Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 564



112 Ib 564

84. Estratto della sentenza 29 ottobre 1986 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Comune di Sementina c. Dipartimento federale
dell'interno (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 31 FPolG, Art. 26 FPolV; Rodung für die Anlage eines Sportzentrums
(Platz für Fussball und Leichtathletik).

    - Allgemeine Grundsätze bei Erteilung einer Rodungsbewilligung für
Sportanlagen; Vorhandensein eines gewichtigen, objektiven und konkreten
Bedürfnisses.

    - Bejahung der Standortgebundenheit im zu beurteilenden Fall:
wird das Sportzentrum im Waldgebiet angelegt, so ermöglicht dies die
Erhaltung von Land, welches im kommunalen Bebauungsplan als hochwertiges
Kulturland eingestuft ist und zudem Teil der Fruchtfolgeflächen bildet,
die der Kanton zur Gewährleistung der ausreichenden Versorgungsbasis des
Landes sicherzustellen hat.

    - Das öffentliche Interesse an der Anlage des Sportzentrums
in Verbindung mit demjenigen an der Erhaltung erstklassigen
landwirtschaftlichen Landes überwiegt das in der Forstgesetzgebung
enthaltene Gebot der Walderhaltung; Pflicht zur Beschränkung der Rodung
auf ein Mindestmass und zur Änderung des Projektes.

Sachverhalt

    A.- Il Comune di Sementina ha progettato la creazione di un nuovo
centro sportivo in località "Isola", accanto al campo di calcio esistente,
ed ha chiesto a tal fine d'essere autorizzato a dissodare una superficie
boschiva di 15'250 mq. L'Ufficio federale delle foreste (UFF) ha però
respinto questa domanda con risoluzione del 4 agosto 1983, rilevando
in proposito che codesto centro non poteva essere considerato opera ad
ubicazione vincolata, sorretta da un interesse pubblico eminente, e che
esso poteva d'altronde essere istallato su area aperta, senza sacrificare
quella boschiva. Questa decisione negativa è stata confermata su ricorso
dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) con risoluzione del 13
novembre 1984.

    Il Comune di Sementina, rappresentato dal Municipio, ha impugnato
la risoluzione del Dipartimento con tempestivo ricorso di diritto
amministrativo ed ha chiesto al Tribunale federale di annullarla e di
concedergli il permesso di dissodare.

    B.- Una delegazione del Tribunale federale ha effettuato un sopralluogo
in presenza delle parti il 31 maggio 1985. Consecutivamente a quanto
stabilito in quella sede, il giudice delegato - con decreto del 27 giugno
1985 - ha sospeso la procedura ricorsuale, ha invitato il ricorrente a
produrre per il progettato centro sportivo o un'autorizzazione edilizia
eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT o una dichiarazione della competente
autorità cantonale, da cui risultasse che l'inclusione del controverso
appezzamento boschivo nella zona edificabile di Sementina poteva essere
seriamente prospettata, ed ha preso atto infine che, in occasione del
sopralluogo, i rappresentanti del Comune, del Cantone Ticino e del
DFI s'erano dichiarati disposti a studiare la questione relativa ad
un'eventuale ubicazione alternativa del centro sportivo, nell'ambito di
un gruppo di lavoro e sotto la direzione del Dipartimento dell'ambiente.

    Il 29 gennaio 1986 il Dipartimento dell'ambiente ha trasmesso al
Tribunale federale un rapporto del 27 novembre 1985, allestito da un gruppo
di lavoro composto di rappresentanti del Comune e del Cantone, da cui
si evince che qualsiasi altra ubicazione del centro, rispetto a quella
prescelta, era praticamente improponibile poiché avrebbe pregiudicato
terreni coltivi riservati ad un'agricoltura di prima qualità.

    C.- La I Corte di diritto pubblico ha iniziato a deliberare sul gravame
del ricorrente nella seduta del 26 marzo 1986. In quell'occasione, essa ha
però rinviato la sua decisione al fine di ottenere ulteriori assicurazioni
circa l'esistenza di una soluzione pianificatoria soddisfacente per la
zona del centro sportivo e per la destinazione agricola dei terreni di
fondovalle (alluvione del Ticino). Con decreto del 14 aprile 1986, il
giudice delegato ha quindi invitato il ricorrente, in collaborazione con
le competenti autorità cantonali, a studiare il modo in cui poteva essere
definitivamente garantita l'utilizzazione agricola di codesti terreni,
inclusi nella zona residua di un progetto di nuovo piano regolatore del
gennaio 1984/dicembre 1985, e per la salvaguardia dei quali il prospettato
centro sportivo doveva esser costruito nell'area boschiva; il Comune
è stato chiamato inoltre a chiarire la questione dei campi da tennis
previsti da codesto piano, a precisare la sua soluzione pianificatoria per
l'istallazione del centro, a ricontrollare l'area boschiva a tal scopo
necessaria, fissandone in modo vincolante le proporzioni, e a dare più
ampi ragguagli sulla piantagione che doveva essere predisposta a tutela
del paesaggio.

    D.- Con scritto del 16 giugno 1986, il patrocinatore del ricorrente
ha comunicato al Tribunale federale che, in data 10 giugno 1986, il
Consiglio comunale di Sementina aveva approvato il nuovo PR, comprensivo
del piano del paesaggio che determinava in modo vincolante la zona agricola
(cfr. art. 3 e 16 NAPR); egli ha precisato altresì - con riferimento ad
un'attestazione della Sezione cantonale dell'agricoltura - che l'area
non boscata del fondovalle di Sementina è molto pregiata dal punto di
vista agricolo ed è inoltre indicata nel progetto di piano direttore
come "superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC)". Il legale
ha rilevato infine che l'idea di costruire anche i campi da tennis era
stata abbandonata e che un ulteriore progetto elaborato nel mese di
maggio dall'urbanista dal Comune dimostrava che le dimensioni dell'area
da dissodare costituivano il minimo indispensabile per poter realizzare
il centro sportivo, che una parte dell'esistente alberatura sarebbe stata
mantenuta e che ne sarebbe stata formata persino della nuova a confine
del posteggio e lungo la strada cantonale. Il 19 giugno 1986 egli ha poi
prodotto uno scritto di stessa data della Sezione della pianificazione
urbanistica, da cui risulta che questa aveva approvato tutte le risultanze
delle verifiche eseguite dalle autorità cantonali e comunali in punto
all'ubicazione del centro sportivo.

    Invitato a pronunciarsi sui predetti allegati, il DFI s'è limitato
a rimproverare al Comune di non aver esaminato a fondo le proposte
alternative, già formulate nella decisione impugnata, ed ha riconosciuto
peraltro che il Cantone sembrava disposto ad approvare il nuovo PR adottato
dal Consiglio comunale il 10 giugno 1986.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 6

    6.- Il DFI, richiamandosi alle direttive emanate nel 1973
dall'Associazione forestale svizzera, ha giustamente rilevato che, in linea
di principio, gli impianti e le istallazioni sportive debbono sorgere al
di fuori dell'area boschiva ed inserirsi armoniosamente nella natura e
nel paesaggio: il sacrificio di alberi ed arbusti silvestri per opere di
questo tipo può esser giustificato infatti solo in presenza di particolari
circostanze (cfr. DTF 112 Ib 558 consid. 2b, 106 Ib 53 segg., 142 segg.;
RDAT 1983 n. 120). Questa regola non è però assoluta poiché l'autorità
preposta al rilascio dei permessi di dissodamento deve tener conto anche
in questi casi di tutti i fattori determinanti, onde stabilire se prevalga
l'interesse pubblico alla conservazione del bosco, già implicito nella
legislazione forestale, o se sussista invece un contrapposto interesse
pubblico o privato assolutamente preminente (cfr. sentenza 13 novembre
1985 in re DFI c. Mathis Immobilien, consid. 3b).

    a) L'autorità federale di ricorso ammette che la creazione di un
centro sportivo a Sementina, in località "Isola", risponde ad un certo
interesse pubblico, ma ne revoca in dubbio la necessità, adducendo in
modo particolare che l'attuale campo di calcio sarebbe sufficiente ove
fosse sistemato il terreno in modo da impedirne i frequenti allagamenti. A
questi rilievi il ricorrente oppone l'incremento della popolazione comunale
dal 1960 ad oggi (da 600 abitanti a più di 2200) e reputa la creazione
del nuovo centro come assolutamente indispensabile. Su questo punto,
si desume dal rapporto del gruppo di lavoro che il campo di calcio
esistente verrà effettivamente rialzato ed adeguatamente sistemato,
ma che il Comune di Sementina abbisogna di ulteriori terreni non solo
per il gioco del calcio, ma anche per altre attività fisico-sportive che
giovano a tutta la popolazione ed in particolare alla gioventù.

    Il Consiglio di Stato ha giustamente rilevato in risposta che per
la costruzione di un campo sportivo i Comuni dispongono dal profilo
pianificatorio d'un certo margine di apprezzamento, che le autorità
superiori del Cantone e della Confederazione debbono rispettare (art. 2
cpv. 3 LPT). Ora, la decisione di principio del Comune di ingrandire e
migliorare le istallazioni sportive esistenti non comporta un eccesso o
un abuso di codesto potere di apprezzamento: basti osservare che, secondo
le allegazioni del gruppo di lavoro, il rapporto fra squadre di calcio e
campi da gioco praticabili nell'intero agglomerato di Bellinzona evidenzia
in modo inequivocabile la mancanza di terreni (10 per più di 40 squadre),
che la stessa Città di Bellinzona è costretta a dirottare alcune squadre
su campi di periferia e che il parametro ideale di un terreno da gioco
per 3-4 squadre non è praticamente riscontrabile nell'intero Cantone
Ticino. Questi dati - che il DFI non ha posto in discussione - non possono
essere seriamente contestati. D'altra parte, dev'essere ricordato che
la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai dissodamenti per
impianti sportivi tende a distinguere fra gli sport più popolari, come
il calcio e lo sci, che hanno un certo valore educativo e che giovano
alla salute pubblica, e quelli che si esauriscono invece in semplici
occasioni di divertimento o di passatempo, come il tiro al piattello e lo
slittino estivo (cfr. DTF 112 Ib 200 segg. e 96 I 506 segg. per lo sci;
RDAT 1983 n. 120 e ZBl 80/1979 pag. 590 segg. per lo slittino estivo;
inoltre DTF 112 Ib 556 segg. per il golf). Stando così le cose, non
si può negare che l'istallazione degli impianti necessari alla pratica
del calcio e dell'atletica corrisponde ad un bisogno accresciuto per la
popolazione locale, ritenuto per altro verso che il problema dei campi
da tennis non deve più essere esaminato sotto questo profilo poiché il
Comune ha rinunciato alla loro costruzione.

    b) Il DFI reputa inoltre che al dissodamento richiesto dal Comune si
oppongano ragioni di polizia (art. 26 cpv. 2 OVPF), poiché le autorità
preposte alla protezione delle acque avrebbero manifestato qualche
perplessità. Questa affermazione non trova tuttavia conforto negli atti
di causa e non può comunque esser dedotta da uno scritto 4 marzo 1982
della Sezione protezione acque e aria del Dipartimento dell'ambiente,
ove l'insediamento del centro sportivo nel luogo prescelto è finanche
preavvisato favorevolmente, con la riserva invero che la ripiena del
terreno venga eseguita con materiale idoneo e previa presentazione di un
progetto in ossequio alle norme della legge edilizia.

    c) Per l'autorità federale di ricorso il progetto litigioso non
terrebbe conto delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio
(art. 26 cpv. 4 OVPF) ed in particolare della necessità di conservare le
piantagioni lungo i corsi d'acqua, su terreni vallivi.

    Sotto questo profilo, non si può certo negare che un dissodamento
- specie se di ragguardevoli proporzioni come quello richiesto per la
costruzione di un campo sportivo - comporta già di per sé una lacerazione
del quadro paesaggistico ed ambientale e che nel concreto caso verrebbero
eliminati dei pioppi di non trascurabile bellezza, messi a dimora decenni
or sono con i sussidi dello Stato. D'altra parte, si deve tuttavia rilevare
che la Commissione cantonale per la protezione delle bellezze naturali ha
rilasciato un preavviso favorevole, qualificando il luogo prescelto come
"un angolo messo a soqquadro da precedenti interventi"; inoltre, se la
domanda di dissodamento si riferisce ad una superficie di 15'250 mq, non va
dimenticato che la realizzazione del centro comporterebbe l'eliminazione di
un numero limitato di alberi, che secondo il progetto riveduto allestito
nel maggio del 1986 le piante situate fra la strada d'accesso ed il nuovo
campo di calcio verrebbero mantenute, che taluni settori aperti del fondo
verrebbero risistemati, e che sarebbero inoltre piantati altri alberi,
specie ai margini della strada cantonale e dell'area destinata a posteggio,
in modo da integrare il centro sportivo nell'ambiente circostante. Stando
così le cose, non si può affermare aprioristicamente che il progetto
del Comune non tenga debito conto della protezione della natura e del
paesaggio.

    d) Secondo il DFI, il campo di calcio con istallazioni per l'atletica
non costituisce opera ad ubicazione vincolata che può essere realizzata
unicamente nel luogo prescelto, a scapito dell'area boschiva (art. 26
cpv. 3 OVPF).

    aa) In base al piano regolatore attualmente in vigore, che risale al
1973, il posto ove il Comune intende costruire il centro è compreso in tre
diverse zone: quella residua (Zr), ove si prevedeva l'insediamento dei
campi da tennis, a cui s'è tuttavia rinunciato; quella per attrezzature
d'interesse pubblico (Ap 1), ove è situato l'attuale campo di football, e
quella boschiva (Bo), destinata ad accogliere il nuovo terreno da gioco
e le istallazioni per l'atletica. In queste circostanze il Comune,
dopo l'ottenimento del permesso di dissodare, dovrebbe conseguire
un'autorizzazione edilizia eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, oppure
procedere ad una modifica del PR, di concerto con l'autorità cantonale,
al fine di istituire nel luogo previsto una zona per opere pubbliche. Ora,
il ricorrente s'è già attenuto a questa seconda soluzione ed ha allestito
un nuovo PR che, dopo l'esame preliminare del Dipartimento dell'ambiente
conclusosi con rapporto del 22 gennaio 1985, è stato adottato dal Consiglio
comunale il 10 giugno 1986: secondo questo strumento pianificatorio,
l'area destinata al centro sportivo, ad eccezione del posteggio, è divenuta
una zona per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (AP-EP), che
confina ad ovest e a sud con la zona forestale indicativa e ad est con
la zona agricola, riportata sul piano del paesaggio. Questa soluzione
non conferisce beninteso al Comune il diritto d'ottenere senz'altro il
permesso, poiché i terreni ricoperti di vegetazione arborea che sono
assegnati ad una zona edilizia nel quadro della pianificazione locale
continuano a far parte dell'area boschiva ed il loro dissodamento rimane
quindi soggetto alla disciplina autorizzativa stabilita dalla legislazione
forestale (DTF 108 Ib 383, 101 Ib 315/16 consid. 2b; RDAT 1984 n. 101
consid. 4).

    bb) Il DFI contesta l'adempimento del requisito dell'ubicazione
vincolata, adducendo che il centro sportivo potrebbe benissimo essere
costruito su terreni privi di alberi ed arbusti silvestri, situati
all'interno o all'esterno della zona edificabile comunale.

    Per quanto concerne i fondi disponibili nell'area fabbricabile, il
ricorrente obietta a ragione che sul terreno libero vicino alla scuola
o nel grande parco al centro del paese non si può certo pretendere di
insediare un campo di calcio con piste e istallazioni per l'atletica:
simili terreni sono destinati infatti ad altri scopi e debbono rimanere
a disposizione della collettività per soddisfare bisogni di svago e
di ristoro o per accogliere edifici come asili d'infanzia o case per
anziani che, contrariamente ad un centro sportivo, non possono sorgere
in periferia.

    Per quel che attiene invece alle superfici disponibili fuori della zona
edificabile, tenendo conto del tipo d'impianto che s'intende realizzare,
entra in considerazione soltanto il territorio pianeggiante di fondovalle
(alluvione del Ticino), che l'ing. Altrocchi della Sezione dell'agricoltura
ha qualificato come molto idoneo all'orticoltura, alla frutticoltura,
alla campicoltura e alla foraggicoltura (cfr. rapporto sulle necessità
territoriali dell'agricoltura a Sementina in vista di un suo mantenimento
a lunga scadenza, del gennaio 1984, e carta delle idoneità agricole per
il Comune di Sementina, del luglio 1984). Ne consegue che il problema
dell'ubicazione del centro sportivo si esaurisce in sostanza in una
scelta fra terreno boscato e territorio agricolo. Ora, il ricorrente ed il
Consiglio di Stato si oppongono all'insediamento del centro nella zona di
fondovalle, adducendo in modo particolare che questa zona non è costituita
da semplice "terreno aperto", come indicato dal DFI, ma comprende invece
terreni agricoli di prima priorità ai sensi del progetto di piano direttore
cantonale pubblicato nel luglio del 1984: questi terreni, pertanto, debbono
assolutamente essere preservati, come del resto imposto non solo dalla
legislazione cantonale e federale sulla salvaguardia ed il promovimento
dell'agricoltura, ma anche dall'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT. D'altro canto,
i terreni della zona di fondovalle fanno parte di una superficie globale
di 4'520 ettari denominata di avvicendamento colturale (SAC), che il
piano di coltivazione della Confederazione - che è un piano settoriale
ai sensi dell'art. 13 LPT - impone al Cantone Ticino. Infine, nel nuovo
piano regolatore comunale adottato nel giugno del 1986, questi terreni
di fondovalle - posti in precedenza nella cosiddetta zona residua - sono
stati inclusi nella zona agricola, ove nuove costruzioni e impianti possono
essere ammessi in linea di principio solo se indispensabili per l'attività
agricola (art. 16 NAPR). Ne consegue - secondo l'autorità cantonale - che
all'istallazione del centro sportivo in codesta zona s'oppongono interessi
pubblici preponderanti e che l'ubicazione nel bosco proposta dal Comune
di Sementina "è l'unica oggettivamente e ragionevolmente possibile".

    cc) Giusta la legislazione federale sulla polizia delle foreste e la
relativa prassi delle autorità, l'interesse pubblico che si contrappone
ad un dissodamento non riguarda soltanto la conservazione degli alberi
ed arbusti silvestri, bensì quella dell'area boschiva come tale. Un
dissodamento, con conseguente mutamento delle finalità del suolo, non può
quindi essere giustificato per il solo fatto che il bosco sarebbe stato
trascurato o addirittura danneggiato col deposito di materiali e rifiuti:
come ben rilevato dal Dipartimento, l'obbligo di ripristinare un'area
boschiva degradata da interventi illegittimi sussiste indipendentemente
dalla costruzione del centro sportivo ed è imposto dalle norme del diritto
forestale (DTF 104 Ib 235/36 consid. 2a e riferimenti). Ne consegue
che questi argomenti, a cui il ricorrente allude invero di transenna,
sono irrilevanti ai fini del giudizio e non possono certo condurre al
rilascio del permesso.

    D'altra parte, si deve anche rilevare che il bosco a cui si riferisce
la domanda di dissodamento non svolge specifiche o particolari funzioni
protettive o produttive: trattasi piuttosto di un aggregato boschivo
che adempie funzioni benefiche per la sua importanza ecologica, poiché
costituisce uno spazio vitale per la flora e per la fauna, un posto di
ristoro e di svago per la collettività ed un elemento paesaggistico di
particolare pregio.

    dd) Nel caso in rassegna, l'interesse pubblico alla conservazione
di codesto bosco si oppone a quello del Comune di Sementina volto
alla costruzione del centro sportivo nel luogo previsto. Ora, anche se
la giurisprudenza recente più non esige per opere di questo tipo una
necessità imperiosa, occorre pur sempre che l'attuazione dell'opera
corrisponda ad un bisogno degno di considerazione (cfr. DTF 112 Ib 206
consid. 4c) e l'esistenza di questo bisogno - secondo le risultanze
della procedura esperita dal Tribunale federale - può considerarsi in
casu provata. Ciò non significa tuttavia che il dissodamento richiesto
possa esser concesso: in effetti, se la scelta del luogo fosse dettata
da un interesse meramente finanziario volto alla ricerca di terreno a
buon mercato, l'esistenza di una necessità preponderante dovrebbe esser
negata già per tal motivo (art. 26 cpv. 3 OVPF), ritenuto infatti che
anche una corporazione pubblica non ha il diritto di insediare edifici
o impianti nell'area boschiva al fine di conseguire un risparmio sulle
spese di costruzione. Premesso questo, occorre dunque vagliare se nella
ponderazione degli interessi pubblici che si contrappongono nella concreta
fattispecie risulta preminente quello volto alla conservazione dell'area
boschiva, implicito nella legislazione forestale, o quello volto al
mantenimento di superfici coltive pregiate, tutelato dalla legislazione
sull'agricoltura e sulla pianificazione territoriale.

    ee) Il Tribunale federale ha già avuto modo di occuparsi di questo
conflitto fra conservazione del bosco e salvaguardia o promovimento
dell'agricoltura nelle sentenze 16 luglio 1984 in re DFI c. Martinelli e
Laudato, relative a domande di dissodamento per la formazione di vigneti
(cfr.Rep. 1985 pag. 254). Esso vi ha rilevato, in sostanza, che nel
Cantone Ticino il bosco s'è sviluppato - per ragioni climatiche e
topografiche - con particolare rapidità e sovente a scapito di terreni
di per sé idonei all'utilizzazione agricola: in quei casi, il Tribunale
federale ha quindi considerato preponderante l'interesse al ripristino
o alla costituzione di vigneti su fondi inselvatichitisi, ma inclusi
nel perimetro del catasto viticolo, osservando in modo più generale
che se gli interessi dell'agricoltura debbono cedere il passo - in
linea di principio - dinanzi alla protezione del bosco istituita dalla
legislazione forestale, può eccezionalmente derogarsi a tale protezione
ove in un caso particolare l'interesse pubblico ad una coltura agricola
appaia preminente (sentenze citate, consid. 6; sentenza 8 marzo 1974 in
re Conconi, consid. 3; sentenza 12 giugno 1986 in re Moreschi).

    Nel caso in esame, i terreni agricoli della zona di fondovalle sono
unanimamente considerati di grande pregio e sono stati qualificati come
molto idonei all'orticoltura, alla frutticoltura, alla campicoltura e alla
foraggicoltura; inoltre, nei già citati rapporti dell'ing. Altrocchi e
del gruppo di lavoro si legge che essi, per la profondità e la fertilità
del suolo, la regolarità del rilievo, il clima che favorisce precocità
e produzione abbondante, rientrano fra i migliori terreni agricoli del
Ticino e quindi della Svizzera. In queste circostanze, tenendo conto
dell'esiguità del territorio agricolo ticinese, e specialmente di quello
pregiato, nonché del fatto che la zona del fondovalle di Sementina fa parte
della superficie d'avvicendamento colturale che il Cantone deve garantire
per i periodi in cui le importazioni fossero perturbate (Pianificazione
alimentare della Confederazione, Ufficio federale della difesa economica,
settembre 1982), l'interesse al mantenimento di codesti terreni agricoli
appare comparativamente superiore a quello della conservazione dell'area
boschiva nel luogo prescelto: in effetti, anche se i centri sportivi
non possono essere costruiti in linea di principio su fondi boscati e
se gli interessi generali dell'agricoltura soccombono di regola dinanzi
alla protezione delle foreste voluta dal legislatore, le peculiarità del
caso specifico inducono a ritenere che l'ubicazione proposta dal Comune è
oggettivamente giustificata, poiché consente di attuare un progetto che
corrisponde ad un bisogno della collettività, senza sacrificare terreni
agricoli assolutamente vitali per l'intero Cantone.

    ff) Se ne deve concludere che il centro sportivo costituisce in casu
un'opera ad ubicazione vincolata perlomeno relativa (cfr. DTF 108 Ib 362
consid. 4a; RDAT 1984 n. 102 consid. 4b) e che il dissodamento richiesto
per la sua realizzazione è sorretto da un interesse pubblico preminente,
ovverosia da una necessità preponderante ai sensi dell'art. 26 cpv. 1
OVPF. Ciò non significa beninteso che la prassi in materia di dissodamenti
per impianti sportivi debba considerarsi ormai meno severa: la concessione
dei relativi permessi rimane infatti eccezionale e può entrare in linea
di conto soltanto per impianti che rispondono ad un bisogno accresciuto
oggettivo e concreto e per la cui ubicazione non sussiste evidentemente
alcuna alternativa valida al di fuori dell'area boschiva (cfr. DTF 112
Ib 201 segg., in part. consid. 2c, 4 e 7; 96 I 506 segg. consid. 4).

Erwägung 7

    7.- Discende dalle suesposte considerazioni che il ricorso dev'essere
accolto e che la decisione del DFI - che ha accertato i fatti in modo
scorretto e che non ha proceduto ad una ponderazione degli interessi
conforme al diritto federale (art. 26 OVPF) - dev'essere annullata;
la causa va quindi rinviata all'autorità di prima istanza (art. 114
cpv. 2, 2a frase OG) perché rilasci al ricorrente l'autorizzazione di
dissodare in ossequio ai considerandi del Tribunale federale. Ora, a
questo proposito, l'UFF dovrà esaminare in primo luogo se la superficie
necessaria alla realizzazione del centro non possa esser ridotta,
onde limitare il dissodamento - come sempre deve avvenire - al minimo
indispensabile (cfr. decisione impugnata, consid. 7 pag. 14). Una simile
verifica è infatti doverosa nel caso in rassegna poiché se il progetto
iniziale è stato riveduto, in seguito all'abbandono dei campi da tennis,
l'area boschiva da eliminare non è stata corrispondentemente ridotta:
per contro, ci si è limitati a mantenere alcuni alberi isolati accanto
al nuovo terreno da gioco e a riservare il settore ad est di 5'000 mq,
già destinato ai campi da tennis, per un posteggio di dimensioni a prima
vista eccessive (cfr. piano di situazione 1:1000, maggio 1986, dell'arch.
Enea Mina). Questo problema dovrà pertanto esser riveduto dall'Ufficio,
di concerto con le autorità cantonali e comunali, ed in tale contesto si
dovrà anche prospettare una modifica del progetto, che collochi altrove
o in modo diverso taluni impianti e che rinunci ad altri, pur offrendo
nel contempo alla popolazione locale una serie di strutture sportive
sufficienti (ad esempio: diversa ubicazione della pedana del salto in
alto e di quella combinata per salto in lungo, triplo e asta; rinuncia a
nuovi spogliatoi e semplice ingrandimento di quelli esistenti; stralcio
della pedana del getto del peso e utilizzazione a tal fine di quella del
lancio del martello; pista d'atletica a 4 corsie, invece di 6).

    D'altra parte, l'autorizzazione dovrà anche essere subordinata
alle condizioni e agli oneri abituali o richiesti dalle circostanze:
in particolare, dovranno essere impartite le necessarie direttive per il
rimboschimento compensativo (art. 26bis OVPF); dovrà essere assicurato il
mantenimento degli alberi o dei gruppi di alberi che non devono essere
eliminati, nonché la messa a dimora delle nuove alberature dette di
separazione e di sistemazione ambientale; ed infine, dovrà pure essere
stabilito che il dissodamento potrà avvenire soltanto dopo l'entrata
in vigore del nuovo PR, che ha incluso l'area del centro sportivo
in un'apposita zona per opere pubbliche e che ha anche assicurato la
destinazione agricola dei terreni pregiati di fondovalle, attribuendoli
alla zona agricola prevista dal piano del paesaggio (cfr. art. 16 e
44 NAPR).