Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IV 106



112 IV 106

33. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 20 agosto 1986
nella causa A. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso per cassazione)
Regeste

    Art. 19 Ziff. 1 BetmG. Handel mit Betäubungsmitteln,
Vorbereitungshandlungen.

    1. Wer irgendeine Tätigkeit ausübt, die direkt dazu bestimmt ist, reine
Betäubungsmittel zu "strecken" oder schon verschnittene Betäubungsmittel
weiter zu verdünnen, um sie so in den Handel zu bringen, "trifft Anstalten"
im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 BetmG zu den in Art. 19 Ziff. 1
Abs. 1-5 BetmG aufgeführten Handlungen (E. 3a).

    2. Vorbereitungshandlungen im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 BetmG
sind schon gegeben, bevor ein Versuch (tauglich oder untauglich) des
Erwerbs von Betäubungsmitteln oder des Handels etc. mit Betäubungsmitteln
vorliegt (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- Tra il 1978 e il 1982, A. otteneva da due farmacisti varie
forniture di procaina e anestesina per complessivi 8 kg, che consegnava
a B., il quale si era a lui in precendenza rivolto perché gli procurasse
della procaina. Da conversazioni telefoniche controllate risultava che
dette sostanze erano destinate ad "allungare il metraggio per aumentare
il guadagno". Dalle stesse conversazioni telefoniche emergeva che B. aveva
proposto ad A. un traffico di cocaina, incaricandolo a tale scopo di fare
un'indagine di mercato. A. ragguagliava l'amico sui prezzi d'acquisto
e di vendita della cocaina, mettandolo al corrente della possibilità di
procurarsene da 2 a 5 kg al prezzo massimo di 30 milioni di lire, e di
averne richiesto un campione al fornitore, tale C., sulla cui affidabilità
egli aveva assunto informazioni.

    Con sentenza del 7 novembre 1985, la Corte delle assise criminali
del Cantone Ticino dichiarava A. colpevole di ripetuta e continuata
violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti. Essa
accertava che A. aveva partecipato a un vasto traffico organizzato di
stupefacenti, avendo fornito a trafficanti operanti in Italia almeno
8 kg di procaina e anestesina nella consapevolezza che tali sostanze
venivano usate per il taglio della cocaina. I contatti avuti con C. e con
B. circa l'acquisto di un importante quantitativo di cocaina, tra i 2 e
i 5 kg, nonché l'acquisizione di un campione della stessa, realizzavano
inoltre la fattispecie degli atti preparatori di un ulteriore traffico
di stupefacenti.

    La Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP)
confermava su questo punto la sentenza di prima istanza.

    Il Tribunale federale, adito con ricorso per cassazione, ha respinto
il gravame nelle misura in cui era ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi di diritto:

Erwägung 3

    3.- a) Il ricorrente si duole d'essere stato riconosciuto partecipe
del traffico di stupefacenti per aver fornito quantitativi di procaina e
di anestesina, e rileva che la legge sugli stupefacenti non evoca nella
sua diffusa enumerazione delle fattispecie punibili la consegna, vendita,
ecc., di sostanze destinate alla diluizione delle droga. Tale censura
era stata già disattesa con corretta motivazione dalla CCRP e su di
essa prende posizione esaurientemente la Procura pubblica nelle proprie
ossevazioni. Essa è manifestamente infondata. Basti soltanto ribadire
che l'art. 19 n. 1 LS, dopo aver dichiarato punibile chiunque, senza
essere autorizzato, "fabbrica, estrae, trasforma o prepara, deposita,
spedisce, trasporta, importa, esporta o transita, offre, distribuisce,
vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o
cede, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti",
stabilisce espressamente che è parimenti punibile "chiunque fa preparativi
a questi scopi". Orbene è indubbio che chi effettua un'attività destinata
direttamente a "tagliare" stupefacenti allo stato puro o a diluire
ulteriormente stupefacenti già tagliati, perché siano così posti in
commercio, "fa preparativi" agli scopi di cui sopra, e ciò addirittura
"in optima forma", dato che, come noto, gli stupefacenti in circolazione
non sono praticamente mai puri. Come osservato dalla Procura pubblica,
la sostanza diluente è una componente di fatto necessaria della droga e,
lungi dall'attenuarne i pericoli, suole spesso aggravarli (vuoi per la
sua composizione, vuoi per i rischi connessi con la sua manipolazione e
con il suo trasporto). La sua funzione essenziale è comunque quella di
permettere la "commerciabilità" del prodotto stupefacente. Esattamente
la Procura ricorda come la legislazione sugli stupefacenti intende
colpire ogni e qualsiasi fase del traffico degli stupefacenti per
poterlo combattere efficacemente (DTF 106 IV 297). Le circostanze
di fatto accertate dall'autorità cantonale in modo vincolante per il
Tribunale federale dimostrano che il ricorrente era consapevole dello
scopo della sua fornitura di diluenti (ottenuta dai farmacisti grazie a
un pretesto menzognero) e che egli stesso si proponeva d'aumentare con
tali diluenti il lucro proveniente dal divisato commercio di cocaina
("per allungare il metraggio" e così "possiamo (scil. B. e A.) andare
più in là con il guadagno": passaggi degli atti istruttori giustamente
evocati dalla Procura).

    b) A torto il ricorrente contesta d'essere colpevole di atti
preparatori. Nel richiamarsi al "punto in cui non si torna indietro e si
passa al compimento dell'atto delittuoso", il ricorrente si riferisce
in realtà alla nozione di tentativo, ben diversa da quella dell'atto
preparatorio. La giurisprudenza da lui citata (DTF 104 IV 41) delimita
in modo ampio quest'ultimo, precisamente nell'ambito dell'art. 19 LS. Vi
si dice testualmente, come a ragione ricorda la Procura pubblica, che se
le semplici intenzioni, come tali non punibili, sono seguite da atti - ad
esempio, l'agente s'informa sulle possibili fonti di stupefacenti, studia i
sistemi di controllo alla frontiera, prende contatto con l'ambiente della
droga, ecc. -, ognuno di questi atti commesso in vista di una successiva
vendita di stupefacenti adempie la fattispecie punibile stabilita dalla
legge. Ed esattamente ribadisce la Procura che il Tribunale federale ha
in DTF 106 IV 74 statuito che sussistono atti preparatori al traffico di
stupefacenti già prima che sia dato un tentativo (idoneo o impossibile)
d'acquisto, di commercio, ecc., di stupefacenti. In base ai fatti
accertati senz'arbitrio dall'autorità cantonale, il ricorrente è stato
condannato quale colpevole di atti preparatori sia per aver fornito la
procaina e l'anestesina destinate a un traffico di stupefacenti, sia per
avere all'inizio del 1979 preso contatto con C. e con B. per concertare
le condizioni e le modalità del traffico previsto (studio del mercato,
prezzo dello stupefacente, campionatura, affidabilità del fornitore, ecc.).