Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 430



112 II 430

69. Estratto della sentenza 19 marzo 1986 della II Corte civile nella causa
X. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Legitimation des Notars zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde in
Grundbuchsachen (Art. 103 lit. a OG, Art. 103 Abs. 4 GBV).

    1. Ein Notar ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Abweisung
einer Anmeldung legitimiert, wenn die Eintragung aus formellen Gründen
verweigert wurde, welche die amtlichen Befugnisse des Notars in Frage
stellen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 2b).

    2. Handelt der Tessiner Notar, der die Ausstellung eines
Inhaberschuldbriefes verlangt, in Ausübung seiner amtlichen
Befugnisse? Frage offengelassen, da die Anmeldung zur Eintragung im
konkreten Fall wegen eines nicht dem Notar anzulastenden Formfehlers
abgewiesen wurde (Erw. 2c).

Sachverhalt

    A.- Il 3 giugno 1985 Y. ha presentato all'Ufficio dei registri di
Locarno un'istanza volta all'emissione di una cartella ipotecaria al
portatore di Fr. 200'000.-- in sostituzione di una precedente cartella di
Fr. 100'000.-- per la quale era iscritta nel registro dei creditori la
banca Z. Con l'istanza Y. ha autorizzato la segretaria del notaio X. a
firmare in sua vece il nuovo titolo, che il notaio avrebbe consegnato
alla medesima banca. Simultaneamente quest'ultima ha chiesto di essere
cancellata dal registro dei creditori per il titolo da sopprimere e
di esservi iscritta per il nuovo. L'Ufficio dei registri ha rifiutato
l'emissione della cartella il 4 giugno 1985.

    B.- Insorto al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino quale
autorità di vigilanza sul registro fondiario, Y. si è visto respingere
il gravame con decisione del 2 gennaio 1986. Secondo il Dipartimento,
chi si obbliga a concedere un titolo di pegno in garanzia di un credito
non può valersi dell'art. 20 RRF, che permette la semplice forma scritta;
la promessa di dare in garanzia un pegno non ancora costituito dev'essere
stipulata nella forma autentica (DTF 71 II 262).

    C.- Il notaio X. ha proposto il 13 febbraio 1986 al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo inteso a far annullare la decisione
del Dipartimento di giustizia. Il Tribunale federale non ha ordinato
scambi di memorie scritte.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- b) Il Tribunale federale ha esaminato poche volte la legittimazione
del notaio a introdurre un ricorso di diritto amministrativo concernente il
registro fondiario. In DTF 55 I 342 consid. 1 e 2 simile facoltà è stata
riconosciuta ove il gravame sia volto contro un rigetto d'iscrizione che,
basandosi su motivi di forma, metta in causa le attribuzioni ufficiali
del notaio, non invece se il rigetto verta su problemi di merito. Ciò è
stato ribadito in DTF 60 I 142 consid. 1, nelle sentenze pubblicate in RNRF
26/1945 pag. 220 consid. 1 e 33/1952 pag. 208 seg., come pure in DTF 105
II 45 consid. 1. Gli autori citano questa prassi senza muovere obiezioni
(HOMBERGER in: Zürcher Kommentar, II edizione, nota 21 ad art. 956 CC;
DESCHENAUX in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, pag. 468
seg.; AEBY, Les voies de recours dans le système du Registre foncier,
in: RDS 51/1932 pag. 122 seg.; WESPI, Die Beschwerde in Grundbuchsachen,
tesi, Zurigo 1937, pag. 73 infra). Rimane da accertare se, nel caso
specifico, ci si trovi in presenza di una richiesta d'iscrizione respinta
per un difetto formale imputabile al notaio nella sua veste di pubblico
funzionario.

    c) Il documento giustificativo da produrre per l'iscrizione
di una cartella ipotecaria al portatore "consiste nella richiesta
del proprietario presentata in iscritto"; i Cantoni possono esigere
tuttavia che l'iscrizione di tali cartelle "sia richiesta da una persona
a cui è commessa la celebrazione degli atti pubblici" (art. 20 RRF).
Il Ticino non ha adottato un vincolo siffatto; l'art. 57 della legge sul
notariato prescrive unicamente, in ossequio agli art. 963 cpv. 3 e 55
cpv. 1 tit.fin. CC, che "il notaio è tenuto a presentare le richieste di
iscrizione al registro fondiario, nell'interesse delle parti, a norma del
diritto relativo" (cfr. altresì l'art. 10 della legge generale ticinese
sul registro fondiario). V'è da domandarsi, pertanto, se la stesura
di un'istanza per l'emissione di una cartella ipotecaria rientri nelle
cosiddette attribuzioni ufficiali ove appena si pensi ch'essa può essere
inoltrata dal proprietario immobiliare senza far capo a un notaio (tranne,
eventualmente, per l'autentica della firma: cfr. art. 13 cpv. 2 RRF). La
circostanza che la legge ticinese sulla tariffa notarile contempli
all'art. 7 i limiti dell'onorario per l'allestimento di istanze di
emissione di cartelle ipotecarie non può, con tutta evidenza, reputarsi
decisivo. Ora, quand'anche si lasci il problema irrisolto e si supponga
che in concreto il ricorrente abbia agito alla stregua di un pubblico
funzionario, l'esito del giudizio non muta.

    È pacifico intanto che la richiesta volta alla cancellazione di
una cartella ipotecaria al portatore può redigersi nella semplice
forma scritta, come la richiesta di emissione (art. 61 RRF). L'Ufficio
distrettuale infatti ha negato il rilascio del titolo perché la banca,
chiedendo di essere iscritta nel registro dei creditori subito dopo
l'emissione della cartella sostitutiva ed evocando così il diritto alla
rimessa immediata di quest'ultima, si è valsa di un rapporto obbligatorio
soggetto - per l'autorità - all'atto pubblico. Il vizio di forma,
conseguentemente, non riguarda l'opera del notaio, bensì la pretesa del
creditore. Se la banca si fosse accontentata di una consegna volontaria,
nulla avrebbe impedito l'emissione del titolo. Il notaio del resto non
pretende che gli sia mai stato conferito l'incarico di fondare un diritto
della banca alla rimessa della cartella e ammette che in assenza della
forma autentica un'obbligazione del genere sarebbe nulla (art. 11 cpv. 2
CO). Non si scorge quindi alcun errore di cui egli possa essere chiamato
a rispondere (art. 6 della legge sul notariato) ancorché - per ipotesi -
avesse agito nel quadro di mansioni ufficiali. Ne discende che al notaio
manca la legittimazione per insorgere giusta l'art. 103 lett. a OG e che
le critiche sollevate nel gravame non possono essere vagliate nel merito,
il solo interesse teorico a conoscere se l'autorità abbia sindacato a
ragione o a torto non assurgendo a giustificazione diretta e concreta,
ovvero a interesse degno di tutela giuridica.