Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 III 33



111 III 33

7. Sentenza 10 aprile 1985 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
nella causa società anonima Y contro coniugi X (ricorso) Regeste

    Wechselbetreibung: Voraussetzungen, Gültigkeit des Titels, Erfordernis
des Wechselprotestes (Art. 177 und 178 Abs. 1 SchKG).

    1. Elemente, die der Betreibungsbeamte zu prüfen hat, bevor er
einem Begehren um Wechselbetreibung stattgibt; enthält der vorgelegte
Titel die vom Gesetz geforderten Angaben (Art. 991, 1096 und 1100 OR)
offensichtlich nicht, muss der Betreibungsbeamte die Wechselbetreibung
verweigern (Erw. 1).

    2. Die Vorlegung des Protestes (Art. 1034, 1098 und 1129 OR) ist
notwendig, falls die wechselrechtlichen Wirkungen, auf die sich der
Gläubiger beruft, davon abhängen: Titel und Protest bilden ein Ganzes,
das der Betreibungsbeamte in seiner Gesamtheit zu prüfen hat, wenn
es um die Feststellung geht, ob der Titel bei erster Betrachtung eine
Wechselbetreibung zulasse (Erw. 2a).

    3. Ein Wechsel, der den Namen des Bezogenen nicht enthält (Art. 991
Ziff. 3 OR), gilt nicht als Wertpapier (Art. 992 Abs. 1 OR) und kann,
da das Zahlungsversprechen fehlt (Art. 1096 Ziff. 2 und 1097 Abs. 1 OR),
auch nicht als Eigenwechsel betrachtet werden (Erw. 2b und 3).

Sachverhalt

    A.- I coniugi X hanno ottenuto il 12 agosto 1983 dall'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Bellinzona la notifica alla ditta Y S.A. di
un precetto esecutivo in via cambiaria die Fr. 200'000.-- più interessi
e spese. La domanda era corredata del seguente titolo:

    Lausanne, le 7 mai 1982                        B.P. Fr. 200'000.--

    Au 31 juillet 1983 veuillez payer cette lettre de change à l'ordre
   de M. et Mme X à Sementina/TI la somme de deux cent mille francs.

    Valeur en compte que passerez selon avis au Crédit Suisse Morges
   (firmato) Z.

    Il documento reca l'avallo della ditta Y S.A. Alla cambiale è allegato
un protesto per mancato pagamento.

    B.- Il 22 agosto 1983 la ditta escussa ha fatto opposizione e il giorno
medesimo è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, autorità di vigilanza, obiettando la nullità della cartavalore e
la mancata legittimazione a procedere dei coniugi X. La corte ha respinto
il reclamo il 22 febbraio 1985; ha rilevato che il titolo appare provvisto
di tutti i requisiti essenziali e che una maggior disamina delle censure
sarebbe spettata al giudice competente a statuire sull'opposizione.

    C.- Adito il Tribunale federale l'11 marzo 1985, la ditta Y
S.A. postula l'annullamento della sentenza impugnata e del precetto
esecutivo in via cambiaria. Con decreto del 18 marzo 1985 il Presidente
della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, accordato al ricorso
effetto sospensivo, ha conferito facoltà di risposta ai creditori
e all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona. Quest'ultimo si
riconferma nel proprio operato, rimettendosi in ogni modo al giudizio del
Tribunale federale. I coniugi X propongono invece di respingere il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Le pretese derivanti da cambiale, vaglia cambiario (pagherò) o
assegno bancario (chèque), anche se garantite da pegno, sono suscettibili
- qualora il creditore lo richieda - di esecuzione cambiaria, sempreché
il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento (art. 177 cpv.
1 LEF). Prima di dar seguito a una domanda siffatta l'ufficiale deve
verificare gli estremi dell'esecuzione cambiaria (art. 178 cpv. 1 LEF),
e cioè:

    a) che il debitore soggiaccia alla procedura di fallimento (art. 39
e 40 LEF);

    b) che il titolo esibito possegga tutti i requisiti essenziali di
una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario (art. 991,
1096 e 1100 CO);

    c) che il titolo costituisca un'obbligazione cambiaria del debitore;
ciò si riscontra - in genere - quando il debitore ha sottoscritto la
cambiale come traente, accettante (trattario), girante o avallante
(art. 1044, 1099, 1143 n. 12 CO). Il trattario (art. 991 n. 3 CO) che
non ha accettato la cambiale a norma dell'art. 1015 CO non ha contratto
alcuna obbligazione di cambio e non può in nessun caso essere escusso in
via cambiaria.

    (Si veda la circolare n. 23 del Dipartimento federale di giustizia e
polizia, del 3 settembre 1895, pubblicata in: HUGUENIN/BERTA, Raccolta
delle prescrizioni federali in tema di esecuzione e fallimento, Zurigo
1912, pag. 227; edizione francese in: JÄGER/KRAUSKOPF-PENEVEYRE, La
poursuite pour dettes et la faillite, 12a edizione, pag. 90 seg. e FF
1911 IV 43 seg.; edizione tedesca in: WALDER-BOHNER, Schuldbetreibung
und Konkurs, 11a edizione, pag. 447 segg. e BBl 1911 IV 41 seg.).

    Non incombe all'Ufficio d'esecuzione vagliare la fondatezza sostanziale
del titolo prodotto; se tuttavia il documento difetta, già manifestamente,
di esigenze formali, l'Ufficio deve rifiutare la notifica del precetto
esecutivo in via cambiaria (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 3a edizione, nota 12 al § 37; FAVRE, Droit des poursuites,
3a edizione, pag. 278 n. 3; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2a
edizione, vol. II, pag. 20 seg.; JÄGER, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, nota 1 ad art. 178 LEF;
DTF 67 III 152).

Erwägung 2

    2.- Nel caso specifico il titolo presentato dai creditori è designato
espressamente come cambiale (lettre de change); deve adempiere quindi i
requisiti dell'art. 991 CO. Ora, secondo la ditta escussa, il documento
non contiene l'indicazione del trattario (art. 991 n. 3 CO), il Credito
Svizzero di Morges essendo solo luogo del pagamento (art. 991 n. 5
CO). L'autorità cantonale e i creditori affermano invece che l'ente
chiamato a pagare è proprio tale istituto.

    a) Il testo della cartavalore è equivoco. La menzione relativa al
Credito Svizzero si trova bensì nello spazio riservato ordinariamente al
nome del trattario, ma la locuzione au "Crédit Suisse" può anche far parte
della frase "Valeur en compte que passerez selon avis". D'altro lato la
denominazione del trattario costituisce, nell'uso comune, un periodo a sé
stante che inizia di solito con una maiuscola; inoltre la preposizione "à"
riesce desueta nel francese corrente per indicare il destinatario di una
missiva. Sia come sia, il problema non può essere deciso sulla sola scorta
della cambiale. Questa, invero, è accompagnata dal protesto, atto senza
dubbio idoneo a precisarne il senso. Certo, la consegna del protesto non è
contemplata dall'art. 177 cpv. 2 LEF, nondimeno essa appare indispensabile
ove il protesto rappresenti la premessa degli effetti cambiari invocati
dal creditore (FRITZSCHE, op.cit., vol. II, pag. 19 n. 2 con richiamo
alla tesi di Isidor RIEMER, Die Wechselbetreibung, Zurigo 1923, pag. 39;
JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964,
pag. 285). È quanto avviene in concreto, l'esecuzione litigiosa fondandosi
sull'avallo prestato dalla ricorrente (art. 1034 in relazione con gli
art. 1020 segg. e 1044 CO). La cambiale e il protesto formano così un
insieme che dev'essere esaminato nel suo complesso per appurare se,
a prima vista, il titolo permetta un'esecuzione cambiaria.

    b) Nella specie il protesto fuga chiaramente l'ambiguità della
cambiale. Dallo stesso emerge che trattario e traente sono le
identiche persone, mentre il Credito Svizzero di Morges è semplice
luogo del pagamento. Dati simili presupposti l'ufficiale e l'autorità
di vigilanza non erano abilitati a scostarsi dal tenore dei documenti
acclusi alla domanda d'esecuzione, né potevano giudicare i medesimi in
base alla congettura che il protesto contenesse un errore, tale ipotesi
non trovando alcuna conferma evidente e indiscutibile. Anzi, come si è
illustrato, il protesto si dimostra un rimedio interpretativo di assoluta
validità, quanto meno dal profilo formale. La cartavalore in questione
risulta pertanto una cambiale tratta sul traente, circostanza lecita in
virtù dell'art. 993 cpv. 2 CO. Se non che, il trattario non figura per
nulla sul titolo, ove le persone traenti sono nominate una sola volta,
appunto in codesta loro qualità. Ne discende che il documento non può
raffigurare una cambiale (art. 992 cpv. 1 CO).

Erwägung 3

    3.- I creditori eccepiscono che, quand'anche non fosse una
cambiale, il titolo sarebbe in ogni modo un vaglia cambiario. La tesi
non ha consistenza. Intanto il documento non porta la designazione del
titolo (art. 1096 n. 1 CO), che è requisito essenziale (art. 1097
cpv. 1 CO); in secondo luogo, pur supponendo che l'uso del termine
"lettre de change" invece di "billet à ordre" sia dovuto a palese svista
(cfr. GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, 7a edizione,
pag. 834 n. 2b; DE SEMO, Trattato di diritto cambiario, 3a edizione,
pag. 266 n. 293), giova aggiungere che il documento manca altresì della
promessa incondizionata di pagare (art. 1096 n. 2 CO), la quale è a suo
turno elemento di validità (art. 1097 cpv. 1 CO). Un vaglia cambiario
che reca l'espressione 2veuillez payer" invece di "je payerai" senza
designazione di un trattario è, per vero, radicalmente nullo: esso non
vale come vaglia cambiario poiché è sfornito della promessa di pagare
e non vale come cambiale poiché non indica chi è chiamato al pagamento
(ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, Parigi 1938,
pag. 404). Non fondandosi su un titolo conforme all'art. 177 cpv. 1
LEF, la richiesta dei creditori non poteva quindi dar luogo a esecuzione
cambiaria.

Entscheid:

    Per questi motivi, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
                          pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso
che il precetto esecutivo in via cambiaria emesso il 12 agosto 1983
dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona è annullato.