Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 463



113 Ia 463

68. Estratto della sentenza 16 dicembre 1987 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Patriziato di Carasso c. Comune di Bellinzona,
Consiglio di Stato e Gran Consiglio del Cantone Ticino (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Art. 22ter BV; Zuweisung von Grundstücken in die Zone für öffentliche
Bauten.

    1. Das öffentliche Interesse, das eine solche Raumplanungsmassnahme
voraussetzt, kann auch in einem lediglich voraussehbaren künftigen
Bedürfnis liegen; doch muss dieses genau angegeben sein und als
wahrscheinlich erscheinen (E. 3a); Besonderheit im konkreten Fall (E. 3b).

    2. Diese Voraussetzung muss, bei Fehlen entsprechender kantonaler
Bestimmungen, auch erfüllt sein, wenn der betroffene Grundeigentümer eine
öffentlichrechtliche Körperschaft ist (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- Il Patriziato di Carasso è proprietario dei fondi ni. 470 e 598,
3006 e 3007 nel Comune di Bellinzona, inseriti dal piano regolatore
in una zona di attrezzature pubbliche. Il Consiglio di Stato e il Gran
Consiglio hanno confermato il vincolo. Il Patriziato di Carasso è insorto
con ricorso di diritto pubblico, accolto dal Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Con l'inserimento dei fondi in una zona di attrezzature pubbliche
il Patriziato di Carasso subisce una restrizione della proprietà nel senso
dell'art. 22ter Cost. A buon diritto non è discusso il primo requisito per
l'istituzione del vincolo pianificatorio, l'esistenza di una base legale.
Controversa è soltanto la dimostrazione di un sufficiente interesse
pubblico a creare una zona di questa natura sulle particelle qui esaminate.

    a) In base alla giurisprudenza del Tribunale federale l'interesse
pubblico per una limitazione della proprietà, e segnatamente per una
soppressione delle facoltà edificatorie private com'è quella che deriva
dall'assegnazione di un terreno ad una zona per opere e impianti di uso
comune, può anche risiedere in bisogni futuri della collettività. Occorre
però, come questo Tribunale ha ribadito più volte, pur nel rispetto delle
circostanze locali (DTF 112 Ia 316/317 e rimando), che l'organo delegato
alla pianificazione indichi con la massima esattezza possibile il fine
perseguito e che la previsione formulata abbia una certa verosimiglianza
di avverarsi (DTF 103 Ia 187 consid. 3b e rinvii, specialmente 102 Ia
369 consid. 3; riferita a una misura analoga nel Cantone Ticino sentenza
inedita Magni del 1o ottobre 1986, consid. 3b).

    b) Il ricorrente contesta che il Comune di Bellinzona abbia mai
chiarito lo scopo di pubblica utilità cui debbono essere asservite le
particelle ni. 470 e 598, 3006 e 3007. L'appunto è corretto: solo il
Consiglio di Stato nella sua risoluzione del 18 maggio 1977 accenna in modo
del tutto generico ad attrezzature sportive, di ristoro e per il gioco. Per
il resto Municipio e autorità cantonali hanno fatto laconicamente
allusione a trattative che dovrebbero ancora svolgersi fra il Comune e il
Patriziato. Nelle motivazioni assunte dal Gran Consiglio per respingere
il ricorso si nota inoltre che in sostanza i fondi litigiosi sono poco
adatti per creare una zona abitativa o industriale. Davanti all'ultima
istanza cantonale il Municipio ha aggiunto che un esito positivo dei
negoziati in corso poteva giustificare una variante del piano regolatore
per stabilire la destinazione e l'uso delle superficie. Ancora davanti
al Tribunale federale il Municipio espone soltanto che nel caso di un
interesse pubblico prevalente entrerebbe in considerazione una modifica
del piano regolatore e ammette che la riuscita delle trattative fra le
parti costituisce un presupposto fondamentale a questo fine.

    c) In tali circostanze, a norma dei principi sopraccitati, non
è sufficientemente dimostrato l'interesse pubblico che il Comune
di Bellinzona persegue con l'attribuzione dei fondi litigiosi a una
zona di impianti comuni. Manca la necessaria e precisa indicazione
del bisogno collettivo che serve a legittimare l'istituzione di una
simile area. Quest'esigenza dev'essere rispettata anche nei riguardi
del Patriziato, corporazione autonoma di diritto pubblico, alla stessa
maniera in cui vale nei confronti del cittadino (si veda al proposito DTF
103 Ia 187 consid. 3b): infatti non appare né è sostenuto che la relativa
legge organica o altre disposizioni dell'ordinamento cantonale prevedano
di adibire a scopi pubblici la proprietà fondiaria del Patriziato, suo
malgrado oppure a condizioni diverse. Se il Comune dichiara che intende
stabilire la destinazione concreta degli immobili solo in una variante del
piano regolatore ancora da emanare, esso riconosce implicitamente che oggi
questo scopo non è definito. In conseguenza l'interesse dell'ente pubblico
all'impugnata misura pianificatoria non è sufficientemente provato,
e questa viola la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost.