Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 87



112 V 87

15. Estratto della sentenza del 14 maggio 1986 nella causa Chotas contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Art. 128 Abs. 1 AHVV, Art. 91 Abs. 1 IVV. Zur Unterzeichnung
von Verwaltungsverfügungen auf dem Gebiete der AHV/IV, die mittels
elektronischer Datenverarbeitung erstellt werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- In ordine alle censure ricorsuali relative alla carenza di
una firma sulle decisioni amministrative rese dalla Cassa cantonale
di compensazione deve essere osservato che, secondo la giurisprudenza
(DTF 105 V 248 segg.), di massima la firma non è presupposto di validità
delle decisioni rese in forma scritta conformemente alle disposizioni
della legge in materia, quando la legge stessa, oltre a prescrivere la
forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma
da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo.

    Secondo l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti amministrativi delle
casse di compensazione concernenti crediti o debiti degli assicurati o
delle persone tenute a pagare contributi devono rivestire la forma di
una decisione scritta. Per il cpv. 2 della medesima norma le decisioni
delle casse devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale
istanza può essere presentato ricorso.

    Per quanto riguarda la firma delle decisioni le Direttive sulle
rendite, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cfr.
marg. 1153, rinviano delle disposizioni applicabili secondo la Circolare
sul contenzioso pure edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali. Secondo la cfr. marg. 4.1 di questa Circolare e il relativo
supplemento n. 1, validi con effetto dal 1o aprile 1982, per principio
la decisione deve essere firmata da un rappresentante autorizzato della
cassa di compensazione. Devono inoltre sempre essere firmate le decisioni
concernenti il rifiuto, la soppressione, la riduzione o la restituzione
di prestazioni. La firma può tuttavia essere omessa quando le decisioni
di contributi sono redatte su formulari stampati o con l'ausilio di un
elaboratore elettronico o quando le decisioni relative all'attribuzione
di prestazioni assicurative sono compilate con l'ausilio di un elaboratore
elettronico.

    Le disposizioni della Circolare sul contenzioso sopra richiamate non
violano i principi giurisprudenziali enunciati in DTF 105 V 248 e segg. e
tengono rettamente conto dell'evoluzione nell'ambito amministrativo dovuta
all'uso di elaboratori elettronici nella resa di decisioni amministrative
(v. al riguardo GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 406; DEGRANDI,
Die automatisierte Verwaltungsverfügung, 1977, tesi Zurigo 1977, pag. 117
e segg.). Esse meritano di essere confermate in quanto non sono contrarie
alle vigenti disposizioni legali applicabili in materia d'AVS (art. 128
cpv. 1 OAVS) e AI (art. 91 cpv. 1 OAI).

    Dato quanto precede le censure formali proposte dalla ricorrente
devono essere respinte.