Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 369



113 Ib 369

58. Estratto della sentenza 28 gennaio 1987 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Klinge c. Comune di Sonvico e Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Kantonaler Entscheid über eine Entschädigung für materielle
Enteignung aufgrund einer Planungsmassnahme gemäss RPG; Zulässigkeit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

    Ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid, der in Anwendung einer
kantonalen Bestimmung über die Verjährungs- bzw. Verwirkungsfrist ergangen
ist, innerhalb der der Betroffene seine Ansprüche geltend zu machen hat,
ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde i.S. von Art. 34 Abs. 1 und Art. 5
Abs. 2 RPG anzufechten; gemäss Art. 34 Abs. 2 RPG sind auch der Kanton
und die Gemeinde befugt die Verletzung einer solchen kantonalen Bestimmung
zu rügen.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) La sentenza impugnata costituisce una decisione cantonale
d'ultima istanza concernente il rifiuto di un'indennità per una restrizione
della proprietà che si pretende equivalente ad espropriazione e che deriva
da una misura pianificatoria retta dalla LPT: essa è quindi suscettibile
d'essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo in virtù degli
art. 34 cpv. 1 e 5 cpv. 2 LPT, 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG (DTF 109 Ib
261 consid. 1, 107 Ib 229 segg.). La legittimazione del ricorrente, che
è colpito da questa sentenza e che ha un interesse degno di protezione
al suo annullamento o alla sua modificazione, non dà adito a dubbi e
risulta dall'art. 103 lett. a OG.

    b) Vero è che, nel caso in rassegna, il Tribunale amministrativo
ha considerato che la pretesa d'indennità formulata dal ricorrente era
innanzitutto perenta ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 della legge cantonale
d'espropriazione (LCEspr), vale a dire di una norma del diritto ticinese
che il Cantone non era tenuto ad adottare in virtù della legislazione
federale. Ciò non significa tuttavia che il rimedio esperito sia su tal
punto inammissibile e che l'interessato possa prevalersi d'una violazione
di codesta norma soltanto nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico
fondato sugli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG.

    L'art. 39 cpv. 1 LCEspr - che stabilisce il termine entro il
quale il leso deve notificare le proprie pretese d'indennità per
espropriazione materiale - è intimamente connesso con il diritto
federale. La giurisprudenza ha stabilito infatti che, in mancanza
d'una regolamentazione cantonale, codeste pretese si prescrivono nel
termine di dieci anni dall'entrata in vigore della misura (DTF 112 Ib 511
consid. 3e, 108 Ib 339/40 consid. 5b): in tal caso, la prescrizione è retta
esclusivamente dal diritto federale e, sorgendo contestazione circa il suo
verificarsi, tanto il privato quanto l'ente pubblico (Cantone o Comune)
possono sottoporre la controversia al giudizio del Tribunale federale con
ricorso di diritto amministrativo. Senza dubbio, i Cantoni sono liberi
di introdurre termini di prescrizione più brevi ed anche termini di
perenzione, come ha fatto appunto il Cantone Ticino (DTF 112 Ib 510/11),
ma ciò avviene in completazione ed esecuzione del diritto federale. Ora,
la conseguenza dell'introduzione di una norma cantonale del genere non può
essere quella di escludere il ricorso di diritto amministrativo voluto
dal legislatore federale a tutela di Cantoni e Comuni (art. 34 cpv. 2
LPT). Il Tribunale federale lo ha del resto già riconosciuto: esso ha
rilevato infatti che una conseguenza di questo tipo sarebbe inammissibile
poiché il Comune, tenuto a pagare l'indennità, non potrebbe insorgere
con ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale che avesse
negato l'intervento della prescrizione o della perenzione (cfr. art. 88
OG e DTF 111 Ia 252/53), ed ha quindi ammesso che una simile decisione
è suscettibile di ricorso di diritto amministrativo (DTF 109 Ib 261/62
consid. 1, 263/64 consid. 2a). Ne consegue che il gravame del ricorrente
è ricevibile nel suo complesso e che il Tribunale federale deve esaminarne
il merito.

    c) Con questo rimedio il ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale, che comprende i diritti costituzionali del cittadino
(DTF 110 Ib 257 consid. 1, 108 Ib 382 consid. 1e) e l'eccesso o l'abuso
del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), come pure l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG); tuttavia,
essendo l'istanza inferiore un Tribunale cantonale, codesto accertamento
può essere sindacato dal Tribunale federale soltanto se i fatti sono
manifestamente inesatti o incompleti o sono stati constatati violando
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Quale organo della
giustizia amministrativa, il Tribunale federale non è invece vincolato dai
motivi invocati dalle parti né dai considerandi della decisione impugnata,
dato che esso esamina liberamente l'applicazione del diritto in ossequio
all'art. 114 cpv. 1 OG (DTF 111 Ib 164 consid. 1c, 107 Ib 353).