Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 379



111 V 379

67. Sentenza del 16 settembre 1985 nella causa C. & Co. contro Ufficio
cantonale del lavoro del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Art. 31 Abs. 1 lit. b und 32 Abs. 1 lit. a AVIG:
Kurzarbeitsentschädigung.

    - Die Vorschrift des Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG darf den Arbeitgeber
nicht dazu verleiten, Entlassungen vorzunehmen: Vermeidbar im Sinne dieser
Bestimmung ist die Kurzarbeit nicht bereits deshalb, weil der Arbeitgeber
ihr durch Personalentlassungen hätte vorbeugen können.

    - Die Verneinung des Anspruchs wegen Vermeidbarkeit des Arbeitsausfalls
muss sich auf hinreichend konkrete Gründe stützen und die geeigneten
Massnahmen nennen, welche der Arbeitgeber zu ergreifen versäumt und auf
diese Weise seine Schadenminderungspflicht verletzt hat (Erw. 2a).

    Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG: Kurzarbeitsentschädigung.

    - Die in Art. 31 Abs. 1 AVIG enthaltene Aufzählung der Voraussetzungen
für die Anerkennung der Kurzarbeit ist erschöpfend. Art. 31 Abs. 1 lit. d
AVIG enthält keine zusätzliche Bedingung in dem Sinne, dass der Anspruch
auf die Entschädigung nicht anerkannt wird, wenn die Arbeitnehmer die
Möglichkeit haben, eine andere Beschäftigung bei einem andern Arbeitgeber
zu finden.

    - Der Umstand, dass ein Arbeitgeber in der Vergangenheit wiederholt
Kurzarbeit eingeführt hat, erlaubt für sich allein nicht den Schluss,
dass ein neuerlicher Arbeitsausfall wahrscheinlich nicht vorübergehend
sein werde und dass mit der Kurzarbeit die Arbeitsplätze nicht erhalten
werden könnten.

    - Beim Entscheid, ob die Voraussetzungen des Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG
gegeben sind, ist davon auszugehen, dass ein Arbeitsausfall wahrscheinlich
vorübergehend sein wird und die Arbeitsplätze erhalten werden können,
solange nicht konkrete Sachverhalte vorliegen, welche die gegenteilige
Schlussfolgerung zulassen (Erw. 2b).

Sachverhalt

    A.- La casa di spedizioni C. & Co. è stata messa al beneficio di
indennità per lavoro ridotto per tre dei suoi dipendenti dal 2 gennaio
al 20 marzo 1984, dal 19 aprile (la domanda di rinnovo essendo stata
presentata tardivamente) al 30 giugno seguenti e, infine, da tale data
sino al 30 settembre di quell'anno. L'Ufficio cantonale del lavoro del
Cantone Ticino, nelle decisioni relative ai due ultimi periodi menzionati,
dopo aver dichiarato di non opporsi al pagamento dell'indennità, aveva
osservato che in caso di un eventuale rinnovo della domanda la ditta
doveva comprovare di aver effettuato una ristrutturazione in modo da
ridurre sensibilmente le ore di lavoro perse.

    Chiamato a statuire su una nuova domanda 12 settembre 1984, l'Ufficio
cantonale del lavoro ha affermato di opporsi ad un'indennizzazione
a decorrere dal 1o ottobre 1984 dal momento che l'azienda non aveva
comprovato di aver effettuato alcuna ristrutturazione.

    B.- La ditta C. & Co. ha deferito il provvedimento amministrativo
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
chiedendo il riconoscimento delle prestazioni per il periodo successivo
al 30 settembre 1984. Ha osservato che essa, come casa di spedizioni,
non poteva procedere a una ristrutturazione alla stessa stregua di una
fabbrica: mentre una fabbrica si può ristrutturare con un programma di
lavoro stabilito all'inizio di un esercizio, una ditta di trasporti si
vede confrontata con improvvisi cali di ordinazioni seguiti da riprese
immediate, per cui simile tipo di ditta deve sempre disporre del personale
necessario onde far fronte agli impegni suscettibili di presentarsi.

    Per giudizio 24 ottobre 1984 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha tutelato il provvedimento dell'Ufficio cantonale
del lavoro. I primi giudici, richiamato l'art. 32 cpv. 1 LADI, hanno
affermato che non potendo il grado d'occupazione dei dipendenti essere
preventivamente fissato in quanto l'attività della ditta soggiaceva
a notevoli fluttuazioni congiunturali e alla forte concorrenza
internazionale, non si vedeva come un'ulteriore proroga dell'indennizzo
del lavoro ridotto potesse portare a una stabilizzazione dell'occupazione:
anche alla scadenza dell'ulteriore periodo di indennizzazione il lavoro
ridotto sarebbe probabilmente perdurato. In sostanza, ha concluso
l'autorità giudiziaria di primo grado, nella proroga dell'indennità per
lavoro ridotto non poteva che essere ravvisata una specie di versamento
a fondo perso, senza concrete e comprovate prospettive di ripristinare
la piena occupazione con adeguate misure di organizzazione aziendale.

    C.- La C. & Co. interpone ricorso di diritto amministrativo a
questa Corte. Chiede implicitamente il riconoscimento delle prestazioni
assicurative e rileva di aver fatto tutto il possibile per ristrutturare
l'azienda, osservando come l'effettivo della ditta sia passato da 25 a 15,
poi a 10 ed, infine, attualmente, a 6 dipendenti.

    L'Ufficio cantonale del lavoro postula la reiezione del
gravame. L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro (UFIAML), che aveva in un primo tempo pure proposto la reiezione del
ricorso, dopo aver preso conoscenza di osservazioni completive del giudice
delegato, postula l'accoglimento del gravame nel senso che l'inserto della
causa venga rinviato all'amministrazione per complemento di istruttoria
e nuova decisione.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 31 cpv. 1 LADI:

    "I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui
   lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro
   ridotto se:

    a. il loro datore di lavoro è soggetto all'obbligo di contribuzione
   all'assicurazione contro la disoccupazione (art. 2 cpv. 1 lett. b);

    b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

    c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

    d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile
   che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
   posti di lavoro."

    L'art. 32 cpv. 1 LADI precisa che una perdita di lavoro è computabile
ai sensi della lett. b del predetto disposto se "è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile" (lett. a) e "per ogni periodo di conteggio
è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in
complesso dai lavoratori dell'azienda" (lett. b).

Erwägung 2

    2.- a) Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per
confermare il provvedimento dell'Ufficio cantonale del lavoro denegante
alla C. & Co. indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 30 settembre
1984 si fonda sull'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. Quando si osservi che
ovviamente il rifiuto di indennità non è stato pronunciato perché la
perdita di lavoro verificatasi presso la ditta C. & Co. non era dovuta a
motivi economici, si pone da questo profilo unicamente il tema di sapere
se tale perdita fosse inevitabile.

    Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, a conferma
del provvedimento dell'Ufficio del lavoro, ha ritenuto che questo
presupposto non era adempiuto nella misura in cui la ricorrente non aveva
preso le misure adeguate per ristrutturare l'azienda. Ora, né l'autorità
giudiziaria, né l'amministrazione hanno esposto che cosa esse intendessero
per ristrutturazione dell'azienda, né si sono espresse circa la portata
da dare al concetto di perdita di lavoro "inevitabile" e nemmeno, in
particolare, hanno ritenuto a proposito che la ditta avrebbe - come
essa afferma - drasticamente ridotto nel tempo l'effettivo del proprio
personale, passando progressivamente da 25 a 6 dipendenti.

    Nella misura in cui la mancata ristrutturazione cui i giudici di prime
cure e amministrazione alludono avesse dovuto consistere in un'ulteriore
riduzione dei posti di lavoro da parte della ditta ricorrente, dev'essere
affermato che simile misura sarebbe in contrasto con gli scopi prefissisi
dal legislatore con l'emanazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

    Nel suo messaggio 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza il Consiglio federale, cosciente delle difficoltà suscettibili
di presentarsi trattandosi di accertare la necessità di istituire il lavoro
ridotto nell'azienda, dopo aver rilevato che "questo controllo esigerebbe
infatti l'approntamento di un'organizzazione particolare comprendente un
effettivo numeroso di personale altamente qualificato", ma che "anche in
questo caso non sarebbe però certo che l'esame potrebbe essere compiuto in
tempo utile e che il riscontro sarebbe compatibile con il nostro sistema
economico", ha asserito che "è stato pertanto necessario trovare un
compromesso che, da un lato, non agevoli eccessivamente l'istaurazione
di una riduzione del lavoro ma che, dall'altro, nemmeno la complichi,
onde evitare che per questo motivo il datore di lavoro sia indotto a
licenziare una parte del suo personale" (FF 1980 III 494). Se ne deduce
chiaramente che il legislatore non intendeva introdurre una disposizione
che potesse incitare il datore di lavoro a procedere a licenziamenti. Come
osserva l'UFIAML, la normativa contenuta nella LADI disciplina in modo
più restrittivo, nei confronti della regolamentazione precedentemente
in vigore, il diritto all'indennità per lavoro ridotto, nella misura
in cui fa partecipare il datore di lavoro ai costi, per cui si dovrà,
più di prima, presumere che il datore di lavoro non introduce l'orario
ridotto dove questa misura si riveli evitabile. Un eventuale diniego del
diritto per causa dell'evitabilità della perdita di lavoro deve quindi
fondarsi su motivi sufficientemente concreti ed indicare i provvedimenti
adeguati che il datore di lavoro ha omesso di prendere, non rispettando
in tal modo il suo obbligo di diminuire i danni.

    In sostanza, visto che praticamente sempre si può provvedendo
al licenziamento ovviare al lavoro ridotto, non considerare lo stesso
inevitabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI qualora sia data la
possibilità di sopprimere posti di lavoro condurrebbe a rendere inoperante
l'istituzione dell'indennità per lavoro ridotto giusta i disposti di
cui agli art. 31 segg. LADI. Quando si noti ora che né il giudice di
prime cure, né l'amministrazione accennano ad altre possibili misure
suscettibili di entrare in linea di conto per evitare il lavoro ridotto,
che difettano peraltro all'incarto elementi idonei a fornire indicazioni
in questo senso e che, infine, non si vede concretamente in che cosa esse
avrebbero potuto consistere, il giudizio cantonale nella misura in cui
denega il diritto a prestazioni per inadempienza del requisito di cui
all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI è censurabile.

    b) Nei considerandi della querelata pronunzia, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino fa anche capo nella sua motivazione ad
argomenti che apparentemente si fondano sull'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI,
senza comunque nei motivi citare esplicitamente il disposto.

    Orbene, né i primi giudici né l'amministrazione alludono a dati
di fatto che consentano di concludere che nel caso in esame il lavoro
ridotto presso la ditta C. & Co. non sarebbe stato solo temporaneo,
rispettivamente che la diminuzione del lavoro non fosse intesa a mantenere
i posti di lavoro ai sensi del predetto disposto. Il fatto segnatamente
che la ricorrente abbia nel passato ripetutamente introdotto il lavoro
ridotto non permette di per sé di giungere a simile conclusione. Se si
dovesse riconoscere come decisiva questa circostanza, il diritto alle
indennità per lavoro ridotto dovrebbe essere denegato a tutte le ditte
sottoposte alle oscillazioni della congiuntura economica per un periodo
di tempo prolungato, il che non è voluto dal legislatore, il quale non
ha posto limiti di tempo assoluti per il riconoscimento del diritto alle
prestazioni di cui si tratta, fissando solo il numero massimo di indennità
per ogni periodo di due anni (cfr. art. 35 LADI).

    L'UFIAML, dal canto suo, nell'atto di risposta al gravame affaccia la
tesi secondo cui sarebbe giustificato negare il diritto all'indennità
qualora i lavoratori possano, nell'ipotesi di un licenziamento,
essere senz'altro collocati altrove, senza correre il rischio
di diventare disoccupati, proponendo nel caso di specie il rinvio
degli atti all'amministrazione per accertamenti su questo punto. Per
l'Ufficio federale, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI si prefigge lo scopo
di mantenere i posti di lavoro dei lavoratori colpiti e di evitare la
loro disoccupazione totale. Orbene, all'art. 31 cpv. 1 lett. d la legge
testualmente prevede che l'indennità per lavoro ridotto è da riconoscere
quando è presumibile che con la diminuzione del lavoro ai lavoratori
potranno "essere conservati i loro posti di lavoro". Il chiaro testo
di legge indica quindi senza ambiguità che il legislatore non intendeva
semplicemente evitare ai lavoratori di trovarsi in disoccupazione: esso
voleva far sì che il lavoratore potesse - adempiute determinate condizioni
- rimanere al proprio posto di lavoro. Che i dipendenti non abbiano la
possibilità di trovare un'altra occupazione presso un altro datore di
lavoro non è condizione prevista nell'elenco esaustivo dei requisiti
posti dalla legge, all'art. 31 cpv. 1, perché possa essere assegnata
l'indennità per lavoro ridotto. Nel messaggio del Consiglio federale (FF
1980 III 469 segg.) non sono ravvisabili indicazioni che permettano di
corroborare l'opinione restrittiva dell'Ufficio federale. Al contrario,
da esso messaggio traspare, come già è stato detto relativamente al punto
precedentemente esaminato, l'idea generale che il legislatore intendeva
istituire un sistema che non induca il datore a sciogliere il rapporto
di lavoro. In particolare, in ingresso al capitolo relativo all'indennità
in caso di lavoro ridotto, il messaggio recita che "per motivi di natura
economica e sociale, ma anche per ragioni inerenti all'onere finanziario
che l'assicurazione disoccupazione deve sopportare, è preferibile
versare un'indennità in caso di lavoro ridotto e mantenere i rapporti
contrattuali, piuttosto che licenziare i lavoratori in caso di mancanza
temporanea di lavoro" (FF 1980 III 494). D'altra parte, infine, aderire
alla tesi dell'UFIAML significherebbe voler disattendere l'interesse
che può avere un datore di lavoro a mantenere, in caso di temporanea
diminuzione dell'attività, l'effettivo del suo personale - essendo lo
stesso in grado in occasione di un miglioramento della situazione di
immediatamente riprendere l'occupazione con piena efficienza - piuttosto
che, una volta licenziati i dipendenti, riassumere del nuovo personale
richiedente un inevitabile periodo di istruzione e di adattamento. Non
può certo essere negato che nei periodi di bassa congiuntura l'istituzione
delle indennità per lavoro ridotto possa essere soggetta a critiche appunto
in quanto suscettibile di determinare una diminuzione dell'offerta di posti
di lavoro sul mercato, ma questa considerazione non è decisiva quando si
ricordino i predetti interessi per il lavoratore e il datore di lavoro
e anche, indirettamente, per l'economia in generale al mantenimento
del rapporto. In ogni modo, essa considerazione non autorizza a porre
un'ulteriore condizione al riconoscimento di indennità per lavoro ridotto
in deroga al chiaro testo di legge.

    È lecito comunque chiedersi se non debbano essere posti determinati
criteri, che rispecchino la volontà del legislatore, ai fini di stabilire
se si possa o meno ammettere che la perdita di lavoro sarà temporanea
e che i posti di lavoro saranno conservati ai sensi dell'art. 31 cpv. 1
lett. d LADI. Ora, non c'è chi non veda che, per quanto possano essere
diversificati i criteri da porre, un apprezzamento da questo profilo
non può che aver carattere aleatorio. Non ci si può quindi che attenere
al principio secondo cui si deve presumere che una perdita di lavoro
sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere
conservati ogni qual volta non sussistono concreti dati di fatto che
permettano di concludere in senso contrario.

    Nel caso concreto, non emerge a questo riguardo alcun elemento che
lasci propendere per la conclusione giusta cui la perdita di lavoro non
fosse destinata ad avere solo carattere temporaneo ed a permettere ai
dipendenti della ricorrente di conservare i loro posti. La pronunzia dei
giudici di prime cure non può quindi essere tutelata nemmeno nella misura
in cui ritiene inadempiuto il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.

Erwägung 3

    3.- Dato quanto precede, nella misura in cui dagli accertamenti della
Cassa di disoccupazione emerga essere adempiuti gli altri presupposti
del diritto alle prestazioni, le indennità per lavoro ridotto dovrebbero
essere assegnate per il periodo successivo al 30 settembre 1984.

Entscheid:

                      Per questi motivi,

    il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati
il giudizio querelato e la decisione impugnata, gli atti di causa sono
rinviati alla Cassa di disoccupazione perché statuisca sui diritti della
ricorrente alle indennità per lavoro ridotto conformemente ai considerandi.