Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 264



110 II 264

53. Sentenza 20 giugno 1984 della I Corte civile nella causa Depos City
Discount S.A. contro Elio e Silvana Palmerini (ricorso per riforma) Regeste

    Ausschluss eines Lohnzuschlags für Überzeitarbeit (Art. 321c Abs. 3
OR, Art. 13 ArG).

    Der Ausschluss eines Lohnzuschlags für Überzeitarbeit kann einem
schriftlichen Vertrag auch durch Interpretation entnommen werden. Ein
Verzicht im voraus auf einen solchen Zuschlag muss indes zu der im Vertrag
vorgesehenen Tätigkeit in Beziehung stehen und kann nicht eine zusätzliche,
andersartige Beschäftigung betreffen, umso weniger wenn diese beträchtliche
Mehrarbeit mit sich bringt.

Sachverhalt

    A.- Nel dicembre del 1978 Depos City Discount S.A. ha affidato ai
coniugi Elio e Silvana Palmerini la gerenza di uno snack-bar situato
al culmine della strada cantonale del Monte Ceneri, in territorio di
Rivera. Da marzo a giugno 1979 i coniugi Palmerini hanno gestito anche,
per la stessa società, un chiosco all'interno dell'esercizio pubblico. Dopo
aver disdetto per il 31 agosto 1979 ogni rapporto contrattuale, i coniugi
Palmerini hanno sollecitato invano il versamento di provvigioni sulla
cifra d'affari e indennità per ore straordinarie e congedi. Con giudizio
del 29 luglio 1983 il Pretore di Lugano-Campagna ha respinto un'azione
degli assuntori chiedente a Depos City Discount S.A. il pagamento di
Fr. 15'952.35 più interessi.

    B.- Statuendo il 17 novembre 1983, la II Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino ha accolto invece la domanda dei coniugi
Palmerini e condannato Depos City Discount S.A. a corrispondere
Fr. 15'952.35 più interessi al 5% dal 31 agosto 1979. L'importo è così
suddiviso:

    721 ore supplementari a Fr. 16.-                Fr. 11'536.--

    33,5 giorni di libero non goduti a Fr. 117.-         3'919.50

    saldo (non contestato) delle provvigioni sulla

    cifra d'affari                                         496.85
                                                     -------------
                                                     Fr. 15'952.35

    La corte ha osservato, in sintesi, che il contratto di gerenza
stipulato nel dicembre 1978 soggiaceva al diritto del lavoro, non alle
norme sul mandato. Agli attori, quindi, le predette indennità spettavano
per legge.

    C.- Il 23 gennaio 1984 Depos City Discount S.A. ha introdotto al
Tribunale federale un ricorso per riforma nel quale riconosce a Elio e
Silvana Palmerini un credito di Fr. 11'408.35 con interessi al 5% dal
31 agosto 1979; per il resto conclude al rigetto dell'azione. Il debito
ammesso risulta dal seguente calcolo:

    437 ore supplementari a Fr. 16.-                 Fr.  6'992.--

    33,5 giorni di libero non goduti a Fr. 117.-          3'919.50

    saldo (non contestato) delle provvigioni sulla

    cifra d'affari                                         496.85
                                                      --------------
                                                      Fr. 11'408.35

    Gli attori non hanno risposto al gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorso per riforma è esperibile, il valore litigioso
avendo raggiunto - davanti all'ultima giurisdizione cantonale - il
limite dell'art. 46 OG. Quanto all'oggetto della causa, sola questione
è l'aumento salariale dovuto dalla ricorrente per ore supplementari;
la natura del contratto di gerenza e l'indennità per giorni di libero
non concessi sono, in questa sede, fuori discussione.

    a) La corte cantonale ha stabilito che l'esercizio dello
snack-bar richiedeva la presenza alterna degli attori nove ore al
giorno. L'assunzione del chiosco ha comportato un maggior lavoro di sette
ore giornaliere lungo tutto il periodo dell'apertura (103 giorni), con
l'impossibilità per gli stessi gerenti di avvicendarsi nella conduzione
dell'esercizio pubblico. Questa attività suppletiva doveva essere
retribuita conformemente all'art. 321c cpv. 3 CO e 13 cpv. 1 LL: se è
vero, infatti, che le parti possono escludere - in forma scritta - ogni
indennità per lavoro straordinario, è altrettanto vero che ciò vale solo
nella misura in cui il lavoro complessivo non ecceda il massimo settimanale
di 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b LL). Nella specie il contratto di gerenza
stipulato nel dicembre 1978 contravveniva al diritto imperativo federale
sulla durata del lavoro: la clausola secondo cui "le ore straordinarie,
giorni di congedo e vacanze sono già considerati nella retribuzione
globale" non poteva così essere applicata.

    b) La ricorrente eccepisce, prevalendosi degli art. 27 LL e 25
dell'ordinanza II per l'esecuzione della LL (RS 822.112), che la durata
massima del lavoro settimanale nelle piccole aziende è di 63 ore, non di
50. L'attività supplementare prestata dagli attori sarebbe pertanto di
437 ore, non di 721. La maggiorazione dello stipendio deve attenersi a
simile computo.

Erwägung 2

    2.- L'art. 321c cpv. 3 CO autorizza le parti a sopprimere,
segnatamente con accordo scritto, l'obbligo che incombe al datore di
lavoro di rimunerare le ore straordinarie oltre al salario pattuito. La
disposizione è, giusta l'art. 361 CO, inderogabile. Per di più, l'art. 342
CO riserva il diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. A sua
volta l'art. 13 LL prevede che il datore di lavoro deve corrispondere un
supplemento salariale per il lavoro straordinario. Le relazioni fra le
norme predette non sono chiare. La dottrina, del resto, non è unanime
sulla possibilità di escludere una retribuzione particolare per lavoro
straordinario, né sulla portata dell'art. 13 LL e sul suo carattere
imperativo anche dopo l'entrata in vigore della novella 25 giugno
1971 riguardante il contratto di lavoro (si confrontino BERENSTEIN, La
nouvelle réglementation du contrat de travail, objectif de la revision et
expériences, pag. 3; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a
edizione, note 11 segg. ad art. 321c CO; MATHIAS MÜLLER, Überstunden, in:
Kuhn, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, vol. 2, n. 6/4.1;
REHBINDER, Arbeitsgesetz, 3a edizione, pag. 59 seg. e Schweizerisches
Arbeitsrecht, 7a edizione, pag. 40 seg.; SCHWEINGRUBER, Commentaire du
contrat de travail selon le code fédéral des obligations, Berna 1975, nota
4 ad art. 321c CO; STAEHELIN in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, note 20
segg. ad art. 321c CO; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht,
3a edizione, note 4 segg. ad art. 321c CO; VISCHER, Der Arbeitsvertrag,
in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, pag. 279 segg., soprattutto
pag. 344 seg.). Comunque sia, il problema non dev'essere risolto, e nemmeno
è necessario esaminare se la corte cantonale si sia espressa rettamente in
proposito. La clausola contrattuale che esonera la ricorrente dal pagamento
del lavoro straordinario è, invero, senza rilievo per la fattispecie.

Erwägung 3

    3.- Il contratto di gerenza firmato dalle parti nel dicembre 1978
concerne esclusivamente lo snack-bar "sito al culmine della strada
del Monte Ceneri"; non contiene richiami al chiosco, affidato agli
attori solo in seguito, nel marzo 1979. I fatti accertati dai giudici
di secondo grado (art. 63 OG) non alludono a un'eventuale appendice
scritta, conforme all'art. 321c CO, stipulata successivamente per la
conduzione del chiosco, né assumono che la volontà interna delle parti
fosse quella di includere il chiosco nell'ambito della gestione originaria
e di estendere così la menzionata clausola - che nega ogni compenso per
lavoro straordinario - alla gestione di entità diverse dall'esercizio
pubblico (art. 18 CO). Premesso che non sussiste il minimo indizio in
tal senso, rimane da chiedersi se la conduzione del chiosco non soggiaccia
alla ricordata clausola interpretando in buona fede il negozio giuridico
del dicembre 1978 (sull'esegesi dei contratti in genere si veda DTF 107
II 163 consid. 6b con rinvii). Ora, i fatti rilevabili dalla sentenza
impugnata non permettono di desumere che la citata clausola dovesse
essere compresa in questo modo. Oltre a ciò, la rinuncia anticipata
alla rimunerazione per lavoro straordinario va posta in rapporto con
l'attività prospettata nel contratto, le parti potendo ritenere a
priori che ipotetiche prestazioni supplementari abbiano a rientrare
nel normale lavoro, retribuito con lo stipendio convenuto (REHBINDER,
Schweizerisches Arbeitsrecht, loc.cit.). Ma una rinuncia anticipata non
può essere presunta per un'occupazione completamente dissimile, tanto
meno ove essa implichi un aumento di lavoro considerevole. Appurato come,
per la gestione del chiosco, gli attori non abbiano inteso rinunciare
alla tutela dell'art. 321c CO, è superfluo verificare se simile rinuncia
non sia soggetta ugualmente alla forma scritta.

    Se ne conclude che il credito vantato dagli attori sgorga da un
contratto di lavoro autonomo a norma degli art. 320 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CO,
non da una pretesa per lavoro straordinario giusta l'art. 321c CO. L'esito
cui sono pervenuti i giudici d'appello, secondo i quali le ore profuse
dagli attori nella conduzione del chiosco dovevano essere retribuite, resta
nondimeno corretto. Sulla circostanza che gli attori abbiano lavorato,
al chiosco, 7 ore giornaliere per 103 giorni, non v'è divergenza.

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.