Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 322



112 II 322

54. Estratto della sentenza 13 febbraio 1986 della II Corte civile nella
causa Kurth contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso
di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 948 und 972 ZGB; Eintragung in das Grundbuch.

    1. Das Bundesrecht schreibt vor, dass jede Anmeldung ohne Aufschub in
das Tagebuch eingeschrieben wird (Erw. 2), und untersagt es, die Eintragung
in das Hauptbuch von der Zahlung von Abgaben abhängig zu machen, die mit
dem angemeldeten Geschäft keinen Zusammenhang haben (Erw. 3).

    2. Wirkungen der Eintragung und weiteres Vorgehen in einem Fall, da
der Grundbuchverwalter die Anmeldung nicht unverzüglich eingeschrieben hat
(Erw. 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- Con atto pubblico dell'11 dicembre 1984 Paul Kurth, cittadino
tedesco dimorante a Lugano, ha comperato da Erika Hochgräfe la particella
n. 446 nel comune di Savosa. Il notaio rogante ha notificato il contratto
per l'iscrizione nel registro fondiario il giorno successivo. Il
13 dicembre 1984 l'ufficiale del registro ha ritornato gli atti al
richiedente; la lettera accompagnatoria spiegava che, vista la residenza
della venditrice nella Repubblica federale di Germania, occorreva produrre
un certificato dell'autorità fiscale che attestasse il pagamento di ogni
imposta, in base al decreto esecutivo del 3 dicembre 1976 concernente le
disposizioni nel registro fondiario da parte di contribuenti con domicilio
o sede all'estero. Il 20 dicembre 1984 l'Amministrazione cantonale
delle contribuzioni ha fatto pervenire al notaio una distinta delle
imposte federali, cantonali e comunali a carico di Erika Hochgräfe ancora
scoperte, e, ricevutone l'ammontare, il 15 gennaio 1985 ha rilasciato la
dichiarazione desiderata, il cosiddetto nullaosta fiscale.

    Il notaio ha ripresentato il 16 gennaio 1985 la domanda di iscrizione
completa all'ufficio del registro, che l'ha rigettata il 22 gennaio
seguente, per il motivo che dall'inizio dell'anno era entrata in vigore
la legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte
di persone all'estero (LAFE), la quale assoggettava ad autorizzazione
tutti gli stranieri senza permesso di domicilio.

    Un ricorso contro il rigetto della richiesta è stato respinto il 2
settembre 1985 dal Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.

    B.- Paul Kurth ha interposto un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale, nel quale chiede di annullare le due decisioni
cantonali e di ordinare l'iscrizione del contratto nel registro fondiario
con la data del 12 dicembre 1984 o subordinatamente del 17 gennaio 1985.

    Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha introdotto le
sue osservazioni soltanto dopo la scadenza del termine assegnatogli e il
Dipartimento federale di giustizia e polizia ha proposto l'accoglimento
del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Le notificazioni per l'iscrizione nel registro fondiario sono
registrate senza indugio in un giornale nell'ordine cronologico della
loro presentazione (art. 948 cpv. 1 CC, art. 14 RRF). L'ufficiale è
dunque tenuto a ricevere la richiesta (cfr. art. 104 RRF) che, secondo le
indicazioni, potrà solo iscrivere o respingere (art. 966 cpv. 1 CC, art. 24
cpv. 1 RRF), anche se fosse evidentemente insufficiente o irricevibile
(DESCHENAUX, Traité de droit privé suisse, volume V, tomo II 2, § 13 VI,
pagg. 210/211). Il principio non soffre eccezioni per il fatto che talvolta
si proceda ad un'iscrizione provvisoria in attesa di complementi della
prova (art. 966 cpv. 2 CC) o che in alcuni casi si sospenda la procedura
fino alla produzione di documenti, come ammesso dalla pratica (cfr. DTF
90 I 313/314) o da disposizioni speciali (per l'enumerazione Deschenaux,
op.cit., § 25 V 3, pagg. 442 e segg.). La richiesta, quantunque l'esame
finale subisca un rinvio, è sempre registrata nel giornale (cfr. art. 90
cpv. 1 LSPA, per l'art. 18 cpv. 1 LAFE si veda la direttiva dell'Ufficio
federale del registro fondiario in ZBGR 66/1985 pagg. 183/184).

    L'art. 1 cpv. 2 del decreto esecutivo emanato dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino il 3 dicembre 1976, che per iscrivere nel giornale la
richiesta presentata da un contribuente con domicilio o sede all'estero
esige la prova del pagamento totale delle imposte cantonali e comunali, è
così manifestamente contrario al diritto federale. Gli interessi fiscali,
pure se l'iscrizione nel libro mastro dovesse dipendere dal pagamento
delle imposte dirette, possono essere sufficientemente tutelati da una
sospensione della procedura o da un'applicazione analogica dell'art. 966
cpv. 2 CC. La restituzione degli atti senza una registrazione non è
minimamente giustificata e, in concreto, l'ufficiale doveva iscrivere la
richiesta nel libro giornale con la data del 12 dicembre 1984.

Erwägung 3

    3.- In una sentenza pubblicata in DTF 106 II 81 e segg. il Tribunale
federale ha dichiarato che i cantoni eccedono la competenza loro accordata
dall'art. 6 CC, qualora emanino norme di diritto pubblico che vincolano
l'iscrizione di un trasferimento di proprietà nel registro fondiario
al pagamento non solo delle tasse per l'operazione e dei diritti di
mutazione, ma altresì dell'imposta sulle successioni e sul maggior
valore immobiliare o addirittura di quelle ordinarie sulla sostanza
e sul reddito. Anche sotto l'aspetto del legame che deve esistere tra
il tributo che si intende riscuotere prima dell'iscrizione e l'attività
amministrativa dell'ufficiale, ovvero con il trasferimento della proprietà
(sentenza citata, pag. 86 consid. c), il decreto ticinese disattende
dunque il diritto federale. La circostanza che nella fattispecie, a
differenza di quella decisione (pag. 89 consid. 3), la venditrice sia
domiciliata all'estero concerne invece le contribuzioni che è ammissibile
percepire e non impone di modificare la massima al riguardo delle imposte
generali. Ai cantoni resta fra l'altro la possibilità di garantire con
un'ipoteca legale, secondo l'art. 836 CC, le imposte che abbiano una
relazione particolare con il fondo oggetto della transazione (DTF 110 II
237 consid. 1).

Erwägung 4

    4.- Se l'iscrizione nel giornale fosse avvenuta il 12 dicembre
1984 l'effetto risalirebbe a quella data (art. 972 cpv. 2 CC). In
quel momento vigeva ancora il decreto federale del 23 marzo 1961,
nella versione del 21 marzo 1973, sull'acquisto di fondi da parte di
persone all'estero (DAFE), il cui art. 4 cpv. 2 dispensava il ricorrente
dall'autorizzazione, per il fatto incontestato che egli viveva in Svizzera
con un permesso della polizia degli stranieri da più di cinque anni. È
quindi scorretto presupporre un assoggettamento, anche considerando il
16 gennaio 1985, quando la notificazione è stata effettivamente messa
a giornale. Il privato che non ha colpa di un eccessivo ritardo nella
procedura non deve sopportare gli svantaggi di un nuovo ordinamento
entrato in vigore prima che l'autorità decida (DTF 110 Ib 336 consid. 3a
con riferimenti). Come si è visto fino al 1o gennaio 1985 Paul Kurth non
abbisognava di un'autorizzazione e un trattamento conforme al diritto
federale esigeva l'immediata registrazione della richiesta regolarmente
presentata nel periodo di validità del DAFE.

Erwägung 5

    5.- In virtù di quanto esposto il ricorso di diritto amministrativo
dev'essere accolto, con l'invito all'ufficiale di iscrivere il contratto
nel registro fondiario il 12 dicembre 1984.

    A causa della rigorosa successione cronologica l'iscrizione trascurata
non può figurare nel giornale di quella data. Di conseguenza l'ufficiale,
a margine dell'iscrizione nel giornale del 16 gennaio 1985, sotto la
rubrica osservazioni, apporrà l'aggiunta "iscritto con la data del 12
dicembre 1984".