Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 275



114 Ia 275

43. Estratto della sentenza 22 agosto 1988 della I Corte di diritto
pubblico nella causa G. c. S. e Commissione del tribunale cantonale dei
Grigioni (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 4, 58 Abs. 1 BV und 6 Ziff. 1 EMRK; Personalunion von
Instruktionsrichter, Überweisungsbeamter und Gerichtspräsident.

    1. Zusammenfassung der jüngsten Rechtsprechung zum Begriff der
Unparteilichkeit (E. 2a).

    2. Das Bündner Ehrverletzungsstrafverfahren, in dem die gleiche
Person die Untersuchung leitet, über die Überweisung an den Strafrichter
entscheidet und dem Gericht als Präsident vorsitzt, genügt unter objektivem
Gesichtspunkt der notwendigen Unbefangenheit nicht (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- G. ha sporto querela nei confronti di S. per delitti contro
l'onore, costituendosi parte civile. Promosse le accuse di diffamazione e
calunnia, la Commissione del tribunale di Circolo ha assolto il querelato.

    La Commissione del tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il
successivo appello di G.: dal suo giudizio emerge fra l'altro che il
Presidente del tribunale di Circolo non era tenuto ad astenersi, pur
avendo emesso l'atto di accusa.

    Contro questa sentenza G. ha interposto ricorso di diritto pubblico,
accolto dal Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- A parere di G. il Presidente di Circolo, che secondo l'art. 165
della legge sulla giustizia penale (LGP), terminata l'istruttoria, decide
se emettere l'atto di accusa, non avrebbe potuto dirigere la Commissione
del tribunale al dibattimento senza violare il principio dell'imparzialità
dedotto dall'art. 4 Cost. La censura è ammissibile, poiché nel diniego
di giustizia formale rientra anche il caso di un'autorità che statuisce
in una composizione irregolare o con l'intervento di membri prevenuti
(DTF 112 Ia 143 consid. 2a e riferimenti).

    a) Entro questi limiti la giurisprudenza, sviluppata al riguardo
dell'attività amministrativa, esige almeno che un organo sia costituito
secondo la legge e che i suoi componenti non appaiano implicati nella
causa discussa, come ad esempio quando difendono un interesse personale
(DTF 112 Ia 147 consid. 2d e rinvii). Il ricorrente non sostiene che la
Commissione del tribunale di Circolo fosse costituita in violazione di
specifiche norme legali o che il Presidente fosse interessato nella lite;
la critica è riferita soltanto al preconcetto che questi può essersi
formato conducendo l'istruzione e decidendo di emanare l'atto di accusa.

    Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 4
Cost. non conferisce alcun diritto all'esclusione di un magistrato,
che sia intervenuto a dirigere l'inchiesta o a pronunciare il rinvio
a giudizio in una causa penale, dalla corte di merito (DTF 104 Ia 273
consid. 2, 91 I 5 consid. 2). Queste decisioni sono tuttavia anteriori
al cambiamento di giurisprudenza introdotto dalla DTF 112 Ia 290 segg. e
relativo, nell'ambito degli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU che in
primo luogo ne assicurano il rispetto (DTF 112 Ia 292 consid. 3), alla
medesima nozione di imparzialità qualora il giudice del merito abbia
svolto l'istruttoria, concezione applicata il 16 marzo 1988 (DTF 114 Ia
67 consid. 5b, cfr. DTF 113 Ia 74/175) anche al caso in cui la stessa
persona abbia statuito sul rinvio a giudizio.

    b) Queste sentenze si richiamano ai principi enunciati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo e dichiarano che secondo un criterio
oggettivo di imparzialità, il solo qui all'esame (cfr. DTF 112 Ia 300
consid. 5b), deve astenersi il magistrato che, in base a considerazioni
di natura funzionale e organica, susciti il dubbio legittimo di essere
prevenuto, non ispiri cioè l'indispensabile fiducia negli organi giudiziari
a colui che vi è sottoposto (DTF 112 Ia 294 consid. 3b e riferimenti,
113 Ia 64 consid. 3a). La molteplicità delle situazioni possibili non
consente di ridurre a un sistema i casi nei quali un coinvolgimento
anteriore genera un preconcetto: ogni fattispecie deve essere esaminata
alla luce delle circostanze specifiche (DTF 112 Ia 297 consid. 4b).

    Nella procedura grigione in materia di delitti contro l'onore il
Presidente di Circolo, fallito il tentativo di conciliazione, invita il
denunciato ad esprimersi (art. 165 cpv. 1 LGP), assume le prove offerte
che ritiene utili e, d'ufficio, quelle che stima necessarie a chiarire i
fatti e la personalità del denunciato (art. 165 cpv. 2 LGP); una volta
terminata l'istruttoria decide se sospenderla o promuovere l'accusa
(art. 165 cpv. 3 LGP). Vale a dire che egli è chiamato, con vasto potere
di esame, a risolvere questioni simili e strettamente legate al problema
sostanziale, determinanti anche nel seguito della causa, come l'esistenza
di un fondato sospetto nonostante le obiezioni addotte; che il giudizio
sia poi reso da un collegio non è di rilievo (DTF 112 Ia 300/301; 114 Ia
71 consid. ee). In tale situazione bisogna convenire, a norma dei criteri
enunciati dalla più recente giurisprudenza, che la procedura istituita dal
Cantone dei Grigioni in questa specifica materia racchiude il pericolo che
un magistrato non sia esente da preconcetti e non è atta a fugare ogni e
qualsiasi dubbio in riguardo di chi appare al cospetto di un tribunale.
Le azioni già compiute dal Presidente di Circolo sono tali da generare,
quanto alle apparenze, il timore che egli ne sia influenzato, idonee
a destare apprensione nell'eventualità di un suo concorso attivo al
giudizio di merito, proprie a suscitare inquietudine circa l'assenza
di prevenzione sui quesiti che deve ancora risolvere (cfr. DTF 112 Ia
301/302 e citazioni).