Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 461



114 Ia 461

72. Sentenza del 2 novembre 1988 della I Corte di diritto pubblico nella
causa Y e società Z contro Sostituto Giudice istruttore della giurisdizione
sottocenerina (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde: anfechtbarer Entscheid
i.S. von Art. 84 Abs. 1 OG.

    Stellt der Verwaltungsakt, mit dem die Behörde das Honorar eines
von ihr ernannten Gerichtsexperten kürzt, einen anfechtbaren Entscheid
dar? Frage verneint, wenn der Experte die Möglichkeit hat, seinen Anspruch
vor einem unabhängigen und unparteiischen (zivilen oder Verwaltungs-)
Gericht geltend zu machen, das in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
über volle Kognition verfügt.

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito di un procedimento penale aperto per reati finanziari
connessi alla gestione di una società anonima, il Procuratore pubblico
della giurisdizione sottocenerina ha designato il 16 ottobre 1985 due
periti contabili, X e Y, dipendenti della società anonima Z. L'onorario
fatturato da questi per il lavoro svolto (Fr. 804'408.20) è stato
corrisposto puntualmente dal Cantone Ticino. Nel settembre del 1987
il Sostituto Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina ha
chiesto ai periti un rapporto aggiuntivo su talune questioni sollevate
dai difensori degli imputati. Il rapporto è stato consegnato il 31 marzo
1988 e il 12 aprile seguente i periti hanno esposto un nuovo onorario
di Fr. 130'486.80. Con lettera del 6 maggio 1988 il Sostituto Giudice
istruttore ha comunicato a X e Y che l'importo, "sproporzionato alle
prestazioni fornite", era "accettato nella misura di Fr. 80'000.--".

    Il 12 maggio 1988 Y e la società Z sono insorti alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, cui hanno
proposto di annullare la comunicazione del Sostituto Giudice istruttore
e di approvare la nota d'onorario. Parallelamente, il 6 giugno 1988,
essi hanno interposto contro la comunicazione del Sostituto Giudice
istruttore un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale fondato
sugli art. 4 e 58 Cost., come pure sull'art. 6 par. 1 CEDU. La Camera
dei ricorsi penali del Tribunale di appello ha statuito l'8 agosto 1988 e
dichiarato il reclamo irricevibile, nessun rimedio essendo dato nel Ticino
contro l'ammontare dell'indennità a periti, interpreti e traduttori che
prestano la loro opera in sede giudiziaria. Chiamato a esprimersi sul
ricorso di diritto pubblico, il Sostituto Giudice istruttore postula il
rigetto di ogni critica.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico dev'essere vagliata
d'ufficio e con pieno potere cognitivo, senza riguardo all'opinione delle
parti (DTF 113 Ia 394 consid. 2 con richiamo). Lo stesso principio vale per
la legittimazione a ricorrere (DTF 113 Ia 249 consid. 2 con rinvii) che,
subordinata all'esistenza di un atto impugnabile giusta l'art. 84 cpv. 1 OG
(DTF 113 Ia 235 consid. 2a), è indipendente dalla procedura cantonale (DTF
110 Ia 74 consid. 1 in fine). Il primo punto da chiarire verte quindi sul
carattere della comunicazione emessa dal Sostituto Giudice istruttore. Ove
questa dovesse adempiere i requisiti dell'art. 84 cpv. 1 OG, si potrà
indagare sulla legittimazione a ricorrere della società Z (art. 88 OG):
è vero infatti che Y lavora per tale fiduciaria (X si è messo in proprio
nel frattempo), si è valso di personale e ha utilizzato strutture della
medesima affidando alla ditta anche l'incasso degli onorari, ma v'è da
domandarsi se ciò basti a ledere la società "personalmente". Per contro,
ove la comunicazione del Sostituto Giudice istruttore non costituisse
un atto impugnabile, il problema della legittimazione si esimerebbe e
il gravame riuscirebbe inammissibile già sotto il profilo dell'art. 84
cpv. 1 OG.

Erwägung 2

    2.- L'art. 84 cpv. 1 OG prevede che il ricorso di diritto pubblico è
esperibile "contro le decisioni e i decreti cantonali". Nella fattispecie
non si è in presenza di un "decreto" nel senso appena espresso, ovvero
di una normativa avente carattere obbligatorio generale (DTF 113 Ia
234 consid. 1). Il ricorso in oggetto è ammissibile, pertanto, solo se
l'atto impugnato costituisce una "decisione". Se non che, un atto in cui
si manifesta l'imperio statale in un caso concreto non è per forza una
decisione. Quest'ultima non deve rispondere necessariamente ai presupposti
dell'art. 5 PA (AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Basilea
1983, pag. 179 n. 323), ma deve raffigurare quanto meno un atto d'imperio
che tocca la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare,
omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti d'autorità - con
carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva - i rapporti
del singolo con lo Stato (DTF 114 Ia 15 consid. 1a con riferimenti). In
proposito l'art. 5 PA è applicabile per analogia (KNAPP, Précis de droit
administratif, 3a edizione, pag. 183 n. 959).

    a) La legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 14 dicembre 1965
(LTG), dispone all'art. 33:

    L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è stabilita
   inappellabilmente dal giudice secondo il suo libero apprezzamento,
   tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro. Se il parere è
   presentato per iscritto, il perito deve presentare la sua nota scritta.

    Tale norma non fa stato solo per la giustizia civile: l'art. 45 LTG
prescrive che in sede penale "l'indennità del perito, dell'interprete e
del traduttore è stabilita inappellabilmente dal giudice o dal magistrato
requirente o inquirente in conformità all'art. 33". Gli art. 33 e 45 LTG
hanno inteso scostarsi dalla legislazione anteriore nel convincimento che
"solo chi ha ordinato la perizia sia in grado di valutare il lavoro svolto
dal perito" e che lo stanziamento di indennità fisse non permette di
considerare "la varietà delle perizie" e "il differente impegno" da esse
richiesto (Messaggio 9 dicembre 1964 del Consiglio di Stato, in: Verbali
del Gran Consiglio, sessione autunnale 1965, pag. 152). Rimane il problema
di chiarire se il giudizio "inappellabile" del magistrato committente
abbia carattere obbligatorio, definisca cioè in modo autoritativo la
pretesa pecuniaria del perito nei confronti dell'ente pubblico.

    b) Il perito giudiziario è legato all'autorità di nomina da un rapporto
di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato (GAUTSCHI in:
Berner Kommentar, 2a edizione, nota 34b ad art. 394 CO; KNAPP, op.cit.,
pag. 538 n. 3065). Ciò non significa che eventuali vertenze debbano
essere risolte in base al diritto civile: il magistrato committente
agisce infatti come detentore di pubblico potere e il perito funge da
ausiliare della giustizia (Niklaus SCHMID, Der Büchersachverständige im
Strafverfahren, in: Rivista Penale Svizzera 104/1987, pag. 377 segg.);
la mansione del perito è prevista inoltre da ordinamenti di diritto
pubblico (art. 96 segg. CPP ticinese, art. 247 segg. CPC ticinese,
art. 29 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative,
del 19 aprile 1966, LPAmm). La questione di sapere se un litigio tra il
perito e l'autorità debba dirimersi sulla scorta del diritto civile o del
diritto amministrativo non è senza peso: solo le controversie civili - e
non quelle amministrative - rientrano nelle previsioni dell'art. 6 par. 1
CEDU (conferiscono cioè il diritto di adire un tribunale indipendente)
e soggiacciono alla garanzia del giudice naturale secondo l'art. 58 cpv. 1
Cost. (DTF 107 Ia 137 consid. 2a). L'art. 58 cpv. 1 Cost. ha, per altro,
la stessa portata dell'art. 6 par. 1 CEDU (DTF 112 Ia 293 consid. 3b). Il
fatto è che l'art. 6 par. 1 CEDU non si riferisce solo alle controversie
civili in senso stretto, ma anche a quelle il cui esito è di incidenza
immediata su diritti e obblighi di carattere civile (KÖLZ in: Kommentar
zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nota 43 ad
art. 58 Cost.; MIEHSLER in: Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, note 63 segg. ad art. 6 CEDU; MALINVERNI in:
FJS n. 1374, pag. 5 segg.). La qualificazione del rapporto giuridico
tra il perito e l'ente pubblico può - in ogni modo - restare indecisa
ove risulti che, a prescindere dalla natura dell'incarico, è data la
possibilità di adire un giudice indipendente e imparziale, abilitato a
pronunciarsi con piena cognizione sull'entità del compenso. In tal caso
sarebbero ossequiate tanto le premesse dell'art. 6 par. 1 CEDU quanto le
esigenze dell'art. 58 cpv. 1 Cost.

    c) È pacifico intanto che, qualora fosse parte a un mandato giusta
gli art. 394 segg. CO, il perito potrebbe rivolgersi al giudice civile
(nella fattispecie, al Pretore: art. 17 lett. f CPC), il quale ha
piena cognizione in fatto e in diritto per statuire sull'ammontare
della mercede. Nell'ipotesi in cui il rapporto che vincola il perito
allo Stato fosse invece di diritto pubblico, la giurisdizione civile
sarebbe incompetente. Il perito potrebbe rivolgersi però, nel Ticino,
al Tribunale cantonale amministrativo, che "giudica quale istanza unica"
e con pieno potere cognitivo i litigi derivanti "da contratti di diritto
pubblico in cui lo Stato è parte" (art. 71 lett. b e 74 LPAmm). Ne
segue che, comunque si qualifichi giuridicamente l'incarico di eseguire
una perizia, l'esperto ha modo di rivendicare il suo compenso davanti
a un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale munita di piena
cognizione. Ciò esclude che in concreto il provvedimento del Sostituto
Giudice istruttore abbia indole coercitiva: il perito non ha l'obbligo
di accettare la riduzione di onorario praticatagli dal magistrato; se
non intende adagiarvisi, può far valere i suoi diritti in via d'azione
(civile o di diritto amministrativo, il quesito non dev'essere risolto)
e chiedere la condanna dello Stato al pagamento della differenza.

    d) Sussiste il problema di sapere quale senso abbia il giudizio
"inappellabile" del magistrato committente che riduce l'onorario del perito
(art. 33 e 45 LTG). Esso non costituisce certo una decisione a mente
dell'art. 84 cpv. 1 OG; è un mero atto amministrativo con cui l'autorità
respinge parzialmente una pretesa azionabile. Pur emanando dall'ente
pubblico (lo Stato si riconosce debitore nella misura in cui ammette
la pretesa), esso non è obbligatorio. Pur sottratto a ogni genere di
impugnazione (l'art. 226 cpv. 1 CPP permette invece il reclamo contro gli
altri provvedimenti e le omissioni del Procuratore pubblico o del Giudice
istruttore), esso non costringe il perito a tollerare alcunché, Lo stesso
art. 5 cpv. 3 PA ricorda che le dichiarazioni con cui un'autorità rifiuta
o solleva "pretese da far valere mediante azione non sono considerate
decisioni", proprio perché equivalgono a semplici affermazioni di parte,
sfornite di carattere imperativo (GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, pag. 860; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a edizione, pag. 132 supra). Tutt'al più esse sono idonee a far sorgere,
ma non a definire una controversia. L'atto querelato non configurando una
decisione, i ricorrenti non possono lamentare pregiudizio di sorta. Il
gravame in rassegna, improponibile nel suo intero, sfugge così a un
sindacato di merito.