Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 23



113 III 23

8. Estratto della sentenza 10 marzo 1987 della II Corte civile nella
causa X. contro Y. e Pretore di Mendrisio-Sud (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Arrestbefehl, der in Missachtung von Art. 173 Abs. 1 ZGB erlassen
wurde.

    1. Das Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten kann nicht
einem Arrestgrund gleichgestellt werden, der mit Arrestaufhebungsklage
bestritten werden müsste (Erw. 3).

    2. Nach der Rechtsprechung ist es nicht möglich, auf dem Weg der
betreibungsrechtlichen Aufsichtsbeschwerde feststellen zu lassen, der
Arrest, der an Vermögenswerten des im Ausland wohnenden Ehegatten erwirkt
wurde, sei angesichts von Art. 173 ZGB nichtig (Erw. 4); in einem solchen
Fall ist hingegen die staatsrechtliche Beschwerde gegen den Arrestbefehl
zulässig (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- X., domiciliato all'estero, è separato giudizialmente dalla
moglie Y. con l'obbligo di versarle una pensione alimentare. A garanzia
di un asserito credito per alimenti arretrati e per la liquidazione
dell'impresa familiare Y. ha ottenuto dal Pretore il sequestro di conti
bancari intestati al marito.

    X. insorge con un ricorso di diritto pubblico contro il decreto di
sequestro, di cui chiede l'annullamento per quanto si riferisce alla
liquidazione dell'impresa familiare.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Nel ricorso al Tribunale federale X. fa valere la violazione
dell'art. 173 cpv. 1 CC, il quale esclude, in pendenza di matrimonio,
ogni procedimento esecutivo per pretese tra coniugi, tranne i casi previsti
dalla legge. Tale divieto vale anche nei confronti del sequestro e perdura
fintanto che il matrimonio non sia sciolto per la morte di uno dei coniugi
o per divorzio. Né la sospensione dell'unione coniugale né la separazione
pronunciata dal giudice o l'introduzione di una causa di divorzio lo
rendono caduco (DTF 92 III 3, con le sentenze e gli autori ivi citati).

    Nella sentenza DTF 51 III 28 il Tribunale federale ha dichiarato che
l'esclusione del sequestro per i crediti scaduti garantiti da pegno deve
essere eccepita con un'azione di rivocazione. Secondo quella sentenza
la nozione di causa del sequestro comprende non solo le fattispecie
(designate esplicitamente in parentesi come cause di sequestro) delle cifre
1 a 5 dell'art. 271 cpv. 1 LEF, bensì anche la premessa, pure menzionata
all'inizio dell'art. 271 cpv. 1 LEF, che il credito a garanzia del quale
è chiesto il sequestro non sia assistito da pegno. Il Tribunale federale
ravvisa il criterio decisivo nel fatto che, contestando tale premessa, si
persegue lo scopo di ottenere l'annullamento del sequestro, l'eccezione
non riguardando tuttavia né l'esistenza del credito né l'esecuzione del
sequestro. Sulla base della sentenza citata, e nel dubbio se essa sia
applicabile anche all'eccezione del divieto di procedimenti esecutivi
tra coniugi, il ricorrente ha pertanto promosso azione di revocazione
del sequestro davanti alla Pretura.

    Non occorre però sottoporre a riesame la decisione 51 III 28, poiché
anche adottando l'interpretazione estensiva del Tribunale federale, non
è possibile considerare come "causa di sequestro" a mente degli art. 271
cpv. 1 e 279 cpv. 2 LEF pure l'assenza del vincolo matrimoniale sul
quale è fondato il divieto dell'art. 173 cpv. 1 CC. Una siffatta tesi,
contrariamente all'ipotesi del credito assistito da pegno, non troverebbe
alcuna conferma nel testo dell'art. 271 cpv. 1 LEF.

    Ne consegue che un sequestro ordinato in violazione dell'art. 173
cpv. 1 CC non può essere impugnato con l'azione prevista dall'art. 279
cpv. 2 LEF.

Erwägung 4

    4.- Dottrina (EGGER, in Zürcher Kommentar, II edizione, n. 7
all'art. 173 CC; LEMP, in Berner Kommentar, III edizione, n. 7 all'art. 173
CC; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, III
edizione, § 18 n. 10; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, § 17 n. 44) e giurisprudenza (DTF 40 III 8; 44 III
114; 48 III 124; 53 III 152; 71 III 4; 92 III 1) hanno sempre ritenuto
che l'eccezione dell'ammissibilità di un procedimento esecutivo tra
coniugi deve essere esaminata dall'autorità di vigilanza nell'ambito della
procedura di reclamo secondo gli art. 17-19 LEF. Del resto, la nullità di
un procedimento esecutivo instaurato in violazione dell'art. 173 cpv. 1 CC,
ossia di una norma imperativa di legge istituita nell'interesse pubblico,
deve essere rilevata d'ufficio anche una volta scaduti i termini di reclamo
(DTF 84 III 4 consid. 2 e le sentenze ivi citate, 63 III 143). Delle
sentenze testé citate, solo quella pubblicata in DTF 92 III 1 riguarda
tuttavia un'esecuzione tra coniugi consecutiva a un sequestro ottenuto
invocando quale causa il domicilio del debitore all'estero (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF). In quella circostanza il Tribunale federale annullò
tanto l'esecuzione quanto il sequestro che l'aveva preceduta, osservando
che il domicilio estero di uno dei coniugi può giustificare un'eccezione
al divieto dell'art. 173 cpv. 1 CC unicamente se gli interessi del
coniuge creditore sono suscettibili di subire pregiudizio a motivo di
misure esecutive ottenute da terzi sui beni del coniuge debitore e se una
partecipazione al pignoramento a mente degli art. 174 CC/111 LEF appare
esclusa in mancanza di un luogo ordinario di esecuzione in Svizzera.

    In una sentenza precedente (DTF 79 III 138) il Tribunale federale aveva
espresso un'opinione più restrittiva: in determinate situazioni (art. 174
e 176 CC) un procedimento esecutivo tra coniugi può considerarsi lecito,
segnatamente quando il coniuge debitore è domiciliato all'estero ed il
coniuge creditore potrebbe far capo alle facoltà concessegli dagli art. 174
e 176 CC, se entrambi i coniugi fossero domiciliati in Svizzera. Ora non
è compito né dell'ufficiale di esecuzione né dell'autorità di vigilanza di
esaminare se siano date le premesse per derogare al divieto dell'art. 173
CC.

    La sentenza pubblicata in DTF 104 III 37 (e esplicitamente designata
come conferma della giurisprudenza) ha ribadito il principio secondo
cui l'ufficiale di esecuzione deve procedere al sequestro (nel caso
concreto pure ordinato a carico di un coniuge domiciliato all'estero),
senza esaminare se esso sia compatibile con il divieto dell'art. 173 CC.

    Ci si può chiedere se il rigore della giurisprudenza risultante dalle
sentenze 79 III 138 e 104 III 37 non dovrebbe essere attenuato perlomeno
quando, dalla domanda di sequestro, risulta senza equivoco possibile che
il creditore sequestrante non intende valersi di nessuna delle eccezioni
previste agli art. 174 e 176 CC (ancorché con l'entrata in vigore, il
1o gennaio 1988, della legge federale del 5 ottobre 1984 che modifica il
codice civile il divieto di esecuzione cesserà di esistere).

Erwägung 5

    5.- Dal profilo dell'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico
(il solo che interessa nella presente fattispecie) basta ritenere che
il ricorrente ha omesso di insorgere con un reclamo all'autorità di
vigilanza contro l'esecuzione del sequestro, confidando nella validità
della giurisprudenza pubblicata.

    Una decisione di irricevibilità del ricorso di diritto pubblico,
fondata sul carattere sussidiario dello stesso (art. 84 cpv. 2
OG) e sull'argomento che la nullità di un sequestro ordinato in
violazione dell'art. 173 CC deve essere fatta valere nelle vie del
reclamo all'autorità di vigilanza, presupporrebbe che il cambiamento
di giurisprudenza sia preventivamente annunciato dalla giurisdizione
competente, trattandosi della modifica delle condizioni di ricevibilità
di un rimedio di diritto. In caso contrario il ricorrente sarebbe esposto
alla perdita del proprio diritto (DTF 109 II 176 consid. 3; 106 Ia 92
consid. 2).

    Ne consegue che il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.