Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 576



112 Ib 576

85. Estratto della sentenza 19 novembre 1986 della I Corte di diritto
pubblico nella causa S. e litisconsorti c. Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello del Cantone Ticino e Giudice istruttore sottocenerino
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

    1. Das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen
(IRSG) und das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in
Strafsachen (EÜR) finden auch Anwendung, wenn die im Ersuchen aufgeführten
Taten vor deren Inkrafttreten begangen wurden (E. 2).

    2. Art. 17, 25, 78 f. IRSG, Art. 14 IRSV.

    Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Verfügungen letztinstanzlicher
kantonaler Behörden. Zulässige Rügen und Kognitionsbefugnis des
Bundesgerichtes; Möglichkeit der reformatio in peius sive in melius der
angefochtenen Verfügung; durch den Streitgegenstand gegebene Begrenzung
der Offizialmaxime; Unzulässigkeit der Anfechtung des Vorentscheides des
Bundesamtes (E. 3).

    3. Art. 16 und 23 IRSG.

    Im Kanton Tessin - wo noch kein Einführungsgesetz zum IRSG erlassen
worden ist - obliegt die Ausführung von Ersuchen um "andere" Rechtshilfe
dem Instruktionsrichter, gegen dessen Anordnungen innert fünf Tagen
Beschwerde bei der Camera dei ricorsi penali erhoben werden kann (Art. 93
in Verbindung mit Art. 120 ff., 226 und 227 CPP/TI). Vereinbarkeit dieser
speziell kurzen Frist mit den Anforderungen des Bundesrechtes? Frage
offengelassen (E. 7a-b).

    4. Art. 1 Ziff. 2 EÜR, Art. 3 Abs. 1 IRSG.

    Begriff der militärischen strafbaren Handlung (E. 10).

    5. Rechtshilfemassnahmen, die die Anwendung von Zwangsmassnahmen
erfordern; Grundsatz der Spezialität und der beidseitigen Strafbarkeit
(Art. 2 lit. b, Art. 5 Ziff. 1 lit. a, Art. 23 Ziff. 1 EÜR, Art. 3 des
Bundesbeschlusses vom 27. September 1966, Art. 6, 64 und 67 IRSG).

    a) Vorbehalte und Erläuterungen der Schweiz zum EÜR. Die Schweiz hat in
jedem Fall der Rechtshilfe die ersuchende Vertragspartei klar darüber zu
informieren, welche Schranken sie für den Gebrauch der von ihr erteilten
Auskünfte setzen will; wird im Zeitpunkt der Übermittlung kein solcher
Vorbehalt gemacht, so kann der ersuchende Staat die erhaltenen Auskünfte
gemäss Landesrecht verwenden, ohne gegen seine staatsvertraglichen
Verpflichtungen zu verstossen (E. 11a).

    b) Tragweite der Art. 2 lit. d, Art. 6, Art. 35 Abs. 2, Art. 63, 64
und 67 IRSG im Hinblick auf das Prinzip der beidseitigen Strafbarkeit und
den Spezialitätsgrundsatz. Bei "anderer" Rechtshilfe ist der Schweizer
Richter in der Regel nicht verpflichtet, die Strafbarkeit der Tat gemäss
dem Recht des ersuchenden Staates zu überprüfen; Ausnahmen von diesem
Grundsatz (E. 11b/ba). Die Prüfung der Strafbarkeit gemäss Landesrecht
schliesst auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale ein, mit Ausnahme
jedoch - gleich wie bei der Auslieferung - der besonderen Schuldformen
und Strafbarkeitsbedingungen des schweizerischen Rechts (E. 11b/bb). Fall
teilweiser Unzulässigkeit eines Rechtshilfebegehrens; Notwendigkeit,
den ersuchenden Staat darauf aufmerksam zu machen, in welchem Rahmen
die erhaltenen Auskünfte in weiteren Verfahren zur Verfolgung anderer
Straftaten oder anderer Personen verwendet werden können; Pflichten der
ersuchenden Partei (E. 11b/bc).

    6. a) Keine Anwendbarkeit des EÜR auf die Übergabe von Gegenständen,
die Beute bilden (Art. 1 Ziff. 2, Art. 3 Ziff. 1) (E. 12a).

    b) Anwendbarkeit der EÜR auf die Sicherungsbeschlagnahme von Deliktsgut
oder von Erlös aus diesem? Frage offengelassen, da das interne Recht
eine Übergabe von Deliktsgut an den ersuchenden Staat zum Zwecke der
Beschlagnahme zulässt (Art. 74 IRSG) und vorläufige Massnahmen - wie gerade
die Sicherungsbeschlagnahme - zur Sicherstellung der Übergabe gestattet
(Art. 18 IRSG). Im vorliegenden Fall besteht das Deliktsgut teilweise aus
Steuerbeträgen, die dem ausländischen Fiskus durch Steuerbetrug entzogen
worden sind (Art. 3 Abs. 3 IRSG) und für welche praxisgemäss eine Übergabe
nicht in Frage kommt; dennoch ist die vorsorgliche Massnahme zulässig, da
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die durch Steuerumgehung beiseite
geschafften Gewinne nicht nur dem Fiskus, sondern auch Privaten entzogen
worden sind, die sich auf Art. 74 Abs. 2 IRSG berufen könnten. Pflicht
der Schweizer Behörde, die ausländische Behörde um die notwendigen näheren
Angaben zu ersuchen, mit der Androhung, dass die Sicherungsbeschlagnahme
allenfalls mangels weiterer Präzisierungen dahinfallen werde (E. 12b-c).

    7. Unzulässigkeit des Rechtshilfeersuchens wegen Erlöschens des
Strafanspruchs nach schweizerischen Recht (Art. 5 Abs. 1 lit. c IRSG).

    Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da die Straftaten
zwischen 1974 und 1979 begangen worden sind und die in Art. 11 Abs. 2 und 3
VStrR vorgesehene absolute Verjährung noch nicht eingetreten ist (E. 13b).

    8. Die Angehörigen von Verfolgten, die nach den Gesuchsunterlagen
weder Beschuldigte noch Verdächtigte sind, können sich nicht darauf
berufen, am Strafverfahren nicht beteiligt zu sein (Art. 10 IRSG), und
müssen daher dulden, dass Auskünfte eingeholt werden. Die ersuchende
Partei darf indessen die von der Schweiz erhaltenen Beweismittel nicht
in Verfahren verwenden, die gegen diese Personen eröffnet worden sind,
ohne die Schweiz zusätzlich um Zustimmung zu ersuchen (E. 13d).

    9. Übermittlung von Beweismitteln; Prüfung ihrer Eignung durch die
Behörden des ersuchten Staates (E. 14a).

    10. Beschlagnahme und Übergabe von Gütern, die Deliktsgut bilden; die
Behörden des ersuchten Staates haben zu prüfen, ob diese Güter zumindest
aller Wahrscheinlichkeit nach direkt oder indirekt strafbarer Tätigkeit
entstammen (E. 14b).

Sachverhalt

    A.- Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, dott. Mario
Vaudano, conduce dal 1980 un'inchiesta contro numerose persone implicate
in quello che in Italia è denominato lo scandalo dei petroli. In questo
procedimento sono coinvolti, da un lato, funzionari e ufficiali del corpo
della guardia di finanza e, dall'altro, parecchi operatori economici
attivi nel commercio di prodotti petroliferi. Questi ultimi avrebbero
corrotto i primi per indurli a compiere atti contrari ai doveri del
loro ufficio al fine di evitare - mediante anche allestimento di atti
pubblici e privati falsi - il pagamento di ingentissime somme dovute a
titolo d'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della
loro lavorazione. I reati ritenuti dall'autorità italiana sono quelli
di associazione per delinquere, prevista e punita dall'art. 416 CPI, di
sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione
sui prodotti petroliferi (art. 23 del decreto legge 28 febbraio 1939,
n. 334), di uso illegittimo, risp. miscelazione illegittima di prodotti
petroliferi (art. 23bis e ter dello stesso decreto), di violazione di
doveri incombenti ai militari della guardia di finanza (art. 3 della
legge 9 dicembre 1941, n. 1383, in relazione con gli art. 215 e 219 del
codice penale militare di pace), di corruzione per atto contrario ai doveri
d'ufficio (art. 319 CPI), di corruzione attiva (art. 321 CPI), di falsità
materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 476 e 479
CPI), il tutto in relazione con l'art. 110 CPI - che regola il concorso
di più persone nel medesimo reato - nonché con gli art. 61 n. 9 e 112 CPI
(circostanze aggravanti comuni o speciali) e 81 CPI (concorso formale e
reato continuato), e meglio come emerge da due mandati di cattura emessi
il 12 luglio 1982 e l'8 marzo 1983 nei confronti di numerosi prevenuti.

    Il 4 marzo 1983 il Giudice istruttore Vaudano diresse all'Ufficio
federale di polizia (UFP) una commissione rogatoriale con richiesta
d'assistenza giudiziaria, all'intenzione delle autorità competenti dei
Cantoni del Ticino, di Ginevra e di Zurigo. Il 21 marzo successivo l'UFP
trasmise l'istanza al Giudice istruttore sottocenerino, pregandolo di
procedere alle investigazioni richieste e precisando che le informazioni
avrebbero dovuto servire unicamente al perseguimento di reati del diritto
comune. Con la domanda l'autorità italiana chiedeva ricerche presso tutti
gli istituti bancari del Cantone Ticino per stabilire l'esistenza di
relazioni delle persone inquisite, il sequestro e la trasmissione di tutta
la documentazione ritrovata nonché il sequestro penale di tutti gli averi
di qualsiasi natura rinvenuti siccome presumibilmente costituenti vuoi il
provento della corruzione passiva, trattandosi di ufficiali della finanza
o di pubblici funzionari, vuoi il frutto illecito di una truffa fiscale
per il mancato pagamento di imposte sul petrolio commercializzato dalle
ditte dei prevenuti privati. Con riferimento a precedenti commissioni
rogatoriali inviate dal Giudice istruttore di Treviso, il dott. Vaudano
chiedeva altresì che le ricerche fossero estese nei confronti di familiari
dei prevenuti, sui cui nominativi si tornerà in appresso.

    Dopo aver richiesto informazioni alle banche, il Giudice istruttore
sottocenerino - facendo seguito alla domanda di assistenza del 4 marzo 1983
- si è pronunciato formalmente con decisione del 7 luglio 1983. Egli ha
ordinato ad una serie di istituti bancari, tutti in Lugano, di comunicare
se un certo numero di persone, specificatamente elencate, fossero o fossero
state titolari, singolarmente o congiuntamente con altri, al proprio nome
o sotto cifra ovvero altro nome o sigla, per procura o fiduciariamente,
di conti correnti, libretti di deposito o risparmio, accreditamenti,
aperture di credito, mutui, depositi aperti o chiusi e/o provvisori
di qualsiasi genere, cassette di sicurezza, sotto qualsivoglia altra
forma e di qualsiasi natura e consistenza, e di trasmettere in copia gli
estratti conto, i giustificativi, i cartoncini delle firme e i documenti
personali presentati per l'apertura dei conti. Inoltre, limitatamente a
taluni nominativi espressamente elencati, egli ha ordinato il sequestro
di ogni documento e/o di ogni avere patrimoniale. Nella motivazione il
Giudice istruttore sottocenerino rilevava che il requisito della doppia
incriminazione era adempiuto, i fatti indicati nella domanda italiana
essendo punibili in Svizzera a titolo di corruzione attiva o passiva
(art. 288, 315 CPS), infedeltà nella gestione pubblica (art. 314), abuso
di autorità (art. 312), falsità (art. 317) e truffa fiscale (art. 14 DPA);
osservava altresì che la prestazione dell'assistenza era sottoposta al
rispetto della condizione di specialità da parte dell'autorità italiana
ed avvertiva che le informazioni ottenute sarebbero state trasmesse
all'autorità richiedente tramite l'UFP, una volta cresciuta in giudicato
la sua decisione.

    Contro la decisione 7 luglio 1983 del Giudice istruttore sottocenerino
- per quanto qui ancora interessa - sono insorti con reclamo alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (CRP) i prevenuti nel
procedimento penale italiano F., B. e C., già ufficiali della guardia
di finanza, A., ufficiale in congedo della guardia di finanza, R.,
moglie di F., e M., moglie di A., la Banca X. in Lugano ed infine S.,
nella sua qualità di mandatario per suddelega della moglie di B. Questi
ricorsi sono stati respinti dalla Camera dei ricorsi penali con una serie
di decisioni distinte del 3, 4, 5 e 10 dicembre 1985.

    I soccombenti hanno impugnato le singole decisioni della Camera con
separati ricorsi di diritto amministrativo, chiedendo in sostanza al
Tribunale federale di annullarle e protestando spese e ripetibili.

    La Camera dei ricorsi penali non ha presentato un atto di risposta
e s'è limitata a trasmettere l'inserto di causa. Il Giudice istruttore
sottocenerino ha concluso per l'integrale reiezione dei gravami. L'Ufficio
federale di polizia ha presentato diffuse osservazioni soltanto nel caso
S., con la conclusione di ammettere parzialmente il ricorso, e nei casi
F., A. e B.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- Ai rapporti italo-svizzeri nel settore dell'assistenza giudiziaria
in materia penale si applicano la Convenzione europea di ugual titolo
(CEAG) del 20 aprile 1959, alla quale entrambi gli Stati hanno aderito,
e - nella misura in cui questa contenga lacune o non si estenda a talune
misure - la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
(AIMP) del 20 marzo 1981, entrata in vigore il 1o gennaio 1983, purché
la sua applicazione non conduca a risultati che contraddicano la lettera
o lo spirito della Convenzione che, secondo la giurisprudenza, prevale
sul diritto interno (DTF 108 Ib 530 consid. 2a, 105 Ib 296 consid. 1a;
cfr. anche art. 1 cpv. 1 AIMP).

    Che i fatti che formano oggetto della domanda italiana siano
per avventura anteriori all'entrata in vigore della Convenzione e,
rispettivamente, dell'AIMP non ha - contrariamente alla tesi sostenuta nel
gravame della Banca X. - rilevanza sotto questo risvolto. Tanto il diritto
dell'estradizione, quanto quello della cosiddetta assistenza accessoria
o piccola assistenza non constano infatti di disposizioni del diritto
penale materiale, ma di norme di procedura che - riservate eccezioni -
sono applicabili a tutti i casi che debbono decidersi dopo la loro entrata
in vigore; d'altro lato, la relazione tra lo Stato richiedente e quello
richiesto non insorge al momento in cui il fatto è stato commesso, ma al
momento in cui la domanda estera è presentata (SCHULTZ, Das schweizerische
Auslieferungsrecht, pag. 98 segg.; SCHULTZ, Le secret bancaire et le
traité d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la Suisse et
les Etats-Unis d'Amérique, Cahier SBS n. 11, pag. 16 segg.; DE CAPITANI,
Internationale Rechtshilfe. Eine Standortbestimmung, RDS 100/1981 II
pagg. 378/79). La giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente
riconosciuto questo principio, tanto in materia di estradizione (DTF 109
Ib 62 consid. 2a) quanto in materia di assistenza accessoria (DTF 109 Ib
157 consid. 3b, 99 Ia 90). Il diritto in vigore al momento della decisione
sulla domanda è determinante anche per stabilire, ove ciò sia necessario,
se sussista il requisito della doppia punibilità (art. 5 par. 1 lett. a
CEAG in relazione con la dichiarazione fatta dalla Svizzera circa lo
stesso articolo; art. 64 cpv. 1 AIMP): se il fatto perseguito è punibile
si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al
momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di
quello vigente al momento della commissione del fatto o della conclusione
della Convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assistenza (nel
caso di necessità di misure coercitive) sono da accordare se il fatto -
punibile nello Stato richiedente - non lo era nello Stato richiesto al
momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del
diritto interno, prima della decisione sulla domanda. La misura coercitiva
non è infatti più diretta, in tale momento, contro una persona innocente;
né è leso il precetto per cui la legge penale non ha effetto retroattivo,
poiché il diritto dell'assistenza è da equiparare alla procedura penale,
alla quale il principio di non retroattività è estraneo (SCHULTZ, Das
schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 323).

Erwägung 3

    3.- Le decisioni impugnate sono state prese dall'ultima istanza
cantonale. Il ricorso di diritto ammministrativo è ammissibile in virtù
dell'art. 25 AIMP: oltre la violazione del diritto federale, che comprende
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), con
esso si può far valere anche l'applicazione inammissibile o manifestamente
inesatta del diritto straniero (art. 25 cpv. 4 AIMP). Poiché l'istanza
precedente è un tribunale cantonale, il Tribunale federale può rivedere
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti solo nella misura in
cui esso sia manifestamente inesatto o incompleto o sia stato compiuto in
violazione di norme essenziali di procedura (art. 104 lett. b, 105 cpv. 2
OG). Quanto alla descrizione dei fatti contenuta nella domanda straniera e
nella documentazione allegata, essa vincola il Tribunale federale, a meno
che essa sia manifestamente inesatta o contenga lacune o contraddizioni
(DTF 107 Ib 254 consid. 2b/aa, 267 consid. 3a, 105 Ib 425/26 consid. 4b):
questo esame è infatti riservato al giudice straniero del merito, non
a quello svizzero dell'assistenza o dell'estradizione (DTF 109 Ib 329
consid. 11g). La censura d'inadeguatezza della decisione impugnata non è
ammissibile, poiché nel campo specifico il diritto federale volutamente
non la prevede (art. 104 lett. c n. 3 OG; Messaggio del Consiglio federale
dell'8 marzo 1976, in FF 1976 II pagg. 458/59). Per contro, il Tribunale
federale, in deroga al principio generale sancito nell'art. 114 cpv. 1 OG,
non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP):
ciò significa, da un lato, che queste possono presentare davanti
all'istanza federale domande nuove ivi compresa quella tendente ad
una reformatio in peius e, dall'altro, che il Tribunale federale -
liberato dal vincolo del principio di disposizione ed applicando il
principio di officialità - può modificare la decisione impugnata a
favore o a sfavore del ricorrente, andando oltre le conclusioni prese
ed ammettendo ad esempio l'assistenza in punti sui quali essa era stata
negata o negandola invece ove era stata concessa (reformatio in peius sive
in melius; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ediz., pag. 249 segg.;
MARKEES, SJK n. 421a, pagg. 26/27, lett. d e e). Con questa innovazione
introdotta dall'AIMP, il legislatore ha esteso al campo dell'assistenza
accessoria, materia in cui il Tribunale federale giudicava precedentemente
sulle decisioni cantonali statuendo con cognizione ristretta su ricorso
di diritto pubblico (art. 84 segg. OG), i principi che esso applicava
statuendo quale istanza unica in materia di estradizione sotto l'impero
della cessata LEstr del 1892 (cfr. DTF 100 Ia 410 consid. 1c/d e rif., 99
Ia 554 consid. 2/3). Questa estensione del potere cognitivo è stata voluta
per l'importanza primordiale che riveste la collaborazione internazionale
nel campo della lotta contro il crimine, da un lato, e per la protezione
degli interessi personali legittimi del perseguito o di terzi, dall'altro
(MARKEES, SJK n. 421a, pag. 26; FF 1976 II pag. 456). Nell'applicare la
massima dell'officialità, tuttavia, il Tribunale federale è tenuto a
rispettare i limiti dell'oggetto del litigio, poiché il suo intervento
sconfinerebbe altrimenti nell'esercizio di poteri di sorveglianza che
non gli competono, né nei riguardi delle autorità cantonali sulle quali
vigila l'UFP (art. 3 OAIMP), né nei confronti delle autorità federali
(GYGI, op.cit., pagg. 250, 42 segg. 44; DTF 105 V 201, 103 Ib 369/70
consid. 1b, 101 V 116/17, 98 V 33/34 consid. 1a). L'art. 25 cpv. 6 AIMP
non implica neppure un obbligo tassativo del giudice adito di ricercare
d'ufficio e ad ogni costo motivi cui le parti - tenute a collaborare per la
ricerca del diritto - non abbiano fatto allusione, sia per estendere sia
per restringere la concessione dell'assistenza (cfr. DTF 109 Ib 175). Non
suscettibile di impugnazione diretta in materia di assistenza giudiziaria
internazionale è la decisione-preavviso con la quale l'UFP si pronuncia
sull'ammissibilità prima facie della domanda e la trasmette all'autorità
cantonale in applicazione degli art. 17 cpv. 2 e 78 cpv. 1 AIMP: la legge
(art. 79 cpv. 1) sancisce chiaramente che la decisione sull'ammmissibilità
della cooperazione internazionale per l'assistenza accessoria compete
all'autorità cantonale, e l'ordinanza (art. 14) precisa ulteriormente
che l'accettazione e la trasmissione della domanda non sono impugnabili
a titolo indipendente; gli aventi diritti hanno infatti la facoltà di
tutelare i loro interessi nella procedura di ricorso cantonale, ed in
seguito con il ricorso di diritto amministrativo. Nella misura in cui
la Banca X. critica la decisione di trasmissione dell'UFP e ne propone
l'annullamento, il suo gravame è pertanto irricevibile (cfr. FREI, Das
neue Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen - neue
Lösungen und neue Probleme, RPS 100/1983 pag. 62).

Erwägung 7

    7.- Ai fini del giudizio, conviene occuparsi in limine delle censure
formali sollevate da C. Questo ricorrente lamenta innanzitutto che il
suo legale abbia dovuto interporre il reclamo alla CRP nel termine
eccessivamente breve di cinque giorni previsto dall'art. 227 cpv. 1
CPP/TI, senza avere né la possibilità di conferire col cliente, né quella
di accedere alla documentazione depositata presso una banca di Lugano,
che l'aveva in effetti trasmessa al Giudice istruttore in busta chiusa e
sigillata senza fornire dichiarazione alcuna; C. censura poi che la CRP -
malgrado ripetute istanze - abbia omesso di convocare il suo patrocinatore
insieme con i funzionari dell'istituto per esaminare la documentazione
della relazione bancaria e che non gli abbia consentito in seguito di
completare il reclamo.

    a) Secondo l'art. 16 cpv. 1 AIMP incombe ai Cantoni di eseguire in
modo particolare le domande di altra assistenza, ovverosia di assistenza
accessoria; essi determinano la competenza, l'organizzazione e la gestione
delle autorità esecutive (cpv. 2), e debbono prevedere anche un rimedio
giuridico contro le decisioni di queste autorità (art. 23 AIMP).

    Il Canton Ticino non ha sin qui adottato disposizioni d'applicazione
della legge federale. Analogamente a quanto era praticato in passato, prima
dell'entrata in vigore dell'AIMP, nel Ticino la competenza del Giudice
istruttore quale autorità esecutiva viene radicata, con interpretazione
estensiva, nell'art. 93 del codice di procedura penale del 10 luglio
1941. Questa disposizione - inserita nel titolo VIII sezione I, che
concerne la prova per testimoni - prevede che, ove occorra procedere
ad esami di testimoni in materia penale dietro richiesta di autorità
giudiziarie estere, gli atti si faranno dal Giudice istruttore e che in
questo caso i testi potranno, secondo le richieste, essere sentiti con
giuramento. Dall'art. 93 in combinazione con gli art. 120 e segg. CPP/TI,
viene inferito nella prassi che il Giudice istruttore è inoltre l'autorità
competente per procedere a sequestri di oggetti che possono avere qualche
importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova o
perché soggetti a confisca, anche quando si tratta di dar seguito ad una
rogatoria di autorità estere. Analoghe competenze sono riconosciute al
Giudice istruttore, sulla scorta di questa interpretazione della procedura
cantonale, nel campo della cooperazione con l'autorità federale nella
procedura d'estradizione (cfr. art. 16 cpv. 1, prima frase, AIMP). Dal
canto loro, gli art. 226 e 227 CPP/TI stabiliscono tra l'altro che contro
tutti i provvedimenti e le omissioni del Giudice istruttore è ammesso
il reclamo alla Camera dei ricorsi penali nel termine di cinque giorni;
il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contraria decisione della CRP
(art. 227 cpv. 3 CPP/TI). Anche queste disposizioni, in virtù di prassi
costante, sono ritenute applicabili alle misure adottate dal Giudice
istruttore nel settore dell'assistenza giudiziaria.

    b) Il termine di cinque giorni può ritenersi adeguato per il
gravame contro provvedimenti presi dal Giudice istruttore nell'ambito
di procedure penali che sono radicate nel Cantone. In genere, infatti,
i provvedimenti impugnabili consistono nell'ordine di carcerazione o nel
rifiuto della libertà provvisoria o dell'assunzione di prove offerte:
questioni delicate certo, ma relativamente semplici sotto il profilo della
fattispecie e delle disposizioni applicabili. Diversa può invece essere
la situazione, sotto i due profili evocati, ove si tratti di impugnare
provvedimenti presi nell'ambito dell'assistenza internazionale: alla
difficoltà delle questioni giuridiche possono infatti aggiungersi la
necessità di compulsare documentazioni complesse e la difficoltà per il
patrono di prendere contatto con il proprio cliente. Ci si può quindi
seriamente chiedere se la limitazione del termine ricorsuale a cinque
giorni in siffatti casi non abbia come conseguenza quella di costituire
impedimento o comunque intralcio all'applicazione del diritto federale,
il quale ha indubbiamente inteso - con la disposizione dell'art. 23 AIMP -
imporre ai Cantoni l'introduzione di un rimedio giuridico efficiente. In
tale contesto giova osservare come la giurisprudenza del Tribunale federale
- quando non era ancora vigente la nuova AIMP, ma già erano applicabili le
norme della CEAG - abbia rilevato che la procedura nello Stato richiesto
(ed a quel momento si trattava esclusivamente delle procedure cantonali)
doveva esser adattata alle esigenze poste dagli obblighi internazionali
assunti dalla Svizzera nel campo dell'assistenza, e che l'applicazione
delle norme processuali cantonali doveva trovare il suo limite là dove la
loro rigida osservanza avrebbe potuto condurre a risultati contrari agli
impegni internazionali assunti o agli scopi fondamentali dell'istituto
della collaborazione internazionale, aggiungendo esplicitamente che,
a tenore della dichiarazione fatta dalla Svizzera in relazione con
l'art. 5 cpv. 1 lett. a CEAG, l'assistenza non poteva esser rifiutata
con l'argomento che la misura richiesta sarebbe stata incompatibile
col diritto interno (possibilità questa offerta dall'art. 5 par. 1
lett. c CEAG, ma di cui la Svizzera non si è avvalsa: cfr. DTF 99 Ia
87 segg. consid. 5). Mutatis mutandis - e stavolta con riguardo alle
necessità di efficacia del rimedio imposto ai Cantoni dall'art. 23 AIMP
- ci si può pertanto chiedere se il rispetto del prioritario diritto
federale (art. 2 Disp. trans. Cost.) non imponga un adattamento - in
via legislativa o per interpretazione del disposto dell'art. 227 CPP/TI
in relazione con l'art. 23 AIMP - del termine di ricorso. D'altro lato,
un prolungamento eccessivo di questo termine è però da escludere, se non
si vuole venir meno all'esigenza di celerità imposta nel disbrigo delle
pratiche di assistenza internazionale: comunque, si può ben riconoscere
che, nella migliore delle ipotesi, un termine di cinque giorni costituisce
un minimo al disotto del quale non si potrebbe in nessun caso scendere
senza violazione del diritto federale e che sarebbe auspicabile che il
legislatore cantonale lo aumenti. Ai fini del giudizio, la questione della
compatibilità del termine controverso con il diritto federale può tuttavia
rimanere aperta: infatti, nella misura in cui l'applicazione dell'art. 227
CPP/TI si fosse - come affermato dal ricorrente - tradotta in un diniego
di giustizia formale, tale vizio sarebbe da considerare riparato nella
procedura del ricorso di diritto amministrativo. Certo, per ammettere
che un diniego di giustizia in cui sia incorsa l'autorità inferiore
possa esser riparato davanti al Tribunale federale, occorre che questa
istanza possa esaminare le questioni controverse con piena cognizione o
almeno con cognizione pari a quella di cui disponeva l'istanza precedente
(DTF 110 Ia 82 consid. 5d, 105 Ib 174, 104 Ia 214, 94 I 108 consid. 3) e,
per la limitazione imposta dall'art. 105 cpv. 2 OG, ciò non si avvera per
l'accertamento dei fatti e per l'adeguatezza (DTF 98 Ib 171 consid. 3,
176 consid. 3; Rep. 1980 pag. 4 consid. 2c). Tuttavia, come ancora si
vedrà, sono litigiosi in casu soltanto problemi di puro diritto, onde
eventuali vizi della procedura cantonale possono esser sanati. Questa
censura, quindi, può essere respinta.

    c) Resta da esaminare l'addebito con cui si rimprovera all'autorità
cantonale di aver emanato la propria risoluzione senza esaminare i
documenti sequestrati dal Giudice istruttore e consegnati sotto sigillo da
taluni istituti bancari. Intanto bisogna ammettere che codesta critica
appare comprensibile. Stando al dispositivo della decisione presa dal
Giudice istruttore, questi si è limitato ad ordinare l'assunzione di
informazioni ed il sequestro conservativo di taluni beni. Tuttavia,
nella motivazione, il Giudice istruttore ha avvertito che le informazioni
ottenute sarebbero state trasmesse all'autorità richiedente non appena
la sua decisione fosse cresciuta in giudicato, senza precisare se ed
a quale preventivo esame tali informazioni sarebbero state sottoposte
prima della loro trasmissione: onde il comprensibile timore - espresso
ad esempio nel ricorso di S. - che possano esser consegnate all'autorità
italiana anche indicazioni che, non indispensabili per il procedimento
pendente in Italia, sono invece da eliminare.

    Questa ambiguità dev'essere soppressa con la precisazione che, per il
caso in cui i gravami dovessero essere respinti, l'autorità esecutiva dovrà
procedere all'esame dettagliato degli atti sequestrati, dando l'occasione
di esprimersi a quei terzi i cui interessi potrebbero essere pregiudicati
dalla procedura d'assistenza, malgrado il rispetto delle regole della
specialità da parte italiana, rispetto che - come già s'è visto (consid. 6)
- può essere presunto. Con questa precisazione, anche tale censura può
essere respinta, con il rilievo che la suddetta cautela non è necessaria
per quanto ha tratto ai nominativi dei prevenuti e dei loro congiunti,
che conoscono o avrebbero potuto conoscere il contenuto dei documenti
bancari di loro spettanza. Ammetterla per essi - che erano oltretutto
liberi di invitare la banca a fornire la documentazione senza apposizione
del suggello - equivarrebbe a prolungare oltre misura l'esecuzione
dell'assistenza, fornendo l'occasione per manovre puramente dilatorie (cfr.
sentenza 1o marzo 1985 in re Banque de dépôts et de gestion, consid. 3,
ove la questione è stata sollevata e lasciata aperta con riferimento alla
posizione di un titolare di un conto, che era nel contempo delegato del
Consiglio d'amministrazione dell'istituto bancario interessato).

Erwägung 10

    10.- La CEAG non si applica ai reati militari che non costituiscono
reati di diritto comune (art. 1 par. 2). Il diritto interno, dal canto suo,
dichiara irricevibile la domanda se il procedimento verte su un reato che,
secondo la concezione svizzera, "costituisce una violazione degli obblighi
militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale
o la forza difensiva dello Stato richiedente" (art. 3 cpv. 1 AIMP).

    Alcuni ricorrenti deducono da queste norme che l'assistenza
dev'essere negata nella misura in cui essa si riferisce a fatti che
nel procedimento italiano suffragano imputazioni di reati contemplati
nel codice penale militare di pace. Questa obiezione è infondata. I
fatti, su cui si appoggia la domanda italiana, non costituiscono reati
puri del diritto militare, cioè reati volti contro beni militari
e che come tali possono esser commessi solo da militari (SCHULTZ,
Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 472; GUT, Die fiskalischen und
militärischen Vergehen im schweizerischen Auslieferungsrecht, tesi Zurigo
1943, pag. 66). Essi non costituiscono violazione di obblighi che, per
loro natura, incombono soltanto a militari e non hanno segnatamente per
oggetto la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente:
si tratta infatti di violazioni di obblighi d'ufficio che incombono a
qualsiasi funzionario e costituenti fattispecie che sono note anche
nel diritto comune. La circostanza per cui la qualifica di militare
dell'agente sia presa in considerazione ai fini della commisurazione della
pena o per ammettere il concorso nell'infrazione cumulativa di norme
del diritto comune e del diritto militare non è determinante (SCHULTZ,
ibidem, mutatis mutandis per quanto riguarda l'assistenza accessoria,
anziché l'estradizione; cfr. anche MARKEES, SJK n. 421a, pag. 6 n. 2).

Erwägung 11

    11.- a) La CEAG non subordina l'obbligo di accordare l'assistenza
ad alcuna condizione materiale nella misura in cui il caso considerato
dalla domanda rientra nel suo campo d'applicazione (cfr. art. 1 e
3; Messaggio del Consiglio federale del 1o marzo 1966, in FF 1966
I pag. 441 segg.): in particolare, secondo il testo convenzionale,
non occorre che il reato motivante la domanda rientri nel novero di
quelli per i quali l'estradizione dev'esser accordata, né è necessario
che sia adempiuto il requisito della doppia incriminazione (FF 1966 I
pag. 442, 446 segg.; cfr. inoltre, RAPPORT EXPLICATIF SUR LA CONVENTION
EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE, Consiglio d'Europa,
Strasburgo 1969, considerazioni generali e note agli art. 1, 3, 5 e
14; GRÜTZNER, Rechtshilfe (Internationale) in Strafsachen, Wörterbuch
des Volkerrechts, vol. III, pag. 49 segg. in part. pag. 53; DTF 99 Ia
87/89 consid. 5a). Giusta l'art. 5 par. 1 CEAG le Parti contraenti sono
però autorizzate, al momento della firma o della ratifica, a riservarsi
la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie per
perquisizione o sequestro di oggetti a una o più delle seguenti condizioni:
che il reato motivante la rogatoria sia punibile secondo le leggi della
Parte richiesta e di quella richiedente (lett. a); che lo stesso reato
sia idoneo nel Paese richiesto a dar luogo ad estradizione (lett. b);
che l'esecuzione della rogatoria sia compatibile con la legge della Parte
richiesta (lett. c).

    La Svizzera, approvando la Convenzione, ha fatto uso della facoltà
prevista dall'art. 5 par. 1 lett. a CEAG (principio della doppia
incriminazione), estendendo questa riserva - come glielo permetteva
l'art. 23 par. 1 CEAG - all'esecuzione di ogni commissione rogatoria
esigente l'applicazione di una qualsivoglia misura coercitiva (art. 3
del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione, in
RU 1967 pag. 893 segg.; Dichiarazione della Svizzera all'art. 5 par. 1,
in RS 0.351.1 pag. 26). Questa dichiarazione è da mettere in relazione
con quella fatta all'art. 2 lett. b, secondo cui la Svizzera si riserva
"il diritto, in casi speciali, di accordare l'assistenza giudiziaria,
in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i
risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni
contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente
per istruire e giudicare i reati, per i quali l'assistenza è fornita".

    Deriva da queste disposizioni che la Svizzera, in ogni caso in cui
fornisce l'assistenza, deve informare la Parte richiedente esattamente
circa i limiti che essa intende porre all'utilizzazione delle informazioni
trasmesse, e che, se questa riserva precisa non è apposta al momento
della comunicazione, lo Stato richiedente è autorizzato ad utilizzare
le informazioni ricevute come meglio gli pare, sia per perseguire
il prevenuto indicato nella domanda per altri reati che non vi sono
contemplati, sia per perseguire persone diverse da quella o quelle oggetto
della domanda, senza per questo venir meno agli obblighi stabiliti dalla
Convenzione. Sotto questo profilo la situazione è sostanzialmente diversa
da quella vigente in materia di estradizione, ove la CEEstr (art. 14)
consacra esplicitamente il principio di specialità generalmente ammesso in
quel campo e lo Stato richiedente sa di essere autorizzato a perseguire
il ricercato unicamente per i fatti per i quali l'estradizione è stata
concessa e di dover domandare - se del caso - un'estensione di quella
già accordata (cfr. sul principio di specialità in questo settore,
DTF 109 Ib 330 segg. consid. 13/15; sull'estradizione aggiuntiva,
sentenze 27 aprile 1977 e 8 febbraio 1984 in re Fioroni, Cazzaniga e
Prampolini). Di questa conoscenza, per contro, lo Stato richiedente
non dispone in materia di assistenza accessoria, specie per quanto
riguarda la punibilità secondo il diritto svizzero di determinati fatti
o persone ed il rifiuto dell'assistenza per talune categorie di reati,
come quelli che la Parte richiesta - in virtù del proprio diritto interno -
considera fiscali o politici o connessi con delitti politici ed ai quali -
diversamente che per i reati militari esclusi dal campo d'applicazione
della Convenzione (art. 1 par. 2) - questa si applica, ma l'assistenza
può essere rifiutata (art. 2 lett. a). Anche per quest'ultima categoria
di reati la Svizzera non ha fatto dichiarazioni di carattere generale,
ragione per cui le limitazioni della collaborazione devono esser segnalate
espressamente allo Stato richiedente in occasione della trasmissione,
applicando la riserva fatta all'art. 2 lett. b CEAG. A ciò si aggiunga
che l'art. 19 CEAG obbliga la Parte richiesta a motivare qualsiasi rifiuto
dell'assistenza giudiziaria, ed è quindi palese che lo Stato richiedente
ha anche il diritto di conoscere i motivi di un rifiuto parziale, in
cui si risolve ogni limitazione apposta alla libera utilizzazione delle
informazioni ricevute.

    b) Mentre il diritto convenzionale, comprensivo delle dichiarazioni
e riserve espresse al momento dell'adesione, che vincolano le Parti
contraenti al pari della Convenzione (DTF 107 Ib 271 consid. 4b), precisa i
limiti che la Svizzera - quale Stato richiesto - può porre alla prestazione
dell'assistenza e all'utilizzazione della documentazione trasmessa, l'AIMP
stabilisce i limiti che la Svizzera deve - secondo il proprio diritto
interno - fissare all'assistenza prestata, nella misura in cui tali limiti
non vadano oltre a quelli consentiti dal diritto convenzionale, prioritario
in virtù dell'art. 1 cpv. 1 AIMP. Sotto questo profilo sono segnatamente
di rilievo per l'assistenza accessoria gli art. 6, 64 e 67 AIMP.

    ba) Giusta l'art. 64 cpv. 1, prima frase AIMP, i provvedimenti
d'assistenza secondo l'art. 63, se implicano l'applicazione
della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove
dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota
gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto
svizzero; a discarico della persona perseguita, tali provvedimenti sono
però ammissibili anche se l'atto perseguito all'estero è impunibile in
Svizzera (cpv. 2). Dal capoverso primo di questa disposizione risulta che
il diritto interno, per l'assistenza accessoria, ha attenuato il principio
della doppia incriminazione previsto dall'art. 5 par. 1 lett. a CEAG,
principio da cui la Svizzera ha dichiarato far dipendere la prestazione
della collaborazione nei casi implicanti misure coercitive. L'AIMP
si fonda sulla premessa che lo Stato richiedente l'assistenza domanda
allo Stato richiesto l'esecuzione di provvedimenti che le sue autorità
potrebbero legittimamente adottare sul territorio in cui si esercita la
sua sovranità: l'art. 64 AIMP parte cioè dalla presunzione che queste
condizioni - tra cui quella della punibilità secondo il diritto dalla
Parte richiedente - siano adempiute e rinuncia a prescrivere all'autorità
di assistenza ed al giudice svizzero l'obbligo di controllare la punibilità
secondo il diritto della Parte richiedente. Ciò non toglie che - ove fosse
dimostrato che tale presunzione non è in realtà adempiuta - la prestazione
dell'assistenza sarebbe un chiaro abuso e che essa in simile evenienza
dovrebbe essere rifiutata (MARKEES, SJK n. 421a, pag. 3 n. 2; cfr. anche
SCHULTZ, Das neue Schweizer Recht der internationalen Zusammenarbeit in
Strafsachen, SJZ 77/1981 pag. 105). D'altronde, una procedura incoata
nello Stato richiedente per fatti manifestamente impunibili secondo la
legislazione di questo, costituirebbe un procedimento che presenta "altre
gravi deficienze" ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP, il che rappresenta
motivo d'irricevibilità. Se ne deve concludere che l'art. 64 cpv. 1 AIMP
non obbliga tassativamente all'esame della punibilità dei fatti secondo
il diritto dello Stato richiedente, ma non vieta neppure un simile esame.

    bb) Il testo dell'art. 64 cpv. 1 AIMP esige inoltre unicamente
che l'atto perseguito all'estero denoti "gli elementi obiettivi
di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero". Questa
formulazione non deve indurre in errore. Essa non significa che
basti accertare una punibilità "in abstracto" dei fatti oggetto della
domanda, senza riferimento alla persona ed alla situazione concreta del
perseguito, né che le condizioni soggettive della colpevolezza siano
senza importanza. Come rileva giustamente SCHULTZ (Secret bancaire et
entraide judiciaire internationale en matière pénale, pag. 41), un reato
come il danneggiamento (art. 145 cpv. 1 CPS) è punibile soltanto se è
stato commesso intenzionalmente (art. 18 cpv. 1 CPS): di conseguenza,
per poter dar luogo ad assistenza, occorre che il delitto sia stato
perpetrato con intenzione. Dal fatto per cui l'art. 64 cpv. 1 AIMP
non menziona che gli elementi oggettivi del reato deriva che - se si
eccettuano l'intenzione e la negligenza - gli altri elementi soggettivi
particolari frequentemente evocati nel codice penale svizzero non sono
richiesti per la concessione dell'assistenza. A questo proposito, la norma
corrispondente relativa all'estradizione (art. 35 cpv. 2 AIMP) spiega del
resto in modo più chiaro di che cosa si tratti, disponendo esplicitamente
che la punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener
conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da
questo previste (cfr. ad esempio, DTF 109 Ib 326 consid. 11aa). Se ne
deve concludere che l'esigenza della doppia incriminabilità è attenuata
dall'AIMP tanto in materia d'estradizione (art. 35 cpv. 2) quanto in
materia di piccola assistenza (art. 64 cpv. 1) in maniera analoga per
quanto concerne le forme particolari e le condizioni di punibilità
proprie del diritto svizzero; che in più, nella piccola assistenza, al
requisito della doppia punibilità si rinuncia totalmente, allorquando
si tratta di assumere prove a discarico del perseguito (art. 64 cpv. 2
AIMP); e che infine, sempre per l'assistenza accessoria, l'esame della
punibilità del fatto secondo il diritto estero non è tassativamente
richiesto. Che questa interpretazione sia corretta è confermato inoltre
dalla circostanza che il legislatore, nel corso dei lavori parlamentari,
ha stralciato il capoverso 3 dell'art. 32 e il capoverso 2 dell'art. 60 del
progetto, i quali prevedevano che - eccezionalmente - tanto l'estradizione
quanto l'altra assistenza potevano esser concesse anche per un fatto
non punibile in Svizzera, qualora questo fosse punibile all'estero
per circostanze particolari ed apparisse degno di pena anche secondo i
principi generali del diritto svizzero (Boll.uff. CSt 1977 pag. 631, CN
1979 pag. 849; SCHULTZ, op.cit., in SJZ 77/1981 pag. 95), e ciò nonostante
che il progetto riprendesse analoga norma già contenuta nella cessata
LEstr del 1892 (art. 4 in fine). Il legislatore ha così manifestato la
volontà di mantenere il principio della doppia incriminazione - sia pure
attenuato come s'è visto - non solo nel campo dell'estradizione, ove esso
è internazionalmente ammesso, ma anche in quello della piccola assistenza,
dove costituisce una radicata tradizione del solo diritto patrio (cfr. FF
1966 I pag. 441 segg., in part. 446).

    bc) Le disposizioni di cui s'è detto sopra debbono poi esser
poste in relazione con gli art. 6 e 67 AIMP. La prima di queste norme
prevede che se il reato contestato al perseguito ricade sotto parecchie
disposizioni penali svizzere, si può dar seguito alla domanda soltanto
per le fattispecie per le quali non sussistano motivi d'esclusione
e se sia garantito che lo Stato richiedente osservi le condizioni
poste (cpv. 1): se ne deduce, in relazione anche col capoverso 2,
che l'assistenza dev'essere rifiutata parzialmente - essendo in gioco
l'applicazione di misure coercitive - per quella parte dei fatti
addebitati al perseguito che, punibili secondo il diritto estero, non
lo sarebbero secondo il diritto svizzero. Verso gli Stati aderenti
alla CEAG, non è però richiesto l'ottenimento dell'assicurazione
preventiva del rispetto delle condizioni poste (art. 6 cpv. 1 in fine
AIMP), poiché essa è implicita nell'obbligo di fedeltà alla Convenzione
(DTF 107 Ib 271/72 consid. 4b, 106 Ib 269, 104 Ia 57 segg. consid. 5b;
GAUTHIER, La nouvelle législation suisse sur l'entraide internationale
en matière pénale, RPS 101/1984 pagg. 62/63). Infine, l'art. 67 cpv. 1
AIMP precisa che lo Stato richiedente non può usare le informazioni
ottenute né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti
vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile e che qualsiasi
altro uso sottostà al preventivo consenso dell'Ufficio federale. Certo,
con questa disposizione il legislatore federale non ha voluto inibire in
modo assoluto l'utilizzazione delle informazioni fornite per qualsiasi
altro procedimento, sia verso lo stesso prevenuto, ma per fatti diversi
da quelli menzionati nella domanda, sia verso altri prevenuti non indicati
nella domanda, quali ad esempio i coautori o i complici. Nella prima frase
dell'art. 67 cpv. 1 AIMP, il legislatore ha inteso riferirsi a quelle
procedure che riguardano segnatamente i reati fiscali e politici, ai quali
la Convenzione si applica, ma nei quali l'assistenza è esclusa in virtù
delle riserve formulate e del diritto interno, nonché i delitti militari,
ai quali la Convenzione non si applica: l'esclusione dell'utilizzazione
delle informazioni fornite (specialità) per tali categorie di reati va, per
quanto s'è detto sopra (consid. 11a), segnalata con precisione in occasione
di ogni trasmissione all'autorità estera, ciò che d'altronde l'UFP fa con
l'uso di un apposito formulario. Nella seconda frase dell'art. 67 cpv. 1
AIMP (obbligo del consenso preventivo) si fa allusione invece a quelle
procedure - verso il perseguito o altre persone - che concernono reati
del diritto comune non menzionati nella domanda, per i quali l'assistenza
è ammissibile in linea di principio, ma potrebbe nondimeno esser negata
nel caso concreto per circostanze particolari. L'obbligo dello Stato
richiedente di domandare il consenso dell'UFP per l'ulteriore utilizzazione
delle informazioni ricevute quali mezzi di prova, al fine di perseguire
reati o prevenuti diversi da quelli indicati nella domanda originale,
deve garantire che l'assistenza fornita non venga utilizzata in casi per i
quali - fossero essi stati posti sin dall'inizio alla base della domanda -
l'assistenza stessa sarebbe stata rifiutata (SCHULTZ, Secret bancaire et
entraide judiciaire internationale en matière pénale, pag. 45; GAUTHIER,
op.cit., RPS 101/1984 pag. 77). Una diversa interpretazione dell'art. 67
cpv. 1, seconda frase AIMP, che volesse escludere il perseguimento di ogni
altro reato di diritto comune dalla nozione di "qualsiasi altro uso" di
cui è discorso in codesta norma non potrebbe esser accolta, poiché sarebbe
atta a vanificare il principio della doppia incriminazione consacrato nel
diritto svizzero e nella riserva formulata dalla Svizzera a tal proposito.

    Che l'interpretazione degli art. 6 e 67 cpv. 1 AIMP qui sostenuta sia
corretta, si ricava d'altronde dalla lettura dell'art. 5 del Trattato
sull'assistenza giudiziaria in materia penale concluso il 25 maggio
1973 con gli Stati Uniti d'America, ove le condizioni e i limiti di
utilizzabilità delle informazioni ottenute dallo Stato richiedente -
anziché esser fatti dipendere di volta in volta da condizioni formulate
all'atto della trasmissione, in applicazione della riserva generale
alla CEAG (art. 2 lett. b) - sono stati chiaramente e direttamente
precisati. Ora, non v'è motivo per ritenere che l'autorità svizzera debba
ispirarsi a criteri più larghi di quelli stabiliti dal Trattato USA nei
casi retti dalla Convenzione europea, dove essa deve indicare di caso
in caso le limitazioni dell'uso del materiale probatorio imposte allo
Stato richiedente.

Erwägung 12

    12.- a) La CEAG non si applica alla consegna di oggetti - valori
patrimoniali compresi - che costituiscono il bottino del reato. Essa
non contiene infatti alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 20
par. 1 lett. b della Convenzione europea d'estradizione, che prevede
la consegna del productum sceleris: solo con la Repubblica Federale di
Germania e con l'Austria la Svizzera ha stipulato convenzioni bilaterali
complementari che estendono la consegna, al di là di quella dei mezzi di
prova menzionati dall'art. 3 CEAG, a quella degli oggetti provenienti dal
reato ed al ricavo della loro realizzazione (art. II cpv. 3 dell'Accordo
13 novembre 1969 con la Repubblica Federale di Germania; art. II n. 3/8
dell'Accordo 13 giugno 1972 con la Repubblica Austriaca; sentenza 2 luglio
1986 in re Gelli, destinata a pubblicazione, consid. 5b). L'inapplicabilità
della CEAG in questo campo risulta - oltre che dal fatto che l'art. 3
par. 1 si limita a menzionare come oggetto delle commissioni rogatorie gli
atti istruttori, i mezzi di prova, gli inserti o i documenti, senza far
allusione al productum sceleris - anche dall'art. 1 par. 2 che precisa
che la Convenzione non si applica - tra l'altro - all'esecuzione delle
condanne: ora, la consegna del prodotto del reato ha senso unicamente se
si tratta di garantire allo Stato richiedente la (futura) esecuzione di
una sentenza di confisca di detto prodotto o di condanna alla restituzione
di esso alla vittima del reato (cfr. DTF 99 Ia 92/93 consid. 6b; RAPPORT
EXPLICATIF SUR LA CONVENTION EUROPÉENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE
PÉNALE, già citato, ad art. 1 pag. 12; DUSSAIX, Quelques problèmes relatifs
à l'application pratique du point de vue judiciaire de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, Consiglio d'Europa,
Strasburgo 1971, pag. 37 segg. in part. 43).

    b) Per contro, la giurisprudenza del Tribunale federale ha sin
qui lasciato aperta la questione di sapere se la CEAG non si applichi
almeno al sequestro conservativo del provento del reato e/o della
realizzazione di esso. Contro la sua applicabilità in tale campo si
adduce che il sequestro conservativo è misura cautelare e preventiva
destinata ad assicurare l'esecuzione di una confisca o di un giudizio
di condanna alla restituzione in favore della vittima e che pertanto -
esclusa la consegna per le ragioni testé indicate - dev'essere esclusa
anche l'adozione di misure preparatorie in vista di tale consegna (DTF
99 Ia 92/93 consid. 6b). In favore dell'applicabilità, si può addurre
che - tenuta a prestare "l'assistenza giudiziaria più ampia possibile"
(art. 1 par. 1 CEAG) - la Parte richiesta deve quantomeno cooperare per
impedire, mediante una procedura snella e sollecita, la temuta dispersione,
l'ulteriore occultamento o la distruzione del frutto del reato, al fine
di consentire allo Stato richiesto e/o alle vittime del delitto di
avviare poi delle procedure per il ricupero dei beni sequestrati nel
territorio di quest'ultimo Stato (DTF 99 Ia 93/94 consid. 6c). Anche
a questo argomento si può invero opporre che l'obbligo stabilito dalla
Convenzione di prestare l'assistenza più larga possibile non abbraccia
che il campo di applicazione della Convenzione stessa: in DTF 106 Ib 341
segg., statuendo in un caso anteriore all'entrata in vigore dell'AIMP,
il Tribunale federale ha comunque giudicato che la CEAG non fa perlomeno
ostacolo all'adozione di un sequestro conservativo e che il fatto che un
Cantone lo avesse concesso in favore di una vittima del reato applicando il
diritto cantonale interno, allora unicamente determinante, e dando seguito
alla domanda di assistenza in misura più larga di quanto la CEAG imponesse,
non costituiva violazione né del diritto convenzionale né dell'ulteriore
diritto federale (sentenza citata, pag. 346 consid. 3d).

    Nel caso in esame, la questione di sapere se le autorità italiane
possano esigere in virtù della CEAG l'adozione di sequestri conservativi
del genere di quelli qui richiesti ma controversi, onde sussisterebbe un
obbligo internazionale della Svizzera di dar seguito alla loro domanda,
oppure se al contrario la Parte richiedente debba rimettersi puramente e
semplicemente alla normativa interna della Parte richiesta, che non fonda
alcun diritto per lo Stato richiedente alla cooperazione internazionale in
materia penale (art. 1 cpv. 4 AIMP), può rimanere tuttavia ancora aperta,
per le ragioni che si esporranno in seguito.

    c) Il diritto federale interno prevede la consegna di oggetti
provenienti dal reato nel settore dell'estradizione agli art. 34 cpv. 1,
59 cpv. 1 e 60 AIMP, e nel settore dell'altra assistenza all'art. 74 AIMP.

    ca) Il capoverso primo di quest'ultima disposizione precisa tra
l'altro che gli oggetti, segnatamente i documenti, e i beni che possono
essere sequestrati secondo il diritto svizzero sono, a richiesta, messi
a disposizione delle autorità competenti in materia di cause penali,
se possono essere importanti per la loro decisione. La questione di
sapere se questi oggetti contemplati nell'art. 74 cpv. 1 AIMP debbano
esser messi a disposizione non solo per la loro importanza probatoria,
ma anche ai fini di una loro confisca da parte dello Stato richiedente
sembra doversi risolvere negativamente dal momento che, per il rinvio
all'art. 59 contenuto nel capoverso 3, all'atto della loro consegna può
(ma non deve) esserne chiesta la restituzione gratuita. Tuttavia, per
il carattere non cogente dell'art. 59 cpv. 2 AIMP, non è escluso che,
rinunciando alla restituzione, la Svizzera come Stato richiesto possa
consentire anche la loro confisca da parte dello Stato richiedente. Si
osservi che una confisca da parte del giudice svizzero del prodotto
del reato, con eventuale devoluzione alla vittima ai sensi degli art. 58
cpv. 1 lett. a, 58bis, 59 o 60 CPS presupporrebbe che la legge svizzera sia
applicabile al reato secondo gli art. 3 a 6bis CPS o secondo il principio
dell'universalità sancito ad esempio dagli art. 202 n. 5 CPS e 19 n. 4 LS
(cfr. SCHULTZ, Die Einziehung, der Verfall von Geschenken und anderen
Zuwendungen sowie die Verwendung zugunsten des Geschädigten gemäss StGB
rev. Art. 58 ff., Kriminalistisches Institut des Kantons Zürich, 1977,
pag. 20), condizioni di cui nessuna sarebbe adempiuta nel caso in rassegna.

    cb) L'art. 74 cpv. 2 AIMP specifica inoltre che gli "altri oggetti"
- cioè quelli che a differenza del capoverso 1 non sono importanti per la
decisione dell'autorità estera - e i beni provenienti da un reato possono
esser consegnati, a scopo di restituzione all'avente diritto, anche
indipendentemente dal procedimento penale nello Stato richiedente. Per
lo scopo di questa consegna, un obbligo di restituzione ai sensi degli
art. 74 cpv. 3 e 59 AIMP non entra manifestamente in considerazione: la
Svizzera in tal caso rinuncia anzi ai pegni doganali o a qualsiasi altra
garanzia giusta il diritto doganale o fiscale svizzero, salvo il caso in
cui il proprietario leso dal reato sia lui stesso debitore della tassa
(art. 60 cpv. 1 AIMP); eventualmente tale rinuncia può esser subordinata
alla reciprocità (art. 60 cpv. 2 AIMP; cfr. SCHULTZ, Das neue Schweizer
Recht der iternationalen Zusammensrbeit in Strfsachen, Zeitschrift für
die gesamte Strafrechtswissenschaft, 96/1984 pagg. 609/10).

    cc) Dalle disposizioni surriferite si deve dedurre che, in linea di
principio, il diritto svizzero non esclude una consegna del provento del
reato allo Stato richiedente ai fini di confisca o per la restituzione
all'avente diritto. Altra questione è però quella di sapere se tale
consegna non debba esser negata allorquando il provento del reato consista
in imposte o tasse sottratte al fisco estero: se è vero che la Svizzera può
prestare l'assistenza per una truffa fiscale in virtù dell'art. 3 cpv. 3,
seconda frase AIMP - in eccezione alla regola d'irricevibilità sancita
dall'art. 3 cpv. 3, prima frase, per le domande concernenti decurtazione di
tributi o violazione di provvedimenti di politica monetaria, commerciale
od economica - è altrettanto vero infatti che, anche in questo caso, una
consegna alla Parte richiedente del prodotto della sottrazione fiscale
equivarrebbe all'(anticipata) esecuzione di decisioni estere in materia
fiscale, decisioni alle quali la prassi svizzera si è sempre rifiutata
di dar seguito (FREI, Aspetti procedurali della nuova legge svizzera, in
L'assistenza internazionale in materia penale in Svizzera, Milano 1983,
pag. 46 n. 7). Ai fini del giudizio, tale questione non merita tuttavia,
come ancora si vedrà, maggiore approfondimento e può in particolare
rimanere aperta quella di sapere se - come sostenuto nel gravame della
Banca X. con riferimento all'opinione di codesto autore - l'esclusione
della futura consegna implichi anche il rifiuto di misure provvisionali
(art. 18 AIMP) destinate ad assicurarla, quali il sequestro conservativo.

    cd) Secondo l'art. 18 AIMP, a espressa domanda dello Stato estero
possono esser prese misure provvisionali per mantenere lo stato esistente,
per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove
in pericolo, purché il procedimento giusta la stessa legge non appaia
manifestamente inammissibile o inappropriato. In caso di pericolo nel
ritardo, esse possono esser ordinate dall'UFP - se sussistono certe
condizioni - non appena annunciata la domanda.

    Nella misura in cui i provvedimenti di sequestro adottati in casu dal
Giudice istruttore si riferiscono alla documentazione bancaria quale mezzo
di prova, essi non danno luogo ad osservazioni. Più delicata è invece la
questione, nella misura in cui - relativamente ai ricorrenti A. e M. e
ad altre sette persone, fra cui potrebbero esserci clienti della Banca
X. - è stato ordinato il sequestro di ogni avere patrimoniale, siccome
suscettibile di costituire il provento o profitto del reato. Infatti,
secondo le indicazioni fornite nella domanda italiana e nella relativa
documentazione, tale provento illecito sarebbe costituito, trattandosi
di funzionari, del prezzo della corruzione e, trattandosi di operatori
privati, di tributi sottratti al fisco italiano tramite una truffa fiscale.

    Per proventi del reato di questa natura, una restituzione ad un
danneggiato privato è concettualmente esclusa: una futura applicazione
dell'art. 74 cpv. 2 AIMP (consegna a scopo di restituzione all'avente
diritto) non entra pertanto in linea di conto, onde non si giustifica -
a tal proposito - neppure il sequestro conservativo. Per contro, secondo
quel che s'è visto sopra, non è vietata dall'AIMP una consegna alla Parte
richiedente di averi patrimoniali che costituiscono la mercede della
corruzione, e ciò ai fini di confisca, analogamente a quanto prevede
l'art. 58 cpv. 1 lett. a CPS. Una consegna degli importi sottratti al
fisco mercé truffa fiscale è invece esclusa, almeno secondo la prassi
sin qui seguita dalle autorità svizzere, dalla quale non v'è ragione
di scostarsi: sia che vi sia stata truffa fiscale per la quale si può
concedere assistenza, sia che si tratti di semplice sottrazione di
tributi, per la quale l'assistenza è esclusa (art. 3 cpv. 3 AIMP), il
provento è in un caso e nell'altro costituito di un tributo sottratto e la
consegna equivarrebbe all'esecuzione anticipata di una decisione fiscale
estera. Tuttavia, per il momento, non si tratta di decidere in merito
alla consegna, ma solo di adottare provvedimenti per il mantenimento
della situazione di fatto. Ora, allo stato attuale delle indagini,
non si può in linea di principio scartare l'ipotesi che i profitti
accantonati con l'elusione delle tasse sulla fabbricazione dei petroli
siano stati sottratti - nonché al fisco - anche alle società per mezzo
delle quali gli operatori economici agivano. Al Tribunale federale è
noto - attraverso sentenze di estradizione che concernono casi analoghi
(DTF 112 Ib 225 segg.; sentenza 19 dicembre 1984 in re Chiabotti) - che
in Italia pendono anche processi per bancarotta fraudolenta: in simile
evenienza, l'esistenza di danneggiati che potrebbero eventualmente porsi
al beneficio dell'art. 74 cpv. 2 AIMP non può essere esclusa. La misura
conservativa - se ricorrono gli altri estremi dell'assistenza, che restano
da esaminare - si giustifica pertanto e può essere mantenuta, e la censura
sollevata nel ricorso della Banca X. per quanto riguarda l'eventuale
sottrazione fiscale deve - per il momento e sino a miglior accertamento -
essere respinta. Tuttavia, per evitare il prolungarsi indefinito di un
blocco di averi che potrebbe rivelarsi ingiustificato o sproporzionato,
l'autorità cantonale, rispettivamente l'UFP in sede di trasmissione degli
atti, debbono invitare l'autorità italiana, fissando un congruo termine,
a fornire delucidazioni al proposito e a precisare le sue domande, con la
comminatoria che - in difetto di tale richiesta - il sequestro conservativo
decadrà (cfr., per una soluzione analoga, la sentenza 9 aprile 1986 in re
Kiehne, ove si trattava del sequestro di averi patrimoniali intestati alla
moglie di un prevenuto di corruzione passiva). A questo proposito si può
sin d'ora rilevare che - per il mantenimento del sequestro conservativo -
sarebbe sufficiente che la competente autorità italiana dimostrasse che
la confisca dei prodotti del reato, analogamente a quanto accade nel
diritto svizzero, forma oggetto del procedimento penale e sarà decisa
da un giudice: in tale evenienza - di norma - il sequestro conservativo
potrebbe esser mantenuto sino alla decisione definitiva sulla confisca.

Erwägung 13

    13.- a) (...)

    b) In taluni ricorsi si evoca a proposito della truffa fiscale la
questione della prescrizione. Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP la
domanda è irrecevibile se - implicando essa come in casu misure coercitive
- l'azione penale sarebbe esclusa secondo il diritto svizzero a causa
della prescrizione assoluta. La durata della prescrizione assoluta è di
sette anni e mezzo (art. 11 cpv. 2 DPA). Tuttavia, secondo il disposto
speciale dell'art. 11 cpv. 3 DPA, la prescrizione è tra l'altro sospesa
per i delitti e le contravvenzioni durante i procedimenti d'opposizione,
di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o
circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge
amministrativa, e nelle more di questi procedimenti non corre neppure la
prescrizione assoluta (DTF 110 Ib 312 e rif., 100 Ib 275/76; SCHULTZ,
Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. I, 3a ediz.,
pagg. 228/29); per il resto valgono le disposizioni generali del codice
penale e segnatamente l'art. 71, secondo cui, se il reato è stato eseguito
mediante atti successivi, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato
compiuto l'ultimo atto, e se il reato è continuato per un certo tempo,
dal giorno in cui è cessata la continuazione (cfr. DTF 106 IV 83/84,
104 IV 267/68 consid. 2, 102 Ib 222/23 consid. 2).

    Nel caso in esame, i fatti incriminati si situano tra il 1974 e il
1979: tenendo conto delle disposizioni appena citate, e soprattutto
dell'art. 11 cpv. 2 DPA, si deve concludere che la prescrizione non
sarebbe ancora intervenuta secondo il diritto svizzero. Che essa si sia
eventualmente verificata sotto il profilo del diritto italiano non è
neppure affermato.
   c) (...)

    d) I congiunti dei perseguiti, cioè le ricorrenti R. e M. ed
eventuali altri parenti fra i clienti della Banca X. non figurano
imputati o sospettati negli atti all'appoggio della domanda italiana:
in ogni caso, per questi congiunti, la domanda non indica quali fatti
circostanziati siano posti a loro carico e sarebbe quantomeno irricevibile
per insufficienze formali (art. 14 par. 1 lett. b e par. 2 CEAG, art. 28
cpv. 3 lett. a AIMP). Segnatamente, l'autorità italiana non espone per
quali fatti questi congiunti dei funzionari potrebbero essersi resi
colpevoli quali complici o coautori di delitti di violazione dei doveri
d'ufficio, di falsi, di abusi di potere o di truffe fiscali. Nemmeno
sono sostanziati fatti, né è elevato il sospetto circostanziato di
favoreggiamento (art. 305 CPS); quanto ad un'ipotetica ricettazione
(art. 144 CPS) - a parte la carenza di un esposto dei fatti, che comporta
l'irricevibilità della domanda - farebbe difetto per il diritto svizzero
il requisito della punibilità, la ricettazione presupponendo quale reato
precedente un delitto volto contro il patrimonio, ciò che non costituisce
la corruzione passiva (art. 315 CPS), che è un delitto contro i doveri
d'ufficio (DTF 101 IV 405 consid. 2; sentenza 22 ottobre 1986 in re UFP
c. Procura pubblica del Canton Zurigo; STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 3a ediz., pag. 286). D'altronde - a ben
vedere - la domanda italiana è formulata nel procedimento che vede
prevenuti solo i funzionari corrotti o gli operatori economici loro
corruttori, e basta pertanto prendere atto di codesta circostanza. Per
quanto si è esposto sopra (consid. 11a/b) e per evitare ogni rischio
ed equivoco, va precisato comunque in occasione della trasmissione che
ogni uso della documentazione fornita, vuoi per investigazioni vuoi per
procedimenti nei confronti di familiari dei funzionari inquisiti, dovrà
essere preceduto da una circostanziata nuova domanda diretta all'UFP.

    Questa precisazione in punto all'utilizzabilità delle informazioni
non significa per nulla che i congiunti degli ufficiali inquisiti possano
sottrarsi agli accertamenti che la domanda italiana, a buon diritto,
chiede siano estesi anche nei loro confronti, né al sequestro conservativo
e neppure alla trasmissione della documentazione all'Italia. A torto essi
invocano infatti la qualità di terzi non implicati ai sensi dell'art. 10
AIMP. Come il Tribunale federale ha più volte ribadito, dev'esser negata
la protezione accresciuta che questa norma accorda - senza violazione degli
obblighi convenzionali (cfr. art. 3 par. 1 CEAG) - ai terzi non implicati,
poiché tale qualità non può esser riconosciuta a chi - anche in buona
fede - fosse suscettibile d'esser stato utilizzato dall'autore perseguito
come istrumento per commettere il reato o nasconderne il prodotto. Ora,
è sostanziato il sospetto che somme o beni costituenti il prezzo della
corruzione possano esser affluiti su conti o depositi al nome dei congiunti
(cfr. DTF 107 Ib 260/61, 105 Ib 429; sentenze 18 settembre 1984 in re A. e
M.): solo se dopo il controllo delle relazioni bancarie dovesse avverarsi
che taluni depositi, normalmente costituiti, sono del tutto estranei ai
fatti oggetto della domanda italiana, la trasmissione dovrebbe essere
evitata, poiché nessun rapporto sussisterebbe con il fatto (DTF 107
Ib 255/56 consid. 2bb; SCHULTZ, Secret bancaire et entraide judiciaire
internationale en matière pénale, pag. 23).

    e) (Situazione particolare del ricorrente S., a cui l'UFP riconosce la
qualità di terzo non implicato ai sensi dell'art. 10 AIMP: accoglimento
della conclusione subordinata contenuta nel suo ricorso e tendente
all'eliminazione di ogni indicazione concernente le sue generalità al
momento della trasmissione degli atti.)

Erwägung 14

    14.- Per quanto riguarda il sequestro conservativo dei beni
patrimoniali ordinato, la CRP sembra essere dell'opinione che non
spetterebbe all'autorità svizzera di determinare se i beni sequestrati
costituiscano effettivamente un productum sceleris. Questa opinione non
può essere condivisa ed abbisogna di precisazione, in quanto occorre
distinguere fra i mezzi di prova ed i proventi del reato.

    a) Per i mezzi di prova la Parte richiesta non può certo trasmettere
in blocco tutti gli atti della relazione bancaria in modo acritico e
indeterminato. L'art. 3 par. 1 CEAG prevede infatti la trasmissione
di mezzi di prova, inserti o documenti, e sottintende che essi debbono
possedere rilevanza per il procedimento in corso. L'art. 63 AIMP precisa
il concetto, sottolineando che le informazioni sono da trasmettere in
quanto sembrino necessarie "all'estero per un procedimento in materia
penale o servano a reperire il corpo del reato" (cpv. 1). Quando - il
che qui non è il caso, salvo che per il ricorrente S. - sono in gioco gli
interessi legittimi di terzi non implicati ai sensi dell'art. 10 AIMP, le
informazioni sono da trasmettere solo se esse appaiono indispensabili per
l'accertamento dei fatti e solo se l'importanza del reato lo giustifichi.
Fatta eccezione di questo caso particolare, l'esame dell'idoneità dei
mezzi di prova è circoscritto ad un giudizio prima facie e d'apparenza:
per il resto, la valutazione definitiva del materiale probatorio, come il
giudizio sulla colpevolezza, sono riservati al giudice estero del merito
(cfr., mutatis mutandis, per il caso dell'estradizione, art. 20 par. 1
lett. a CEEstr e sentenza 2 luglio 1986 in re Gelli, consid. 7a).

    b) Più rigoroso, invece, dev'essere l'esame inteso a sapere se certi
beni patrimoniali costituiscono il prodotto del reato. La CEAG non contiene
disposizioni al proposito e, come s'è visto, non si estende a tale campo.
L'art. 74 cpv. 2 AIMP, relativo alla consegna a scopo di restituzione
all'avente diritto, specifica chiaramente che deve trattarsi di oggetti
o beni provenienti da un reato. A questo proposito occorre quindi
che, perlomeno sotto la visuale della verosimiglianza, essi appaiano
direttamente o indirettamente (SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht,
pagg. 512/13) acquisiti per mezzo del delitto. Un indiscriminato sequestro
di beni patrimoniali che non provengano dal reato oggetto della domanda
d'assistenza e la successiva consegna alla Parte richiedente non sono
infatti coperti dalla legge e lederebbero i diritti dei titolari (cfr.,
mutatis mutandis, sentenza Gelli consid. 10a, DTF 103 Ia 622 consid. 4a
e 97 I 383/84).

    Nelle circostanze concrete, il sequestro cautelativo ordinato
si giustifica (supra, consid. 12d); tuttavia, l'autorità cantonale
dev'essere invitata a riesaminarne più da vicino la giustificazione con
riguardo alla provenienza di tali beni, non appena essa avrà controllato
la documentazione bancaria.

Erwägung 16

    16.- Da quanto sopra discende che tutti i ricorrenti soccombono nelle
loro domande principali tendenti al rifiuto puro e semplice dell'assistenza
giudiziaria. Parzialmente essi ottengono invece soddisfazione in punto
alle modalità, da cui tale assistenza dev'esser fatta dipendere, ed
alle precisazioni da portare a conoscenza delle autorità italiane;
pure parziale soddisfazione i ricorrenti ottengono sulla questione del
successivo riesame del provvedimento di sequestro e sul termine che
dev'essere fissato all'autorità richiedente per fornire delucidazioni e
precisare su tal punto le proprie domande, pena la decadenza della misura
conservativa. Dal canto suo, S. vede accolta la domanda subordinata,
volta all'eliminazione di ogni riferimento relativo alle sue generalità
al momento della trasmissione degli atti.

    Ciò trae seco come conseguenza che i ricorsi di R., di F., della
Banca X., di M. e A., di B. e di C. debbono essere respinti ai sensi dei
considerandi e che quello di S. dev'essere invece parzialmente ammesso,
sempre nel senso dei considerandi.