Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 59



112 Ib 59

10. Estratto dalla sentenza della I Corte di diritto pubblico del 12 marzo
1986 nella causa Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino c. Ufficio
federale di Polizia (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 4, 30 Abs. 1 und 4 IRSG; schweizerische Auslieferungsbegehren
im Hinblick auf den Strafvollzug und entsprechende ausländische Gesuche,
die unter das IRSG fallen: Grundsatz der Verhältnismässigkeit.

    Schweizerische Auslieferungsbegehren zum Zwecke des Strafvollzugs und
entsprechende ausländische Gesuche, die ausschliesslich unter das IRSG
fallen, müssen verhältnismässig sein; die Verhältnismässigkeit hängt
von der Dauer der noch zu verbüssenden und nicht von der ursprünglich
verhängten Strafe ab.

    Die Beantwortung der für die Bundesbehörden massgeblichen Frage,
ob die Dauer der noch nicht verbüssten Strafe oder die Zeit, die der
Verurteilte, falls verhaftet und ausgeliefert, noch effektiv im Gefängnis
zu verbringen hätte, entscheidend ist, hängt von den konkreten Umständen
des Einzelfalles ab.

Sachverhalt

    A.- X., cittadino francese domiciliato ad Atene, è stato condannato
per delitti contro il patrimonio e di falso. In carcere dal 12 dicembre
1981, egli avrebbe integralmente scontato la pena l'11 dicembre 1985.
Con decisione del 15 giugno 1984 il Consiglio di vigilanza del Cantone
Ticino stabili che X. sarebbe stato liberato condizionalmente l'11 agosto
1984 alle ore 09.00. A partire dall'11 maggio 1984 X., collocato in carcere
aperto, aveva potuto usufruire di più congedi, terminati i quali rientrava
in carcere regolarmente. Il 9 agosto 1984 egli ha di nuovo beneficiato
di un congedo che sarebbe scaduto il 10 agosto 1984 alle ore 23.00. Da
questo congedo X. non è rientrato ed ha lasciato il territorio elvetico
senza più far ritorno all'istituto di detenzione.

    Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha chiesto all'UFP
di provvedere alla pubblicazione di un ordine internazionale di arresto
nei confronti di X. per l'espiazione della pena residua.

    Fondandosi sugli art. 17 cpv. 2 e 30 cpv. 4 AIMP, l'Ufficio
federale di polizia ha rifiutato di dar seguito alla richiesta. A mente
dell'autorità federale, ritenuto che se fosse rientrato in carcere,
X. sarebbe stato liberato dopo dieci ore, l'importanza del reato non
giustificherebbe la messa in funzione di un dispositivo internazionale
di ricerche e una procedura di estradizione. D'altronde, un'estradizione
non verrebbe accordata dalla Francia; un'estradizione dagli Stati Uniti
sarebbe sproporzionata, in considerazione delle ingenti spese che essa
comporterebbe e che andrebbero accollate al Cantone richiedente.

    Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha impugnato questa
decisione con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo ch'essa sia
annullata e che l'UFP venga invitato a procedere alla pubblicazione
del mandato internazionale d'arresto. A sostegno della richiesta il
Dipartimento cantonale fa valere che la pena non scontata, la liberazione
condizionale non essendo intervenuta, comporta ancora un anno e quattro
mesi; che, se la decisione impugnata dovesse esser confermata, essa
avrebbe per conseguenza di indurre numerosi stranieri espellendi, in
particolare cittadini italiani, che temono di esser giudicati nel loro
Paese per reati valutari evidenziati nell'ambito del processo svizzero,
a seguire l'esempio e a non rientrare dal congedo.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- L'UFP è competente per la presentazione, su richiesta
dell'autorità cantonale, di domande di estradizione o di assunzione
del perseguimento penale o dell'esecuzione (art. 30 cpv. 2 AIMP). In
virtù dell'art. 30 cpv. 4 AIMP esso può prescindere dal presentare
una domanda "se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del
procedimento". Questa condizione è ricalcata su quella posta dall'art. 4
AIMP, che impone di respingere domande di assistenza se l'importanza
del reato non giustifica l'attuazione del procedimento: la relazione
tra le domande estere e quelle da presentare dalla Svizzera è inoltre
assicurata dal capoverso primo dello stesso art. 30 AIMP, che fa divieto
alle autorità svizzere di presentare domande cui esse, nell'inverso caso,
non potrebbero dar seguito giusta la stessa AIMP.

    a) Trattandosi dell'estradizione per il perseguimento di un'infrazione,
l'AIMP - in appoggio alla CEEstr, art. 2 par. 1, prima frase - esige che
il reato sia passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un
massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa: il criterio è
quindi, come nella Convenzione europea, quello della pena edittale.

    Per l'estradizione di una persona in vista dell'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza già pronunciata, la Convenzione
europea di estradizione si basa sulla sanzione inflitta ("la sanction
prononcée", cfr. art. 2 par. 1, seconda frase) ed esige ch'essa sia di
almeno quattro mesi. Nessuna norma è invece contenuta a questo proposito
nell'AIMP. L'omissione non è casuale o dovuta ad una svista, ma voluta. Nel
messaggio del Consiglio federale (pag. 19) si avvertiva che l'art. 3 cpv. 4
del disegno, in virtù del quale la domanda "poteva" esser respinta se
l'importanza del fatto non giustificava l'attuazione del procedimento, era
volto a garantire nel migliore dei modi la proporzionalità dell'intervento
nella libertà personale. Il messaggio aggiungeva testualmente:

    "in tali condizioni, una disposizione speciale sull'estradizione
   intesa all'esecuzione della pena sarebbe (recte "è" cfr. l'"erübrigt
   sich" del testo tedesco) superflua. Va da sé che l'estradizione non
   può più esser considerata proporzionale quando la privazione della
   libertà che deve ancora essere scontata è di durata inferiore ai tre
   mesi. Solo questo può esser decisivo e non, come nella Convenzione
   europea, l'estensione della sanzione inflitta."

    Davanti alle Camere, queste considerazioni del Consiglio federale non
diedero luogo a particolari interventi: tuttavia, il Consiglio degli Stati
trasformò in un articolo a sé stante (art. 3a, poi divenuto l'attuale
art. 4) il cpv. 4 dell'art. 3 del disegno del Consiglio federale, e gli
conferì l'attuale versione imperativa ("la domanda è respinta..."),
notando che in quella e nelle altre disposizioni poi modificate si
trattava di ancorare in modo generale il principio di proporzionalità
(Boll.Uff. Consiglio degli Stati, 29 novembre 1977, rel. Schlumpf). Dagli
art. 4, 30 cpv. 1 e 30 cpv. 4 AIMP interpretati alla luce dei lavori
legislativi si deve quindi trarre la conclusione che, per quanto
riguarda le domande svizzere relative all'esecuzione di una pena e le
corrispondenti domande straniere che siano rette esclusivamente dall'AIMP,
determinante per giudicare circa la proporzionalità della domanda è
la durata della sanzione che resta ancora effettivamente da espiare,
e non quella della sanzione inflitta. Da questa situazione deriva che,
in applicazione del diritto interno, la Svizzera può trovarsi nella
situazione di dover rinunciare a presentare ad uno Stato estero delle
domande di estradizione che - le fossero in contrario senso sottoposte da
uno Stato estero firmatario della CEEstr - essa dovrebbe invece ammettere
in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 AIMP e 2 cpv. 1 seconda frase CEEstr.

    b) Ciò premesso, atteso che, per decidere circa l'avvio dei passi che
- una volta localizzata la persona ricercata - dovrebbero sfociare nella
presentazione di una domanda d'estradizione, non fa stato la sanzione
inflitta (quattro anni di reclusione), ma quella che resta da espiare, la
sorte del ricorso dipende dalla questione di sapere se si debba prendere
in considerazione la durata della pena che non è ancora stata espiata (un
anno, quattro mesi), oppure il periodo che X., fosse ripreso ed estradato,
dovrebbe ancora effettivamente trascorrere in carcere.

    La risposta a questo quesito non può esser data in modo generico,
ma deve tener conto delle peculiarità del caso concreto.

    c) È pacifico che, se fosse rientrato alle ore 23.00 del 10 agosto
1984 dal congedo che gli era stato accordato, X. avrebbe dovuto esser
liberato il mattino seguente 11 agosto alle ore 9.00 per esser espulso
verso un Paese di sua scelta (cfr. DTF 110 IV 6 segg.; 103 Ib 22), in
virtù della decisione di liberazione condizionale presa il 15 giugno 1984
dal competente Consiglio di vigilanza. Nulla vieta di ammettere che -
dal momento che la Francia aveva espressamente ritirato una domanda di
estradizione a suo tempo presentata contro di lui siccome manifestamente
infondata - egli sarebbe stato espulso verso il suo Paese d'origine, nel
quale, per quanto consta dagli stessi atti prodotti dall'autorità ticinese,
egli si è d'altronde spontaneamente recato, attuando concretamente la
decisione d'espulsione. Se si considerano le cose sotto questo punto di
vista, se ne deve concludere - con l'UFP - che X. si è effettivamente
sottratto all'espiazione della pena per lo spazio di una sola notte e
non ha sostanzialmente violato la decisione d'espulsione.

    È vero tuttavia che - da un lato - la decisione di liberazione
condizionale presa il 15 giugno 1984 dalla competente autorità cantonale
non ha potuto essere eseguita, onde X. non può essere considerato puramente
e semplicemente alla stregua di una persona liberata condizionalmente,
e che - d'altro lato - detta decisione del 15 giugno 1984 è stata
successivamente annullata dal Consiglio di vigilanza con revoca del 3
ottobre 1984. L'UFP nelle sue osservazioni rileva che questa decisione è
stata verosimilmente emanata senza indire un contraddittorio: per vero
dire, non si vede come un'audizione avrebbe potuto esser indetta; la
questione non merita, tuttavia, di esser approfondita, dal momento che
il Consiglio di vigilanza non ha puramente e semplicemente rifiutato il
beneficio della liberazione condizionale, ma ha espressamente rilevato
(disp. 2) che una nuova decisione su questo punto interverrà non
appena il ricercato sarà reintegrato in un carcere elvetico. In simili
condizioni, chiamato a pronunciarsi ai sensi degli art. 4 e 30 cpv. 4 AIMP
sull'attuazione della procedura nelle circostanze concrete, l'UFP poteva
- senza ledere il diritto federale - ammettere in via pregiudiziale che
la mancanza disciplinare commessa da X. con il non essersi presentato
al carcere per trascorrervi l'ultima breve notte non potrebbe in nessun
caso avere per conseguenza quella di negargli puramente e semplicemente
il beneficio della liberazione condizionale, di cui egli il 15 giugno
precedente era stato ritenuto meritevole, e di obbligarlo a trascorrere
in carcere ancora un anno e quattro mesi. Una simile conseguenza sarebbe
manifestamente inammissibile con riferimento alle disposizioni contenute
nell'art. 38 cpv. 4 CP in relazione alla ricollocazione in stabilimento
del liberato in caso di nuovo condanne, di trasgressione delle norme di
condotta imposte o di insofferenza del patronato; essa contraddirebbe
inoltre le considerazioni svolte dal Tribunale federale nell'assai analogo
caso Ambrosio c. Consiglio di vigilanza (sent. inedita 11 gennaio 1984,
consid. 4).

    Senza lesione del diritto federale l'UFP poteva giungere alla
conclusione che l'episodio di indisciplina in nessun caso avrebbe
giustificato un prolungamento della permanenza in carcere di parecchi mesi,
ma al più di qualche settimana. In simili circostanze, in applicazione
degli art. 4 e 30 cpv. 1 e 4 AIMP l'UFP era legittimato e tenuto di
rifiutare l'avvio del procedimento per l'insufficienza della pena ancora
da scontare.

    d) Per i suesposti motivi il ricorso dell'autorità cantonale deve
essere respinto, non potendosi ravvisare nella decisione dell'UFP una
violazione del diritto federale. Per evitare equivoci, va tuttavia
sottolineato che il Tribunale federale giunge a questa conclusione
sulla scorta delle circostanze concrete del caso e senza pronunciarsi
definitivamente sulla questione se - nel silenzio della legge - ci si
debba basare in ogni caso, per decidere in merito alla presentazione di
una domanda d'estradizione, unicamente sul residuo di pena effettivamente
da scontare, né sulla questione se - come sostenuto dall'UFP ma avversato
dall'autorità cantonale - si giustifichi di sottoporre i condannati
ad un'espulsione esecutiva ad un regime carcerario più severo per
evitare ogni rischio di fuga. Ogni decisione a questo proposito - in
considerazione delle legittime preoccupazioni dell'autorità cantonale
preposta all'esecuzione delle pene - resta riservata.