Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IV 123



113 IV 123

33. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 17 agosto 1987
nella causa X. c. Dipartimento di polizia del cantone Ticino (ricorso
per cassazione) Regeste

    Verurteilung wegen Missachtung einer auf einer mangelhaften Verfügung
beruhenden Geschwindigkeitsbeschränkung.

    Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen betreffend fehlerhafte
Verwaltungsakte ist die auf einer mangelhaften Verfügung beruhende
Geschwindigkeitsbeschränkung verbindlich, wenn die Verfügung nicht nichtig,
sondern bloss anfechtbar und innert Frist nicht angefochten worden ist.

    Eine Verfügung ist nur dann nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel
besonders schwer ist, wenn er leicht erkennbar ist und wenn zudem
die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft
gefährdet wird. Die letztgenannte dieser drei kumulativen Voraussetzungen
ist in der Regel im Bereich der Strassensignalisation nicht erfüllt.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi di diritto:

Erwägung 2

    2.- a) Il ricorrente fa valere che sulle autostrade svizzere vige il
limite generale di velocità di 120 km/h; tale limite può essere ridotto
su determinati tratti di strada, ma soltanto (cumulativamente):

    - per evitare o attenuare pericoli particolari, nel caso di necessità
speciali di protezione o per migliorare la fluidità del traffico;

    - se un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non
può essere eliminato altrimenti, oppure se è dimostrato che emissioni
esagerate di rumore non possono essere ridotte in modo rilevante ricorrendo
ad altri provvedimenti; e

    - a condizione che sia stato accertato previamente mediante una perizia
che il provvedimento è necessario e adatto, o se sia indicato prendere
altre misure; gli esperti devono tenere in considerazione, tra l'altro,
la necessità di una protezione locale speciale (art. 32 cpv. 3 e 4 LCS,
art. 108 cpv. 1-4 OSS).

    Il ricorrente adduce che per la galleria da lui percorsa non è stata
allestita una siffatta perizia, che tenga conto delle circostanze concrete;
la limitazione a 100 km/h della velocità massima non è pertanto valida;
dovendo vigere il limite generale di 120 km/h, egli, circolando a 142
km/h, ha quindi ecceduto soltanto di 22 km/h e non di 42 km/h, il limite
determinante.

    b) La censura del ricorrente va disattesa. L'indicazione di
velocità massime consentite costituisce un atto amministrativo. Se
tale atto è stato emanato senza che fosse stata previamente allestita
la perizia prescritta dalla legge, esso è inficiato da un vizio. Atti
amministrativi affetti da un vizio non sono tuttavia, di regola, nulli,
ma solo impugnabili. L'impugnazione deve aver luogo dinanzi alle autorità
competenti entro i termini all'uopo previsti. In assenza d'impugnazione,
l'atto amministrativo viziato diviene valido. La nullità di un atto
amministrativo viziato può, per converso, essere fatta valere sempre ed
in ogni procedura. Essa va ammessa tuttavia soltanto se sono adempiute
cumulativamente le seguenti condizioni:

    - il vizio è particolarmente grave;

    - esso è riconoscibile manifestamente o quanto meno agevolmente;

    - la certezza del diritto non verrebbe ad essere seriamente compromessa
nel caso in cui la nullità fosse ammessa (DTF 104 Ia 176 consid. c,
99 Ia 135 consid. 4 e richiami; GRISEL, Traité de droit admnistratif,
ediz. 1984, vol. I, pag. 418 e 422).

    Orbene, il ricorrente non adduce che la limitazione della velocità
ordinata nell'ambito della galleria di cui trattasi sia stata impugnata
entro il termine stabilito dalla legge (art. 50 PA). In quanto tale
limitazione fosse viziata, essa è quindi cresciuta in giudicato in
assenza di un motivo di nullità. Il fatto che l'autorità competente
abbia rinunciato a far allestire una perizia non basta per considerare
nullo il provvedimento in questione. Manca in primo luogo il requisito
di un vizio particolarmente grave. È manifesto che la circolazione in
una galleria autostradale può dar luogo a pericoli particolari, a causa
del brusco cambiamento delle condizioni di visibilità e della sensazione
che la carreggiata sia divenuta più stretta; a detti pericoli può essere
ovviato solamente con una corrispondente riduzione della velocità. In
tali condizioni non è ravvisabile un vizio particolarmente grave nel
rinunciare a una perizia.

    Ma persino se si volesse ammettere l'esistenza di un vizio procedurale
particolarmente grave, dovrebbe rilevarsi l'assenza dell'ulteriore
requisito della nullità di un atto amministrativo viziato, secondo cui
la nullità non deve compromettere la certezza del diritto (DTF 104 Ia
177 consid. c e richiami). La certezza del diritto riveste una grande
importanza nella circolazione stradale. Perciò una limitazione della
velocità affetta da gravi vizi può essere considerata nulla solo in
casi eccezionali. Laddove la nullità di un segnale non è riconoscibile
senz'altro per ogni utente della strada, sussiste un eminente interesse
pubblico a che i conducenti si attengano alla disciplina del traffico
quale risulta dalla segnaletica. L'inosservanza da parte di certuni di un
segnale di cui si eccepisce la nullità può comportare pericoli particolari
per altri. Chi confida nella validità di un limite di velocità segnalato,
rischia di valutare erroneamente la velocità di altri utenti della strada
che non lo rispettano; ciò può avere come conseguenza reazioni erronee
che, precisamente nell'ambito di gallerie, ponti ecc., sono suscettibili
di produrre gravi incidenti della circolazione (cfr. al proposito la
sentenza inedita della Corte di cassazione del Tribunale federale del 9
novembre 1986 nella causa S.Z.).

    Va quindi tenuto fermo che l'atto amministrativo contestato dal
ricorrente non era nullo, bensì valido. La Corte cantonale ha pertanto
fondato a ragione la propria decisione su di una velocità massima
consentita di 100 km/h. Ne discende che su questo punto il gravame
dev'essere respinto.