Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IA 280



111 Ia 280

50. Estratto della sentenza 25 luglio 1985 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Y. contro X. e Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Zulässigkeit eines kantonalen Rechtsmittels: Willkür (Art.  153bis und
156 des Tessiner Gemeindeorganisationsgesetzes).

    1. Eine anders lautende kantonale Vorschrift vorbehalten, ist
es willkürlich, einen Privaten ohne vertretbaren Grund zur Beschwerde
zuzulassen gegen einen Entscheid der Aufsichtsbehörde über die Gemeinden,
wenn diese die vor der Anzeige bestehende Rechtslage nicht zu seinem
Nachteil geändert hat (E. 2a).

    2. Die fehlende Rechtsmittelbelehrung darf nicht zu einem
Rechtsnachteil für den Adressaten der Entscheidung führen, doch ihn
aufgrund dieses Mangels jederzeit zur Beschwerde zuzulassen, verstösst
gegen Art. 4 BV (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- X. è proprietario di uno stabile locativo nei pressi di
un fabbricato rustico, appartenente a Y., già adibito a stalla e in
seguito a magazzino di un'impresa edile. Il 23 marzo 1981 X. si è rivolto
all'autorità comunale perché ingiungesse a Y. di allontanare un cavallo
da sella custodito nello stabile. Il Municipio, dopo aver esperito un
sopralluogo, ha scritto il 22 aprile 1981 di non reputare necessaria
alcuna misura coercitiva, dato che l'animale non era fonte di odori. X. ha
insistito con altre lettere. L'esecutivo comunale si è riconfermato il
31 agosto 1981 nella precedente comunicazione. Il 14 novembre 1981 X. è
insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino con un "ricorso per
diniego di giustizia" in cui ha chiesto che a Y. fosse vietato l'uso
del rustico come stalla. Il governo, pronunciandosi quale autorità di
vigilanza sui Comuni, ha respinto la denuncia il 10 novembre 1981. X. ha
adito allora il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 2
febbraio 1983 ha accolto il gravame, invalidato la risoluzione governativa
e la decisione 22 aprile 1981 del Comune, rinviando gli atti al Municipio
per i provvedimenti del caso.

    Introdotto il 10 marzo 1983 un ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale, Y. ha postulato l'annullamento della sentenza in discorso per
violazione degli art. 4 e 22ter Cost.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente muove anzitutto una duplice critica d'arbitrio: da
un lato sostiene che i giudici cantonali avrebbero trasgredito apertamente
l'art. 153bis della legge organica comunale ticinese (LOC) nel definire
impugnabile una decisione emanata dall'autorità di vigilanza sui Comuni,
dall'altro afferma che il noto "ricorso per diniego di giustizia" proposto
dal vicino al Consiglio di Stato nemmeno poteva entrare in linea di conto
giusta l'art. 156 LOC, siccome tardivo. Conviene vagliare preliminarmente
simili rilievi formali, poiché, ove i medesimi si dimostrassero fondati,
il rimedio dovrebbe essere accolto senza esame di merito.

    a) In virtù dell'art. 153bis LOC le decisioni prese dal Consiglio di
Stato nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sui Comuni (art. 148bis
e 150 LOC) sono inappellabili; ha diritto di ricorrere al Tribunale
amministrativo, nondimeno, "chi è leso nei suoi legittimi interessi,
fatta eccezione per il Comune". Tale disposto può essere ragionevolmente
interpretato solo nel senso che, esclusa la possibilità per il Comune
di veder controllare in sede giudiziaria il provvedimento adottato dal
governo nei suoi confronti, il ricorso del privato cittadino è ricevibile
in quanto l'autorità di vigilanza abbia modificato - a scapito di costui
- la situazione giuridica preesistente alla denuncia. Questa, del resto,
è appunto la prassi del Tribunale amministrativo (v. Rivista di diritto
amministrativo ticinese 1981, pag. 34 n. 19), che corrisponde a quella
del Tribunale federale (DTF 109 Ib 250 consid. 3d, 104 Ib 241 consid. 2,
103 Ib 159 consid. 3, 102 Ib 84 consid. 3 per il ricorso di diritto
amministrativo; DTF 109 Ia 251 consid. 3 con rinvii e Rep. 1981 pag. 21
consid. 2 per il ricorso di diritto pubblico). Nel caso specifico la
corte cantonale si è posta in contraddizione manifesta con la sua stessa
giurisprudenza, senza neppure pretendere che occorresse un cambiamento
(cfr. DTF 108 Ia 125 consid. 2a, 109 II 175 consid. 2); inoltre ha
conferito all'art. 153bis cpv. 2 LOC una portata inconciliabile con
il testo, il fine e la sistematica legislativa, trascurando con ogni
evidenza che la risoluzione del Consiglio di Stato non implicava la
minima modifica giuridica a svantaggio del denunciante. Ne consegue che,
in ossequio all'art. 153bis LOC, il Tribunale amministrativo avrebbe
dovuto dichiarare irricevibile il gravame sottopostogli. Al riguardo la
sentenza in rassegna, che giunge all'esito opposto senza il conforto di
una spiegazione sostenibile, disattende l'art. 4 Cost.

    b) Rimane da chiarire se, assimilando il menzionato "ricorso per
diniego di giustizia" a un'impugnazione basata sull'art. 156 LOC - che
istituisce una via di ricorso ordinaria contro le deliberazioni degli
organi comunali - e rimproverando al Governo il mancato accoglimento del
gravame, la corte cantonale sia caduta ugualmente nell'arbitrio. Ora,
l'art. 26 cpv. 2 della legge ticinese di procedura per le cause
amministrative stabilisce, in effetto, che una decisione dev'essere
munita dei mezzi e dei termini di ricorso; il Tribunale amministrativo
ne ha desunto rettamente che la mancanza di simili indicazioni non
deve comportare per il destinatario pregiudizio veruno (in analogia
con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e
38 PA). Ciò non legittima l'interessato, tuttavia, a procrastinare
l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del
diritto esigono ch'egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele,
agisca con tempestività. In caso contrario il termine si ritiene decorso
(DTF 107 Ia 76 consid. 4a, 107 Ib 175 consid. 2c, 106 Ia 16 consid. 3,
102 Ib 91). Nell'evenienza concreta risulta che X. ha aspettato oltre
sei mesi prima di impugnare al Consiglio di Stato la decisione municipale
del 22 aprile 1981 limitandosi a insistere nel frattempo perché il Comune
mutasse parere. Tanto meno egli contesta gli argomenti esposti nel ricorso
di diritto pubblico circa le sue nozioni di diritto e la sua ex-carica
di consigliere comunale, che gli avrebbe permesso di conoscere, se non
altro, le modalità per aggravarsi al Consiglio di Stato. Equiparare,
in circostanze del genere, lo scritto del 14 novembre 1981 a un rimedio
tempestivo fondato sull'art. 156 LOC significa trascendere nell'arbitrio e
violare il principio della buona fede. A giusto titolo, quindi, il Governo
aveva trattato il "ricorso per diniego di giustizia" come una denuncia -
possibile in ogni tempo - all'autorità di vigilanza sui Comuni. La diversa
opinione del Tribunale amministrativo, insostenibile sotto il profilo
dell'art. 4 Cost., implica l'annullamento della sentenza querelata già
per ragioni di forma.