Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 281



111 II 281

56. Estratto della sentenza 21 maggio 1985 della I Corte civile nella
causa X e Y contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone
del Ticino e società anonima Z (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 704 OR und Art. 85 HRegV: Auflegung der Gewinn- und
Verlustrechnung und der Bilanz einer Aktiengesellschaft.

    1. Die Forderung des Gesuchstellers gegenüber der Gesellschaft
muss nicht bloss glaubhaft gemacht, sondern bewiesen werden, auch wenn
diesbezüglich nicht zu strenge Anforderungen gestellt werden; dasselbe gilt
für die Erhebung von Gegenforderungen durch die Gesellschaft (Präzisierung
der Rechtsprechung; E. 2).

    2. Das Handelsregisteramt oder die Aufsichtsbehörde haben den
rechtserheblichen Sachverhalt nach dem Untersuchungsgrundsatz von Amtes
wegen festzustellen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Il 13 settembre 1984, su istanza di X e Y, l'Ufficio del registro
di commercio di Lugano invitò la società anonima Z a depositare l'ultimo
bilancio e il conto profitti e perdite così com'erano stati approvati
dall'assemblea generale e firmati dall'amministrazione. Diffidata il 15
novembre successivo, la ditta rifiutò di consegnare i documenti sostenendo
di detenere anch'essa verso gli interessati un credito analogo a quello
vantato dai medesimi nei confronti della società. Pertanto, il 20 novembre
1984 l'Ufficio del registro di commercio trasmise la controversia al
Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza,
che il 27 novembre 1984 respinse la domanda di X e Y giudicando la loro
pretesa non dimostrata e in ogni modo compensabile.

    X e Y introducono il 19 dicembre 1984 un ricorso di diritto
amministrativo in cui chiedono che la decisione cantonale sia annullata,
che alla società anonima Z sia imposto di presentare i noti rendiconti
e che il Tribunale federale autorizzi la consultazione di questi atti.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- L'esame del conto profitti e perdite e del bilancio di una società
anonima che non pubblica tali consuntivi può essere domandato all'Ufficio
del registro di commercio da ogni persona che si dimostra creditrice della
società (art. 704 CO e 85 ORC). La giurisprudenza ha già avuto occasione
di stabilire che il credito verso l'azienda dev'essere non solo reso
verosimile, ma provato, quantunque non si pongano al riguardo esigenze
troppo severe (sul vecchio testo dell'art. 85 cpv. 1 ORC si veda DTF 78 I
174; cfr. altresì DTF 99 Ib 437 consid. 2; sentenze inedite del 7 novembre
1983 e 29 settembre 1983 in re O., del 20 maggio 1980 in re G., consid. 1).

    a) La pretesa in questione è fondata su tre riconoscimenti di
debito: due firmati dall'amministratrice unica della società anonima
Z per complessivi Fr. 50'000.-- e uno di Fr. 10'000.-- sottoscritto
dal marito di costei; nonostante un rimborso di Fr. 5'000.--, il mutuo
conseguito dalla società ammonterebbe tuttora a Fr. 55'000.--. La ditta
non contesta esplicitamente il mutuo: si limita a ribadire un credito
identico, basato su una fattura 16 aprile 1984, a sua volta dedotto in
esecuzione. Date simili premesse è indubbio che i ricorrenti possono
valersi degli art. 704 CO e 85 ORC, le due dichiarazioni rilasciate dalla
società per il tramite di una persona abilitata a rappresentarla bastando
pienamente a giustificare la richiesta litigiosa. Certo, i ricorrenti
non allegano una sentenza che rimuova l'opposizione sollevata dalla ditta
al loro precetto esecutivo, tuttavia un requisito del genere non appare
indispensabile né occorre attendere l'eventuale giudizio sul rigetto
d'opposizione per decidere se una domanda è conforme agli art. 704 CO e
85 ORC. Sotto questo profilo l'opinione dell'autorità di vigilanza non
può essere condivisa.

    b) Rimane da chiarire se la ditta ha fornito, nella specie, elementi
idonei a inficiare la qualità di creditore documentata dai ricorrenti. Ciò
si ravvisa, in genere, quando la società anonima eccepisce la compensazione
della pretesa o invoca un vizio di volontà, a meno che tali argomenti
si rivelino d'acchito insostenibili o privi di consistenza (DTF 78 I 174
consid. 4 i.f.). Nondimeno, se la ditta è libera di contrastare il debito
con i mezzi legali che più reputa opportuni, semplici affermazioni di
parte non possono definirsi sufficienti. Pronunciandosi in materia di
compensazione, il Tribunale federale ha già precisato che, per ostare
al diritto di consultare il conto profitti e perdite e il bilancio, la
pretesa avanzata dalla società non deve lasciar sussistere dubbi. Essa, in
altri termini, dev'essere confortata alla stregua del credito certificato
dal richiedente (sentenza citata in re G., consid. 2c). Ora, nel caso
specifico la società non ha affatto provato l'esistenza del credito in
compensazione. Una fattura e un precetto esecutivo (munito d'opposizione)
costituiscono meri atti unilaterali; quanto ai documenti esibiti, essi
si riferiscono a rapporti giuridici intercorsi fra i ricorrenti e terze
persone proprietarie di un immobile d'appartamenti a Pregassona. Nulla
avvalora l'evenienza, per contro, che la ditta sia titolare di un credito
verso i richiedenti. Mancando ogni equivalenza di prova - anzi, qualsiasi
prova - sulla pretesa compensativa, la domanda formulata dai ricorrenti in
base agli art. 704 CO e 85 ORC si palesa legittima e il gravame provvisto
di buon fondamento.

Erwägung 3

    3.- L'Ufficio federale di giustizia propone che la causa sia rimandata
all'autorità di vigilanza per completare l'istruttoria e statuire di
nuovo (art. 114 cpv. 2 OG). La prima indicazione può esimersi. È vero
che la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio,
stando al quale l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi di fatto
suscettibili di influire sulla decisione e assumere di sua iniziativa
le prove necessarie (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a edizione,
pag. 208 segg.; SCHWARZENBACH, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,
9a edizione, pag. 140 e 150; art. 18 della legge ticinese di procedura per
le cause amministrative; art. 12 PA). Se non che, il principio inquisitorio
non esonera l'interessato dal sostanziare le proprie tesi (DTF 109 II
398 consid. 2c con rinvio). La società anonima Z ha avuto facoltà di
dimostrare la contropretesa sul piano cantonale e federale; inoltre
dalle sue osservazioni non emerge l'esistenza di ulteriori documenti
atti a suffragare il credito compensativo, sicché l'assunzione di prove
supplementari non lascerebbe presagire chiarimenti di rilievo. L'autorità
di vigilanza deve così essere invitata a far rispettare, giusta l'art. 85
cpv. 3 ORC, la diffida emessa il 15 novembre 1984 dall'Ufficio del registro
di commercio di Lugano.

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è
rinviata all'autorità cantonale di vigilanza perché esiga, dato il caso
con ammende, che sia ottemperato alla diffida notificata alla società
anonima Z dall'Ufficio del registro di commercio di Lugano.