Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IV 6



110 IV 6

3. Sentenza del 2 ottobre 1984 della Corte di cassazione nella causa
X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Art. 55 StGB. Vollzug der vom Richter angeordneten Landesverweisung.

    Will der des Landes Verwiesene nicht in seinen Heimatstaat
zurückkehren, so muss er in das Land seiner Wahl ausgewiesen werden, wenn
er über die erforderlichen Einreisepapiere und über genügend finanzielle
Mittel für die Reise verfügt. Dieses Recht kann nur aus schwerwiegenden
Gründen der öffentlichen Ordnung beschränkt werden.

Sachverhalt

    A.- Condannato dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino
alla pena di tre anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per la
durata di 15 anni, il cittadino italiano X. sarà liberato condizionalmente
il 16 ottobre 1984. Il 4 luglio 1984 X. chiedeva al Dipartimento di
giustizia del Cantone Ticino di poter abbandonare la Svizzera il giorno
della sua liberazione da un valico non confinante con l'Italia.

    Il Dipartimento di giustizia respingeva tale domanda. Esso rilevava
che X. non era oggetto di una domanda di estradizione da parte delle
autorità italiane né risultava ricercato da queste ultime. Egli non sarebbe
stato consegnato alla polizia italiana, bensì espulso da un valico ticinese
di sua scelta, con la possibilità di comunicare detto posto di frontiera
all'ultimo momento ed unicamente all'agente di polizia che lo avrebbe
accompagnato al confine. Contro questa decisione X. è insorto con ricorso
di diritto amministrativo, chiedendo che essa sia annullata a che sia
ordinato al Dipartimento di giustizia di accogliere la sua istanza.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

    a) Il ricorrente adduce che l'interesse pubblico svizzero è adempiuto
ove la persona espulsa esca dalla Svizzera e non vi ritorni per la durata
dell'espulsione; a tal fine sarebbe indifferente se l'uscita abbia luogo
verso un paese piuttosto che verso un altro.

    b) Il Tribunale federale non ha mai avuto sin qui occasione di
pronunciarsi espressamente sulla questione se una persona colpita da
espulsione giudiziaria possa scegliere liberamente il paese dove intende
recarsi uscendo dalla Svizzera. In DTF 103 Ib 22 esso si è limitato
a stabilire che l'espulsione di uno straniero la cui estradizione
sia stata rifiutata dalla Svizzera è consentita soltanto verso una
frontiera differente da quella dello Stato che ne aveva invano chiesto
l'estradizione. Alla fattispecie della negata estradizione può essere
assimilata quella in cui appaia verosimile che lo Stato che ricerca
l'espellendo si astenga intenzionalmente dal chiedere la sua estradizione,
nel convincimento che le autorità svizzere lo espellerebbero comunque
verso di esso.

    c) Il legislatore federale non ha disciplinato in alcun modo
l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria. In tali condizioni il principio
della libertà personale non può essere limitato più di quanto sia
strettamente necessario. Ciò significa, in concreto, che ove l'espellendo
non intenda ritornare nello Stato di cui è cittadino, egli deve essere
espulso verso lo Stato (confinante o non confinante) di sua scelta,
sempreché ne abbia la possibilità, ossia disponga di un documento di
viaggio che lo autorizzi ad entrarvi e di mezzi finanziari sufficienti
per pagarsi il viaggio colà. Tale suo diritto può essere limitato solo
da gravi ragioni di ordine pubblico. Questa situazione particolare non
appare data nella fattispecie, in cui essa non è stata fatta valere né
dall'autorità cantonale, né da quella federale, chiamata ad esprimersi
sul ricorso. Discende da quanto sopra che il gravame va accolto e che
va consentito al ricorrente di lasciare la Svizzera attraverso un valico
autorizzato di sua scelta, a sue spese e purché disponga di un documento
di viaggio che gli permetta di entrare nello Stato di sua scelta.