Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 81



113 V 81

14. Estratto della sentenza del 27 aprile 1987 nella causa B. contro
Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in
materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 2 AHVG, 25 VFV und 39 AHVV.

    - In der freiwilligen Versicherung der Auslandschweizer bezieht
sich die Freiwilligkeit einzig auf die Freiheit, den Beitritt zur
Versicherung zu erklären oder von ihr zurückzutreten. Solange das
Versicherungsverhältnis besteht, sind die Versicherten unter Vorbehalt
der Bestimmungen der VFV den Vorschriften der obligatorischen Versicherung
unterworfen (Bestätigung der Rechtsprechung).

    - In der freiwilligen Versicherung ist namentlich Art. 39 AHVV
anwendbar, welcher der Verwaltung die Möglichkeit einräumt, geschuldete
Beiträge innert den Verwirkungsfristen mittels Nachzahlungsverfügung
einzufordern. Insoweit ist die Freiheit des Versicherten, jederzeit sein
Interesse an der Aufrechterhaltung des Versicherungsverhältnisses abwägen
zu können, eingeschränkt (Erw. 4).

    Art. 17 Abs. 1 VFV. Vom Ermessen der Verwaltung, wenn im Bereich
der freiwilligen Versicherung die Beiträge durch Veranlagungsverfügung
festzusetzen sind (Erw. 5).

    Art. 12 Abs. 2 VFV. Diese Bestimmung, welche den Rücktritt nur auf das
Ende des Kalenderjahres zulässt, ist gesetzmässig. Auch die Veranlagung
gilt bis zu diesem Zeitpunkt (Erw. 5b).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a) L'art. 2 LAVS, che pone le basi dell'assicurazione facoltativa,
al cpv. 7 stipula che spetta al Consiglio federale emanare le disposizioni
completive in questa materia, precisando che all'autorità esecutiva compete
segnatamente disciplinare la partecipazione, il recesso e l'esclusione,
la riscossione dei contributi e l'assegnazione delle prestazioni e che
alla stessa autorità è data la facoltà di adeguare alle particolarità
dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i
contributi, come pure il calcolo e il computo degli stessi.

    L'OAF, emanata conformemente al predetto disposto di legge, sul tema
litigioso, ossia quello dell'intimazione e della tassazione d'ufficio,
predispone all'art. 17 che l'assicurato il quale non fornisce entro il
termine prescrittogli le indicazioni necessarie per determinare i suoi
contributi dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi, ad adempiere
i suoi obblighi; all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare
di 30 giorni. In caso di inosservanza del termine supplementare, i
contributi sono determinati mediante una tassazione d'ufficio, eccetto
che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione
facoltativa (cpv. 1). L'assicurato che non paga contributi diventati
esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro due mesi, ad adempire
i suoi obblighi; all'uopo gli sarà assegnato un termine supplementare di
30 giorni. In caso d'inosservanza del termine supplementare, la cassa
di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento
e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale
termine (cpv. 2).

    L'OAF disciplina poi in particolare la recessione e l'esclusione
dall'assicurazione. L'art. 12 recita che gli Svizzeri dell'estero devono
presentare la dichiarazione di recessione su modulo ufficiale. Per
gli assicurati coniugati è necessario l'accordo scritto della moglie
(cpv. 1). La dichiarazione di recessione può essere inviata soltanto
per la fine dell'anno civile (cpv. 2). L'art. 13 dispone infine che lo
Svizzero dell'estero è escluso dall'assicurazione facoltativa qualora non
abbia pagato l'intero contributo annuale entro il triennio consecutivo
all'anno civile in cui esso è stato stabilito con decisione definitiva
(cpv. 1). La cassa di compensazione deve notificare all'assicurato
facoltativo, prima della scadenza del triennio, un'intimazione scritta
comunicante l'esclusione dall'assicurazione. Tale comminatoria può essere
inviata con l'intimazione di cui all'art. 17 cpv. 2 (cpv. 3).

    L'art. 25 OAF prevede infine che, per quanto l'ordinanza medesima
non vi deroghi, sono applicabili le disposizioni dell'OAVS.

    b) Giusta l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona
tenuta al pagamento di contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione
d'ufficio. Il cpv. 4 di questa norma incarica il Consiglio federale
di emanare prescrizioni, segnatamente circa la procedura di tassazione
d'ufficio (lett. b) e il pagamento dei contributi arretrati (lett. c).

    In esecuzione del mandato l'autorità esecutiva federale ha emanato
gli art. 38 e 39 OAVS. L'art. 38 OAVS prevede che se, alla scadenza
del termine fissato, non sono pagati i contributi del datore di lavoro
o i contributi dei salariati oppure non sono fornite le indicazioni
necessarie per il regolamento dei conti, la cassa di compensazione deve
fissare i contributi dovuti, ove occorra, mediante tassazione d'ufficio
(cpv. 1). La cassa di compensazione è autorizzata ad assumere sul luogo
le indicazioni necessarie all'allestimento della tassazione d'ufficio
(cpv. 2). L'art. 39 OAVS soggiunge che se una cassa di compensazione ha
conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o pagato
contributi inferiori a quelli dovuti, essa deve ordinare il pagamento
dei contributi arretrati, riservato essendo l'art. 16 cpv. 1 LAVS.

Erwägung 4

    4.- Nell'evenienza concreta la Cassa, dopo aver fissato i contributi
dovuti da B. per i periodi 1973 e 1974/75 sulla base di redditi
dichiarati ottenuti rispettivamente negli anni 1970/71 e 1972/73, ha per
i bienni seguenti proceduto a tassazioni d'ufficio, maggiorando ogni
volta del 20/30% il reddito considerato in occasione della precedente
tassazione. Questi contributi vennero regolarmente pagati. Venuta a
conoscenza poi di un articolo pubblicato nel "Corriere della sera" del
14 marzo 1979, nel quale era riprodotto un estratto degli albi delle
dichiarazioni dei redditi conseguiti nel 1976 da una determinata cerchia
di contribuenti milanesi, e indicante in particolare per B. un importo
di Lit. 85'803'000.--, l'amministrazione ha ritenuto ai fini della
tassazione 1982/1983 questo montante, convertito in franchi svizzeri e
maggiorandolo del 30%. Pur formulando delle critiche circa quest'ultima
calcolazione, nel senso che a suo avviso i contributi per il 1982 e 1983
avrebbero dovuto essere fissati solo partendo dall'ultimo reddito tassato,
l'assicurato ha pure in questa occasione pagato l'importo richiesto.

    In una fase successiva l'amministrazione, dopo aver vanamente invitato
l'assicurato a indicare i redditi effettivamente ottenuti negli anni dal
1979 al 1983, ha reso delle decisioni rettificative, oggetto della lite,
con le quali fissava i contributi, per il 1979, sulla base del reddito
di Lit. 85'803'000.-- conseguito nel 1976, pari a fr. 205'927.--, e per i
bienni 1980/81 e 1982/83 maggiorando ogni volta il reddito del precedente
periodo del 30%. Nella stessa occasione ha emanato un provvedimento con cui
fissava il reddito determinante per il 1984 secondo lo stesso procedimento.

    Orbene, il ricorrente contesta fondamentalmente la liceità
di una tassazione rettificativa nell'ambito dell'assicurazione
facoltativa. Per l'interessato, in materia di assicurazione facoltativa
assume valore essenziale la facoltà per l'assicurato di poter decidere
a qualsiasi momento di recedere dall'assicurazione, in funzione di una
valutazione economica e di convenienza generale. L'art. 39 OAVS richiamato
dall'amministrazione sarebbe applicabile solo in materia di assicurazione
obbligatoria, ove l'interessato non ha la possibilità di sottrarsi ad
una nuova tassazione rinunciando all'assicurazione. Indipendentemente
poi dalla legittimità le decisioni rettificative sarebbero contrarie al
principio di irretroattività e di proporzionalità e le stesse violerebbero
nella fattispecie pure il principio della buona fede.

    a) Sul punto dei limiti dell'aspetto facoltativo dell'assicurazione,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di esprimersi
affermando che la facoltà dell'assicurato è limitata alla libertà di
principio di aderire o meno all'assicurazione, il rapporto assicurativo
definito dalla legge e dalla giurisprudenza per gli assicurati residenti
in Patria dovendo valere pure per gli Svizzeri all'estero assicurati
facoltativamente. Nel caso contrario, verrebbe violato il principio della
parità di trattamento e, inoltre, al momento del rimpatrio degli Svizzeri
all'estero verrebbero a crearsi situazioni di ingiustizia e complicazioni
inaccettabili (cfr. STFA 1950 pag. 31; sentenza inedita 27 settembre 1983
in re G.). Il Messaggio 24 maggio 1946 del Consiglio federale relativo a
un disegno di legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
dal canto suo, già osservava, pur ammettendo che "l'opinione generale
domanda che gli Svizzeri all'estero siano trattati benevolmente",
che "gli Svizzeri all'estero assicurati volontariamente devono essere
assoggettati alle prescrizioni dell'assicurazione obbligatoria" (cfr. FF
1'946'367). Esso precisava più avanti che gli Svizzeri all'estero che
adempiono i requisiti "possono assicurarsi volontariamente ed alle stesse
condizioni dei loro coetanei assicurati obbligatoriamente" (FF 1'946'511).

    In sostanza appare chiaramente la volontà del legislatore, avuto
riguardo ai principi della solidarietà, alla base dell'AVS/AI, e della
parità di trattamento, di non creare un regime particolare per gli
assicurati facoltativi.

    b) Ma il ricorrente non contesta in verità l'applicabilità di massima
della normativa dell'assicurazione obbligatoria all'assicurazione
facoltativa, limitandosi a criticare il disciplinamento in quanto
impedisce all'assicurato di costantemente poter valutare il suo interesse a
mantenere il rapporto di affiliazione. A tal fine contesta l'applicazione
dell'art. 39 OAVS. Questa norma, che predispone la possibilità di una
nuova tassazione in caso di mancato pagamento o di pagamento di contributi
inferiori a quelli dovuti, può a suo avviso trovare applicazione solo
nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria. Per l'assicurazione
facoltativa deve valere esclusivamente l'art. 17 dell'OAF, ordinanza
questa, a suo parere, "in tutto e per tutto completa ed esaustiva".

    Ora, anzitutto, come si è visto, l'OAF non può essere considerata
come testo esaustivo a sé stante quando si ricordi che esplicitamente
l'art. 25 OAF dichiara applicabili, nella misura in cui non siano
contrarie all'ordinanza stessa, le disposizioni dell'OAVS. In queste
condizioni non trova fondamento l'argomentazione del ricorrente fondata
sulla sistematica legislativa. È certo vero che sia l'assicurazione
obbligatoria - all'art. 38 cpv. 1 OAVS - che l'assicurazione facoltativa
- all'art. 17 cpv. 1 OAF - fissano, e ciò in modo analogo, come in caso
di inadempimento dell'obbligo di fornire le indicazioni necessarie si
debba procedere a una tassazione d'ufficio, ed è altrettanto vero che,
viceversa, solo l'ordinanza relativa all'assicurazione obbligatoria
contiene un disposto circa il pagamento dei contributi arretrati -
art. 39 OAVS -, l'OAF accennando essa, come osserva il ricorrente, solo
alla possibilità dell'esclusione dall'assicurazione. Ma non può essere dal
silenzio dell'OAF dedotto che nell'ambito della stessa non vi sia spazio
per un richiamo di detta norma di cui all'art. 39 OAVS. Giova peraltro
ricordare che essa costituisce una semplice espressione del principio della
generalità dell'obbligo di versare i contributi, sancito dalla LAVS, la
quale, per gli assicurati che - come in concreto - esercitano un'attività
lucrativa, stabilisce all'art. 4 cpv. 1 essere i contributi fissati in
funzione del reddito di simile attività: il che implica necessariamente
per l'amministrazione non solo il diritto, ma pure l'obbligo di procedere
alla rettifica delle tassazioni in caso di errore indipendentemente dalla
causa dello stesso, a favore o a sfavore dell'assicurato, ciò nei limiti
della prescrizione di cui all'art. 16 cpv. 1 LAVS.

    L'asserto del ricorrente secondo cui l'assicurazione obbligatoria
comporta la possibilità di verifica e di rettifica della decisione di
fissazione dei contributi, mentre l'assicurazione facoltativa non prevede
tale possibilità, limitandosi essa alla possibilità di esclusione,
non è peraltro sostenibile avuto riguardo alla lettera stessa degli
art. 13 cpv. 3 e 17 cpv. 2 OAF. Questi disposti, riservata l'ipotesi in
cui l'assicurato non abbia ancora pagato contributi all'assicurazione
facoltativa, mettono in effetti l'esclusione in relazione non con
l'inadempimento dell'obbligo di fornire i dati necessari, bensì con il
mancato pagamento dei contributi, stadio questo successivo nella procedura
di riscossione.

    Non deve essere poi disatteso che l'art. 39 OAVS trova applicazione
pure ove non vi sia stata tassazione d'ufficio: in questa ipotesi appare
ancor più evidente come ingiustificata sarebbe l'applicazione della
norma solo agli assicurati obbligatori, i quali soli si potrebbero ad
esempio vedere correggere una semplice svista dell'amministrazione. Né
esistono validi motivi di ammettere che l'art. 39 OAVS trovi o meno
applicazione nell'ambito dell'assicurazione facoltativa a seconda che
la prima decisione sia stata resa sulla base di dati effettivi oppure
secondo una tassazione d'ufficio.

    c) Il ricorrente si prevale infine, per contestare le decisioni di
rettifica, dei principi della irretroattività, della proporzionalità e
della buona fede. Osserva peraltro che la regolamentazione applicabile
non è conosciuta dagli Svizzeri all'estero.

    Il richiamo di questi principi non permette comunque di sovvertire
le considerazioni che precedono.

    Per quel che concerne la retroattività, il principio è definito e
consacrato da una costante giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni. Secondo la stessa l'amministrazione può in ogni momento
modificare decisioni cresciute in giudicato, sulle quali i giudici non si
siano pronunciati materialmente che si rivelino senza dubbio erronee e la
cui modifica rivesta un'apprezzabile importanza (DTF 110 V 178 consid. 2a,
292 consid. 1). Queste condizioni sono manifestamente adempiute quando,
come in concreto, appaiano dati di fatto suscettibili di condurre ad
una diversa fissazione dei contributi. Nè si giustifica una deroga al
principio nel campo dell'assicurazione facoltativa.

    Non è meglio pertinente l'allegazione circa il principio della
proporzionalità. In effetti la stessa è riferita all'ipotesi di una
sanzione. Ora in una successiva tassazione da parte dell'amministrazione,
anche se resa d'ufficio, non può essere ravvisata una sanzione. Vale al
riguardo pacificamente il principio vigente in materia di diritto fiscale,
ai sensi del quale la tassazione d'ufficio non è una penalità, bensì un
mezzo inteso ad assicurare una corretta applicazione della legge nei casi
dubbi (cfr. MASSHARDT/TATTI, Commentario alla legge sull'imposta federale
diretta, 1985, pag. 406). Si tratta per gli organi dell'assicurazione
semplicemente - in virtù del principio della legalità - di ripristinare
la situazione di diritto (cfr. STFA 1967 pag. 93).

    Nemmeno legittimamente il ricorrente si prevale del principio della
buona fede fondandosi sulle indicazioni dategli dall'amministrazione. In
materia di diritto amministrativo il principio della buona fede tutela
la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità
amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia
agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa
autorità. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea
è vincolante quando l'autorità, agendo con determinate persone in una
situazione ben definita, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta
egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 110 V 155, 109 V 55). Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha avuto modo di dichiarare questa giurisprudenza applicabile pure in
caso di percezione di contributi arretrati (cfr. DTF 108 V 181/182,
106 V 143). Ora, in concreto, l'amministrazione nella corrispondenza
avuta con l'assicurato si è limitata a dare informazioni generali circa
la procedura di tassazione d'ufficio. Dalla stessa non sono deducibili
elementi suscettibili d'autorizzare l'assicurato a ritenere esclusa la
possibilità di nuove successive decisioni di rettifica.

    Non è peraltro ritenibile l'asserto secondo cui gli Svizzeri all'estero
non sono a conoscenza della procedura applicabile in materia di fissazione
dei contributi - la documentazione loro consegnata nulla alludendo sul
tema - quando si ritenga che, per costante giurisprudenza, nessuno può
prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 110 V 338 consid. 4 e
343 consid. 3).

    Dato quanto precede dev'essere per concludere affermato che in materia
di fissazione dei contributi non esiste nell'assicurazione facoltativa
una procedura particolare che metta l'assicurato al riparo di successive
decisioni rettificative di precedenti tassazioni. Ciò non significa
che l'assicurato non abbia la facoltà di valutare se gli convenga o
meno mantenere il rapporto assicurativo. Ma una valutazione affidabile
presuppone che l'assicurato abbia comunicato all'amministrazione i suoi
redditi effettivi. Qualora egli venga meno a questo suo dovere deve
considerare l'eventualità di vedersi notificare, nei limiti dei termini
di prescrizione ai sensi dell'art. 16 LAVS, decisioni di tassazione
rettificative, le quali ovviamente limitano in tal caso la sua facoltà
di decidere circa la prosecuzione del rapporto assicurativo. A questo
proposito infondata è l'allegazione ricorsuale secondo cui non sarebbe
richiamabile l'art. 16 LAVS, il quale allude alla procedura di tassazione
in seguito a sottrazione d'imposta, per la quale è sola competente
l'autorità fiscale svizzera. Appare infatti pretestuoso l'asserto di
inapplicabilità all'assicurazione per gli Svizzeri all'estero di una
norma che, su punti particolari, contempla un concetto di diritto penale
amministrativo interno svizzero, quando si ricordi come la legge in cui è
contenuta concerne precipuamente gli Svizzeri residenti in Patria. Essa, in
virtù del ricordato principio della generalità dell'obbligo contributivo,
deve ovviamente trovare applicazione pure per le persone assicurate
facoltativamente, se del caso "mutatis mutandis".

    Una soluzione che andrebbe nel senso voluto dal ricorrente potrebbe far
si che gli assicurati, consapevoli di non poter più essere successivamente
oggetto di richiami per contributi impagati, intenzionalmente omettano
di dare all'amministrazione indicazioni, oppure diano informazioni
lacunarie, suscettibili di determinare gli organi dell'assicurazione a
rendere decisioni fissanti i contributi in misura corrispondente ai loro
particolari interessi, ossia solo contributi formatori di rendita. Ciò
equivarrebbe a permettere in un certo qual modo all'assicurato di
"scegliere" il reddito, e di conseguenza il contributo che meglio gli
conviene - ossia sufficientemente alto per conseguire le prestazioni
massime, ma non oltre -: il che conferirebbe al carattere facoltativo
dell'assicurazione una portata manifestamente non voluta dal legislatore,
il quale ha fondato sul principio della solidarietà l'insieme del sistema
dell'AVS/AI.

Erwägung 5

    5.- Stabilita la legittimità delle tassazioni rettificative, rimane da
esaminare se i contributi con esse tassazioni e con la nuova tassazione
relativa al 1984 siano stati fissati correttamente. Piu particolarmente
si tratta di esaminare se l'amministrazione era fondata a prendere a base
indicazioni contenute nella stampa e se a buon diritto ha successivamente
fissato i contributi sul reddito indicato, convertendolo in franchi
svizzeri e maggiorandolo del 30% in occasione di ogni nuova tassazione.

    a) Per quel che concerne il punto della base su cui l'amministrazione
può fondarsi ai fini della tassazione, nelle sue direttive 1o luglio
1983 sull'assicurazione facoltativa degli Svizzeri residenti all'estero
edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si precisa alla
cifra marginale 62 che il reddito e la sostanza sono stabiliti dalle
rappresentanze consolari tenendo conto di tutti gli atti a disposizione.

    Questa norma amministrativa, la quale ricalca la prassi in materia
di diritto fiscale (cfr. MASSHARDT/TATTI, op.cit., pag. 407), sfugge ad
ogni censura.

    Ora in concreto le cifre su cui l'amministrazione si è fondata non
sono semplici asserzioni giornalistiche; esse sono bensì state riprese da
un estratto delle tassazioni fiscali pubblicato dall'Ufficio distrettuale
delle imposte del Comune di Milano. I dati in questione erano quindi
affidabili. Era al massimo riservata la possibilità di errori di stampa,
ma l'assicurato non fa alcuna allusione in questo senso.

    b) Sul tema del cambio applicabile, l'OAF, nell'ambito dell'art. 14
relativo alla determinazione dei contributi, stabilisce al cpv. 4 che
l'importo del reddito e della sostanza è convertito in franchi svizzeri,
al corso valevole all'inizio dei periodi di contribuzione.

    Manifestamente questa norma concerne il caso normale nel quale
l'amministrazione, in occasione di ciascun periodo di tassazione, è
confrontata ad un determinato reddito espresso in valuta estera, ipotesi
questa in cui per ciascun periodo si applicherà il tasso corrispondente. Il
disposto non si riferisce alla particolare ipotesi, come la presente, in
cui l'assicurato non fornisce dati concreti in occasione di successive
tassazioni e gli organi dell'assicurazione debbano fondarsi sui dati
ritenuti in sede di precedenti procedure.

    Come sostiene il ricorrente, si potrebbe quindi certo procedere in
altro modo nel caso di specie, ad esempio tenendo conto della svalutazione
della lira nel corso degli anni.

    Ora, non è dubbio che in materia di tassazione d'ufficio si possano
adottare diversi metodi di calcolo, dal momento che, per definizione,
si tratta di porre una valutazione sommaria per difetto di elementi
concreti. Si potrebbe in particolare, come giustamente rileva l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali nella risposta al gravame, prendere
a base il reddito conseguito in Svizzera da un assicurato esercitante la
stessa professione del ricorrente. Ma, in materia di tassazione d'ufficio,
l'amministrazione deve godere di una certa libertà d'apprezzamento,
specie quando si ricordi che essa, operando all'estero, gode di un potere
d'indagine alquanto limitato; importante appare, come sempre osserva
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, che si applichino in
linea di massima sempre gli stessi schemi.

    Può a prima vista certo sembrare severa la prassi ritenuta dagli organi
dell'assicurazione, che in occasione di ogni tassazione hanno maggiorato il
precedente reddito determinante nella misura del 20/30%. Ma non dev'essere
disatteso che la tassazione d'ufficio persegue indirettamente anche lo
scopo di incitare - e comunque, conformemente a quanto è stato detto,
non di punire come asserisce a torto il ricorrente - l'assicurato che
non fornisce i dati necessari, nel senso che egli abbia interesse ad
adempiere i suoi obblighi: a tal fine la tassazione obblighi: a tal fine
la tassazione ovviamente dev'essere adeguatamente incisiva.

    Nel caso di specie è al riguardo significativo che l'assicurato
contesta il metodo, e non il risultato, della tassazione, dal che è lecito
dedurre che egli comunque non abbia alcun interesse a dichiarare i suoi
redditi effettivi, in quanto superiori a quelli stabiliti d'ufficio.

    A ciò nulla possono mutare le allegazioni del ricorrente riferite al
periodo 1984, principalmente nel senso che avendo egli rassegnato l'istanza
di recessione nel marzo di quell'anno la tassazione dovrebbe aver effetto
fino a quella data e, subordinatamente, che il contributo dovrebbe venir
fissato maggiorando il reddito ritenuto per il periodo precedente -
1982/83 - nella prima tassazione d'ufficio del 23 gennaio 1983 e non
quello calcolato per esso periodo con il provvedimento rettificativo 10
aprile 1984.

    Per quel che attiene al momento della recessione, l'assicurato contesta
la legalità dell'art. 12 cpv. 2 OAF. Orbene, questo disposto è stato
decretato sulla base dell'art. 2 cpv. 7 LAVS, il quale segnatamente
conferisce al Consiglio federale, senza condizioni, il potere di
disciplinare il recesso dall'assicurazione facoltativa. Peraltro non si
vede perché sarebbe criticabile una norma che, in un'amministrazione di
massa quale quella dell'AVS/AI, fissa scadenze annuali per gli effetti
di dichiarazioni di recessione e non ritenga termini più differenziati.

    Per quel che concerne la base di riferimento ai fini della fissazione
del reddito determinante per l'anno 1984, non si vede motivo, ritenute
le precedenti considerazioni sul potere dell'amministrazione in materia
di tassazioni d'ufficio, di schematicamente maggiorare di periodo in
periodo l'ultimo reddito effettivamente accertato fintantoché l'assicurato
non dichiari i redditi realmente conseguiti: non si può quindi seguire
l'assicurato nella misura in cui pretende che si consideri il reddito
determinante per il 1984 maggiorando gli elementi presi a base in occasione
delle prime tassazioni d'ufficio.