Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 III 81



110 III 81

22. Estratto della sentenza 3 agosto 1984 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa M. contro E. (ricorso) Regeste

    Art. 197, 199, 206 und 219 SchKG.

    Mit der Eröffnung des Konkurses geht der Anspruch auf Verwertung
bereits gepfändeter und vom Schuldner veräusserter Grundstücke auf die
Konkursmasse über, und zwar so wie er zu Gunsten der Pfändungsgläubiger
bestand (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano 1 (UEF) ha fatto
pignorare in via rogatoria diversi immobili. Dopo il pignoramento il
debitore ha venduto parte dei fondi, malgrado la limitazione della facoltà
di disporre; i trapassi sono stati iscritti nel registro fondiario. Dopo il
decesso del debitore, è stata ordinata la liquidazione della successione
in via fallimentare e l'UEF ha respinto una domanda di vendita presentata
dalla creditrice, per il motivo che dopo l'apertura del fallimento tutti
i beni pignorati e non ancora realizzati sono devoluti alla massa in
applicazione degli art. 197 e 199 LEF, ovunque si trovino.

    Il reclamo presentato dalla creditrice è stato respinto il 5 luglio
1984 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
ticinese, la cui decisione è stata impugnata con ricorso al Tribunale
federale. Il ricorso è stato respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerato in diritto:

Erwägung 1

    1.- Nella causa trattata in DTF 67 III 33, la debitrice aveva
venduto a suo figlio beni immobili pignorati in precedenza e gravati
da una restrizione della facoltà di disporre; in seguito al fallimento
della debitrice, l'ufficio dei fallimenti aveva chiesto la radiazione
dell'annotazione nel registro fondiario, alla quale si erano però opposti
i creditori che avevano ottenuto il pignoramento: le autorità esecutive
avevano respinto il loro reclamo. Il Tribunale federale ha premesso che,
secondo la giurisprudenza allora in vigore, il creditore conserva il
diritto di far realizzare a suo favore anche i beni venduti dal debitore
dopo l'esecuzione del pignoramento, ma prima del fallimento. Questa
soluzione favorisce in modo eccessivo il creditore in questione, per cui
il Tribunale federale ha riesaminato l'intera questione, giungendo alla
conclusione che, dal momento della dichiarazione del fallimento, il diritto
alla realizzazione dei beni pignorati ed alienati passa alla massa, così
come esisteva a favore dei creditori pignoranti. Il Tribunale federale ha
rilevato che la chiave del problema risiede nell'art. 206 LEF, secondo il
quale tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e,
di conseguenza, l'esecuzione collettiva sostituisce quella individuale:
questo principio vale anche per i creditori a beneficio d'un pignoramento
anteriore su beni alienati dal debitore prima del fallimento perché,
d'un canto, l'art. 199 LEF non riserva quest'eventualità ma distingue
solamente i beni realizzati da quelli che non lo sono ancora e, d'altro
canto, l'art. 219 LEF, che domina la materia fissando l'ordine nel quale
i creditori devono essere soddisfatti, non concede alcun privilegio ai
creditori pignoranti (DTF 67 III 36 consid. 1).

    La ricorrente chiede la realizzazione a suo favore dei beni che,
secondo le iscrizioni nel registro fondiario, sono proprietà di terzi:
essa afferma che la sentenza del Tribunale federale è contraddetta da
decisioni posteriori e criticata in dottrina, per cui merita riesame.

Erwägung 2

    2.- La ricorrente menziona DTF 93 III 55, per giustificare che
non appartengono alla massa i beni alienati prima dell'apertura del
fallimento. Il riferimento è però manifestamente errato. In quell'occasione
il Tribunale federale ha in realtà ribadito che l'art. 206 LEF racchiude
un principio basilare del diritto fallimentare: esecuzioni individuali
possono sussistere esclusivamente se tendono alla realizzazione di un pegno
(non d'un oggetto pignorato) appartenente a un terzo oppure di beni sui
quali il debitore vanta un diritto di comproprietà o di proprietà comune
(consid. 1 e 3), circostanze che non si verificano nella fattispecie. La
tesi della ricorrente è invece smentita da una sentenza più recente, nella
quale è stato confermato che, in virtù dell'art. 199 LEF, l'apertura del
fallimento toglie ai creditori pignoranti il privilegio d'essere tacitati
con la realizzazione dei beni pignorati a loro favore, anche trattandosi
d'immobili iscritti nel registro fondiario a nome di terzi (DTF 99 III 14
consid. 2; il Tribunale federale ha altresì precisato che in questa ipotesi
la massa diviene titolare della pretesa obbligatoria di rivendicazione,
non dei beni medesimi: il problema esula però dall'esecuzione pendente
davanti all'UEF e riguarda piuttosto la procedura di liquidazione della
successione del debitore deceduto).

    Quanto alla dottrina, la ricorrente sembra aver confuso l'esecuzione
in via di pignoramento (Betreibung auf Pfändung) con l'esecuzione in via di
realizzazione del pegno (Betreibung auf Pfandverwertung). Tutti gli autori
citati nel ricorso si riferiscono all'eccezione menzionata sopra, secondo
la quale possono sussistere, accanto alla procedura fallimentare, le
esecuzioni tendenti alla realizzazione di pegni appartenenti a terzi, non
al debitore fallito: così JÄGER/DAENIKER, Praxis, 1947, vol. I, art. 206
n. 2; JÄGER/DAENIKER, ed. tascabile del 1950, art. 206 n. 2; FRITZSCHE,
1955, pag. 54; BLUMENSTEIN, 1911, pagg. 700/701. L'ultimo di questi autori
non poteva del resto criticare una sentenza che il Tribunale federale non
aveva ancora emanato, mentre i primi due rinviano espressamente a DTF 67
III n. 11 (pag. 33). Infine JÄGER, 1911, art. 206 n. 2, esprime dubbi
sulle critiche formulate contro la prassi del Tribunale federale allora in
vigore - che consentiva nelle note circostanze esecuzioni individuali -
ma si chiede a sua volta se dette esecuzioni non divengano caduche per
il subentro della massa nei diritti dei creditori pignoranti.

    Ne discende che non v'è motivo di scostarsi dalla prassi del Tribunale
federale, cambiata in DTF 67 III 33 e confermata implicitamente in DTF
99 III 14 consid. 2. L'UEF ha rifiutato con ragione la realizzazione
degli immobili fatti pignorare dalla ricorrente e venduti dal debitore
prima dell'apertura del fallimento: l'autorità cantonale di vigilanza
non ha di conseguenza violato il diritto esecutivo. Come s'è detto,
non deve essere esaminato in questa sede se l'ufficio incaricato della
liquidazione della successione del debitore abbia proceduto in conformità
con la giurisprudenza riassunta sopra.