzamento (DTF 112 Ib 30 consid. 3, 111 Ib 88 consid. 3, 107 Ib
336 consid. 2c); inoltre, per l'accertamento dei fatti, esso deve tener
conto della limitazione prevista dall'art. 105 cpv. 2 OG, poiché l'istanza
inferiore è un tribunale cantonale.

    a) (Accertamento manifestamente incompleto degli elementi di fatto che
possono essere di rilievo per il ricorso: decadenza del vincolo imposto
al Tribunale federale dall'art. 105 cpv. 2 OG.)

    b) (Per la soluzione del caso non giova il riferimento fatto dalle
autorità cantonali e comunali alla sentenza apparsa in DTF 108 Ia 295
segg., tale sentenza essendo relativa ad una fattispecie del tutto
diversa.)

    c) Il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24
cpv. 1 LPT presuppone cumulativamente il verificarsi di due condizioni,
l'una positiva e l'altra negativa (DTF 112 Ib 30 consid. 2d, 102 consid. 4,
108 Ib 366/67): un vincolo di ubicazione per i previsti edifici o impianti
(lett. a) e l'assenza di preponderanti interessi contrari (lett. b). È
perlomeno dubbio che la prima di queste due condizioni sia adempiuta,
ed è comunque certo che la seconda non si verifica.

    ca) La nozione di ubicazione vincolata ha carattere obiettivo. Occorre
che l'edificio o l'impianto debbano essere realizzati fuori dal territorio
edificabile per motivi che possono essere d'ordine tecnico, o inerenti
all'esercizio, o relativi alla natura del terreno (DTF 112 Ib 102
consid. 4a, 108 Ib 367, 102 Ib 79 consid. 4a; sentenza 15 dicembre 1982
in re LSPN, apparsa in RDAT 1984 n. 102 pag. 226). Il vincolo può essere
positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione,
oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione
(cfr. DTF 112 Ib 103, 111 Ib 217 consid. 3b, 108 Ib 133 consid. 2,
367 consid. 6a; DFGP/UPT, Commento LPT, n. 15/18 all'art. 24). Ora,
è perlomeno dubbio che impianti sportivi del genere di quelli qui
progettati debbano essere necessariamente costruiti fuori del territorio
edificabile, e l'esperienza insegna che numerosi stadi sorgono all'interno
dell'agglomerato senza inconvenienti intollerabili: ciò è vero tanto per i
campi di calcio, ove non sussistano condizioni locali del tutto particolari
(cfr. DTF 112 Ib 570 segg. consid. 6d), quanto e specialmente per gli
impianti per il gioco del tennis, soprattutto se coperti (cfr. sentenza
31 maggio 1985 del Tribunale amministrativo ticinese, in RDAT 1985 n. 87
pag. 190 e riferimenti). Certo, determinati impianti sportivi, nella misura
in cui richiedono comunemente superficie di ampie dimensioni o vasti spazi
liberi circostanti - come campi di golf (cfr. DTF 112 Ib 561) o maneggi -
potrebbero adempire tale requisito; inoltre, esso potrebbe pure essere
adempiuto se l'impianto grava l'ambiente con una certa intensità per la
natura del suo esercizio (circuiti di motocross, di kartismo, ecc.).

    Nel caso in esame, per la realizzazione del progetto fuori
dal territorio edificabile potrebbero invero invocarsi l'esigenza di
superficie e l'opportunità di evitare determinate immissioni moleste per il
vicinato. Ma, se ciò fosse riconosciuto, sarebbe unicamente comprovato un
vincolo di ubicazione (negativo) di carattere generico, così come accade
per gli impianti di estrazione di materiale (cave di ghiaia, sabbia,
ecc.), che per ragioni evidenti sottostanno ad un vincolo generico
(in questo caso positivo) di ubicazione. Non basta, per riconoscere
come adempiuto il requisito richiesto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT,
la dimostrazione che, nella località prescelta, esiste il materiale
da estrarre: ammettere ciò significherebbe infatti che autorizzazioni
eccezionali dovrebbero esser rilasciate ovunque tale materiale esista,
il che non può essere riconosciuto, ove non si vogliano vanificare gli
obiettivi della pianificazione: occorre ancora rendere attendibile che
nessun'altra alternativa ubicazione entri ragionevolmente in linea di conto
(DTF 108 Ib 367/68 consid. 6a). Ora, da questo punto di vista, l'argomento
principale che viene addotto per la scelta della controversa ubicazione
è che il terreno in questione già appartiene al Comune di Chiasso.
Nella misura in cui, con tale riferimento, si allude a motivi puramente
finanziari, essi non possono da soli esser considerati determinanti
(cfr. DTF 108 Ib 362 consid. 4a; RDAT 1984 n. 102 pag. 226). Per contro
fa difetto, da quanto risulta dagli atti, un'effettiva indagine circa
l'esistenza di eventuali altre ubicazioni possibili - entro lo stesso
territorio comunale o fuori del territorio comunale, ma sufficientemente
nelle vicinanze - come pure un'analisi di queste possibili alternative
che conduca al risultato che quella prescelta è la sola ubicazione che
possa legittimamente entrare in linea di conto. Tale questione - che
imporrebbe un rinvio all'autorità cantonale - può tuttavia rimanere aperta,
poiché al rilascio del permesso s'oppongono comunque interessi preminenti
(art. 24 cpv. 1 lett. b LPT).

    cb) La creazione di spazi ricreativi e di centri per il tempo libero -
come l'impianto sportivo qui controverso - è menzionata fra i principi
fondamentali che tutte le autorità incaricate di compiti pianificatori
debbono osservare (art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. d e cpv. 4 lett. b LPT). Per
essi, come per gli altri principi fondamentali previsti nella legge,
valgono le regole dell'informazione preventiva della popolazione locale
(art. 4 cpv. 1 LPT) e dell'adeguata partecipazione di questa al processo
pianificatorio (art. 4 cpv. 2 LPT). A questi obblighi fondamentali
soggiacciono - insieme con la Confederazione - Cantoni e Comuni, che
hanno l'obbligo di pianificare (art. 2 LPT). La legislazione ticinese
soddisfa questi imperativi dettati dall'art. 22quater Cost. e specificati
nella legge federale, che impone ai Cantoni di provvedere affinché i
piani di utilizzazione siano elaborati in tempo utile e siano comunque
presenti entro otto anni dall'entrata in vigore (art. 35 cpv. 1 lett. b
LPT). Secondo l'art. 1 cpv. 1 LE i Comuni devono emanare regolamenti
edilizi ed adottare piani regolatori; per quelli renitenti, i piani
regolatori possono essere elaborati e posti in vigore dal Governo (art. 2
cpv. 2 e 4 LE). Il PR deve fra l'altro indicare i fondi da riservare ad
attrezzature sociali d'interesse segnatamente locale, come i campi sportivi
e le zone a verde o di svago (art. 16 lett. e LE). La procedura d'adozione
dei piani regolatori da parte del Consiglio comunale o dell'Assemblea
comunale (art. 18 cpv. 1 LE) rispetta il principio democratico; l'iter tra
l'adozione e l'entrata in vigore, data con l'approvazione del Consiglio
di Stato, è minuziosamente regolato (art. 18/25 LE), ed i principi della
tutela dei diritti degli interessati sono conformi alle esigenze della LPT.

    Questo assetto, che risulta dalla LPT e dalla LE, non costituisce
soltanto un ordinamento giuridico: esso è altresì l'espressione di
un eminente interesse pubblico - sancito dal legislatore cantonale
e federale - a che la pianificazione del territorio si svolga nel
rispetto di determinati principi. Ora, nel caso in esame, il ricorso
all'autorizzazione eccezionale - rilasciata su istanza dello stesso
titolare del potere pianificatorio locale per la creazione, su proprietà
del Comune, di un centro sportivo comunale o ritenuto comunque d'interesse
pubblico - sovverte l'ordinamento legale della pianificazione, lede un
eminente interesse pubblico e snatura la funzione dell'art. 24 cpv. 1
LPT. Valgono - mutatis mutandis - gli argomenti che si sono svolti sopra
circa l'illegalità del ricorso a misure di pianificazione provvisionale
per eludere il processo pianificatorio normale, anticipandolo in dispregio
delle regole che lo disciplinano: quanto è vietato attraverso l'adozione
di ordinamenti pianificatori provvisionali, non può nemmeno essere
realizzato con decisioni concrete, qual è il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT al titolare stesso del
potere pianificatorio locale. Queste autorizzazioni non sono destinate ad
eludere, sotto pretesto di praticità, il precetto secondo cui le zone di
utilizzazione debbono essere il frutto di una consapevole scelta politica
e democratica (cfr. DFGP/UPT, Commento LPT, n. 19 all'art. 24).

    cc) Da quanto sopra discende che il Tribunale amministrativo -
convalidando la licenza edilizia comunale ed il permesso dipartimentale
rilasciati in applicazione dell'art. 24 LPT, il quale non sarebbe entrato
in linea di conto neppure per un progetto analogo presentato da privati -
ha leso il diritto federale ed ha respinto a torto il gravame dei qui
ricorrenti.

Erwägung 4

    4.- Il ricorso di diritto amministrativo, che si dimostra fondato, deve
quindi essere accolto e le decisioni del Tribunale amministrativo e del
Consiglio di Stato, nonché la licenza edilizia comunale e l'autorizzazione
dipartimentale debbono essere annullate. La causa è rinviata invece
allo stesso Tribunale amministrativo per nuovo giudizio sulle spese e le
ripetibili della procedura cantonale (art. 157 e 159 cpv. 6 OG).

    (...)