Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IB 157



113 Ib 157

28. Estratto della sentenza 15 aprile 1987 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Banca del Gottardo c. Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello del Cantone Ticino e Giudice istruttore sottocenerino
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; EUeR, IRSG.

    1. Rechtshilfe, welche die Anwendung von Zwangsmassnahmen erfordert;
völkerrechtliche Immunität.

    a) Verneinung der Immunität sowohl in bezug auf die Verwalter einer
Körperschaft eines Drittstaates, denen in der Schweiz kein Diplomatenstatus
zukommt, als auch hinsichtlich der von jenem Staat bei Schweizer Banken
angelegten Gelder, welche nicht direkt für eine hoheitliche Aufgabe
bestimmt sind: diese Vermögenswerte können daher Zwangsmassnahmen im Rahmen
der Gewährung von Rechtshilfe an den ersuchenden Staat unterworfen werden
(E. 3).

    b) Ob die verfolgten Personen (Art. 11 IRSG) im ersuchenden
Staat diplomatische Immunität geniessen und deshalb nicht der
Gerichtsbarkeit dieses Staates unterliegen, ist nicht vom schweizerischen
Rechtshilferichter, sondern vom ausländischen Sachrichter zu entscheiden
(E. 3).

    2. Angebliche Unzuständigkeit des ersuchenden Staates in Verfahren
betreffend Gesellschaften mit Sitz in Drittstaaten.

    Wenn nach dem Rechtshilfeersuchen eine Gesellschaft mit Sitz in
einem Drittstaat mit einer Gesellschaft verbunden ist, welche in das
Verfahren des ersuchenden Staates einbezogen ist, hat der schweizerische
Rechtshilferichter in der Regel nicht abzuklären, ob die Zuständigkeit
dieses Staates gegeben sei: das EUeR enthält keine Vorschriften, die
denjenigen von Art. 7 Ziff. 2 EAUe entsprechen, und der Art. 64 IRSG
befreit grundsätzlich die schweizerische Behörde von der Pflicht zu prüfen,
ob die Strafbarkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates gegeben sei
(E. 4).

    3. Art. 1 Ziff. 1, Art. 2 lit. b, Art. 3 Ziff. 1 EUeR; Art. 63 und
10 IRSG; Art. 47 BankG. Grundsatz der Verhältnismässigkeit.

    Die Schweiz kann nicht unter Berufung auf das
Verhältnismässigkeitsprinzip die nach dem EUeR zu leistende Rechtshilfe
verweigern mit der Begründung, die ersuchende Partei könne die Auskünfte
von Drittstaaten - seien diese dem Übereinkommen beigetreten oder nicht -
erhalten, und sie kann es in der Regel auch nicht mit dem Argument, der
ersuchende Staat verfüge bereits über genügende Beweismittel. Tragweite
von Art. 10 Abs. 1 IRSG bei Wirtschaftsvergehen von aussergewöhnlicher
Schwere und mit besonders komplexem Sachverhalt, sowie von Art. 2 lit. b
EUeR und 10 Abs. 2 IRSG bei Nachforschungen über Bankbeziehungen eines
oder mehrerer Kunden (E. 5).

    4. Durchsuchung von vorsorglich beschlagnahmten Konten und
Bankdokumenten. Rechte der Bank und der Konteninhaber.

    Sowohl die Organe der Bank, bei der die Konten und Dokumente
beschlagnahmt wurden, als auch die betroffenen Inhaber können der
Durchsuchung beiwohnen (Art. 79 Abs. 3 und Art. 9 Satz 2 IRSG; Art. 6, 26
und 27 VwVG; Art. 69 BStP). Besondere Vorsicht bei der Durchsuchung ist
geboten, wenn es sich beim betroffenen Bankkunden um einen Staat handelt
(E. 6).

    5. Zeugeneinvernahme von Bankangestellten; Art. 9, 12 Satz 2 und 79
Abs. 3 IRSG, Art. 47 BankG, Art. 75 ff. StPO/TI.

    Vorbehältlich anders lautender Vorschriften der kantonalen Gesetzgebung
sind die Bankangestellten gehalten, als Zeugen auszusagen; daraus
ergibt sich, dass die Bank ausserdem verpflichtet ist, die erforderlichen
Dokumente zur Verfügung zu stellen. Die Vernehmung der Zeugen ist auf jene
Tatsachen zu beschränken, die zu den im Rechtshilfeersuchen angeführten
in einer direkten oder indirekten Verbindung zu stehen scheinen (E. 7a-b).

    6. Art. 4 EUeR; Art. 26 Abs. 1 IRSV.

    Beamte und Polizeiorgane des ersuchenden Staates können bei der
Ausführung des Rechtshilfeersuchens, insbesondere bei der Zeugenvernehmung,
anwesend sein: doch müssen sie passive Beobachter bleiben. Sie sind
von der Teilnahme dann auszuschliessen, wenn sich Zweifel ergeben, ob
bestimmte Auskünfte an den ersuchenden Staat weitergeleitet werden dürfen
(Art. 82 und 83 IRSG) (E. 7c).

Sachverhalt

    A.- L'Ufficio d'istruzione penale presso il Tribunale civile e penale
di Milano procede dal 1982 contro parecchie persone a suo modo di vedere
implicate nel clamoroso dissesto del Banco Ambrosiano S.p.A. con sede
in Milano, dichiarato in stato d'insolvenza con sentenza del Tribunale
civile di Milano del 25 agosto 1982 (cfr. DTF 109 Ib 322 segg.). Accanto
a componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale,
a dirigenti e funzionari di detto istituto e ad altri terzi, sono oggetto
dell'inchiesta anche amministratori dell'Istituto per le Opere di Religione
(I.O.R.) con sede nella Città del Vaticano, tra i quali Mons. Paul
Marcinkus, presidente dell'Ufficio amministrativo di tale ente. Secondo
i Giudici istruttori di Milano Pizzi e Bricchetti, è configurabile nei
confronti di queste persone il concorso (art. 110, 112 n. 1 e 2 CPI)
in fatti di bancarotta fraudolenta pluriaggravata (art. 216 primo comma
n. 1, 219 primo e secondo comma n. 1, 223 primo e secondo comma n. 1 e 2
della cosiddetta legge fallimentare - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
nonché nel reato di false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili
(art. 2621 CCI).

    Il 30 aprile/6 maggio 1983 il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Milano trasmetteva al Dipartimento federale di
giustizia e polizia una commissione rogatoria del 9 aprile dei dott. Pizzi
e Bricchetti, contenente la descrizione dei fatti e postulante tra l'altro,
nei confronti della Banca del Gottardo in Lugano, la trasmissione (in
copia o fotocopia certificate conformi) dei conti del Banco Ambrosiano
Andino di Lima, del Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau (BAOL),
dell'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, facenti capo al Banco
Ambrosiano Holding di Lussemburgo, come pure dei conti dello I.O.R. e di
società, nominativamente designate, da esso patrocinate, ivi compresi
i documenti comprovanti la provenienza del denaro accreditato e la
destinazione ad esso data; inoltre la trasmissione, con le stesse modalità,
delle pratiche e dei documenti relativi riguardanti le società che la
Banca del Gottardo amministrava sino alla data delle lettere con le quali
la direzione di tale istituto aveva trasmesso i dossier concernenti la
Manic S.A. e la United Trading Corporation (UTC) all'Ambrosiano Services di
Lussemburgo (18 novembre 1981). Postulava inoltre la rogatoria l'assunzione
quali testimoni dei signori G., D. e B., rispettivamente presidente,
ex presidente e direttore generale della Banca del Gottardo.

    L'Ufficio federale di polizia (UFP) trasmetteva il 27 maggio 1983 al
Giudice istruttore sottocenerino la rogatoria, pregandolo di darvi seguito,
dopo averne esaminato l'ammissibilità prima facie ai sensi dell'art. 78
AIMP. Il 30 ottobre 1985 l'UFP trasmetteva al magistrato ticinese
un'ulteriore rogatoria del 28 settembre 1985, stesa dal dott. Bricchetti,
e contenente l'elenco delle domande da sottoporre ai testi G. e B.

    Nel frattempo, il Giudice istruttore sottocenerino si era pronunciato
sulla richiesta d'assistenza italiana. Innanzitutto, con citazione 2
dicembre 1983, aveva convocato per essere sentiti i suddetti testi. In
seguito, con decreto 13 dicembre 1983, egli aveva ordinato il sequestro
degli atti bancari presso la Banca del Gottardo concernenti i conti del
Banco Ambrosiano Andino, del BAOL, dell'Ambrosiano Group Banco Comercial
Managua, i conti I.O.R. e delle società da esso patrocinate (Manic Holding
S.A., Lussemburgo; Astolfine S.A., Bellatrix S.A., Belrosa S.A., Erin
S.A., tutte in Panama), nonché il sequestro di tutta la documentazione
e degli atti riguardanti le società collegate che la Banca del Gottardo
amministrava fino alla trasmissione dei dossier completi della Manic
Holding S.A. e dell'UTC all'Ambrosiano Services in Lussemburgo.

    Contro il decreto di sequestro e la convocazione dei testimoni,
la Banca del Gottardo interponeva reclami il 12 e 16 dicembre 1983 alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (CRP), chiedendone
l'annullamento e postulando il rifiuto dell'assistenza.

    La CRP ha respinto questi reclami con decisione del 13 gennaio 1986,
che la Banca del Gottardo ha tempestivamente impugnato con ricorso
di diritto amministrativo: essa ha chiesto in via principale che la
domanda d'assistenza italiana venga respinta e che di conseguenza vengano
annullati i sequestri e le citazioni testimoniali; in via subordinata, che
l'audizione dei testi sia eseguita in assenza delle autorità straniere e
sulla base di una lista di precise domande sulle quali dovrà pronunciarsi
il Giudice istruttore sottocenerino con decisione formale, che lo stesso
Giudice istruttore precisi la documentazione da sequestrare e che, prima
della trasmissione all'Italia, i documenti siano vagliati dall'UFP a
tutela dei terzi.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, in quanto ricevibile,
nel senso dei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Parimenti infondata è l'obiezione secondo cui le relazioni dello
I.O.R. presso banche svizzere o gli amministratori di tale istituto
della Città del Vaticano non potrebbero esser oggetto in Svizzera di
misure coercitive in vista della concessione di assistenza giudiziaria ad
uno Stato che - come l'Italia - ha aderito alla CEAG, perché godrebbero
d'immunità diplomatica e sarebbero soggetti unicamente alla giurisdizione
del Sommo Pontefice. Né le persone fisiche contro le quali si dirige
l'inchiesta italiana godono d'un qualsiasi statuto diplomatico nello
Stato richiesto (cfr. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht,
pag. 103 e nota 114; GUGGENHEIM, Völkerrecht, in Schweizerisches Jahrbuch
für internationales Recht, vol. VII [1950] pag. 153 segg.), né i beni,
cioè i conti sui quali porta l'indagine presso la Banca del Gottardo
- dato e non concesso che tale aspetto possa aver rilevanza in una
procedura di assistenza accessoria - appaiono costituiti e destinati
dallo Stato pontificio "iure imperii", per perseguire direttamente scopi
rivolti all'attuazione di compiti statali (cfr. DTF 112 Ia 149 segg.):
si tratta di depositi di mezzi finanziari costituiti "iure gestionis",
parificabili a quelli che potrebbero avere in Svizzera uno Stato o una
banca estera di Stato (cfr. DTF 111 Ia 65/66 consid. 7b, 110 Ia 44/46,
106 Ia 147 segg. consid. 3, 104 Ia 368 segg. consid. 2). Di una mancanza
del requisito di doppia punibilità per motivo d'immunità non si può neppur
lontanamente parlare, e non fa dubbio che, si fossero i fatti verificati
in Svizzera, sussisterebbe giurisdizione.

    La ricorrente pare invero sostenere, senza tuttavia sostanziare
le sue asserzioni, che gli amministratori dello I.O.R. non cadrebbero
sotto la giurisdizione italiana in virtù di convenzioni particolari
stipulate fra Italia e Santa Sede. Questa questione non ha da esser
risolta dal giudice svizzero dell'assistenza. Se è vero che la Svizzera,
aderendo alla CEAG, ha dichiarato - usando della possibilità offertale
dagli art. 5 par. 1 lett. a e 23 par. 1 - che per il caso in cui sono
richieste misure coercitive essa sottoporrà la prestazione dell'assistenza
al requisito della doppia incriminazione, l'art. 64 cpv. 1, prima frase
AIMP impone unicamente di controllare che i fatti esposti nella domanda
denotino gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il
diritto svizzero: detto disposto attenua cioè l'obbligo d'esame della
punibilità secondo il diritto straniero. Certo, ove fosse manifesto
che i fatti sono impunibili secondo il diritto dello Stato richiedente,
l'assistenza andrebbe ugualmente rifiutata in applicazione dell'art. 2
lett. d AIMP, in quanto essa costituirebbe un chiaro abuso (DTF 112 Ib
591/95 consid. 11a, 11b, ba e bb): ma simile evenienza qui non ricorre. I
fatti risultano chiaramente punibili in Italia e non spetta al giudice
svizzero dell'assistenza di indagare se per avventura alcune fra le
persone perseguite possano sottrarsi alla giurisdizione italiana in
virtù di pattuizioni internazionali che legassero l'Italia allo Stato
della Città del Vaticano. Non mancherà d'altronde l'occasione, per le
persone fisiche perseguite, di sollevare le opportune eccezioni davanti
al giudice italiano del merito.

Erwägung 4

    4.- Parimenti irrilevante ai fini dell'assistenza è l'obiezione
ricorsuale secondo cui le banche affiliate al Banco Ambrosiano S.p.A. di
Milano sarebbero enti autonomi, con sede in Stati terzi, alla cui esclusiva
giurisdizione esse soggiacerebbero. Di analoga eccezione il Tribunale
federale si è già occupato - nella stessa procedura di fallimento del
Banco Ambrosiano - in relazione al caso d'estradizione Gelli (cfr. DTF
109 Ib 323 consid. 10b e 328 consid. 11e). Esso ha riconosciuto che, in
base alla documentazione annessa alla domanda, che vincolava il Tribunale
federale, decisioni determinanti erano state prese a Milano e che pertanto
non si poneva neppure il problema di sapere se l'estradizione potesse
esser rifiutata in applicazione dell'art. 7 par. 2 CEEstr. Diversa non può
esser la soluzione in un caso concernente soltanto l'assistenza accessoria,
quando, da un lato, la Convenzione internazionale applicabile non contiene
alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 7 par. 2 CEEstr, mentre il
diritto interno, dall'altro, attenua il principio di doppia incriminazione,
esonerando in linea di massima l'autorità dall'obbligo categorico di
controllare la punibilità secondo il diritto della Parte richiedente
(DTF 112 Ib 593/94 consid. 11ba).

Erwägung 5

    5.- La ricorrente assevera poi che la concessione dell'assistenza
violerebbe il principio di proporzionalità: da un lato, perché i documenti
che si vorrebbero acquisire non evidenzierebbero un rapporto debitorio
diretto dello I.O.R. nei confronti del Banco Ambrosiano S.p.A.; perché
l'autorità italiana potrebbe chiedere l'assistenza alle autorità dei
Paesi in cui i diversi istituti hanno sede; perché appare dalla domanda
che gli inquirenti italiani sono già in possesso di dati rilevanti,
che renderebbero inutili ulteriori acquisizioni; e, d'altro canto,
perché facendo ricorso alla CEAG e all'AIMP, si tenderebbe ad eludere
l'applicazione di ordinamenti di altri Stati esteri che, come la Città del
Vaticano, il Peru, il Nicaragua, le Bahamas e Panama, non sono firmatari
della Convenzione europea.

    a) Applicabile nei rapporti italo-svizzeri è la CEAG e, per quanto ha
tratto agli Stati che non sono parte della Convenzione e non posseggono
altro trattato con la Svizzera, soltanto l'AIMP, che notoriamente non
fonda alcuna pretesa di diritto internazionale di tali Stati verso la
Svizzera (art. 1 cpv. 1 e 4 AIMP). La Convenzione astringe gli Stati
contraenti a "prestarsi l'assistenza la più ampia possibile" (art. 1
par. 1) e l'art. 3 par. 1 prevede la trasmissione di mezzi di prova,
inserti e documenti. Certo, esso sottintende che questi debbono possedere
rilevanza per il procedimento penale in corso, e l'art. 63 AIMP precisa
il concetto, sottolineando che le informazioni sono da trasmettere in
quanto sembrino necessarie all' estero per un procedimento in materia
penale o servano a reperire il corpo del reato (cpv. 1). È vero che,
quando sono in gioco interessi legittimi di terzi non implicati ai sensi
dell'art. 10 AIMP, le informazioni debbono essere trasmesse solo se esse
sono indispensabili per l'accertamento dei fatti e solo se l'importanza
del reato lo giustifichi, onde la prestazione d'assistenza nel contrario
caso sarebbe lesiva del principio di proporzionalità (cfr. DTF 112
Ib 462 consid. 2b; sentenza 7 novembre 1984 in re Schulte, consid. 7;
FF 1976 II pagg. 464/65; DE CAPITANI, Internationale Rechtshilfe. Eine
Standortbestimmung, RDS 100/1981 II pag. 417). Sennonché, per tacere del
fatto che il principio costituzionale della proporzionalità dev'essere
applicato con riserbo nelle procedure rette dalla Convenzione (sentenza
Schulte, ibidem), basta rilevare a questo proposito che la ricorrente
nemmeno afferma che ci si trovi in presenza d'un caso da porre al beneficio
del trattamento particolare garantito a terzi non implicati dall'art.
10 AIMP: ed anche a volerlo ammettere, non si potrebbe comunque contestare
seriamente che un enorme dissesto come quello dell'Ambrosiano di Milano
legittimi il sospetto di reati gravi e non certo di poco conto, e che
nel caso di delitti economici di questa natura, estremamente complessi,
sono indispensabili indagini particolarmente approfondite. Il problema
della tutela di eventuali diritti di terzi non ancora noti può d'altronde
rimanere riservato: per il momento, infatti, il Giudice istruttore si è
limitato a ordinare il sequestro ed ancora non ha avuto la possibilità di
perquisire la documentazione. Fatta eccezione del caso particolare previsto
dall'art. 10 AIMP, giova peraltro osservare che l'esame della rilevanza e
dell'idoneità dei mezzi di prova resta circoscritto ad un giudizio "prima
facie" e d'apparenza: la valutazione definitiva del materiale probatorio
è riservata infatti al giudice estero del merito, come il giudizio sulla
colpevolezza (DTF 112 Ib 604/5 consid. 14a; mutatis mutandis, per il
caso dell'estradizione, art. 20 § 1 lett. a CEEStr e DTF 112 Ib 620/22
consid. 7a). L'ammissibilità di principio dell'assistenza e del decretato
sequestro e la proporzionalità di questo non possono quindi esser poste
in dubbio, con la riserva soltanto dell'esito dell'esame del materiale
sequestrato da parte del Giudice istruttore e di quel che ulteriormente
dispone l'art. 83 AIMP. Quanto poi all'obiezione secondo cui gli inquirenti
italiani già sarebbero in possesso di dati sufficienti, essa si esaurisce
in una mera asserzione: in ogni caso, trattandosi di materiale probatorio,
la giurisprudenza considera divenuta senza oggetto una domanda straniera
solo se il processo all'estero siasi nel frattempo concluso con giudizio
definitivo (sentenza S. e litisconsorti, consid. 9a non pubblicato in DTF
112 Ib 576 segg.); criteri più rigorosi andrebbero invece applicati se
fosse in gioco la consegna allo Stato richiedente di prodotti del reato,
che la CEAG non prevede e che è retta unicamente dall'art. 74 cpv. 2 AIMP
(DTF 112 Ib 597 consid. 12a, 605 consid. 14b).

    b) Che i fatti allegati non evidenzino un rapporto debitorio
diretto dello I.O.R. con l'Ambrosiano S.p.A. non è determinante: come il
Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare (DTF 109 Ib 322),
la tesi degli inquirenti italiani - che non spetta al giudice svizzero di
verificare - è che gli istituti bancari dominati dall'Ambrosiano Holding
Lussemburgo, a sua volta di proprietà dell'istituto bancario milanese,
fossero di fatto filiali del Banco Ambrosiano di Milano, e tutti insieme
costituissero una sola entità, formante un unico complesso patrimoniale: le
erogazioni di fondi effettuate a varie società, fra cui quelle menzionate
in precedenza, per le loro modalità, la mancanza di controprestazioni
effettive e l'assenza di garanzie concrete, sarebbero state ispirate
secondo l'autorità italiana da un intento di mera distrazione di fondi
dell'Ambrosiano S.p.A. di Milano e non potrebbero costituire espressione
di lecita ed usuale attività creditizia. Certo, la domanda italiana qui
trattata potrebbe forse esser considerata manchevole, presa da sola,
per quanto ha tratto alla descrizione dei fatti specifici (cfr. DTF 106
Ib 263 segg. consid. 3; in materia d'estradizione, sentenza 21 maggio
1986 in re Kisacik). Tuttavia occorre considerare che, sul tema della
bancarotta dell'Ambrosiano, sono pervenute alla Svizzera già numerose
domande da parte delle autorità italiane, contenenti più esaurienti esposti
dei fatti e del sistema messo in opera per la pretesa dilapidazione di
fondi dell'istituto bancario milanese. Sussiste pertanto la possibilità
per l'autorità svizzera, nel trattare la presente istanza, di tener
conto di queste precedenti indicazioni fornite dallo Stato richiedente
e relative alla stessa fattispecie, per ammettere la sufficienza della
domanda (cfr. sentenza S. e litisconsorti, consid. 8a inedito). A questo
si aggiunga che - se è vero che non sono descritti i fatti esattamente
rimproverati a Mons. Marcinkus, come rileva la ricorrente - l'inchiesta
italiana è diretta contro numerose altre persone, tra le quali i dirigenti
dell'Ambrosiano e altri personaggi collegati con il defunto suo presidente
Roberto Calvi, le cui azioni sono state ampiamente descritte in domande di
estradizione e d'assistenza già favorevolmente evase, e che ciò basta per
far riconoscere l'ammissibilità di principio dell'assistenza nel presente
caso, dove l'istanza italiana configura per così dire l'estensione delle
precedenti.

    c) Il fatto che gli inquirenti italiani possano rivolgere domande
d'assistenza ad altri Stati - siano essi o meno legati alla Parte
richiedente da convenzioni o trattati - non abilita la Svizzera, riservato
il caso di manifesto abuso, a rifiutare l'assistenza ch'essa è tenuta a
prestare in forza di obbligazioni internazionali liberamente assunte.

    Quanto al preteso pregiudizio che la prestazione dell'assistenza
arrecherebbe alla Svizzera, la ricorrente non sostanzia minimamente la
censura secondo cui l'esecuzione della domanda potrebbe compromettere la
sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali
del Paese (art. 2 lett. b CEAG, art. 10 cpv. 2, frase 2 AIMP). Il contrario
è piuttosto vero, poiché la Svizzera deve evitare di divenire una piazza
favorevole per la criminalità economica di carattere internazionale
(cfr. sentenze 10 settembre 1986 in re A. AG e 11 gennaio 1984 in re Banca
G. & Co.) e perché non si può parlare di una compromissione che vuoti di
senso l'istituto stesso del segreto bancario, allorquando si tratta di
lottare contro codesta criminalità economica e l'assistenza si limita a
fornire informazioni sulle relazioni bancarie di uno o di taluni clienti,
siano pur essi, a loro volta, delle banche (SCHULTZ, Bankgeheimnis und
internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Bankverein-Heft Nr. 22,
pagg. 20, 23/24 e nota 3, ov'è combattuta l'opinione apparentemente
contraria di KLEINER, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, n. 62
all'art. 47, che vorrebbe estendere l'applicabilità dell'art. 10 cpv. 2
AIMP a tutti i casi in cui una banca è tenuta a fornire informazioni
in un procedimento di assistenza, analogamente a DE CAPITANI, op.cit.,
RDS 100/1981 II pagg. 460/61). L'argomento relativo alla pretesa elusione
dell'ordinamento di altri Stati - più restrittivi in materia d'assistenza -
è pure privo di fondamento: nella misura in cui la CEAG e l'AIMP impongono
alla Svizzera l'assistenza, essa è tenuta a prestarla senza preoccuparsi di
eventuali maggiori difficoltà alle quali lo Stato richiedente si urterebbe
se rivolgesse analoga domanda a Stati terzi.

Erwägung 6

    6.- La ricorrente lamenta altresì che l'ordine del Giudice istruttore
è insufficientemente preciso circa la documentazione da sequestrare.
Anche questa obiezione è infondata. La misura meramente cautelativa di
sequestro probatorio per il momento ordinato è infatti sufficientemente
circostanziata. Certo, la ricorrente ha ragione allorquando scrive che la
documentazione sequestrata dev'essere vagliata dal Giudice istruttore,
al fine di accertare quali documenti possano avere rilevanza come
mezzi di prova per il procedimento italiano relativo al dissesto del
Banco Ambrosiano TFS.p.A., rispettivamente siano eventualmente da porre
al beneficio di rafforzata protezione (art. 10 AIMP). Giova sin d'ora
precisare che tanto gli organi della Banca ricorrente, quanto i titolari
dei conti e delle relazioni bancarie sequestrati - che la stessa ricorrente
in esecuzione degli obblighi di diligenza che le incombono è tenuta in
linea di principio ad avvertire (cfr. SCHULTZ, op.cit., Bankverein-Heft
Nr. 22, pagg. 33/34; KLEINER, op.cit., n. 58 all'art. 47) - potranno
assistere a tale perquisizione in virtù dei diritti che loro conferisce
l'art. 79 cpv. 3 AIMP, disposizione che dichiara applicabili, anche nel
procedimento cantonale, gli art. 6, 26 e 27 PA, nonché l'art. 9 frase 2
AIMP, che rinvia per la perquisizione ai principi sanciti nell'art. 69 PP
(cfr. DTF 112 Ib 589/90 consid. 7c, 111 Ib 133 segg.). Che il Giudice
istruttore dovrà procedere con particolare prudenza e meticolosità
trattandosi segnatamente delle relazioni dello I.O.R., istituto bancario
di uno Stato estero, non ha bisogno di essere sottolineato.

Erwägung 7

    7.- a) Per quanto riguarda le audizioni testimoniali dei funzionari
bancari, va rilevato in linea di principio che essi sono tenuti a
deporre. L'art. 9 AIMP prevede che la protezione della sfera segreta -
tra cui si annoverano le relazioni bancarie - è retta dalle disposizioni
sul diritto di non deporre. Ciò significa che nella procedura davanti
all'autorità cantonale, per la quale è determinante il diritto di procedura
in materia penale (art. 12 ultima frase AIMP, con le eccezioni di cui
all'art. 79 cpv. 3 AIMP), valgono le disposizioni ivi previste sul diritto
di non deporre.

    D'altra parte, l'art. 47 n. 1 della legge federale sulle banche e
le casse di risparmio punisce bensì con pena detentiva la rivelazione di
un segreto bancario, ma il numero 4 dello stesso articolo (analogamente
a quanto dispone l'art. 321 n. 3 CP per il segreto professionale delle
persone ivi menzionate) riserva esplicitamente le disposizioni delle
legislazioni federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni
all'autorità o di testimoniare in giudizio. Ora, alla stregua della maggior
parte delle procedure penali cantonali, quella ticinese libera dall'obbligo
di deporre unicamente gli ecclesiastici (che possono non testimoniare
anche se svincolati dal detentore del segreto) e gli avvocati, i notai,
i medici, i chirurghi e le levatrici (che debbono però testimoniare se
prosciolti), ma non contiene alcuna disposizione circa i banchieri o i
funzionari di banca (art. 75 segg. CPP/TI): se ne deduce a contrario che
essi sono tenuti a deporre e che da quest'obbligo discende per la banca
anche quello di mettere a disposizione i documenti bancari.

    b) Ciò premesso, va precisato che l'interrogatorio dei testimoni deve
limitarsi, analogamente a quanto si è detto a proposito della consegna dei
documenti, a quei fatti che sembrino in relazione - diretta o indiretta -
con il dissesto del Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano, rispettivamente
con gli istituti bancari a questo collegati e non può invece estendersi
indiscriminatamente ad ogni relazione bancaria dello I.O.R. e delle
società da esso "patrocinate": è compito del Giudice istruttore ticinese
di vegliare all'osservanza di tali misure.

    c) Ancora va precisato che la presenza dei magistrati italiani -
espressamente richiesta dall'Italia (art. 4 CEAG), che il Giudice
istruttore ha accordato e la CRP approvato - va intesa come presenza
passiva e che gli atti d'esecuzione, rispettivamente l'interrogatorio
dei testimoni debbono esser svolti dal magistrato svizzero (DTF 106 Ib
261/63 consid. 2, 103 Ia 214 segg.), il quale dovrà anche evitare che i
funzionari stranieri prendano conoscenza di documenti che nulla hanno a
che fare con il dissesto del Banco Ambrosiano. Detto magistrato dovrà
vegliare inoltre affinché non venga vanificato il diritto di decidere
alla chiusura del procedimento se e quali informazioni dovranno per finire
esser trasmesse allo Stato richiedente (art. 82 AIMP, art. 2 OAIMP): in
particolare, ove dovesse sorgere il dubbio che, relativamente a determinati
documenti o domande, esse debbano esser escluse dalla trasmissione, il
magistrato ticinese dovrà provvedere a che la presenza dei magistrati e
degli organi di polizia italiani venga esclusa (art. 82 e 83 AIMP). Una
totale estromissione dei magistrati italiani non può invece esser ammessa -
contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente - poiché è palese che,
in un caso di simile importanza e complicazione, il magistrato ticinese
dev'essere in grado di ottenere da essi le informazioni indispensabili per
lo svolgimento del suo compito: nel caso concreto, gli estremi dell'art. 26
cpv. 1 OAIMP sono dunque manifestamente adempiuti.