Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 347



112 Ib 347

56. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 15 settembre 1986
nella causa M. c. UFP (reclamo) Regeste

    Art. 47 Abs. 1 lit. b IRSG: Ohne Verzug geltend gemachtes Alibi als
Motiv der Haftaufhebung.

    1. Verlangt der zu Auslieferungszwecken Verhaftete die Aufhebung der
Haft, nachdem die Frist zur Anfechtung des Haftbefehls abgelaufen ist,
und begründet er sein Begehren mit einem Alibi, muss dieses zusammen
mit dem Begehren um Aufhebung der Haft beim Bundesamt für Polizeiwesen
geltend gemacht werden; eine Geltendmachung erst in der Beschwerde gegen
die Weigerung der Haftaufhebung wäre verspätet (E. 3).

    2. Es ist nicht Sache der schweizerischen Behörden, Nachforschungen
über die Glaubwürdigkeit der Zeugen des angeblichen Alibis zu machen oder
machen zu lassen; wenn diesbezügliche Zweifel nicht ausgeschlossen werden
können, ist das Alibi nicht ohne Verzug im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. b
IRSG nachgewiesen (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi di diritto:

Erwägung 2

    2.- Con il suo gravame il reclamante fa valere esclusivamente d'aver
prodotto l'alibi richiesto dall'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP e chiede
d'essere scarcerato in virtù di detto alibi. Il preteso alibi è, secondo
il reclamante, provato da tre dichiarazioni giurate - allegate all'istanza
del 18 luglio 1986 - raccolte da un notaio ed emesse da tre persone (di
cui due residenti nel Ticino e una in un paese della provincia di Como),
secondo le quali il reclamante era stato da loro visto e frequentato
nell'epoca della commissione dei reati su cui si fondano il mandato di
cattura e la domanda di estradizione italiani.

    L'Ufficio federale di polizia (UFP) non ha omesso nella sua decisione
impugnata di considerare tali dichiarazioni giurate, ma ha rilevato che
l'alibi non era stato prodotto immediatamente, come richiesto espressamente
dall'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP invocato dal reclamante ed applicabile
nella fattispecie.

    Il reclamante fa valere al riguardo d'essere stato in grado di
produrre le menzionate dichiarazioni già 17 giorni dopo esser stato
interrogato (il 1o luglio 1986) dal Giudice istruttore sottocenerino
e d'aver così avuto conoscenza del suo diritto di produrre un alibi,
ossia adduce d'aver prodotto quest'ultimo nel minor tempo possibile,
tenuto conto della necessità di raccogliere le dichiarazioni necessarie
e di farle pervenire all'autorità competente.

Erwägung 3

    3.- Pur non esprimendosi esplicitamente al riguardo, l'UFP sembra
aver apprezzato il problema dell'immediatezza o della tardività della
produzione dell'alibi considerando il tempo trascorso dalla notifica al
reclamante dell'ordine di arresto, o quanto meno dalla notifica della
domanda formale di estradizione delle autorità italiane. Secondo la
giurisprudenza (DTF 109 IV 176), trattandosi di un reclamo contro un
ordine di arresto ai fini di estradizione, è sufficiente che l'alibi sia
prodotto al momento in cui è presentato reclamo alla Camera d'accusa del
Tribunale federale. Per costante giurisprudenza della Camera d'accusa del
Tribunale federale, l'art. 47 AIMP si applica non soltanto alla procedura
avente per oggetto un ordine di arresto ai fini estradizionali, ma anche a
quella relativa ad ogni successiva domanda di scarcerazione. Trasponendo
alla procedura relativa a una posteriore domanda di scarcerazione il
principio stabilito in DTF 109 IV 176, si giustifica di esigere la
produzione immediata dell'alibi non al momento della presentazione del
reclamo, bensì già a quello della domanda di scarcerazione. È così tenuto
conto della diversità delle situazioni fattuali: nel caso di una domanda
di scarcerazione presentata dopo la scadenza del termine di reclamo
contro l'ordine di arresto, l'interessato ha già fruito di un termine
per produrre l'alibi immediato, sicché può senz'altro pretendersi che lo
produca insieme con la domanda di scarcerazione, che egli può d'altronde
presentare in ogni tempo (art. 50 cpv. 3 ultimo periodo AIMP).

    Nella fattispecie il reclamante ha effettivamente prodotto il suo
preteso alibi insieme con la domanda di scarcerazione del 18 luglio 1986;
sotto il profilo dell'immediatezza temporale, esso è stato quindi prodotto
tempestivamente, come sostenuto dal reclamante e contrariamente a quanto
assunto dall'UFP.

Erwägung 4

    4.- Nondimeno il reclamo non può essere accolto per un altro motivo,
non addotto espressamente dall'UFP ma rilevabile d'ufficio dalla Camera
d'accusa del Tribunale federale. I mezzi di prova prodotti non consentono
infatti di considerare senz'altro fondato, in base ad un esame sommario,
quale è quello presupposto dall'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP, applicabile
anche nella procedura di reclamo, l'alibi fatto valere. Questo è costituito
dalle dichiarazioni di tre persone, raccolte da due notai ticinesi. Orbene,
manca qualsiasi elemento per giudicare sulla credibilità di tali persone
(in particolare della signora B., amica del reclamante e residente in
Italia, la cui dichiarazione è quella che più si riferisce a circostanze
suscettibili di far revocare in dubbio la presenza del reclamante a F. nei
giorni determinanti), e non incombe alle autorità svizzere, in sede di
valutazione sommaria del preteso alibi, di fare o di far fare indagini
circa detta credibilità (v. sentenze del 19 dicembre 1985 della Camera
d'accusa del Tribunale federale nelle cause Gi., consid. 2a, e Gr. c. UFP);
questa possibilità appare d'altronde quanto meno dubbia persino sotto il
profilo dell'art. 53 AIMP, laddove si tratti di decidere se l'estradizione
debba o no essere accordata (DTF 109 IV 176 in fine).