Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 228



112 II 228

39. Estratto della sentenza 15 aprile 1986 della I Corte civile nella
causa X. contro Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT (azione
diretta) Regeste

    Haftung der PTT-Betriebe für eine Telephonleitung.

    1. Die Beziehungen zwischen den PTT-Betrieben und ihren Benützern
unterstehen dem öffentlichen Recht (E. 2a).

    2. Der Schaden, der durch ein Werk der PTT-Betriebe Personen zugefügt
wird, die deren Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, beurteilt sich
nach Privatrecht (Art. 58 OR; E. 2b).

Sachverhalt

    A.- X. è proprietaria di un fondo nel Comune di Bellinzona, suddiviso
in un'abitazione e in un vigneto. Nell'estate del 1983, dopo alcuni
giorni di persistenti piogge, una parte della coltivazione è franata su
due immobili e una strada sottostanti. Una perizia ha indicato il motivo
dello scoscendimento nella saturazione idrica del suolo, provocata, oltre
che dalle precipitazioni, dall'apporto di acque piovane che una conduttura
interrata dell'Azienda delle PTT e una strada comunale riversavano a monte
del terreno. Le trattative intavolate con i responsabili dei manufatti
non hanno portato ad un accordo.

    B.- Il 28 giugno 1985 X. ha citato la Confederazione Svizzera, Azienda
delle PTT, davanti al Tribunale federale per il pagamento di Fr. 76'463.50
e di una somma ancora da precisare relativa al deprezzamento dell'immobile,
con interessi al 5% dall'inizio del processo. L'attrice ha sostenuto
che una linea telefonica contenuta in una tubazione permeabile, tale da
favorire un deflusso, costituisce un'opera difettosa secondo l'art. 58 CO.

    Con la risposta del 28 ottobre 1985 la convenuta ha chiesto di
respingere la domanda in quanto sia ricevibile; un obbligo di risarcire
poteva derivare dalla LCTT, benché la linea non collegasse alla rete
l'edificio dell'attrice, oppure dalla LResp, perché l'installazione
dell'allacciamento era sicuramente un compito di diritto pubblico. La
questione poteva comunque rimanere indecisa, siccome l'azione era
prescritta, rispettivamente perenta.

    All'attrice è stata concessa la facoltà, giusta l'art. 34 cpv. 2 PC,
di pronunciarsi in replica limitata circa la perenzione, la prescrizione
e i fondamenti giuridici.

    Con il consenso delle parti non si è svolto un dibattimento
preparatorio (art. 35 cpv. 4 PC) e il dibattimento principale è stato
ristretto a questi soli problemi (art. 66 cpv. 3 PC).

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- L'attrice è apertamente dell'opinione che l'Azienda delle PTT
risponda in qualità di proprietario di un'opera (art. 58 CO). La convenuta
stima che la sua responsabilità sia retta soltanto dal diritto pubblico,
ossia dalla LResp o eventualmente dalla LCTT.

    a) I rapporti fra l'Azienda delle PTT e le persone che ricorrono
ai suoi servizi dipendono dal diritto pubblico (DTF 95 I 83 consid. 3,
94 I 171 consid. 1). La responsabilità della Confederazione è regolata
nel principio dalla legge del 14 marzo 1958, la quale riserva all'art. 3
cpv. 2 gli atti legislativi speciali che concernono determinati fatti. La
LCTT contiene agli articoli da 35 a 37 disposizioni particolari che
disciplinano in modo esclusivo l'ambito della corrispondenza telegrafica
e telefonica (DTF 102 Ib 201 consid. a, 95 I 288, 94 I 172 consid. 3). Il
Tribunale federale ha già avuto occasione di domandarsi, in una sentenza
inedita del 21 dicembre 1977, se il campo di applicazione di questa
legge non si estenda anche ai danni insorti dall'installazione di
impianti telefonici, oltre a quelli dipendenti dal loro esercizio (sul
significato della distinzione cfr. l'art. 1 lett. e, f dell'ordinanza I
relativa alla LCTT). Il chiaro testo delle norme in esame (art. 35 cpv. 1,
note marginali agli art. 36 e 37 LCTT) impone ora di concludere che esse
dispongono circa la responsabilità dell'Azienda delle PTT limitatamente
al funzionamento degli impianti telegrafici e telefonici. Del resto
la stessa soluzione è stata assunta per le analoghe prescrizioni della
LIE (DTF 60 II 61), e ciò quantunque gli art. 5 e segg. riguardino la
costruzione di attrezzature (DTF 97 I 526 consid. a). Ne segue che la
responsabilità non è instaurata dalla LCTT, siccome il danno non si è
verificato nell'esercizio dei telefoni.

    b) Giusta l'art. 3 cpv. 1 LResp la Confederazione risponde del danno
causato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle
sue funzioni. Per l'art. 11 cpv. 1 LResp essa, in quanto agisca come
soggetto del diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel
diritto. La legge non stabilisce dunque espressamente in base a quale
principio debba essere giudicato il pregiudizio cagionato da un'opera di
cui la Confederazione dispone, quando il danneggiato non si avvale dei
suoi servizi.

    Non è tuttavia necessario delimitare strettamente in questa sede il
concetto di attività pubblica. La giurisprudenza costante del Tribunale
federale ammette infatti che la collettività incorre nella responsabilità
di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto
pubblico, per le opere di sua spettanza adibite a scopi di utilità comune,
in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite
al demanio pubblico (DTF 108 II 185 consid. 1 riferimenti). Il ricorso
all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire vizi di
costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali lacune del
diritto pubblico (DTF 96 II 341 consid. 2 con riferimenti), a lato del
quale assicura che vengano intraprese le misure elementari (DTF 102 II
344 consid. 1a). L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente
pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia
definita più rigorosamente.

    La LResp non ha modificato tale situazione per quel che riguarda
la Confederazione. Da una parte le esigenze che essa pone in merito
alla perenzione della pretesa (art. 20 cpv. 3) sono più restrittive
dell'art. 58 CO. D'altra parte l'introduzione dell'art. 11 cpv. 1 sembra
voler salvaguardare casi simili a quello in discussione: gli esempi
menzionati dal Consiglio federale all'art. 9 del messaggio (FF 1956 I 1400
nell'edizione tedesca, 1428 nell'edizione francese) riservano al diritto
privato la responsabilità dello Stato per gli animali, che presenta vaste
analogie con quella del proprietario di un'opera.

    Se ne deve dedurre che l'Azienda delle PTT risponde per le carenze
della sua conduttura in virtù dell'art. 58 CO.