Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IA 251



111 Ia 251

43. Estratto della sentenza 8 marzo 1985 della I Corte di diritto pubblico
nella causa Comune di Barbengo contro Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino, Camponovo e Comune di Lamone (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Gemeindeautonomie im Bereich der Wohnsitzbestimmung? (Art. 64 BV,
Art. 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und Art. 23 ZGB).

    1. Legitimation der Gemeinden und öffentlichrechtlichen Körperschaften
zur staatsrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 88 OG im allgemeinen
(Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 2).

    2. Begriff der Gemeindeautonomie und Prüfungsbefugnis des
Bundesgerichts im Rahmen einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen
Autonomieverletzung; im Bereich der Wohnsitzbestimmung räumt das Tessiner
Recht so wenig wie im übrigen das Bundesrecht den Gemeinden Autonomie ein
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- Dario Camponovo, celibe, è insegnante di scuola elementare
presso il relativo Consorzio di Barbengo, Grancia e Carabietta.
Dal 1968 è domiciliato a Barbengo e nel 1973 ha locato un appartamento a
Lamone. Membro del consiglio comunale, egli presiede a Barbengo la società
di pallacanestro e fa parte del comitato direttivo di un'associazione
locale per la protezione dell'ambiente e della natura. Pranza e cena
regolarmente a Barbengo, ove è invitato dai genitori della fidanzata la
domenica e durante le feste infrasettimanali. Nel 1973 il Comune di Lamone
aveva chiesto alla cancelleria comunale di Barbengo il trapasso degli atti
di domicilio riguardanti Camponovo. Senza esito, finché nel febbraio 1981
lo stesso Comune di Barbengo ha invitato l'ufficio controllo abitanti di
Lamone a domandare il trasferimento di domicilio. Sentito l'interessato,
il Comune di Lamone vi si è opposto.

    Con istanza del 5 giugno 1981 il Municipio di Barbengo ha adito il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino perché accertasse, come autorità
di vigilanza sui comuni, il domicilio di Dario Camponovo. L'esecutivo
cantonale si è risolto il 15 febbraio 1984 per il Comune di Lamone;
nel contempo ha ordinato la radiazione dell'interessato dai cataloghi
elettorali di Barbengo e la sua iscrizione in quelli di Lamone. Il
28 febbraio 1984 Dario Camponovo è insorto al Tribunale cantonale
amministrativo, cui ha proposto di confermare il suo domicilio a
Barbengo. La corte ha accolto l'impugnativa il 3 aprile 1984.

    L'11 maggio 1984 il Comune di Barbengo ha introdotto al Tribunale
federale un ricorso di diritto pubblico per violazione della propria
autonomia. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si è rimesso al
giudizio del Tribunale federale. Dario Camponovo e il Tribunale cantonale
amministrativo hanno concluso per il rigetto di ogni censura. Il Comune
di Lamone non si è pronunciato sul rimedio.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- La legittimazione a deporre un ricorso di diritto pubblico
dev'essere verificata d'ufficio (DTF 110 Ia 74 consid. 1, 10 consid.
1a, 109 Ia 172 consid. 4a, 170 consid. 3a, 118 consid. 2, 93). Ora,
per giurisprudenza costante, la facoltà dell'art. 88 OG spetta alle
corporazioni di diritto pubblico solo eccezionalmente, quando siano
colpite da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti
giuridici o siano lese nella loro autonomia, esistenza o integrità
territoriale (DTF 109 Ia 174, 108 Ia 85 consid. 1b, 103 Ia 59 consid. 1, 68
consid. 1a). Nella seconda ipotesi una corporazione pubblica può criticare
anche l'inosservanza di taluni principi dedotti dall'art. 4 Cost., sempre
che la medesima sia intimamente legata alla trasgressione dell'autonomia,
esistenza o integrità territoriale (DTF 109 Ia 44 consid. 2a, 107 Ia 178
consid. 1a, 104 Ia 387 consid. 1, 127). Se l'autonomia sussista e sia
stata disattesa, è problema di merito, non di legittimazione (DTF 109 Ia
44 consid. 2a, 108 Ia 84 consid. 1a, 107 Ia 178 consid. 1a).

Erwägung 3

    3.- L'art. 5 cpv. 1 della legge organica comunale del Canton Ticino
(LOC) prescrive:

    È domiciliato in un comune il cittadino che vi risiede con
   l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

    Identica norma si ritrova all'art. 5 cpv. 1 della legge ticinese
sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE).
Secondo il ricorrente, "la concessione del diritto di cittadinanza rientra
nell'attività propria del Comune, il quale, in questo campo, ha notevole
libertà di decisione".

    a) È vero che il concetto di domicilio enunciato dall'art. 5 cpv. 1
LOC permette un certo margine d'apprezzamento. Ciò non basta tuttavia per
affermare che l'autorità di applicazione fruisce di una sfera autonoma
costituzionalmente protetta. Il Tribunale federale ha già avuto modo
di spiegare che un Comune beneficia di autonomia tutelabile con ricorso
di diritto pubblico solo ove l'ordinamento cantonale non contempli una
regolamentazione esaustiva e lasci al Comune un ragguardevole ambito di
indipendenza (DTF 109 Ia 45 consid. 2b, 108 Ia 193 consid. 3, 86 consid. 2,
76 consid. 2a, 108 Ib 238 consid. 3a). Poco importa che la materia in cui
il Comune pretende d'essere autonomo sia regolata dal diritto federale,
cantonale o comunale; è irrilevante altresì che la decisione impugnata
emani da un'autorità di ricorso o di sorveglianza. Decisiva è la latitudine
d'autonomia che la costituzione o la legislazione cantonale assicura al
Comune nella materia specifica (DTF 108 Ia 194 consid. 3). Da parte sua,
il Tribunale federale vaglia la decisione querelata con libero esame se la
disciplina che delimita l'autonomia del Comune è di diritto costituzionale;
se si tratta di una legge cantonale, invece, il Tribunale federale
limita la propria cognizione all'arbitrio (DTF 109 Ia 45 consid. 2b,
108 Ia 194 consid. 3, 76 consid. 2a, 104 Ia 138 consid. 3a, 45 consid. 1).

    b) In concreto né la costituzione ticinese, né la legge organica
comunale né - del resto - la legge sull'esercizio del diritto di voto,
sulle votazioni e sulle elezioni garantiscono ai Comuni la facoltà
di decidere autonomamente chi risieda nel comprensorio comunale con
l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Certo, il domicilio civile -
regolato in maniera esclusiva dall'art. 23 CC (art. 64 Cost. in relazione
con l'art. 5 cpv. 1 CC) - non tocca il diritto pubblico cantonale (art. 6
cpv. 1 CC) e non esclude, sotto questo profilo, una possibile autonomia
dei Comuni. Anche la circostanza per cui, stando alla corte cantonale, gli
art. 23 CC e 5 cpv. 1 LOC (rispettivamente 5 cpv. 1 LVE) coincidono nel
loro significato (cfr. Rivista di diritto amministrativo ticinese, RDAT,
1982 pag. 73 n. 30 consid. 4d) non preclude di per sé ogni potere normativo
o decisionale ai Comuni, quantunque in tema di concessione e rifiuto di
domicilio il Comune ticinese agisca per mera competenza delegata (BORGHI,
Giurisprudenza amministrativa ticinese, pag. 85 n. 214). Determinante è,
nella specie, che il diritto cantonale non conferisce ai Comuni alcuna
autonomia nella definizione del domicilio. Inoltre, pur prescindendo da
tale rilievo, vi sarebbe da chiedersi in che potrebbe consistere simile
autonomia: per vero, il solo fatto che due o più comuni siano abilitati
a pronunciarsi sul domicilio di uno stesso soggetto giuridico contraddice
a priori la nozione di sovranità (v. DTF 110 Ia 50).

    Dato che non si ravvisa, nel caso particolare, alcuna autonomia
comunale, un'eventuale violazione della medesima risulta esclusa
d'acchito. Non occorre quindi dirimere, nella prospettiva dell'art. 4
Cost., il merito della controversia, segnatamente le considerazioni
che hanno indotto la corte cantonale ad accertare il domicilio di Dario
Camponovo a Barbengo.

Entscheid:

                      Per questi motivi,
               il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.