Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 V 304



110 V 304

48. Estratto della sentenza del 19 novembre 1984 nella causa Pedroli contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Art. 47 Abs. 2 AHVG. Beginn der einjährigen relativen
Verjährungsfrist. Unter dem Ausdruck "nachdem die Ausgleichskasse
... Kenntnis erhalten hat" vom Sachverhalt, der zur Rückforderung
einer irrtümlich ausgerichteten Leistung berechtigt, ist der Zeitpunkt
zu verstehen, in welchem sich die Verwaltung von diesem Sachverhalt
hätte Rechenschaft geben müssen, wenn sie die unter den gegebenen
Umständen erforderliche Aufmerksamkeit aufgewendet hätte (Änderung der
Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) La lite, nel merito, verte unicamente sul punto della
prescrizione del diritto di esigere la restituzione di prestazioni
complementari, pacifico essendo che le prestazioni sono state versate
indebitamente.

    Giusta l'art. 27 OPC, per ciò che concerne la restituzione di
prestazioni complementari indebitamente riscosse sono applicabili per
analogia le prescrizioni relative alla LAVS. L'art. 47 cpv. 2 LAVS dispone:

    "Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a
   contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto
   conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento
   della rendita..."

    b) Nella fattispecie dev'essere stabilita la data di decorrenza del
termine di prescrizione ai sensi del precitato disposto dell'art. 47
cpv. 2 LAVS.

    Il Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato circa
la questione dell'inizio di tale termine in DTF 100 V 163. In questa
sentenza, confermando precedente giurisprudenza, la Corte ha affermato
che l'espressione "aver conoscenza" del fatto contenuta nella legge
significa "rendersi conto" della circostanza di cui si tratta. Per detta
giurisprudenza il termine di prescrizione di un anno comincia quindi a
decorrere dal momento in cui l'amministrazione si rende conto dell'indebito
versamento e non già da quando essa avrebbe oggettivamente potuto o dovuto
rendersi conto dell'errore commesso. Nel caso contrario, ha concluso
il Tribunale, sarebbe praticamente impossibile per l'amministrazione -
specie trattandosi di errori di calcolo, ove si deve sempre presumere
che gli organi dell'assicurazione avrebbero dovuto rendersene conto -
esigere, dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla decisione resa,
la restituzione delle prestazioni versate a torto.

    Nel ricorso di diritto amministrativo l'assicurato fa valere che la
soluzione ritenuta dal Tribunale federale delle assicurazioni può trovare
applicazione soltanto nelle fattispecie, come quella appunto oggetto della
vertenza in DTF 100 V 163, nelle quali il versamento indebito di cui si
chiede la restituzione è addebitabile agli organi dell'assicurazione, ma
non in quelle ove esso sia dovuto all'omissione di un fattore di calcolo
determinato da indicazioni incomplete o inesatte del richiedente. Per
l'assicurato, ritenere determinante il momento in cui l'amministrazione
effettivamente si rende conto dell'erronea indicazione del richiedente
potrebbe rendere illusoria la prescrizione di un anno prevista dalla
legge, dal momento che il termine di decorrenza della stessa non sarebbe
di principio mai accertabile.

    Le allegazioni del ricorrente giustificano un riesame della questione.

    Si pone quindi il tema di reperire una soluzione per l'evenienza, non
sottoposta finora all'esame del Tribunale federale delle assicurazioni, in
cui la restituzione sia imputabile a colpa del richiedente, soluzione che
rispetti il senso dell'art. 47 cpv. 2 LAVS. Ora, ritenuto che apparrebbe
poco felice dal profilo teorico e difficilmente realizzabile dal profilo
pratico riconoscere una diversa portata a questa stessa norma di legge
a seconda che alla base della restituzione vi sia un'omissione del
richiedente o un errore degli organi dell'assicurazione, la soluzione da
ricercare dovrà essere estesa pure ai casi nei quali l'indebito versamento
è riconducibile ad un errore dell'amministrazione, il che comporta una
modificazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 100 V 163.

    La Corte ritiene che soddisfa la duplice esigenza di rispettare il
senso dell'art. 47 cpv. 2 LAVS e di essere applicabile nelle possibili
due menzionate ipotesi contemplate da questo disposto la prassi vigente
relativa all'art. 82 cpv. 1 OAVS in materia di prescrizione del diritto
a risarcimento di danni, il quale fa capo alla stessa nozione di
"aver conoscenza" ritenuta all'art. 47 cpv. 2 LAVS, disposto questo
dell'ordinanza che recita:

    "Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la cassa di
   compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno
   dal momento in cui ha avuto conoscenza dei danni e, in ogni caso,
   decorsi cinque anni dal giorno in cui si sono avverati i danni."

    Secondo la costante giurisprudenza relativa a detta norma il momento in
cui si "ha conoscenza" significa in questo contesto il momento nel quale,
secondo le circostanze, ci si sarebbe dovuto accorgere, usando la dovuta
attenzione, del fatto giustificante il risarcimento (cfr. DTF 108 V 52
consid. 5 e sentenze ivi citate). L'estensione di questa interpretazione
in materia di restituzione dell'indebito, estensione che ovvia anzitutto
all'anacronismo consistente ad attribuire nell'ambito di uno stesso sistema
legale portata diversa ad uno stesso concetto, permette di raggiungere lo
scopo perseguito dal legislatore con l'adozione dell'art. 47 cpv. 2 LAVS,
ossia quello di obbligare l'amministrazione a dar prova di diligenza,
da un lato, e proteggere l'assicurato, qualora esso venga meno a questo
suo dovere di diligenza, d'altro lato.

    Giova comunque rilevare che le considerazioni contenute in DTF 100
V 163, relative alle difficoltà che soluzioni quali quella ora ritenuta
sono suscettibili di determinare per l'amministrazione nel chiedere la
restituzione di prestazioni indebite, non possono essere disattese. Per non
rendere illusoria la possibilità conferita agli organi dell'assicurazione
di esigere la restituzione di prestazioni versate a torto qualora essa
restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione -
per esempio in seguito ad un errore di calcolo - la presente nuova
giurisprudenza deve essere compresa nel senso che quale inizio del
termine di prescrizione è da ritenere non il giorno in cui l'errore è
stato commesso, bensì quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto, in
un secondo tempo - per esempio in occasione di un controllo contabile -,
con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, rendersi conto di tale errore.