Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 V 83



110 V 83

14. Estratto della sentenza del 13 aprile 1984 nella causa Pellanda
contro Cassa cantonale di compensazione e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Art. 9 Abs. 1 AHVG, Art. 17 AHVV. Einkommen aus selbständiger
nebenberuflicher Erwerbstätigkeit, die in der Vermietung einer im Hause
des Vermieters befindlichen möblierten Wohnung an Touristen besteht und
mehrmals während des Jahres erfolgt. Dieses Einkommen wird nicht als
Vermögensertrag betrachtet.

Sachverhalt

    A.- Mediante decisione del 10 dicembre 1982 la Cassa di compensazione
ha affiliato Valerio Pellanda in qualità di indipendente dal 1o gennaio
1977 e fissato il contributo AVS/AI/IPG dal 1o gennaio al 31 dicembre
1977 su un reddito medio di Fr. 3900.--, come indicato dall'Ufficio
di tassazione.

    B.- Valerio Pellanda è insorto contro il provvedimento amministrativo
con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo
l'annullamento della decisione. In sostanza l'insorgente ha addotto
di aver locato - a partire dal settembre 1977 - un appartamento di
vacanza di cui egli aveva indicato, nella dichiarazione d'imposta,
l'utile quale reddito della sostanza. L'autorità fiscale aveva invece
classificato l'entrata quale reddito aziendale. Chieste informazioni
all'amministrazione tributaria, quest'ultima gli aveva precisato che
comunque l'importo da solvere non sarebbe mutato. Secondo l'insorgente
doveva essere operata una distinzione tra la locazione di un appartamento
e l'attività di affittacamere. Benché la tassazione fosse cresciuta in
giudicato doveva pur essere stabilito se erano dati i presupposti per
un'imposizione contributiva.

    La Cassa di compensazione, nella risposta al gravame, ricordata
che l'attività dell'insorgente era iniziata nel settembre del 1977, ha
proposto di sostituire la decisione con altra che tenesse conto di un
periodo ridotto.

    Con giudizio dell'11 marzo 1983 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha parzialmente tutelato il gravame fissando l'obbligo di
contribuzione dell'insorgente per il periodo decorso dal 1o settembre
al 31 dicembre 1977. Per i primi giudici i proventi derivanti da
locazione di camere o appartamenti di vacanza costituivano un reddito
aziendale. L'insorgente, proprietario di un appartamento che veniva messo
a disposizione di turisti, rinnovando la locazione con persone diverse più
volte durante la medesima stagione, esercitava come tale una certa attività
di rigoverno, di ricerca di clienti e di amministrazione. Ininfluente era
sapere se egli non fosse titolare di un permesso di affittacamere, termine
che nel senso tecnico era da intendere inclusivo pure della locazione di
appartamenti di vacanza. Per i primi giudici il reddito aziendale esposto
in sede fiscale, corrispondente di regola al reddito netto considerato
dall'art. 9 LAVS, era stato rettamente posto dalla cassa alla base del
computo del contributo personale dovuto dall'insorgente.

    C.- Con il ricorso di diritto amministrativo Valerio Pellanda chiede
l'annullamento della decisione che fissa il periodo di contribuzione dal
1o settembre al 31 dicembre 1977 e implicitamente l'annullamento del
querelato giudizio. Adduce di aver nel 1976/77, costruendo la propria
casa, aggiunto un appartamento di 4 letti, successivamente locato a
turisti per periodi da 2 a 3 settimane. Per far conoscere l'appartamento
egli ha fatto inserzioni e si è iscritto al servizio alloggi dell'ente
turistico locale, pagando per questo servizio una tassa fissa oltre
alle tasse di soggiorno. Ne deduce che minima sarebbe l'attività svolta
per locare l'appartamento, non riconducibile a attività indipendente
nel senso indicato dalla Cassa di compensazione. Infatti, l'effettivo
lavoro sarebbe assolutamente irrilevante, quantificabile in pochi minuti
all'arrivo e alla partenza degli ospiti: a suo parere quindi non sarebbe
dato il presupposto di un'attività lucrativa. Precisa che il fisco
l'aveva inizialmente tassato per un reddito aziendale di Fr. 3350.--,
senza tener conto delle deduzioni. A seguito di un reclamo e poi di un
ricorso, la tassazione era stata modificata nel senso di un aumento del
reddito aziendale da un canto, ma di aumento delle deduzioni dall'altro,
in misura tale da comportare una diminuzione globale dell'imponibile. Per
il ricorrente le deduzioni avevano avuto luogo sul reddito complessivo
della sostanza, quindi anche dell'appartamento. Rifiuta di subire le
conseguenze del fatto che la tassazione, pur distinguendo reddito della
sostanza da reddito aziendale, operi una deduzione globale. A suo parere,
se del caso, il contributo sarebbe da versare sul reddito reale e non
su introiti gravati da oneri. Una volta ammortizzata la proprietà,
un eventuale reddito effettivo potrà essere soggetto all'AVS. Conclude
dichiarando incomprensibile come la Cassa di compensazione consideri un
reddito aziendale ciò che in effetti altro non sarebbe che un reddito della
sostanza e ravvisa, nel fatto che altre persone nella sua stessa condizione
non siano tenute a contribuire all'AVS, una violazione dell'art. 4 della
Costituzione. A sostegno del gravame produce documentazione fiscale.

    Cassa di compensazione e Ufficio federale delle assicurazioni sociali
propongono la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede
per lavoro a dipendenza d'altri. Per l'art. 17 OAVS è considerato reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente nel senso dell'art. 9
cpv. 1 LAVS il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e
nelle professioni liberali.

    Secondo l'art. 8 cpv. 2 LAVS (nel testo in vigore sino al 30 aprile
1978 ed applicabile in concreto) se il reddito di un'attività lucrativa
indipendente era inferiore a Fr. 2000.-- l'anno doveva essere versato un
contributo fisso di Fr. 78.-- l'anno e siffatto contributo era prelevato
solo a richiesta dell'assicurato se il reddito inferiore a Fr. 2000.--
l'anno proveniva da un'attività lucrativa indipendente accessoria.

Erwägung 4

    4.- Nell'evenienza concreta la Cassa di compensazione si è
basata, nel determinare il contributo personale del ricorrente,
sulla comunicazione del competente ufficio di tassazione. Essa si è
prevalsa nei suoi allegati dell'art. 23 cpv. 4 OAVS, giusta il quale
le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le
casse di compensazione. Mette conto di essere osservato che il vincolo
assoluto per le casse di compensazione e relativo per il giudice delle
assicurazioni alle indicazioni dell'autorità di tassazione è limitato
al reddito determinante e al capitale proprio investito nell'azienda
dell'assicurato. Detto vincolo non concerne invece la qualifica
contributiva del reddito e nemmeno lo statuto del contribuente e in
particolare non discrimina sempre il reddito di attività indipendente da
quello di attività dipendente e non permette di asserire se un assicurato
sia o meno tenuto a contribuire. Quindi spetta alle casse di compensazione,
in questo caso svincolate dalle indicazioni delle autorità fiscali, e sulla
sola scorta del diritto sull'AVS di stabilire la natura del reddito. È
comunque evidente che le casse di compensazione debbano agire in questo
modo e quindi procedere a ulteriori accertamenti solo nella misura in cui
possano insorgere dubbi seri sulla qualifica dell'assicurato. Necessari
sono comunque ulteriori chiarimenti ogni volta che si debba stabilire se
l'assicurato svolge o meno un'attività soggetta a contributi. Altrimenti
è lecito scostarsi dalle tassazioni cresciute in giudicato solo nella
misura in cui esse contengano errori manifesti e debitamente comprovati
che possano essere immediatamente corretti (DTF 106 V 130 consid. 1,
102 V 30 consid. 3a; RCC 1983 pag. 21 consid. 5).

Erwägung 5

    5.- La presente controversia verte, da un lato, sulla questione di
sapere come debba essere qualificato il reddito proveniente dall'attività
accessoria del ricorrente, dall'altro sulla determinazione, subordinata
alla soluzione del primo quesito, di tale reddito ai fini contributivi
nell'ambito dell'AVS/AI/IPG.

    a) È pacifico che il ricorrente dia in locazione - a titolo accessorio
- un appartamento ammobiliato a turisti. Irrilevante dal profilo delle
assicurazioni sociali è che - come asserito dal ricorrente stesso - ciò
possa aver luogo secondo il diritto cantonale senza il conseguimento di un
particolare permesso di affittacamere. Da detto profilo deve unicamente
essere stabilito se il reddito costituisca reddito della sostanza oppure
reddito aziendale, qualificabile come provento di un'attività lucrativa
indipendente esercitata a titolo accessorio.

    Il reddito netto derivante dall'amministrazione dei propri beni non è
soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG nella misura in cui tale attività non
ecceda la mera amministrazione degli stessi e non sia qualificabile come
attività lucrativa (STFA 1966 pag. 205, 1965 pag. 65; RCC 1979 pag. 270;
v. anche DTF 104 Ib 166 consid. 1a). Ne scende che il reddito di un
immobile si sottrae all'obbligo contributivo soltanto quando costituisca
provento della sola amministrazione dello stabile e non della destinazione
dello stesso ad attività che ne oltrepassi l'ambito acquistando così
carattere di reddito derivante dall'esercizio di un'attività lucrativa.

    Secondo la giurisprudenza la locazione di immobili con camere
e appartamenti ammobiliati oltrepassa di regola l'ambito della mera
amministrazione della sostanza ed è occupazione equiparabile all'esercizio
di un'attività a carattere lucrativo preponderante. Già i necessari
controlli del mobilio e il rinnovo periodico dei supellettili vanno oltre
il lavoro di ordinaria amministrazione di un immobile, motivo per cui in
questi casi ricorrono gli estremi di un'attività lucrativa indipendente,
il cui reddito è sottoposto all'obbligo contributivo (STFA 1965 pag. 65;
RCC 1965 pag. 36, 1952 pag. 89).

    In concreto, ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, nulla
immuta il fatto che il ricorrente sia locatore, a lato di un'attività
professionale quale dipendente a tempo pieno, di un solo appartamento
ammobiliato della casa di sua proprietà. Anche se per la locazione egli
ricorre ai servizi dell'ente turistico locale, l'attività da lui esercitata
e richiesta dalla locazione dell'appartamento, rinnovata a turisti più
volte all'anno, oltrepassa la mera amministrazione dei propri beni e deve
essere qualificata come attività lucrativa indipendente, il cui reddito
è soggetto a contribuzione ai sensi della LAVS.

    b) Rimane da esaminare se il reddito realizzato dal ricorrente
dal 1o settembre al 31 dicembre 1977 costituisca i 4/12 dell'importo
di Fr. 2000.-- (art. 8 cpv. 2 LAVS nel tenore allora vigente), il che
consentirebbe di assoggettarne a contribuzione la quota parte come fatto
dall'istanza cantonale in accoglimento della proposta della Cassa di
compensazione.

    Nella comunicazione del 2 giugno 1982 l'amministrazione tributaria ha
indicato un reddito proveniente da attività indipendente di Fr. 3900.--
per il 1977. Manifestamente si trattava degli esiti di una procedura
di ricorso conclusa il 18 gennaio 1982 e riassunta nella decisione
di tassazione definitiva resa alla stessa data. Da essa risulta che
il reddito aziendale è stato stabilito a Fr. 3900.--, quello della
sostanza a Fr. 5327.--, con una deduzione complessiva sul reddito della
sostanza di Fr. 12'562.--. Emerge comunque dal verbale del 18 gennaio
1982 che parte delle deduzioni, almeno quelle per acqua calda, erano
state operate sul reddito dell'appartamento di vacanza. Orbene, giusta
l'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo, tra l'altro, da tale reddito, le
spese generali necessarie per conseguirlo (lett. a) e un interesse del
capitale proprio investito nell'azienda (lett. e) fissato dal Consiglio
federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per
l'AVS, che nel tenore dell'art. 18 cpv. 2 OAVS vigente dal 1o gennaio
1976 ed applicabile in concreto era di un tasso del 6 1/2%.

    È evidente che l'esercizio dell'attività di locatore di un
appartamento ammobiliato di vacanza imponga un certo investimento di
capitale, determinate spese e che dal reddito lordo, per la mobilia,
debba essere operata una deduzione per l'ammortamento della stessa. In
concreto, la tassazione non indicava da un canto il capitale investito
nell'azienda, segnatamente quello essenzialmente destinato a permettere
la locazione dell'appartamento, né operando le deduzioni il fisco ha fatto
una distinzione tra quelle in generale necessarie a conseguire il reddito
della sostanza e quelle destinate a realizzare il reddito dell'attività
lucrativa accessoria esercitata dal ricorrente. Se questi elementi sono
irrilevanti ai fini della tassazione per l'imposta diretta, essi risultano
tuttavia di rilievo per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG.

    In queste condizioni questa Corte non può che confermare
l'assoggettamento a contribuzione del ricorrente ... e costatare la
carenza negli allegati di causa degli elementi necessari di giudizio
per definire l'ammontare del contributo personale dovuto dal ricorrente
come indipendente per il 1977. Si giustifica pertanto l'accoglimento
del gravame, l'annullamento del querelato giudizio, della decisione
amministrativa del 10 dicembre 1982 e il rinvio degli atti alla Cassa
di compensazione affinché, dopo complemento d'istruttoria, determini con
nuova decisione il contributo personale dovuto dal ricorrente sul reddito
realizzato nel 1977 con l'attività lucrativa accessoria come indipendente.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il querelato giudizio
dell'11 marzo 1983 e la decisione amministrativa del 10 dicembre 1982
annullati nel senso che gli atti vengono ritrasmessi alla Cassa di
compensazione per complemento d'istruttoria e nuova decisione secondo
i considerandi.