Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IA 377



112 Ia 377

60. Estratto della sentenza 4 settembre 1986 della I Corte di diritto
pubblico nella causa von Wyss, Moser e Coronetti c. Pellanda, Municipio
di Minusio e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di
diritto pubblico) Regeste

    Art. 88 OG; Legitimation des Nachbarn zur staatsrechtlichen Beschwerde.

    1. Der Nachbar ist nicht legitimiert, die Verletzung einer Norm zu
rügen, welche eine minimale Höhe für Wohnungen festlegt: Eine solche
Bestimmung dient allein dem Schutz öffentlicher Interessen und bezweckt
nicht auch denjenigen der Nachbarn (E. 1b).

    2. Ungeachtet der fehlenden Legitimation in der Sache selbst kann
der Nachbar die Verletzung solcher kantonaler Verfahrensrechte rügen,
deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt oder auf
eine solche hinausläuft (E. 2).

    Art. 20 des Tessiner Verwaltungsverfahrensgesetzes, Art. 4
BV. Akteneinsicht, Geltungsbereich und Grenzen.

    Art. 20 Verwaltungsverfahrensgesetz und Art. 4 BV gewährleisten
den Privaten kein Recht, offizielle Aktenstücke zur Einsicht
herauszuverlangen. Sie können unter Umständen die Herstellung und Übergabe
von Kopien verlangen, falls dies den Behörden kein unverhältnismässiger
Aufwand und keine hohen Kosten verursacht (E. 2a-b).

Sachverhalt

    A.- Con decisione del 30 ottobre 1984, il Municipio di Minusio
ha rilasciato all'ing. Gianluigi Pellanda la licenza edilizia per la
costruzione di una casa d'abitazione a tre piani sul mappale n. 2628 RFD,
ubicato in località "Cadogno"; nel contempo esso ha respinto le opposizioni
al progetto formulate dal dott. Hans Peter von Wyss in Zurigo, proprietario
della particella n. 2145 RFD, separata da quella del resistente da via
delle Vigne, e dalle signore Laurence Moser e Francine Coronetti in Bienne,
comproprietarie del fondo attiguo part. n. 2781 RFD.

    In data 15 novembre 1984, gli opponenti sono insorti contro la
decisione del Municipio dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo in
modo particolare che il progetto in esame contrastava con l'art. 34 del
regolamento edilizio di Minusio (REC) poiché l'altezza minima dei locali
era di m 2.40, anziché di m 2.60. Questa impugnativa è stata respinta
con risoluzione n. 2555 del 14 maggio 1985: in punto alla censura appena
evocata, il Consiglio di Stato ha negato ai ricorrenti la facoltà di
contestare l'altezza insufficiente dei locali, gli stessi non essendo
domiciliati nel Comune e non potendo quindi lamentare la violazione di una
norma come l'art. 34 REC, volta a tutelare interessi igienici e pubblici
in generale.

    La predetta risoluzione del Governo è stata confermata su ricorso dal
Tribunale amministrativo con sentenza del 29 novembre 1985, intimata alle
parti il 10 dicembre successivo. La Corte cantonale ha lasciato aperta la
questione di sapere se al dott. von Wyss potesse spettare il diritto di
ricorrere (art. 49 cpv. 3 della legge edilizia), dal momento che esso
andava senz'altro riconosciuto alle opponenti Moser e Coronetti anche
con riferimento alla censura di violazione dell'art. 34 REC.

    Hans Peter von Wyss, Laurence Moser e Francine Coronetti hanno
impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo con ricorso di diritto
pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4 Cost. ed hanno chiesto al
Tribunale federale di annullarla, protestando spese e ripetibili. Gianluigi
Pellanda, il Municipio di Minusio ed il Consiglio di Stato hanno proposto
la reiezione del gravame; il Tribunale amministrativo ha fatto riferimento
alla propria sentenza, riconfermandosi nelle relative conclusioni ed
allegazioni.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- (...)

    a) (Presupposti per riconoscere a terzi il diritto di ricorrere contro
una licenza edilizia.)

    b) Il dott. Hans Peter von Wyss non è proprietario di fondo
immediatamente di un fondo immediatamente adiacente a quello
dell'ing. Pellanda poiché le particelle n. 2628 e 2145 sono separate
da una pubblica via: ancorché ciò non basti per negargli a priori il
diritto di ricorrere (DTF 107 Ia 74 consid. 2b), la questione della sua
legittimazione può rimanere aperta nel concreto caso poiché un altro
presupposto da cui essa dipende non è comunque adempiuto.

    L'art. 34 REC, a cui i ricorrenti esplicitamente si richiamano,
stabilisce l'altezza minima dei locali d'abitazione (m 2.60) ed è
volto a tutelare interessi di natura pubblica, dettati da esigenze di
polizia sanitaria. Per contro, esso non tende nemmeno parzialmente a
proteggere i vicini poiché la fissazione di un'altezza minima giova
soltanto agli occupanti dei locali, garantendo loro migliori condizioni
abitative. Tutt'al più, questa disposizione può comportare per i
proprietari confinanti effetti indiretti negativi poiché una maggior
altezza dei locali potrebbe determinare una maggiore altezza degli edifici:
ciò non basta tuttavia per attribuire all'art. 34 REC la qualifica di norma
mista (cfr. SCOLARI, Commentario della legge edilizia, n. 13 all'art. 43),
eretta anche nell'interesse dei vicini, ed i ricorrenti non sono quindi
legittimati a dolersi con ricorso di diritto pubblico d'una sua violazione.

Erwägung 2

    2.- I ricorrenti, tuttavia, si prevalgono anche d'una violazione
del diritto di essere sentiti ed in particolare di quello di consultare
gli atti. In sostanza essi si lagnano per non aver potuto esigere
dal Comune di Minusio le fotocopie degli atti più importanti della
domanda di costruzione, al fine di poterli consultare tranquillamente,
e rimproverano al Tribunale cantonale di aver respinto questa loro
richiesta richiamandosi all'art. 20 LPAmm, all'art. 4 Cost. e alla prassi
del Tribunale federale. Ora i ricorrenti, pur non essendo legittimati nel
merito, hanno nondimeno veste per dolersi d'una violazione dei diritti
di parte assicurati loro dalla procedura cantonale, che si risolve in
un diniego di giustizia formale, ed il ricorso di diritto pubblico su
tal punto è quindi proponibile (DTF 110 Ia 75, 107 Ia 75 consid. 2d,
185 consid. 3; Rep. 1980 pag. 26 consid. 2c).

    a) Come già rilevato dal Tribunale federale, l'art. 20 LPAmm consacra
esplicitamente il principio - già desumibile dall'art. 4 Cost. - del
diritto della parte in procedimenti amministrativi all'esame degli atti,
con le eccezioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici
o privati contrastanti (DTF 100 Ia 10 consid. 3d). Questo diritto,
alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità,
rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa
necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero
fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti,
rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona
l'esercizio e partecipa altresì alla considdetta natura formale del diritto
di essere sentiti (DTF 110 Ia 77, 85 consid. 4a, 109 Ia 226/27 consid. 2d,
100 Ia 10 consid. 3d, 102 segg. consid. 5; Rep. 1980 pag. 3 consid. 2a,
pag. 5 consid. 2d).

    b) In linea di principio, il diritto di consultare gli atti secondo
gli art. 20 LPAmm e 4 Cost. è soddisfatto quando l'interessato ha potuto
prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa,
esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove
occorra, i necessari appunti (HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich, pag. 146): questo diritto - come il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare - non garantisce tuttavia quello di farsi
rimettere atti ufficiali, al fine di consultarli al proprio domicilio,
e l'interessato può eventualmente esigere la confezione e la consegna
di copie solo in casi eccezionali e a condizione ancora che ciò non
comporti per l'autorità un dispendio rilevante e spese eccessive (DTF
108 Ia 7/8 consid. 2b/c; HAEFLIGER, op.cit., ibidem; GRISEL, Traité de
droit administratif, pag. 383). Ora, da questa giurisprudenza - malgrado
l'opinione avversa sostenuta nel ricorso - non v'è motivo di scostarsi,
proprio per non esporre sistematicamente le autorità ad oneri finanziari
e di lavoro supplementari. A parte ciò, i ricorrenti non adducono alcun
argomento che avrebbe potuto giustificare nel loro caso una simile
eccezione, né pretendono che gli atti della domanda di costruzione
potessero essere facilmente fotocopiati sul posto per una spesa modica
o comunque contenuta: la censura di violazione del diritto di essere
sentiti è quindi infondata e dev'essere disattesa.

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    In quanto ricevibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.