Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 5



112 III 5

2. Estratto della sentenza 22 gennaio 1986 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa Valli S.A. contro Amministrazione speciale
della Timesa Microelectronics S.A. in fallimento (ricorso) Regeste

    Konkursverfahren (Art. 221 ff. SchKG); Rekurs an das Bundesgericht
(Art. 19 SchKG).

    Im Rahmen eines Konkursverfahrens kann ein einzelner Gläubiger
sich bei der Aufsichtsbehörde über Handlungen oder Unterlassungen der
Konkursverwaltung beschweren; doch wenn er vor den kantonalen Behörden
keine Parteistellung gehabt hat, kann er nicht gestützt auf Art. 19 SchKG
Rekurs gegen den einem anderen Gläubiger günstigen Entscheid erheben,
es sei denn, er sei in seinen eigenen schutzwürdigen Interessen berührt.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 4

    4.- Durante la liquidazione del fallimento gli interessi dei creditori
sono curati dall'amministrazione, che è abilitata a impugnare un sindacato
dell'autorità di vigilanza ove reputi quest'ultimo pregiudizievole per i
creditori nel loro insieme (DTF 106 III 26 consid. 1 con richiami). In tal
caso l'amministrazione agisce sulla scorta dei poteri di rappresentanza
che le competono giusta l'art. 240 LEF (DTF 96 III 107 consid. 1). Il
creditore individuale non può salvaguardare interessi comuni (SIMOND in:
FSJ n. 627 pag. 5 § 3; SORG, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs-
und Konkurssachen im Kanton Zürich, tesi, Zurigo 1953, pag. 50),
né del resto l'amministrazione può difendere interessi particolari
(DTF 103 III 10 consid. 1). Il creditore può reclamare contro l'operato
(attivo od omissivo) dell'amministrazione qualora ravvisi la mancata
tutela dei propri interessi o degli interessi dei creditori in genere
(art. 241 LEF), ma - se non ha avuto qualità di parte davanti all'autorità
di vigilanza - non può ricorrere singolarmente al Tribunale federale
contro una decisione favorevole a un altro creditore, a meno che sia
toccato nei suoi interessi specifici (v. SIMOND, pag. 4 § 2; SORG,
pag. 47 con citazioni). Il diritto al dividendo fallimentare non è una
prerogativa della ricorrente. Il gravame si rivela così improponibile,
e ciò osta d'acchito al conferimento dell'effetto sospensivo.