Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 219



111 V 219

43. Sentenza del 2 luglio 1985 nella causa Cassa svizzera di compensazione
contro Mirabile e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 41 IVG, Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV.

    - Die Ausgleichskasse kann - abgesehen von den Fällen der
Meldepflichtverletzung - die Ausrichtung der Versicherungsleistung
einstellen, wenn sie im Revisionsverfahren die Dokumente nicht erhält,
deren Auflage sie innert einer bestimmten Frist unter Androhung des
Leistungsentzuges verlangt hat (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).

    - Diese Einstellung ist nicht an die Bedingung geknüpft, dass die
Verwaltung die gesamte für die Beurteilung nötige Dokumentation verlangt
hat: es genügt, dass sie die Auflage der grundlegenden Dokumente verlangt
hat, die geeignet sind, über die materiellen Ansprüche des Versicherten
zu befinden, wobei sie die Möglichkeit hat, später nötigenfalls ergänzende
Angaben anzufordern (Erw. 2).

    - Die weitere Verwaltungsverfügung, welche die Ausgleichskasse erlassen
muss, wenn die verlangte, bisher fehlende Dokumentation eingereicht ist,
kann ihre Wirkungen zeitlich höchstens bis zum Datum der Einstellung
entfalten, das in der mit Resolutiv-Bedingung versehenen Verfügung
festgesetzt worden ist (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Vito Mirabile, cittadino italiano nato nel 1947, è stato messo
al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità
svizzera con effetto dal 1o maggio 1972. Questa prestazione è stata
successivamente sostituita con una mezza rendita a decorrere dal 1o
maggio 1979.

    Nell'ambito di una successiva procedura di revisione, la Cassa svizzera
di compensazione ha richiesto documenti medici dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) di Messina. Gli atti non essendo pervenuti,
la Cassa, il 1o febbraio 1983, ha sollecitato l'ente assicurativo
sociale italiano, con la comminatoria che se entro il 31 maggio 1983 la
documentazione non fosse pervenuta, la rendita sarebbe stata soppressa.
Copia della comunicazione è stata notificata all'assicurato. Non avendo
l'INPS dato seguito alla richiesta, l'amministrazione ha con provvedimento
20 giugno 1983, notificato il 24 giugno seguente, disposto la soppressione
della rendita con effetto dal 1o luglio 1983. Nel provvedimento si
precisava quanto segue:

    "Il vostro caso sarà riesaminato non appena saremo in possesso della
   documentazione necessaria. Vi rimetteremo in seguito una nuova
   decisione."

    B.- Assistito dal Patronato INAL, Vito Mirabile ha adito la Commissione
federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
con un gravame per cui faceva valere che nessuna colpa poteva essergli
addebitata per il ritardo dell'INPS e chiedeva l'annullamento della
decisione amministrativa.

    Successivamente, il 15 luglio 1983, è pervenuta alla Cassa svizzera
di compensazione la chiesta documentazione.

    Sollecitato a sua volta dalla Cassa, il Patronato ha poi indirizzato
all'amministrazione documentazione economica.

    Il medico della Commissione dell'assicurazione per l'invalidità ha
ritenuto giustificata la soppressione della prestazione, parere questo
ribadito in fase di replica. Le prese di posizione del sanitario sono
state trasmesse dalla Cassa svizzera di compensazione alla Commissione
di ricorso a titolo di risposta al gravame.

    Per giudizio 27 gennaio 1984 la Commissione di ricorso, a tutela del
gravame, ha annullato la decisione impugnata.

    I primi giudici hanno osservato che solo tema litigioso era quello di
sapere se l'amministrazione poteva, visto il ritardo dell'INPS, sopprimere
la rendita erogata all'assicurato. Richiamata poi la giurisprudenza
pubblicata in DTF 107 V 24, la quale ammette un tale modo di procedere,
essi hanno ritenuto che comunque detta prassi era applicabile solo qualora
la mancata produzione di documenti fosse impedimento causale alla pronuncia
della decisione di merito; ciò non era del caso nella fattispecie, nella
misura in cui, dopo aver ricevuto la documentazione medica richiesta, la
Cassa svizzera di compensazione ha dovuto domandare la produzione di atti
economici, circostanza questa indicante che l'incarto non era comunque
"maturo" per una decisione di merito. L'amministrazione in sostanza
non era stata impedita unicamente in seguito alla mancata produzione dei
documenti medici, ragione per cui i requisiti per la soppressione della
rendita a titolo provvisorio non erano dati.

    D'altra parte, sempre secondo i primi giudici, il ricorso sarebbe stato
da accogliere in ogni modo dal momento che la decisione di soppressione
disattendeva le disposizioni sia dell'art. 88a cpv. 1 OAI, che prevede
l'esigenza di un miglioramento di almeno tre mesi, sia dell'art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI, giusta il quale la soppressione può avvenire solo
il primo giorno del secondo mese susseguente a quello dell'intimazione
della decisione.

    C.- La Cassa svizzera di compensazione interpone ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte chiedendo, in annullamento del giudizio
commissionale, il ripristino della decisione 20 giugno 1983. Fa
valere che se necessaria sarebbe stata una documentazione economica,
altrettanto indispensabile era quella medica, per cui erano adempiuti i
presupposti per la soppressione della rendita. Per quel che concerne la
data di soppressione, la Cassa nega che applicabili siano le disposizioni
richiamate dalla Commissione di ricorso, quando si tratti di soppressione
per mancata produzione di documenti.

    Mentre l'opponente postula la disattenzione del gravame, l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ne propone l'accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Oggetto della lite è solo il tema di sapere se la Cassa svizzera
di compensazione era legittimata, non avendo essa ricevuto gli atti
richiesti all'INPS, di sopprimere la rendita di cui era al beneficio
Vito Mirabile. Ora, secondo la giurisprudenza, a prescindere dai casi
di violazione dell'obbligo di informare, nella procedura di revisione
legittimo è il provvedimento con cui una cassa di compensazione sopprime
il versamento della prestazione assicurativa quando entro un termine
stabilito non le pervengono i documenti richiesti a tal fine con la
comminatoria che altrimenti la prestazione sarebbe soppressa. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha pure statuito che questo principio
generale trova applicazione nel procedimento di revisione non soltanto
in regime convenzionale ma anche nei confronti di assicurati svizzeri,
quando per le remore dell'assicurato medesimo o di un terzo (irrilevante
se privato o ente incaricato di mansioni pubbliche) la cassa sia posta
nell'impossibilità di tempestivamente decidere (DTF 107 V 24).

    Circa la natura del provvedimento amministrativo giova rilevare che non
si tratta di una decisione incidentale ma di una decisione finale munita
della condizione risolutiva per la quale una successiva edizione della
documentazione carente all'epoca del provvedimento già reso fa obbligo alla
cassa di compensazione di revocarlo e riformarlo quando la documentazione
prodotta contiene gli elementi che permettono un altro apprezzamento della
fattispecie o, nel caso contrario, di confermarlo, rendendo di conseguenza
una nuova decisione (vedi GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 141, e la giurisprudenza ivi citata).

Erwägung 2

    2.- Nell'evenienza concreta la Cassa, prevalendosi di questa
giurisprudenza, sostiene che erano dati i presupposti della soppressione
della rendita, non avendo dato l'INPS seguito nei termini fissati alla
sua diffida di presentare la documentazione sanitaria richiesta.

    Per la Commissione di ricorso, invece, i requisiti della
soppressione non erano adempiuti. Essa afferma che se è vero che i
chiesti atti sanitari non sono stati prodotti, è altrettanto vero
che gli organi dell'assicurazione hanno disatteso di tempestivamente
domandare la documentazione economica, pure necessaria ai fini della
decisione di merito. In sostanza, per i primi giudici, decisivo è che
l'amministrazione sia stata impedita di statuire non soltanto perché le
mancava la documentazione medica di cui si chiedeva la produzione, ma anche
poiché le difettavano i dati economici, domandati solo successivamente.

    Orbene non può essere negato che sulla semplice scorta degli atti
sanitari il caso non poteva essere deciso. È pacifico peraltro che
soltanto dopo aver ricevuto gli atti medici l'amministrazione ha fatto
produrre i documenti economici. Ma da queste circostanze non possono
essere dedotte le conseguenze volute dai primi giudici. In effetti, con
la giurisprudenza pubblicata in DTF 107 V 24 il Tribunale federale delle
assicurazioni intendeva semplicemente evitare all'amministrazione di dover
procrastinare per semplici ritardi amministrativi nella trasmissione degli
atti decisioni che si avvererebbero necessarie. Essa giurisprudenza non
voleva tuttavia prescrivere all'amministrazione il modo di procedere: essa
in particolare non si prefiggeva di subordinare il diritto della cassa di
emanare una diffida alla condizione che al momento di detta diffida fosse
richiesta tutta la documentazione necessaria per statuire. Gli organi
dell'amministrazione devono in effetti conservare in quest'ambito una
larga libertà trattandosi di organizzare l'istruttoria. Se manifestamente
non è lecito all'amministrazione di abusivamente chiedere un documento
di secondaria importanza, corredando la domanda di una comminatoria, e,
in caso di inadempimento, di sopprimere una prestazione, viceversa non
può essere fatto obbligo alla cassa di prevedere già all'inizio della
procedura quali siano tutti i possibili documenti necessari all'evasione
della pratica. Solo quando sono in possesso di certi elementi di base
gli organi dell'assicurazione possono valutare su quali punti e in quale
misura siano, se del caso, da far esperire accertamenti completivi.

    Non può pertanto essere mosso alcun appunto alla Cassa di aver
voluto prendere a base della procedura di revisione la documentazione
sanitaria. In funzione degli elementi contenuti nella stessa, essa
avrebbe potuto domandare o meno di completarla, chiedendo la produzione
di altri atti, e in particolare di quelli economici. Non essendole tale
documentazione medica pervenuta nei termini, l'amministrazione non poteva
procedere, per cui essa era legittimata a sopprimere la rendita ai sensi
della menzionata giurisprudenza. Il giudizio commissionale non è quindi
fondato su questo punto.

Erwägung 3

    3.- A titolo abbondanziale i primi giudici hanno osservato che la
decisione della Cassa svizzera di compensazione di soppressione non teneva
conto dei disposti di cui agli art. 88a cpv. 1 OAI - il quale segnatamente
dispone che la rendita può essere soppressa solo qualora il miglioramento
dell'assicurato sia durato tre mesi - e 88bis cpv. 2 lett. a OAI - giusta
cui la soppressione della rendita può essere messa in atto il più presto il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione -. La
Cassa svizzera di compensazione, di contro, allega che queste norme non
sarebbero richiamabili nell'ambito della giurisprudenza in DTF 107 V 24.

    Per quel che concerne l'art. 88a cpv. 1 OAI, la Corte non ha motivo di
scostarsi dal parere dell'amministrazione. Questa norma dispone che se la
capacità di guadagno dell'assicurato migliora o la grande invalidità di
cui è affetto si attenua, vi è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprima, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Essa in fine precisa poi che il miglioramento "lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare". Ora non si vede come detta norma potrebbe trovare applicazione,
quando si noti che l'esistenza del miglioramento cui la soppressione
della prestazione è subordinata non può essere conosciuta per il fatto
precisamente che difettano nell'inserto della causa i documenti necessari
per stabilire un giudizio di merito.

    Per quel che attiene all'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, il Tribunale
federale delle assicurazioni dissente invece dall'opinione della
ricorrente. Secondo questo disposto, la riduzione o la soppressione della
rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. In
sostanza questa norma, entrata in vigore il 1o gennaio 1983, scostandosi
dalla normativa vigente fino allora, garantisce un mese supplementare
di erogazione della prestazione, qualora questa debba essere ridotta o
soppressa. Esso disposto è inteso a permettere all'assicurato di prendere
le disposizioni che si impongono. Orbene si giustificano le stesse cautele
trattandosi di assicurati che si vedano sopprimere la rendita nell'ambito
della giurisprudenza in DTF 107 V 24. Infatti, se si tratta in pratica di
una sospensione del diritto e non di una soppressione vera e propria, come
rilevano amministrazione e Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
non deve essere disatteso che simile sospensione può essere successivamente
confermata, una volta pervenuti gli elementi permettenti una decisione
di merito. L'assicurato non si trova quindi in questa ipotesi in una
situazione sostanzialmente diversa da quella cui è confrontato nell'ambito
di una normale procedura di revisione. Nell'evenienza concreta, pertanto,
la Cassa non poteva dar effetto alla sua decisione di soppressione della
rendita prima del 1o agosto 1983, quando si ricordi che la stessa è stata
notificata il 24 giugno 1983.

    Viste queste ultime considerazioni, la giurisprudenza in DTF 107 V
29 giusta cui la seconda decisione può esplicare i suoi effetti nel tempo
al massimo fino alla data in cui venne prolata la decisione finale munita
della condizione risolutiva deve essere precisata, ritenuta l'entrata in
vigore dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, nel senso che esso secondo
provvedimento può esplicare i suoi effetti nel tempo al massimo sino
alla data di soppressione stabilita nella decisione finale munita della
condizione risolutiva.

Erwägung 4

    4.- Dato quanto precede, il giudizio querelato deve essere annullato
e la decisione amministrativa riformata nel senso che la soppressione
della prestazione assicurativa ha effetto solo dal 1o agosto 1983,
gli atti essendo da rinviare all'amministrazione, affinché essa, dopo
aver segnatamente sottoposto alla Commissione dell'assicurazione per
l'invalidità il parere del medico commissionale, renda una decisione
circa i presupposti materiali del diritto a rendita dell'assicurato.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel
senso che, annullato il giudizio querelato e riformata la decisione
della Cassa svizzera di compensazione nella misura in cui sopprime la
prestazione assicurativa prima del 1o agosto 1983, gli atti sono rinviati
all'amministrazione perché statuisca conformemente ai considerandi.