Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IV 100



112 IV 100

31. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 1o
dicembre 1986 nella causa G. c. Dipartimento di polizia del Cantone Ticino
(ricorso per cassazione) Regeste

    Strassenverkehr; Parkierungsverbot; Begriff der Zufahrt; Art.
37 Abs. 2 SVG, Art. 19 Abs. 2 lit. g VRV.

    Zufahrt im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. g VRV ist auch das -
nur Personen dienende - Eingangstor eines Privathauses (E. 2). Es ist
unerheblich, dass das Haus unbewohnt und/oder halbverfallen ist (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi di diritto:

Erwägung 2

    2.- Va esaminato in primo luogo se l'art. 37 cpv. 2 LCS - e l'art. 19
cpv. 2 lett. g ONCS - intendono salvaguardare unicamente sulla via pubblica
la circolazione dei veicoli, come ritiene il ricorrente, o anche quella
delle persone. Orbene, nella nozione di circolazione ai sensi della
LCS entra manifestamente anche quella delle persone; determinante è
che essa abbia luogo sulla strada pubblica ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
LCS. Ciò risulta sia dall'assenza di una disposizione limitativa nel
senso preconizzato dal ricorrente, sia dallo scopo della legislazione
federale in materia di circolazione stradale, destinata a disciplinare,
in quanto rilevante ai fini della circolazione, il comportamento sia dei
conducenti dei veicoli che dei pedoni. Ove un veicolo ostacoli sulla strada
pubblica l'entrata o l'uscita di persone in o da un edificio privato, esso
ostacola la circolazione di persone e dà luogo ad una violazione delle
norme sulla circolazione stradale. Il ricorrente neppure sostiene che la
piazzola su cui aveva parcheggiato la sua autovettura non facesse parte
della strada pubblica. Invano egli, partendo dall'erronea premessa che le
norme citate intendono garantire solo la circolazione dei veicoli, adduce
che gli accessi di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. g ONCS debbono essere
accessi carrabili. È ben vero il contrario: se il termine di "Zufahrt"
usato nel testo tedesco di detta disposizione può far pensare in un primo
momento ad un accesso carrabile ("fahren" = procedere con un veicolo),
appare ovvio che il legislatore, se ha voluto proteggere l'accesso di
veicoli a una proprietà privata, a maggior ragione deve aver voluto
tutelare l'accesso delle persone che ivi si recano o che ne escono. Una
diversa interpretazione appare carente di logica e di senso comune. Il
testo francese della disposizione di cui trattasi parla d'altronde
semplicemente di "accès" e quello italiano di "accessi". L'assenza di
giurisprudenza (DTF 92 IV 10 segg. concerneva l'uscita da un'autorimessa
postale) e di dottrina (BUSSY/RUSCONI ad art. 37 LCS e ad art. 18 ONCS;
SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. 1, pag. 236) su questo punto sono lungi dal suffragare la tesi
del ricorrente; al contrario, può ritenersi che la salvaguardia della
circolazione delle persone sia stata considerata così ovvia, da non
meritare rilievi particolari.

    Del resto, neppure accettando la tesi del ricorrente, secondo cui
doveva essere garantita solamente la circolazione di veicoli a motore
secondo l'art. 7 LCS, potrebbe essere negata un'infrazione obiettiva alle
norme applicate dalla Corte cantonale: posteggiando dinanzi all'entrata
dell'immobile di cui trattasi, il ricorrente ha ostacolato non solo
l'accesso ad esso delle persone, ma anche la fermata di veicoli da cui
le stesse potessero eventualmente scendere o ai quali intendessero salire.

Erwägung 3

    3.- Il fatto che l'edificio il cui accesso doveva essere mantenuto
libero fosse in parte diroccato o non fosse abitato (mancano al proposito
accertimenti precisi, non essendo la questione stata ritenuta determinante
dall'autorità cantonale) non può giovare al ricorrente. Per ragioni
concernenti la certezza del diritto, non può essere riconosciuta, ai fini
dell'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LCS - in particolare dell'art. 19
cpv. 2 lett. g ONCS - una distinzione tra edifici (o terreni) integri o
in cattivo stato, tra case abitate o disabitate o abitate saltuariamente,
ecc. Il legislatore ha inteso tutelare il libero accesso alla proprietà
privata nei luoghi a ciò destinati (accesso carrabile, porta d'entrata,
ecc.) in modo generale, conformemente a una facoltà essenziale del titolare
del diritto di proprietà, di locazione o di diritti analoghi.