Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 52



112 III 52

14. Sentenza 9 aprile 1986 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
nella causa X Inc. contro AY e BY (ricorso) Regeste

    Arrestierung eines Gemeinschaftskontos (compte joint), über das die
Inhaber mit Einzelunterschrift verfügen können (Art. 271 Abs. 1 und 274
Abs. 2 Ziff. 4 SchKG, Art. 1 VVAG).

    Falls bei einem Gemeinschaftskonto nicht klar ersichtlich ist, dass das
Verhältnis unter den Inhabern, die über das Konto mit Einzelunterschrift
verfügen können, auf Gesamteigentum beruht, ist die Verordnung
des Bundesgerichts über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an
Gemeinschaftsvermögen nicht anzuwenden: Arrestobjekt ist in einem solchen
Fall der Anspruch auf Auszahlung des ganzen Kontoguthabens, der jedem
Inhaber gegenüber der Bank zusteht. Ist auch der Anspruch des Mitinhabers
arrestiert worden, so hat dieser den Weg des Widerspruchsverfahrens im
Sinne der Art. 106 ff. SchKG zu beschreiten; wo jedoch der Mitinhaber
seinerseits tals Solidarschuldner betrieben wurde, hat die Durchführung
eines solchen Verfahrens freilich keinen Sinn.

Sachverhalt

    A.- Il 17 ottobre 1984, X Inc. chiese al Pretore di Mendrisio-Sud
il sequestro di tutti gli averi depositati da AY presso la Banca Z di
Chiasso (conti nominativi, cifrati, sotto designazioni di copertura,
cassette di sicurezza ecc.), in particolare del conto corrente 87530/be,
per un capitale di Fr. 218'758.40 con interessi al 5% dal 17 ottobre 1984,
più le spese esecutive, giudiziarie, le ripetibili e ogni altro accessorio;
il debitore fu designato come solidalmente responsabile con la moglie BY
dell'intera somma; la causa del sequestro invocata era l'art. 271 cpv. 1
n. 4 LEF (debitore dimorante all'estero). Nel contempo X Inc. postulò anche
il sequestro dei beni - e in specie del noto conto corrente 87530/be -
collocati presso il medesimo istituto da BY, debitrice solidale con
il marito.

    Il Pretore accolse le istanze e il 19 ottobre emise due decreti:
con il primo ordinò il sequestro dei valori in proprietà di AY presso la
Banca Z di Chiasso, compreso il conto corrente 87530/be "e/o di BY"; con
il secondo il sequestro dei valori in proprietà di BY nella stessa banca,
incluso il conto corrente 87530/be "e/o di AY". L'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio procedette con due verbali separati e la Banca
Z confermò il 22 ottobre 1984 aver "preso debita nota" dei sequestri,
senza specificare alcunché.

    Ai due precetti esecutivi fatti notificare da X Inc., l'uno a AY
"debitore solidale con BY" e l'altro a BY "debitrice solidale con AY",
i destinatari formularono opposizione. Non avendo ottenuto il rigetto di
quest'ultima, X Inc. promosse un'azione di riconoscimento del credito
(art. 278 cpv. 2 LEF). Tale causa è ancora in corso.

    B.- AY e BY adirono il 12 novembre 1984 la Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di
vigilanza, cui proposero di dichiarare inefficace e - in subordine -
di annullare l'attuazione dei sequestri. A loro avviso, le procedure
non erano state condotte singolarmente e, inoltre, vertevano su beni di
proprietà indistinta. Il 14 febbraio 1986 la corte accolse i gravami,
constatò che i sequestri praticati erano nulli e dispose la liberazione
degli averi bancari non appena la sentenza sarebbe diventata definitiva.

    C.- Insorta alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale, X Inc. ha chiesto il 3 marzo 1986 di annullare il
giudizio in narrativa e di accertare la piena validità dei sequestri
così come sono stati operati, previa eventuale ingiunzione all'autorità
ticinese di vigilanza perché obblighi l'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Mendrisio a sopprimere la dicitura "e/o di BY (rispettivamente AY)"
dai verbali. Con decreto del 19 marzo 1986 il Presidente della Camera
ha accordato al ricorso effetto sospensivo, invitando gli escussi e
l'Ufficio predetto a esprimersi. AY e BY hanno concluso per la reiezione
di ogni censura con protesta di spese e ripetibili. L'Ufficio esecuzione
e fallimenti di Mendrisio non si è pronunciato sul gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'autorità cantonale ha osservato che nei confronti dei due
debitori l'Ufficio di esecuzione ha agito individualmente, cioè con verbali
singoli, e che i sequestri - nella misura in cui gravano il conto corrente
87530/be - riguardano un conto congiunto a firme individuali di cui i
coniugi sono gli unici titolari, escluso qualsiasi terzo. In relazione
al citato conto bancario i giudici hanno aggiunto, nondimeno, ch'esso
risulta bensì intestato a entrambi i reclamanti, ma implica - accanto
a un rapporto esterno (fra i titolari e la banca) - un rapporto interno
(fra i titolari stessi) qualificabile come proprietà comune, comproprietà
o mandato. Nella fattispecie appare "sicuramente a priori non infondata"
l'ipotesi che il rapporto interno sia retto dalle norme sulla proprietà
comune, sottoposta al regolamento del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio
1923 (RDC: RS 281.41). L'inosservanza di questa disciplina ha comportato,
nella procedura a carico di AY, il sequestro di attivi che appartengono
congiuntamente alla moglie e che non sono, quindi, proprietà esclusiva del
debitore; a sua volta - e reciprocamente - BY ha visto sequestrare beni
che sono, in parte, del marito. Ciò contravviene al principio per cui un
sequestro non può colpire il patrimonio di estranei né oggetti in proprietà
collettiva del debitore con terze persone (art. 271 cpv. 1 e 274 cpv.
2 n. 4 LEF, art. 1 RDC). Dopo aver ricordato che la giurisprudenza non
stabilisce se sia lecito derogare all'art. 1 RDC nell'eventualità in cui
tutti i membri di una comunione siano chiamati a rispondere solidalmente di
un debito (DTF 82 III 73 seg.) e che nel caso concreto non si verificavano
certo le premesse disposte in DTF 73 III 111, i rapporti tra i debitori
non essendo affatto chiari, la corte ha ritenuto non potersi prescindere
dal regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione.

Erwägung 2

    2.- È pacifico che un sequestro può essere volto solo contro beni
del debitore (DTF 109 III 126 con richiami). Il problema di sapere se gli
attivi designati siano realmente proprietà dell'escusso non è sempre di
agevole soluzione. Incombe al creditore rendere verosimile tale circostanza
all'autorità del sequestro (DTF 109 III 125). L'Ufficio, in linea di
massima, è tenuto a eseguire il decreto. Ove sia dubbio o improbabile
che gli averi indicati rientrino nel patrimonio del debitore, l'Ufficio
non può rifiutarsi di procedere: deve sequestrare i beni e conferire al
terzo che se ne reputa proprietario la possibilità di far valere i suoi
diritti nell'ambito di una rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF
(DTF 109 III 126). L'Ufficio può rinunciare al sequestro unicamente se la
situazione è del tutto chiara, quando sia manifesto che l'oggetto litigioso
appartiene al terzo. Un'evenienza del genere non si ravvisa, in pratica,
che se il creditore medesimo attribuisce a un estraneo la proprietà dei
valori elencati nel decreto; questo convincimento può emergere dal decreto
stesso o da una dichiarazione rilasciata dal creditore al di fuori della
procedura, purché non sussista al riguardo il minimo rischio di equivoco
(DTF 109 III 127 con rinvii).

    Nelle due istanze del 17 ottobre 1984 la ricorrente ha affermato che
i beni da sequestrare appartengono ai debitori. Essa non ha sostenuto,
nella richiesta diretta contro AY, che il conto corrente 87530/be sia anche
proprietà di BY; tanto meno ha preteso, nella richiesta a carico di BY,
che la relazione bancaria appartenga in tutto o in parte al marito AY. Dato
che il conto corrente figura nelle due istanze come proprietà assoluta
di entrambi i coniugi, non può rimproverarsi al Pretore - autorità del
sequestro (art. 385 e 386 CPC ticinese) - l'aggiunta delle diciture "e/o
di BY (rispettivamente AY)". Da parte sua, l'Ufficio di esecuzione non
era legittimato a disattendere i decreti, giacché non erano adempiuti
gli estremi sopra descritti. La censura sollevata in proposito dalla
creditrice si rivela dunque priva di fondamento e - anzi - irricevibile
per quanto si riferisce al Pretore, l'autorità cantonale di vigilanza
non potendo giudicare l'operato dell'autorità competente in materia di
sequestro, un cui decreto non è impugnabile (art. 279 cpv. 1 LEF) se non
con ricorso di diritto pubblico (DTF 107 III 30 consid. 1 e citazioni).

Erwägung 3

    3.- Si è rilevato che i due decreti di sequestro (e, di conseguenza, i
due verbali redatti dall'Ufficio di esecuzione) comprendono lo stesso conto
corrente 87530/be. Ciò non significa ancora, contrariamente all'opinione
dell'autorità cantonale, che i due sequestri abbiano per oggetto beni
di terzi. I giudici hanno constatato - e il Tribunale federale non
può scostarsi da tale accertamento (art. 81 OG con rinvio agli art. 43
cpv. 3 e 63 cpv. 2 - che la menzionata relazione bancaria costituisce un
conto congiunto a firme individuali di cui i reclamanti sono gli unici
titolari. Questi, pertanto, sono creditori solidali verso la banca,
che può liberarsi nelle mani di un solo intestatario con valido effetto
in confronto di tutti (art. 150 cpv. 2 CO; DTF 110 III 26 consid. 3 con
citazioni). Ora, i sequestri contestati gravano "gli averi di qualsivoglia
natura" appartenenti ai coniugi Y presso la Banca Z di Chiasso. La facoltà
di ottenere il rimborso completo della somma in conto corrente fa parte,
appunto, dei diritti patrimoniali suscettibili di esecuzione (se ne veda
il riepilogo in: GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1985, pag. 17 § 5). Tale facoltà spetta nel suo intero a entrambi
i debitori ed esiste tanto nel patrimonio del primo quanto nel patrimonio
del secondo. Il sequestro colpisce, in ogni esecuzione, il credito solidale
che pertiene ad ambo gli intestatari; costoro possono esigere singolarmente
dalla banca, senza che sia necessario l'accordo dell'altro, il versamento
del saldo in conto. Il rapporto interno può essere invocato da ciascun
titolare nel quadro degli art. 106 segg. LEF, ma non influisce sul rapporto
esterno, non limita la pretesa del singolo correntista verso la banca.
Nella misura in cui non è chiaramente dimostrato che le relazioni interne
fra i titolari di un conto congiunto si identificano con una proprietà
comune, non occorre far capo al regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(DTF 110 III 26 consid. 4). Il sequestro del credito spettante a un solo
titolare, benché possibile, comporta il pericolo che un altro intestatario,
non colpito da pignoramento o sequestro, eserciti il proprio diritto
solidale al rimborso del conto; la banca, in tal caso, si libererebbe
a ogni effetto nelle mani del richiedente senza infrangere il divieto,
emanato dall'Ufficio di esecuzione, di non rimettere beni al titolare
gravato del sequestro. Il blocco di entrambe le pretese creditorie evita
il prodursi di simili episodi.

Erwägung 4

    4.- Stando alla corte cantonale, la mera ipotesi di una proprietà
comune fra i titolari di un conto congiunto imporrebbe l'applicazione del
regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti
in comunione. L'assunto, come si è visto, non ha consistenza. Nella
specie, del resto, la supposizione di una proprietà comune non si evince
dall'istruttoria, non si riconduce all'apprezzamento delle prove e
nemmeno è confortata dagli escussi. Nulla lascia credere, in sostanza,
che questi ultimi siano abilitati a riscuotere solo collettivamente il
saldo della relazione bancaria. Ognuno di essi dovrà, quindi, rivendicare
i suoi diritti nei confronti dell'altro a norma degli art. 106 segg. LEF.

    Giovi sottolineare tuttavia che, in concreto, una rivendicazione
sarebbe d'acchito priva di senso, la ricorrente avendo agito contro AY e BY
nella loro qualità di debitori solidali. Quand'anche fossero stati posti
sotto sequestro, nella procedura a carico del marito, beni che in realtà
- secondo le relazioni interne - appartengono alla moglie (e viceversa),
tali beni potrebbero ugualmente essere realizzati perché entrambi i coniugi
sono tenuti per l'intera somma. Le due esecuzioni consecutive ai sequestri
potrebbero condurre, dunque, al pignoramento di tutto il conto bancario,
comunque si delinei - dal profilo giuridico - il rapporto interno fra
i debitori. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che,
ove il creditore escuta tutti i membri di un'indivisione per ottenere
il pagamento di un debito di cui essi rispondono solidalmente nella
loro qualità di indivisi, non è necessario applicare il regolamento
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(DTF 73 III 111), sempre che il caso sia perfettamente chiaro (DTF 82
III 73 seg.). La controversia attuale non dà adito a incertezze: le due
esecuzioni possono comportare il pignoramento totale del conto bancario
ancorché il rapporto interno fra i debitori sia retto dai disposti
sulla proprietà comune. Pur fondandosi, come l'autorità di vigilanza,
su un'ipotesi di quest'indole, il giudizio non muterebbe e l'attuazione
dei sequestri risulterebbe nondimeno conforme al diritto federale.

Erwägung 5

    5.- L'esito del ricorso rende superfluo osservare che la sentenza
impugnata si riferisce solo al sequestro del conto corrente e che in
ogni modo non si sarebbe giustificata la liberazione di tutti i beni,
come i giudici hanno deciso. Il fatto che la banca non ha fornito alcuna
comunicazione sui valori sequestrati (cfr. DTF 109 III 24 consid. 1) è,
con ogni evidenza, irrilevante.

Erwägung 6

    6.- Nessuna indennità per ripetibili è accordata alle parti in sede di
reclamo (art. 68 cpv. 2 TarLEF). Analogo criterio vige per la procedura
di ricorso dinanzi al Tribunale federale (cfr. STRAESSLE/KRAUSKOPF,
Erläuterungen zum Gebührentarif vom Bundesgesetz über die Schuldbetreibung
und Konkurs vom 7. Juli 1979, Burgdorf 1972, pag. 77; DTF 110 III 80
consid. 6, 102 III 48 consid. 4).

Entscheid:

    Per questi motivi, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
                          pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso
che i sequestri decretati il 19 ottobre 1984 dal Pretore di Mendrisio-Sud
sono mantenuti così come sono stati attuati il giorno stesso dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio.