Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 543



112 Ib 543

82. Estratto della sentenza 17 dicembre 1986 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio
nazionale c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Einsprache gegen ein Nationalstrassen-Ausführungsprojekt.

    1. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

    a) Der Entscheid der kantonalen Behörde, mit welchem die Einsprache
einer gesamtschweizerischen Natur- und Heimatschutzvereinigung (Art. 12
Abs. 1 NHG) gegen ein Ausführungsprojekt abgewiesen wird, gilt als
Entscheid über eine Einsprache gegen die Enteignung im Sinne von Art. 99
lit. c OG, obschon keine Landabtretung in Frage steht (Art. 12 Abs. 3
NHG in Verbindung mit Art. 9, 35 und 55 EntG, Art. 26 und 27 NSG):
gegen ihn ist deshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und nicht die
verwaltungsrechtliche Beschwerde an den Bundesrat zulässig (Bestätigung
der Rechtsprechung; E. 1a).

    b) Der Schweizer Heimatschutz ist hier nicht nur gemäss
Art. 12 Abs. 1 und 3 NHG sondern auch aufgrund von Art. 55 USG zur
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zuzulassen, obschon der Bundesrat bisher
weder die Liste der einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehenden
Anlagen (Art. 55 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 USG) noch jene der zur
Beschwerde berechtigten Organisationen (Art. 55 Abs. 2 USG) veröffentlicht
hat (E. 1b).

    c) Die gemäss Art. 12 NHG und Art. 55 NSG beschwerdeberechtigte
Vereinigung kann auch insoweit Rügen gegen die im Ausführungsprojekt
vorgesehene Linienführung erheben, als sich diese aus dem vom Bundesrat
festgelegten generellen Projekt ergibt (E. 1d).

    2. Gegenstand der Projekt-Auflage im Hinblick auf das
Umweltschutzgesetz.

    Art. 9 USG verlangt nicht, dass der Bericht und die Ergebnisse der
Umweltschutzverträglichkeitsprüfung zusammen mit dem Ausführungsprojekt
aufgelegt würden: es genügt, dass diese von jedermann eingesehen werden
können (E. 2).

    3. Vereinbarkeit des Ausführungsprojektes mit dem vom Bundesrat
genehmigten generellen Projekt; Art. 12 NSV.

    Das Ausführungsprojekt hält sich im Rahmen des generellen Projektes,
soweit eine aufgrund eingehenderer Studien verbesserte Lösung geschaffen
und damit den Anliegen der interessierten Gemeinde entsprochen wird,
denen gemäss der Genehmigung des Bundesrates soweit als möglich Rechnung zu
tragen ist. Vereinbarkeit im vorliegenden Fall trotz einer beträchtlichen
Verlängerung des Zubringers und der Verlegung des Anschlusses an das
kantonale Strassennetz bejaht (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Di fronte al sempre più crescente traffico in provenienza da e
in direzione del valico del Gaggiolo, il Dipartimento delle pubbliche
costruzioni del Cantone Ticino ha proposto al Consiglio federale la
costruzione di un'uscita provvisoria dalla strada nazionale N 2 in
direzione di Genestrerio, al fine di decongestionare la circolazione
attraverso questo Comune e quello di Mendrisio. In considerazione
della limitata efficacia di tale soluzione, il Dipartimento federale
dell'interno ha invitato nel 1981 gli organi cantonali ad elaborare invece
- a complemento della rete delle strade nazionali - un progetto generale
per una strada diretta d'accesso da Ligornetto/Genestrerio all'esistente
svincolo di Mendrisio. Tale progetto, studiato in collaborazione con
l'Ufficio federale delle strade, fu licenziato dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino il 22 giugno 1982, dopo esperita la procedura di
consultazione, e venne sottoposto il 1o luglio 1982 al Consiglio federale
per esame ed approvazione in conformità dell'art. 20 LSN. Con decisione
del 14 settembre 1983, il Consiglio federale lo approvò quale complemento
al progetto generale del tronco Chiasso-Lamone e autorizzò l'elaborazione
del progetto esecutivo, precisando che le proposte e i desideri esposti nei
preavvisi dei servizi federali, dei comuni e degli enti cantonali erano
da esaminare e possibilmente da accogliere in tale sede. Dal progetto
generale si evince che la prevista strada d'accesso, della lunghezza
di 2,6 km, parte dall'esistente svincolo di Mendrisio/San Martino, che
viene ampliato in modo da adeguarlo alle nuove esigenze, per svolgersi
dapprima con tracciato parallelo ed adiacente all'autostrada lungo il
fronte dell'abitato di Rancate, e seguire poi il corso del torrente
Laveggio in zone già manomesse da impianti industriali e artigianali
vari, raggiungendo infine l'esistente strada cantonale per Stabio ed il
Gaggiolo, nella quale si inserisce il territorio di Ligornetto in località
La Guardia, con un innesto anche sulla traversa Genestrerio-Ligornetto. Un
ulteriore innesto intermedio è previsto al km 1,4 con la tangenziale sud
di Mendrisio e la montagna di Arzo.

    Sulla scorta di questo progetto generale complementare, i competenti
organi cantonali hanno elaborato il progetto esecutivo della nuova
arteria di raccordo. Quest'ultimo si distingue da quello generale per
quanto riguarda l'innesto della strada d'accesso nella preesistente
rete viaria cantonale: anziché nel punto d'intersezione della cantonale
Stabio-Rancate con la strada Genestrerio-Ligornetto, tale innesto è
spostato più a sud-ovest, in territorio di Stabio, all'altezza del punto
franco, con un prolungamento di ca 800 m. Gli atti costituenti il progetto
esecutivo furono pubblicati presso le relative cancellerie comunali tra
il 24 luglio ed il 15 settembre 1985.

    Entro il termine ha inoltrato opposizione con esposto del 15 settembre
1985 anche la Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale
(Schweizer Heimatschutz), unitamente alla sua sezione cantonale,
la Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali e
artistiche (STCBNA). L'opponente ha chiesto il riesame dell'ubicazione e
dell'organizzazione del disimpegno della N 2 con la nuova diramazione e
quello del tracciato della diramazione stessa, in particolare uno studio
neutro e dettagliato dell'impatto ambientale delle diverse soluzioni
prospettabili, con riguardo segnatamente ad una variante da essa suggerita.

    Il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione con risoluzione n. 597
del 4 febbraio 1986 che la Lega, rappresentata dalla sua sezione cantonale,
ha tempestivamente impugnato con ricorso di diritto amministrativo. In via
principale, essa ha postulato che il Tribunale federale annulli codesta
risoluzione e dichiari contrario al diritto federale il controverso
progetto esecutivo; in via subordinata, la ricorrente ha chiesto che,
annullata la decisione del Consiglio di Stato, l'autorità cantonale sia
invitata a ripubblicare il progetto, previa sufficiente picchettatura
e modinatura, e con l'obbligo di metter a disposizione il rapporto
sull'impatto ambientale. Dei motivi si dirà, se necessario, in seguito.

    Il Governo del Cantone Ticino ha concluso per la reiezione del gravame.

    Il Tribunale federale - dopo un sopralluogo esperito da una sua
delegazione il 17 novembre 1986 - ha respinto il ricorso in quanto
ricevibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) La decisione impugnata, fondata sul diritto pubblico federale
e di ultima istanza cantonale (art. 97 cpv. 1, 98 lett. g OG, art. 5 PA),
concerne piani ai sensi dell'art. 99 lett. c OG. Il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale è ammissibile quindi solo se essa è
stata emanata su opposizione contro espropriazioni o rilottizzazioni (DTF
108 Ib 507 consid. 2, 104 Ib 32, 99 Ib 204/205), mentre in contrario caso
entra in considerazione il ricorso amministrativo al Consiglio federale
(art. 72 lett. d, 73 cpv. 1 lett. c, 74 lett. a PA). La Lega svizzera non
è tenuta a cedere terreni o altri diritti per la costruzione dell'opera e
non è quindi espropriata. Tuttavia, questa organizzazione è espressamente
autorizzata dall'art. 12 cpv. 3 LPN a presentare opposizioni e domande
in procedimenti d'espropriazione ai sensi degli art. 9, 35 e 55 LEspr,
e quindi anche ad opporsi nella procedura di approvazione dei progetti
esecutivi ai sensi degli art. 26 e 27 LSN, dal momento che tale procedura
assume tutte le funzioni di quella di opposizione prevista dalla legge
di espropriazione (DTF 111 Ib 35, 110 Ib 401 consid. 2, 108 Ib 507
consid. 2). Anche nei confronti della Lega l'impugnata decisione del
Consiglio di Stato dev'essere quindi considerata come presa "su opposizione
contro espropriazioni o rilottizzazioni" ai sensi dell'art. 99 lett. c OG,
nonostante non sia in gioco una cessione di terreno (DTF 112 Ib 287/88
consid. 2). Il ricorso di diritto amministrativo è quindi dato ai sensi
dell'art. 99 lett. c OG, e non è di rilievo - contrariamente all'opinione
del Cantone - che contro la decisione del Consiglio di Stato sia stato
interposto altro ricorso di diritto amministrativo da parte di privati
espropriati, né che nel frattempo tale gravame sia stato ritirato e
stralciato dai ruoli.

    b) La legittimazione della Lega ricorrente risulta dall'art. 12
cpv. 1 e 3 LPN in relazione con l'art. 103 lett. c OG (DTF 110 Ib 161
consid. 2). Questa legittimazione è tuttavia limitata alla tutela degli
interessi inerenti alla protezione della natura e del paesaggio e non
si estende alla salvaguardia di altri interessi pubblici che esulano da
questo contesto (DTF 109 Ib 342/43 consid. 2b).

    Contrariamente all'opinione del Cantone, la legittimazione a ricorrere
dev'esser riconosciuta alla Lega anche ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LPA. È
pacifico che le prime due condizioni da cui dipende tale legittimazione
sono adempiute, poiché la ricorrente è appunto un'organizzazione nazionale
che si propone tra l'altro la tutela dell'ambiente (cfr. art. 2 n. 3 dello
Statuto) e poiché la sua fondazione risale a più di dieci anni; inoltre
è in discussione una decisione riguardante la costruzione di un impianto
soggetto all'esame di compatibilità con l'ambiente di cui all'art. 9 LPA
(art. 55 cpv. 1 ultima frase). Certo, il Consiglio federale non ha ancora
emanato la lista di tali impianti prevista dall'art. 9 cpv. 1 frase 2 LPA:
ma tale circostanza non è di rilievo, dal momento che, tanto nel messaggio
quanto davanti al Parlamento, l'Esecutivo federale ha espressamente
menzionato le strade nazionali come senz'altro soggette a quest'obbligo
(FF 1979 III pag. 751; Boll.uff. CN 1982 pag. 370, voto del Consigliere
federale Hürlimann; si confronti, in materia di piazze d'armi, DTF 112 Ib
301 segg. consid. 12; inoltre, sull'applicabilità di principio della LPA,
DTF 112 Ib 42 segg. consid. 1c). Tutte le condizioni enumerate all'art. 55
cpv. 1 LPA sono quindi adempiute. Contrariamente a quanto opina lo Stato, è
inoltre irrilevante che il Consiglio federale non abbia sinora allestito la
lista delle organizzazioni legittimate prevista dall'art. 55 cpv. 2 LPA:
con il Tribunale amministrativo di Zurigo (sentenza 28 febbraio 1986 in re
Limmatparking AG) e con la dottrina (FELIX MATTER, n. 27 all'art. 55 LPA,
in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 1986) è da ritenere infatti
che tale lista non ha effetto costitutivo ma soltanto dichiarativo e
che un'omissione dalla lista dovuta ad errore o attribuibile al fatto
che - al momento dell'allestimento - le condizioni temporali previste
dall'art. 55 cpv. 1 LPA non erano ancora adempiute, può esser corretta
o aggiornata dall'autorità giudicante in un caso concreto.

    c) Il ricorso di diritto amministrativo concerne una decisione presa
su opposizione ai sensi degli art. 9, 35 e 55 LEspr. Opposizioni contro
l'espropriazione e domande fondate segnatamente sull'art. 9 LEspr sono da
inoltrare per iscritto e motivate entro il termine per le notificazioni.
Trascorso questo termine, l'opposizione è ammissibile solo se ricorrono
le condizioni particolari previste dagli art. 39 e 40 LEspr. I termini
suddetti sono considerati termini di perenzione (DTF 104 Ib 341/42
consid. 3a e rinvii). Ciò trae seco che, nella misura in cui nel ricorso
di diritto amministrativo fossero sollevati temi che la Lega non avesse
evocato nell'opposizione diretta al Consiglio di Stato, tali censure
sarebbero da dichiarare irricevibili (sentenza 25 luglio 1986 in re Besmer
e litisconsorti, consid. 3 non pubblicato in DTF 112 Ib 280 segg.).

    d) Col ricorso di diritto amministrativo la ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso e l'abuso del potere
di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), e dolersi dell'accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b),
senza soggiacere alla limitazione instaurata dall'art. 105 cpv. 2 OG,
poiché l'istanza inferiore è un governo e non un tribunale cantonale o
una commissione di ricorso. Per contro, il Tribunale federale non può
esaminare l'adeguatezza della decisione presa dal Consiglio di Stato,
perché il diritto federale applicabile non prevede simile motivo di
ricorso (art. 104 lett. c n. 3 OG; DTF 99 Ib 209). La ponderazione
dell'interesse pubblico e dell'opposto interesse privato, come pure quella
qui determinante di interessi pubblici collidenti fra di loro (DTF 100
Ib 409 consid. 2) è - quale questione di diritto ai sensi dell'art. 104
lett. a OG - controllata liberamente dal Tribunale federale. Esso si impone
tuttavia un certo riserbo allorquando si pongono questioni tecniche o
specialistiche, segnatamente quando il legislatore stesso ha previsto
la consultazione di istanze specializzate (DTF 98 Ib 435 consid. 2a,
96 I 518/19 consid. 5) o se si tratta di valutare situazioni locali,
purché l'autorità amministrativa sia in grado di conoscerle meglio che il
Tribunale federale, ciò che non è sempre necessariamente il caso (cfr. DTF
109 Ib 300 consid. 3, 108 Ib 181 consid. 1a, 98 Ib 216/17 consid. 2a,
97 I 552 consid. 4c).

    Riserbo il Tribunale federale ha da imporsi allorquando ci si trova
al limite tra il diritto e l'opportunità (DTF 109 Ib 300 consid. 3, 98 Ib
422 consid. 3c, 435). Se in un caso concreto sono stati esaminati tutti
gli aspetti essenziali per il giudizio è comunque questione di diritto ed
il riserbo che il Tribunale federale si impone presuppone che non vi sia
motivo di ritenere che l'istanza inferiore abbia omesso di accertare in
modo coscienzioso, completo ed esatto la fattispecie determinante (DTF
108 Ib 181 segg. consid. 5, 99 Ib 79/80, 98 Ib 217/18 consid. 2c; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, II ediz., pag. 308; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 344). Quanto alle decisioni
od ai pareri espressi da altre autorità in merito all'opera contestata,
esse costituiscono un elemento di cui il Tribunale federale ha da tenere
debito conto, specie allorquando l'attuazione di un progetto deve per forza
di cose articolarsi in tappe successive ed esige - come ad esempio qui e,
in generale, in materia di pianificazione (cfr. art. 2 cpv. 1 e art. 7
LPT) - la consultazione reciproca fra autorità cantonali e federali
ed un indispensabile coordinamento delle loro attività. Tale esigenza
è particolarmente significativa in materia di strade nazionali per il
particolare assetto voluto dal legislatore, che ha assegnato la competenza
di stabilire il progetto generale al Consiglio federale, sottraendo la
sua decisione ad un controllo da parte del Tribunale federale su ricorso
di diritto amministrativo (art. 98 lett. a OG a contrario; cfr. DTF 111 Ib
28 consid. 3a, 110 Ib 402 consid. 3, 106 Ib 31 consid. 12b, 99 Ib 206 segg.
consid. 3, 97 I 578 consid. 1a). Da questa ripartizione delle competenze il
Tribunale federale - trattandosi dell'opposizione di privati espropriati -
ha tratto la conclusione che essi non possono limitarsi a proporre critiche
generiche, che investono in realtà solo il progetto generale ed il suo
tracciato e sono pertanto irricevibili (DTF 110 Ib 402 consid. 3, 99 Ib
208), ma che essi debbono concretamente dimostrare perché il progetto
esecutivo, nell'ambito del loro fondo, viola il diritto federale (DTF 99
Ib 209; inoltre DTF 105 Ia 231): se, rivelatosi fondato, il loro ricorso
dev'essere accolto, spetta al Dipartimento dell'interno, cui è succeduto
oggi il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
energie (DFTCE), di instare presso il Consiglio federale per una modifica
del progetto generale, modifica che è di esclusiva competenza di questo
(DTF 99 Ib 209 consid. 3 in fine). Certo, trattandosi dell'opposizione
di un organismo legittimato - come in casu - in virtù degli art. 12 LPN e
55 LPA, questa motivazione non può esser addotta e si deve consentire che
la Lega può avanzare censure contro il progetto esecutivo che implicano,
se fondate, di rimettere in discussione il tracciato di questo progetto
anche nella misura in cui esso ricalca quello del progetto generale: questa
era d'altronde l'opinione originaria del Tribunale federale sostenuta in
DTF 97 I 578, conforme peraltro a quella espressa dal Consiglio federale
in una decisione del 22 gennaio 1969 (ZBl 71/1970, pag. 124 consid. 4),
e secondo la quale un comune nell'opposizione fondata sull'art. 27 LSN
può instare anche per un tracciato divergente da quello del progetto
generale e l'autorità cantonale è competente per trattare tale opposizione
(cfr. in materia di piani direttori e con riferimento esemplificativo
alle strade nazionali, DTF 107 Ia 81 segg.; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht,
pag. 348 segg.).

Erwägung 2

    2.- Le censure sollevate dalla Lega e relative a vizi della procedura
di pubblicazione sono infondate e non possono comunque condurre ad un
annullamento della procedura.

    Il progetto esecutivo pubblicato comprendeva una planimetria 1: 5000,
il profilo longitudinale 1: 5000/500, le planimetrie 1: 1000 per ogni
comune toccato dall'opera, le sezioni caratteristiche 1: 200, in piani
1: 1000 e i profili longitudinali 1: 2000/200 delle modificazioni delle
strade cantonali toccate dall'opera, nonché il preventivo della spesa. La
ricorrente non assevera - a ragione - che questi atti non corrispondessero
a quanto prescritto dagli art. 21 cpv. 2 e 26 LSN: essa lamenta soltanto,
in relazione con quest'ultima disposizione, che la picchettatura sul
terreno sarebbe stata insufficiente e che non si sarebbe proceduto alla
modinatura. Quest'ultima obiezione - per tacere del fatto che lo Stato
assevera, senza esser contraddetto, di aver messo in luogo anche modine
in determinati settori - è infondata perché, a differenza dell'art. 28,
seconda frase LEspr, l'art. 26 LSN non prevede la posa di profili. Quanto
alla picchettatura, non è provato che essa fosse manchevole. Essenziale
è poi che, durante il periodo di esposizione, i funzionari dell'Ufficio
strade nazionali - come espressamente avvertiva la pubblicazione sul
Foglio ufficiale - si tenevano a disposizione degli interessati per
ogni ragguaglio complementare. Non risulta che la ricorrente abbia
fatto capo a questa possibilità, né che essa abbia chiesto sopralluoghi
che constano esser stati eseguiti su richiesta di altri interessati.
D'altronde, la ricorrente non specifica su quali aspetti del progetto
essa sia rimasta all'oscuro: essenziale è che gli atti esposti fornivano
un'indicazione sufficientemente chiara per formarsi un'idea dell'opera e
per motivare convenientemente - come d'altronde la ricorrente ha fatto -
l'opposizione (cfr., per analogia, DTF 109 Ib 137). A questo riguardo
merita d'esser rilevato che il Tribunale federale ha già giudicato che
le prognosi del rumore (zone di rumore) nonché le prognosi di traffico
non fanno parte degli atti del progetto esecutivo che debbono esser
pubblicati e che è sufficiente che esse siano tenute all'occorrenza a
disposizione degli interessati (sentenze inedite 30 aprile 1985 in re
Hartmann-Meyer, consid. 3c, e in re Zulauf, consid. 3b). È vero che
nel frattempo è entrata in vigore la LPA, e che ci si può chiedere se
il rapporto e i risultati dell'esame dell'impatto sull'ambiente non
debbano esser addirittura pubblicati insieme col progetto esecutivo in
applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPA: tuttavia, fino a quando non sarà
emanata la relativa ordinanza, che fisserà le modalità d'esecuzione,
dev'esser sottolineato che l'art. 9 cpv. 8 LPA si limita a stabilire
che detti atti "possono esser consultati da ognuno" e non prescrive una
vera e propria pubblicazione. Ora, come già osservato, non consta che
l'autorità cantonale sia stata invitata, durante il periodo di esposizione
del progetto, a consentire la consultazione di tali studi, né ancor meno
che essa l'abbia rifiutata. A ciò si aggiunga che, nell'opposizione del
15 settembre 1985, la Lega non ha chiesto particolari misure istruttorie,
e al sopralluogo esperito dal Tribunale federale essa ha espressamente
dichiarato di non volersi dolere di violazioni del diritto d'essere sentito
in sede di procedimento cantonale. La ricorrente asserisce invero nella
memoria complementare che parte della documentazione prodotta dallo Stato
con la risposta risulta allestita posteriormente alla pubblicazione del
progetto esecutivo e ne deduce che essa non era quindi a disposizione
durante il periodo di esposizione. Questa obiezione non può esser
ammessa. È esatto - come assevera la ricorrente - che talune planimetrie
recano date d'allestimento dell'anno 1986: ma, come lo Stato espone in
un rapporto 27 ottobre 1986 del Capo della Sezione strade nazionali,
che forma parte integrante della risposta, non si tratta però che della
rappresentazione grafica riassuntiva di studi e rapporti precedenti, tranne
per quanto riguarda progettazioni di dettaglio a fini costruttivi, che
normalmente seguono il progetto esecutivo in vista dell'esecuzione concreta
dei lavori. Ora, non può esser seriamente posto in dubbio che questa
documentazione, che non fa parte come detto degli atti da pubblicare,
sarebbe stata messa a disposizione della ricorrente - ove questa l'avesse
domandato - durante il periodo d'esposizione, rispettivamente nella fase
istruttoria precedente la decisione sull'opposizione, se essa avesse
formulato a tal proposito richieste precise.

    In considerazione di queste circostanze, le censure dedotte da un
preteso vizio della procedura di pubblicazione debbono essere respinte. Se
il progetto sia per il resto conforme al diritto federale è questione di
merito da esaminare in seguito.

Erwägung 3

    3.- Rispetto al progetto generale, l'arteria di raccordo è stata
prolungata e la sua inserzione nella rete cantonale spostata a sud-ovest.

    A torto a tal proposito la ricorrente - per motivare la censura secondo
cui il progetto esecutivo in questa misura non troverebbe più appoggio
in quello generale - si riferisce alla sentenza pubblicata in DTF 106
Ib 26 segg.: in quel caso, infatti, il Cantone di Lucerna, applicando
diritto cantonale, aveva progettato un raccordo non previsto dal progetto
generale approvato dal Consiglio federale, violando con ciò il diritto
federale esclusivamente applicabile (sentenza citata, pagg. 30/31). Nel
caso in esame, per contro, il Canton Ticino ha applicato diritto federale
e la questione che si pone è unicamente quella di sapere se il progetto
controverso costituisca ancora esecuzione di quello generale, oppure se
ne scosti in modo tale da non trovare più in esso sufficiente sostegno,
cosicché si dovrebbe trarre la conclusione o che il progetto esecutivo
dev'essere ridotto o che quello generale dev'essere riveduto dal Consiglio
federale.

    Per pronunciarsi su questo punto, non è lecito basarsi unicamente -
come sembra voler fare la Lega - sulla planimetria 1: 5000 del progetto
generale, ma occorre fondarsi sull'insieme degli atti che costituiscono
tale progetto, nonché sulle considerazioni esposte dal Consiglio federale
nella decisione d'approvazione del 14 settembre 1983.

    Ora, da queste motivazioni risulta chiaramente che il Consiglio
federale ha dato tra l'altro mandato al Cantone di esaminare e, nella
misura del possibile, accogliere le domande e i desiderata espressi dai
comuni in occasione della procedura di consultazione. Il divario che è
qui in contestazione non concerne lo svincolo vero e proprio della strada
nazionale, che in entrambi i progetti costituisce un ampliamento di quello
già esistente a Mendrisio/San Martino, ma unicamente l'allacciamento della
prevista arteria di raccordo con l'esistente rete cantonale, allacciamento
che viene portato oltre il villaggio di Ligornetto. Certo, il prolungamento
dell'arteria è rilevante: tuttavia, tenendo conto della finalità generale
della nuova strada, che è quella di sgravare gli abitati dall'intenso
traffico - particolarmente pesante - che li attraversa in provenienza da e
in direzione del valico del Gaggiolo, e delle precise indicazioni fornite
dal Consiglio federale in sede d'approvazione del progetto generale,
si deve riconoscere che quello esecutivo non ne valica il quadro, ma
ne costituisce l'approfondimento, in accoglimento dei desiderata del
Comune di Ligornetto e, in parte, di quello di Stabio. Che lo spostamento
dell'innesto nella rete cantonale abbia il pregio di sgravare il villaggio
di Ligornetto e la sua popolazione in misura più adeguata e meglio consona
alle finalità dell'opera, neppure la ricorrente può seriamente contestare.

    A ciò si aggiunga che dall'art. 12 OSN risulta bensì, come il
Tribunale federale ha già sottolineato (DTF 106 Ib 29/30 consid. 12a),
che il progetto generale va elaborato con la massima precisione, in maniera
che non siano da aspettarsi notevoli spostamenti del tracciato, dei punti
di collegamento e delle opere d'intersezione, ma che tale disposizione
non intende manifestamente impedire in modo categorico ogni modifica
e segnatamente ogni miglioramento che l'approfondimento degli studi e
la consultazione degli enti interessati facessero in prosieguo apparire
opportuni: esigere che ogni modificazione sia preceduta da una revisione
del progetto generale, nonostante che i lineamenti e le finalità di questo
non siano mutati, significherebbe prolungare inutilmente la progettazione e
contribuirebbe ad un inammissibile rincaro dell'opera. È anche di rilievo,
a tal riguardo, che il competente DFTCE ha nel frattempo approvato il
progetto esecutivo senza riserva alcuna in punto alla sua compatibilità
con quello generale licenziato dal Governo e non v'è quindi motivo per
il Tribunale federale di adottare atteggiamento diverso.

    Manifestamente infondata appare poi l'obiezione della Lega secondo cui,
come progettata, l'attuale estensione dell'arteria di raccordo imprimerebbe
alla sua ipotetica futura continuazione verso il Gaggiolo una direzione
affatto diversa da quella che lascerebbe supporre il progetto generale. Per
convincersene, basta confrontare le planimetrie del progetto generale
e di quello esecutivo: se si ipotizza un prolungamento dell'arteria di
raccordo disegnata nel primo dei due oltre il previsto e poi soppresso
svincolo della Guardia, appare evidente che un simile prolungamento si
situerebbe fra l'esistente strada cantonale ed il binario ferroviario
e corrisponderebbe pertanto praticamente con il prolungamento previsto
nell'attuale progetto esecutivo. È poi vano fare ipotesi su un'eventuale
futura continuazione dell'arteria di raccordo verso Stabio ed il valico
del Gaggiolo: simile prolungamento - per quanto auspicato dal Cantone -
non è almeno per il momento preso in considerazione, come si è saputo al
sopralluogo, dalle autorità federali, che non intenderebbero attirare
ulteriore traffico sulla strada nazionale col rischio di provocarne
l'intasamento. Si può tutt'al più rilevare a tal proposito che, come ha
opportunamente osservato il Cantone, il tracciato di tale prolungamento
verrebbe per buona parte a coincidere con quello caldeggiato dalla stessa
ricorrente.

    Se ne deve concludere che la censura relativa al divario fra il
progetto generale e quello esecutivo non ha fondamento e che il Cantone,
elaborando quest'ultimo progetto, non ha violato il diritto federale
scostandosi in modo inammissibile dalla decisione del Consiglio federale.