Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 237



113 V 237

39. Estratto della sentenza del 28 settembre 1987 nella causa N. contro
Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in
materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 58 VwVG.

    - Die gemäss dieser Bestimmung pendente lite erlassene Verfügung
beendet den Streit nur insoweit, als sie dem Begehren des Beschwerdeführers
entspricht. Soweit in dieser neuen Verfügung Streitfragen ungelöst
bleiben, besteht der Streit über die nichterfüllten Begehren weiter; in
diesem Falle muss die Beschwerdeinstanz auf die Sache eintreten, soweit
darüber in der neuen Verfügung nicht befunden worden ist, ohne dass der
Beschwerdeführer diese ebenfalls anzufechten braucht (Bestätigung der
Rechtsprechung).

    - Durch eine im Sinne dieser Bestimmung pendente lite erlassene
Verfügung wird der zu beurteilende Zeitraum nicht ausgedehnt: dieser
wird begrenzt durch den Zeitpunkt des Erlasses der früheren Verfügung,
welche den Anfechtungsgegenstand bildet.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) La procedura innanzi alla Cassa svizzera di compensazione e
alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone
residenti all'estero è disciplinata dalla PA (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a
e d). Secondo l'art. 58 di questa legge l'autorità inferiore può,
fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata
(cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti
e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2). L'autorità di ricorso
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza
oggetto per effetto di una nuova decisione. L'art. 57 (relativo allo
scambio di scritti) è applicabile se la nuova decisione si fonda su fatti
notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente
differente (cpv. 3).

    Il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che in deroga al
principio devolutivo del ricorso all'amministrazione è data la facoltà,
in virtù dell'art. 58 cpv. 1 PA, di rivedere la pronunzia querelata,
ma che la nuova decisione toglie la controversia solo nella misura in
cui accondiscende al petitum dell'insorgente. Nella misura in cui non è
stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande
insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve
entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che
il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 107 V 250).

    b) Nell'evenienza concreta la Cassa con la prima decisione 20 dicembre
1983 ha denegato il riconoscimento della chiesta rendita. In seguito
al gravame dell'assicurato, essa ha reso un nuovo provvedimento il 24
ottobre 1984 mediante cui riconosceva il diritto a una mezza rendita
(con effetto dal 1o luglio 1982, data antecedente quella della decisione
iniziale), provvedimento questo che è stato a sua volta impugnato per un
ulteriore ricorso con il quale l'interessato ha chiesto l'assegnazione
di una rendita intera.

    Ora a torto i primi giudici, dopo aver osservato di "statuire sui due
ricorsi mediante un solo giudizio", hanno dichiarato il primo privo di
oggetto per pronunciarsi nel merito del secondo. In effetti, un assicurato
che si aggrava avverso una decisione di rifiuto di rendita, anche senza
meglio precisare se intende conseguire il riconoscimento di una mezza
rendita o di una rendita intera, deve essere reputato concludere per una
prestazione intera. Non può in ogni modo sussistere dubbio alcuno qualora,
come in concreto, l'assicurato dichiari esplicitamente di pretendere la
rendita intera: nel caso in esame l'interessato con la prima impugnativa
afferma che essendo "la capacità di guadagno ... ridotta permanentemente
nella misura dell'80% (ottanta)" ricorre alla Commissione di ricorso perché
essa "provveda ... a riconoscere il diritto alla rendita d'invalidità
intera". Se ne deduce quindi che, ai sensi della predetta giurisprudenza,
privo di oggetto, o piuttosto superfluo, era semmai il secondo gravame.

    Questa erronea interpretazione ha condotto l'autorità commissionale
ad estendere illegittimamente il periodo di cognizione giudiziaria, per
quel che concerne il tema della rendita intera, alla data della seconda
decisione, 24 ottobre 1984. Se è vero che, come afferma la Commissione
di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, la Corte ha avuto
modo di esplicitamente statuire, a corollario della predetta giurisprudenza
pubblicata in DTF 107 V 250, che nell'ambito d'applicazione dell'art. 58 PA
il giudice si deve basare sulla situazione esistente al momento della resa
del primo provvedimento. Infatti, oggetto del ricorso è manifestamente la
prima decisione e non oltre la data di emanazione della stessa può quindi
essere estesa la cognizione giudiziaria (sentenza inedita 5 ottobre 1984
in re B.).