Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 V 389



110 V 389

63. Sentenza del 10 dicembre 1984 nella causa Balassi contro Cassa svizzera
di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI
per le persone residenti all'estero Regeste

    Art. 18 Abs. 2 BZP, Art. 35 Abs. 1 und 405 Abs. 1 OR. Stirbt
der Auftraggeber im Laufe des Prozesses und mangelt es an einer
diesbezüglichen Vereinbarung, so muss das Auftragsverhältnis in Beachtung
des Vertrauensschutzprinzips fortbestehen, wenigstens bis zu dem Zeitpunkt,
in welchem - nachdem die Erben ermittelt sind - abgeklärt ist, ob diese den
Prozess fortzuführen gedenken und wer gegebenenfalls hierzu ermächtigt ist.

Sachverhalt

       A.- Il cittadino italiano Claudio Balassi ha deferito una
decisione della Cassa svizzera di compensazione 2 luglio 1981 in tema di
assicurazione federale per l'invalidità con gravame alla Commissione
federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero.

    L'insorgente era rappresentato, sulla base di una regolare procura,
dal Patronato ACLI, sede di Ginevra.

    Il 15 ottobre 1982 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato
all'autorità di ricorso che l'insorgente era deceduto in data 22 ottobre
1981. Il giudice delegato si è quindi rivolto, il 21 ottobre 1982, agli
eredi Balassi, per il tramite della vedova Amelia Balassi, per sapere
se essi avessero inteso continuare il procedimento ricorsuale e se il
Patronato ACLI di Ginevra dovesse anche nel futuro essere considerato
rappresentante delle parti, assegnando per la risposta un termine
scadente il 22 novembre 1982, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe
stato ritenuto desistenza.

    Non avendo gli eredi dato seguito all'ordinanza, la Commissione di
ricorso ha, con giudizio 3 dicembre 1982, stralciato la causa dal ruolo.

    B.- Assistita dal Patronato INAC, Amelia Balassi interpone ricorso
di diritto amministrativo a questa Corte adducendo che essa, nel momento
in cui le venne intimata la comunicazione del giudice commissionale,
era in stato confusionale e quindi non in grado di reagire tempestivamente.

    La Cassa di compensazione opponente e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinunciano a determinarsi.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Oggetto della lite è unicamente la questione di sapere se a
ragione la Commissione di ricorso abbia stralciato la causa dal ruolo,
non avendo gli eredi dell'assicurato dato seguito all'intimazione del
giudice delegato.

Erwägung 2

    2.- a) La procedura davanti alla Commissione federale di ricorso in
materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero è disciplinata dalla
PA (art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d PA), legge questa che non regolamenta
la successione in lite nel caso di morte del ricorrente. Secondo l'art. 4
PA le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente
un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie a detta
legge. Ora giusta l'art. 6 PC il processo è sospeso per legge nei casi
specialmente previsti, come pure per la morte di una parte (cpv. 2)
e se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla
controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi
la causa viene stralciata dal ruolo (cpv. 4). In concreto legittimamente
quindi il giudice delegato della Commissione di ricorso si è prevalso
della PC per chiedere informazioni circa la prosecuzione della causa dopo
l'avvenuto decesso dell'insorgente.

    b) Rimane da esaminare se, avendo l'assicurato assegnato al Patronato
ACLI il mandato di rappresentarlo, pure a ragione l'autorità giudiziaria
di primo grado abbia notificato l'ordinanza agli eredi.

    Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 PA in ogni stadio del procedimento
la parte può farsi rappresentare. Giusta il cpv. 3 di questo articolo
fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con
il rappresentante. Infine, l'art. 38 PA dispone che una notificazione
difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Al riguardo
la giurisprudenza ha precisato che il fatto di comunicare una decisione
impugnabile alla parte stessa anziché al rappresentante è una notificazione
difettosa e non può cagionare alla parte alcun pregiudizio (DTF 99 V 177).

    È vero ora che la comunicazione del giudice delegato agli eredi non
configurava tecnicamente una decisione impugnabile; trattandosi tuttavia di
un provvedimento che in caso di mancato riscontro avrebbe comportato per
la parte un pregiudizio non altrimenti riparabile, i suesposti principi
possono comunque essere applicati.

    c) Decisivo ai fini di stabilire se la comunicazione sia stata
regolarmente notificata è determinare se il mandato con cui Claudio Balassi
aveva incaricato il patronato ACLI di rappresentarlo era decaduto con la
morte dell'interessato.

    L'art. 18 cpv. 2 PC - legge che, come è stato detto, è applicabile a
titolo sussidiario nell'ambito della PA - dichiara richiamabili le norme
del CO circa i limiti e l'estensione della facoltà di rappresentanza. Ora
per l'art. 35 cpv. 1 CO il mandato conferito per negozio giuridico cessa,
se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio,
con la morte del mandante. Questa regola è ribadita dall'art. 405 cpv. 1
CO relativo al mandato, il quale dispone che il rapporto si estingue
con la morte del mandante, salvo sempre che risulti il contrario dalla
convenzione o dalla natura dell'affare.

    Nulla predisponendo per il caso di morte la procura con cui Claudio
Balassi aveva incaricato il patronato ACLI di rappresentarlo, deve
essere esaminato il tema se la natura del rapporto giustificasse o meno
la continuazione del mandato dopo il decesso dell'interessato. Orbene
il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che in una procedura
giudiziaria il mandato dura oltre la morte del mandante e sino al termine
del procedimento (DTF 75 II 192, 50 II 30). La dottrina, pur alludendo
al fatto che alcune discipline processuali prevedono la decadenza
del mandato in caso di morte del rappresentante, approda alla stessa
soluzione ritenuta dal Tribunale federale quando si tratti di applicare
la PC (cfr. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione,
pag. 138; GAUTSCHI, Berner Kommentar VI/2, nota 5a ad art. 405 CO;

STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
2a edizione, ad § 37; WALDER-BOHNER, Zivilprozessrecht, 3a edizione,
pag. 150).

    La Corte non vede motivo di scostarsi in sostanza da questa prassi
in sede della presente vertenza, nel senso che essa, in caso di morte
del mandante nel corso di un procedimento, considera in mancanza di
convenzione al riguardo dover il rapporto di mandato in ossequio al
principio dell'affidamento sussistere, ciò per lo meno sino al momento in
cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare
la procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere.

Erwägung 3

    3.- Dato quanto procede deve essere concluso che l'ordinanza del
giudice delegato, malgrado il decesso dell'insorgente, sarebbe stata da
notificare al rappresentante e non già alle parti, cui da questo fatto
non può derivare nessun pregiudizio. In queste condizioni il querelato
giudizio non può che essere annullato, gli atti essendo da ritornare alla
Commissione di ricorso perché provveda all'intimazione di detta ordinanza
al rappresentante del defunto ricorrente.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato
il querelato giudizio, gli atti sono ritornati alla Commissione di ricorso
perché proceda conformemente ai considerandi.