Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IB 319



110 Ib 319

54. Estratto della sentenza 19 ottobre 1984 della II Corte di diritto
pubblico nella causa X. SA, Y. e Z. c. Amministrazione federale delle
contribuzioni (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens;
Meldeverfahren zur Erfüllung der Steuerpflicht.

    1. Gratisaktien unterliegen dieser Steuer gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. b
VStG und 20 Abs. 1 VStV (E. 3).

    2. a) Voraussetzungen, unter denen die Steuerpflicht durch Meldung
der steuerbaren Leistung erfüllt werden kann (Art. 20 VStG, 24 ff. VStV);
Merkmale dieses Verfahrens (E. 4, 5 und 6a).

    b) Die Eidgenössische Steuerverwaltung, welche im Meldeverfahren
darüber zu befinden hat, ob die Empfänger der steuerbaren Leistung ein
Recht auf Rückerstattung der Steuer haben, und namentlich, ob dieses
Recht nicht gemäss Art. 23 VStG verwirkt ist, hat nur eine beschränkte
Prüfungsbefugnis; die in diesem Punkt zuständigen kantonalen Behörden
werden durch den Entscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht
gebunden (E. 6b); Verhältnisse im beurteilten Fall (E. 6c).

    3. Fälligkeit der Steuer; Zeitpunkt, ab dem Verzugszinsen geschuldet
sind. Reformatio in peius des angefochtenen Entscheids (E. 8).

Sachverhalt

    A.- In data 15 marzo 1976, l'assemblea generale straordinaria
della X. SA in Lugano decise di aumentare il capitale sociale; le nuove
azioni, al portatore, vennero liberate mediante incorporazione degli
utili aziendali accumulatisi fino al 31 dicembre 1975. Questo aumento fu
dichiarato all'Amministrazione federale delle contribuzioni lo stesso 15
marzo 1976, senza specificare tuttavia che le nuove azioni erano state
emesse gratuitamente, ossia liberate con i fondi della società.

    Con scritto del 27 aprile 1976, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni comunicò alla ricorrente che la liberazione di diritti
di partecipazione con mezzi propri della società è equiparata ad una
distribuzione di dividendi e soggiace all'imposta preventiva del 35%
giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. b LIP e 20 cpv. 1 OIP; essa invitò pertanto
la società a dichiarare la prestazione imponibile e a versare l'imposta
dovuta, pregandola inoltre di comunicarle tempestivamente se, in luogo
e vece del pagamento dell'imposta, fosse intenzionata a domandare la
procedura di notifica ai sensi degli art. 20 LIP e 24 e segg. OIP. Questa
richiesta rimase tuttavia senza riscontro e l'ammontare d'imposta non
venne pagato.

    Dopo ripetute diffide, sfociate anche nell'inflizione di multe
d'ordine, la X. SA inoltrò istanza all'Amministrazione federale delle
contribuzioni per essere ammessa alla procedura di notifica, precisando
con questa che gli azionisti Y. e Z. avevano beneficiato il 15 marzo
1976, sotto forma di azioni gratuite, d'una prestazione lorda di
Fr. ... ognuno. L'istanza della ricorrente venne respinta dapprima con
comunicazione del 25 ottobre 1979 ed in seguito con decisione formale
del 28 marzo 1980, ove l'Amministrazione federale delle contribuzioni
ribadì che la X. SA doveva pagare immediatamente a titolo d'imposta
preventiva sull'aumento gratuito del capitale sociale la somma di Fr.
..., oltre le spese esecutive e gli interessi del 5% dal 28 novembre
1979, e che tale imposta doveva essere addossata agli azionisti. Questa
decisione - notificata anche ai signori Y. e Z. il 19 agosto successivo -
venne confermata su reclamo il 30 aprile 1981.

    B.- Con atti separati, la X. SA e gli azionisti Y. e Z. introducono
tempestivo ricorso di diritto amministrativo contro la decisione su reclamo
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, protestando tutti spese
e ripetibili: i ricorrenti chiedono al Tribunale federale di annullare
la decisione impugnata (conclusione n. 1), di autorizzare la società
a soddisfare la sua obbligazione fiscale, in relazione all'intervenuto
aumento del capitale sociale con emissione d'azioni gratuite, mediante
la procedura di notifica della prestazione imponibile (conclusione n.
3), e d'accertare infine che gli azionisti hanno diritto al rimborso
dell'imposta preventiva dovuta a dipendenza dell'assegnazione di dette
azioni gratuite in occasione del precitato aumento del capitale sociale
(conclusione n. 2).

    L'Amministrazione federale delle contribuzioni postula la reiezione
dei ricorsi.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- I ricorrenti non contestano che l'attribuzione delle azioni
gratuite interamente liberate, intervenuta il 15 marzo 1976, soggiaccia
all'imposta preventiva. A ragione. In effetti, codeste azioni sono
oggetto dell'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, fra cui
rientrano in modo particolare le parti di utile e tutti gli altri redditi
provenienti da azioni emesse da società anonime svizzere (art. 4 cpv. 1
lett. b LIP): considerate prestazioni valutabili in denaro corrisposte
dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, che non hanno il
carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti
all'atto della prestazione, le azioni gratuite sono inoltre espressamente
menzionate quale reddito imponibile di azioni dall'art. 20 cpv. 1 OIP,
la cui conformità alla legge è già stata sancita più volte dal Tribunale
federale (DTF 95 I 600/601 consid. 1; ASA 41.58).

Erwägung 4

    4.- In tema d'imposta preventiva l'obbligazione fiscale, che
spetta al debitore della prestazione imponibile (art. 10 cpv. 1 LIP),
ovvero alla società anonima in caso d'emissione di azioni gratuite,
può essere soddisfatta sia col pagamento dell'imposta stessa, sia con
la notifica della prestazione imponibile (art. 11 cpv. 1 LIP). La prima
eventualità costituisce la regola, la seconda l'eccezione: in effetti,
se si prescinde dal caso delle prestazioni d'assicurazione (art. 19 LIP),
per i redditi di capitali mobili il contribuente può essere autorizzato a
soddisfare la sua obbligazione mediante notifica soltanto se il pagamento
della relativa imposta causa complicazioni inutili o rigori manifesti;
i casi nei quali tale particolare procedura è ammessa sono determinati
dall'ordinanza (art. 20 LIP). Ora, facendo uso di questa competenza
conferitagli dal legislatore, il Consiglio federale ha fissato in modo
esaustivo i casi d'applicazione, stabilendo fra l'altro che la società
può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni
fiscali tramite la notifica della prestazione imponibile quando si dia
emissione o aumento del valore nominale di azioni mediante scioglimento
di riserve della società (art. 24 cpv. 1 lett. b OIP). Nonostante la sua
formulazione potestativa, questa norma non lascia all'autorità fiscale
alcuna discrezionalità, ma conferisce invece al contribuente un vero
e proprio diritto alla procedura di notifica, allorché le condizioni
dette soggettive dell'art. 24 cpv. 2 OIP sono beninteso anch'esse
adempiute (DTV 94 I 473/75 consid. 2; PFUND, Verrechnungssteuer I, n. 6
all'art. 20). Codesta procedura può infatti esser ammessa, secondo la
precitata disposizione, soltanto se è accertato che le persone a carico
delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita, ovverosia i beneficiari
della prestazione, avrebbero diritto al suo rimborso, ai termini della
legge o dell'ordinanza, e se il loro numero non supera venti persone;
ora, se si prescinde da quest'ultima limitazione, che è legata a esigenze
pratiche e amministrative (PFUND, n. 12 all'art. 20), la prima di queste
condizioni assume una particolare rilevanza, essendo volta ad impedire che
la procedura di notifica comprometta le finalità dell'imposta preventiva
e ad assicurare quindi, in altre parole, che l'imposta stessa venga
ritenuta a carico dei frodatori svizzeri e degli stranieri (PFUND,
n. 11.1 all'art. 20).

    A proposito di questa particolare procedura, già ammessa in certi
casi sotto l'impero della vecchia normativa, in base ad una circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 1o marzo 1955 (PFUND,
pag. 491 in alto), giova ancora rilevare che essa non muta alcunché sul
principio dell'assoggettamento all'imposta dei redditi di capitali mobili,
né sul diritto al rimborso dell'imposta stessa, ma costituisce una semplice
agevolazione che arreca anche al contribuente e al destinatario della
prestazione imponibile un certo vantaggio materiale (FF 1963, pag. 1567,
ad art. 19 del progetto di legge).

Erwägung 5

    5.- Prescindendo dal numero massimo dei beneficiari della prestazione,
manifestamente rispettato nella fattispecie, la procedura di notifica
potrebbe esser ammessa - come s'è visto - soltanto se codesti beneficiari
avessero diritto al rimborso dell'imposta, ove questa fosse stata
loro addossata conformemente all'art. 14 LIP. L'art. 24 cpv. 2 OIP
rinvia dunque agli art. 21 e segg. LIP ed esige in primo luogo che i
i beneficiari appartengano alla categoria degli aventi diritto giusta
l'art. 22 LIP ed abbiano altresì avuto il diritto di godimento sui valori
patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile, al momento della
scadenza della prestazione imponibile (art. 21 cpv. 1 lett. a LIP). Ora, le
persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla
scadenza della prestazione imponibile, avevano il domicilio in Svizzera
(art. 22 cpv. 1 LIP). Inoltre, facendo uso della competenza conferitagli
dal capoverso 2 dello stesso disposto, il Consiglio federale ha regolato il
diritto al rimborso delle persone in soggiorno, stabilendo che chiunque è
assoggettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale
cantonale, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, ha diritto al
rimborso dell'imposta preventiva se la prestazione imponibile è maturata
nel periodo del suo assoggettamento (art. 51 cpv. 1 OIP); per contro,
una persona fisica che, secondo la legislazione fiscale cantonale, non
è assoggettata illimitatamente alle imposte cantonali, ma che, in forza
delle disposizioni di legge, deve pagare imposte federali, cantonali o
comunali sui redditi colpiti dall'imposta preventiva o sulla sostanza da
cui detti redditi provengono, ha diritto - sino a concorrenza di tali
imposte - al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi, se
la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento
(art. 51 cpv. 2 OIP).

    Nel caso in esame, la questione di sapere se gli azionisti Y. e Z. -
che non avevano domicilio in Svizzera nel mese di marzo del 1976 - fossero
imponibili illimitatamente o limitatamente nel Cantone Ticino giusta la
cessata legge tributaria dell'11 aprile 1950 è tutt'altro che pacifica alla
luce dei considerandi della decisione impugnata e delle argomentazioni dei
ricorrenti, e non si può escludere in modo particolare che, a quell'epoca,
essi appartenessero unicamente alla cerchia degli aventi diritto ad un
rimborso limitato giusta l'art. 51 cpv. 2 OIP: ora, in quest'ipotesi,
ci si potrebbe seriamente chiedere se la richiesta della società d'essere
ammessa alla procedura di notifica non dovesse essere respinta, secondo il
senso dell'art. 24 cpv. 2 OIP, poiché nel caso di specie il diritto dei
beneficiari al rimborso poteva semmai esser accertato solo per l'imposta
federale diretta dovuta sulle azioni gratuite. Ai fini del giudizio,
questa duplice questione - invero delicata - può tuttavia rimanere aperta
poiché il rifiuto della procedura di notifica appare giustificato in casu
per altri motivi.

Erwägung 6

    6.- Con la decisione impugnata l'Amministrazione federale delle
contribuzioni ha respinto l'istanza della ricorrente poiché gli azionisti
Y. e Z. avevano perso il diritto al rimborso dell'imposta preventiva
giusta l'art. 23 LIP, avendo essi omesso di notificare le azioni da loro
possedute al 1o gennaio 1977, risp. le azione gratuite ricevute nel 1976,
nell'ambito della loro dichiarazione ai fini dell'IDN 19o periodo inoltrata
il 3 marzo 1977.

    a) Come già s'è visto, l'ammissione della procedura di notifica dipende
dal diritto al rimborso dei beneficiari della prestazione imponibile
(art. 24 cpv. 2 OIP), diritto che è disciplinato dagli art. 21 e
segg. LIP. Ora, limitatamente alle persone fisiche, che qui interessano,
l'art. 23 LIP sancisce la perdita del diritto al rimborso per chiunque,
contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiari alle autorità
fiscali competenti un reddito colpito dall'imposta preventiva o la sostanza
da cui esso proviene. Ne consegue che se il beneficiario della prestazione
imponibile non ha il diritto al rimborso, ovvero lo perde per non aver
adempiuto agli obblighi di dichiarazione che gl'incombevano, la procedura
di notifica non può essere ammessa e la società deve pagare l'imposta e
trasferirla al beneficiario conformemente agli art. 12 e segg. LIP. Questa
conclusione discende dal testo stesso dell'art. 24 cpv. 2 OIP, è conforme
al senso dell'art. 20 LIP e alle finalità dell'imposta preventiva, ed
è confortata infine anche dagli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 4 OIP, da cui
si evince - almeno implicitamente - che i destinatari della prestazione
che hanno perso il diritto al rimborso debbono sottostare ad una doppia
imposizione, pagando sul reddito di capitali mobili sia l'imposta diretta,
sia l'imposta preventiva.

    b) Secondo il testo dell'art. 24 cpv. 2 OIP, la procedura di
notifica è ammessa quando è accertato che i beneficiari della prestazione
avrebbero diritto al rimborso dell'imposta. Ciò non significa tuttavia
che l'Amministrazione federale delle contribuzioni - chiamata a statuire
sull'istanza di notifica, rispettivamente sull'obbligo della società
di pagare l'imposta secondo la procedura ordinaria, giusta gli art. 41
LIP e 25 cpv. 2 OIP - debba pronunciarsi in modo definitivo e vincolante
anche sul diritto al rimborso dei beneficiari. La decisione su tal punto,
che verte anche sulla questione della perenzione ai sensi dell'art. 23
LIP, va richiesta e compete infatti alle autorità fiscali del Cantone,
e più precisamente all'ufficio cantonale dell'imposta preventiva (art. 30
cpv. 1 LIP e 51 cpv. 3 OIP; art. 52 cpv. 2 LIP), che deve verificare le
informazioni fornite dall'istante o da terze persone (art. 48 e 49 LIP),
accertare la fattispecie e prendere tutti i provvedimenti necessari
a stabilire esattamente il diritto al rimborso (art. 50 cpv. 1 e 52
cpv. 1 LIP); inoltre, la risoluzione dell'ufficio è poi suscettibile
d'essere impugnata con i rimedi previsti dagli art. 53 e 54 LIP, in base
alle prescrizioni della procedura tributaria cantonale (art. 55 LIP),
e contro la decisione della commissione di ricorso - che dev'essere
indipendente dall'amministrazione (art. 35 cpv. 2 LIP) - è esperibile
infine il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta
gli art. 56 LIP, 97 e 98 lett. g OG. Ne consegue in tali circostanze che
l'Amministrazione federale delle contribuzioni - chiamata a determinarsi
nel senso dell'art. 25 cpv. 2 OIP - non può manifestamente pregiudicare
la decisione sul diritto al rimborso della competente autorità cantonale,
e ciò tanto più ove si consideri che essa non dispone nemmeno di grandi
ragguagli sulla tassazione cantonale del reddito e della sostanza e che,
in questa particolare fase della procedura, ancora non sono accertati
tutti gli elementi di fatto che sono determinanti per la questione della
perenzione: ciò significa in altre parole che l'Amministrazione federale
delle contribuzioni deve procedere ad un semplice esame sommario di tale
questione pregiudiziale e che le sue conclusioni non possono assolutamente
vincolare le autorità cantonali preposte all'evasione delle istanze
di rimborso. Del resto, un esame approfondito ed esaustivo di siffatta
questione non è neppure necessario alla luce dell'art. 24 cpv. 2 OIP poiché
la procedura di notifica dev'essere rifiutata ove non sia appurato che
le persone, a carico delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita,
avrebbero diritto al rimborso: ora, se questo diritto non può essere
senz'altro accertato poiché i beneficiari potrebbero manifestamente
averlo perso in virtù dell'art. 23 LIP, la procedura di notifica non
potrà essere ammessa e l'obbligazione fiscale dovrà essere soddisfatta
nell'ambito della procedura ordinaria, col pagamento dell'imposta ed il
relativo trasferimento ai beneficiari; e a questo punto, i destinatari
della prestazione imponibile dovranno rivolgersi all'autorità cantonale
competente, che si pronuncerà sul loro diritto al rimborso in modo
definitivo e vincolante, riservato beninteso il ricorso alla commissione
cantonale e al Tribunale federale giusta gli art. 54 e 56 LIP.

    Da quanto sopra discende che lo stesso Tribunale federale, allorché
è investito con un ricorso di diritto amministrativo rivolto contro il
rifiuto della procedura di notifica, deve limitare anch'esso il proprio
potere d'investigazione su tal punto e vagliare unicamente se, in base ad
un sommario esame, sussistono sufficienti elementi per concludere che i
beneficiari della prestazione imponibile potrebbero aver perso il loro
diritto al rimborso, ovverosia in altre parole che questo diritto non
risulta senz'altro accertato.

    c) Nel caso in esame, i requisiti della procedura di notifica non
erano adempiuti poiché l'Amministrazione federale delle contribuzioni
poteva legittimamente ritenere che gli azionisti Y. e Z. avessero perso
il loro diritto al rimborso in virtù dell'art. 23 LIP.

    ca) Malgrado il tenore letterale di codesta norma, il diritto
al rimborso è considerato perento non solo quando l'interessato,
contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità
fiscali competenti un reddito già colpito dall'imposta preventiva,
ma anche quando il beneficiario della prestazione non indica redditi a
proposito dei quali l'imposta preventiva è richiesta solo in seguito,
dopo l'inoltro della dichiarazione (cfr. ASA 49.218 consid. 1). In
questo contesto, giova rilevare inoltre che il Tribunale federale ha
sinora lasciato aperta la questione di sapere se la perdita del diritto
al rimborso possa intervenire soltanto quando l'omessa dichiarazione è
riconducibile a colpa del richiedente, vale a dire quantomeno a negligenza,
o possa subentrare invece anche quando l'indicazione del reddito colpito
dall'imposta preventiva è stata tralasciata senza colpa veruna (ASA
49.219/20 consid. 5 e riferimenti).

    cb) Nella concreta fattispecie l'Amministrazione federale delle
contribuzioni si è basata giustamente sull'imponibilità dei ricorrenti Y. e
Z. ai fini dell'imposta per la difesa nazionale, a cui erano assoggettati
illimitatamente dal momento in cui essi avevano dimorato nella Svizzera
esercitandovi un'attività lucrativa (art. 3 n. 1 lett. b DIN), e questo
assoggettamento si estendeva ovviamente a tutti i redditi colpiti da
detta imposta e quindi anche alle azioni gratuite, che costituiscono
reddito imponibile ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c DIN (DTF 85 I
117 consid. 1; ASA 33.212/13 consid. 1; MASSHARDT, Wehrsteuerkommentar,
n. 77 all'art. 21). D'altra parte l'Amministrazione federale delle
contribuzioni ha fatto riferimento anche alla dichiarazione presentata
dai ricorrenti il 3 marzo 1977, ove essi avrebbero dovuto indicare tutti
gli elementi di reddito e di sostanza, ivi compresi i fattori ritenuti
non imponibili, in ossequio alle prescrizioni degli art. 85 cpv. 1 e 86
cpv. 1 e 2 DIN, risp. 163 cpv. 1 e 2 in comb. con gli art. 4 e 241 della
nuova legge tributaria cantonale del 28 settembre 1976 (cfr. RTT 1983,
pag. 58 consid. 4b): sennonché, queste dichiarazioni d'imposta sono state
riempite invece in modo palesemente difettoso, trascurando le avvertenze
riportate sul formulario per i contribuenti con domicilio all'estero o
in altri cantoni.

    Ora, pur ammettendo che la perdita del diritto al rimborso possa
subentrare soltanto se il beneficiario della prestazione ha agito
con colpa, nella concreta fattispecie si può pressoché ritenere che
i ricorrenti Y. e Z. abbiano omesso di dichiarare le azioni gratuite
attribuite loro nel 1976 finanche intenzionalmente. In effetti, tutta
l'operazione conclusasi con l'aumento del capitale sociale intervenuto il
15 marzo 1976, aumento che essi hanno voluto come azionisti proprietari
ognuno del 50% delle azioni, mirava manifestamente a dissimulare i loro
diritti di partecipazione nella società ed i ricorrenti - come azionisti e
condirettori di una ditta svizzera - non potevano certo pretendere d'essere
tanto inesperti in materia tributaria da venir meno ai più elementari
obblighi di dichiarazione, ove il loro proposito non fosse chiaramente
quello di nascondere al fisco sia la loro partecipazione azionaria, sia
l'attribuzione delle azioni gratuite emesse il 15 marzo 1976. D'altra
parte, dopo le inequivocabili richieste inviate dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni alla società e alla di lei fiduciaria fin dal
27 aprile 1976, Y. e Z. dovevano manifestamente conoscere le conseguenze
fiscali dovute ad un'eventuale omissione, cosicché la loro pretesa d'aver
inoltrato una dichiarazione incompleta in assoluta buonafede appare,
nelle circostanze concrete, addirittura pretestuosa.

    cc) Vero è che, in data 13 marzo 1979, i ricorrenti hanno dichiarato
all'autorità fiscale d'aver sottratto all'imposizione le azioni della
X. SA, facendo atto di resipiscenza attiva, e che tale autorità ha
provveduto in seguito ad annullare le tassazioni eseguite il 16 marzo
ed il 20 aprile 1978 sulla scorta di codeste dichiarazioni incomplete,
sostituendole con due nuove tassazioni, comprensive del capitale azionario
e del reddito proveniente dalle azioni gratuite. Questa circostanza è
tuttavia ininfluente.

    Secondo costante giurisprudenza, infatti, il beneficiario della
prestazione imponibile perde il diritto al rimborso quando il reddito
colpito dall'imposta preventiva non viene indicato nell'ambito della prima
dichiarazione consecutiva alla scadenza della prestazione stessa o comunque
anteriormente alla crescita in giudicato della tassazione ordinaria; una
denuncia spontanea degli elementi di reddito e di sostanza sottaciuti,
fatta dopo la crescita in giudicato della tassazione, non può invece
sopprimere gli effetti della perenzione, ancorché possa esser tenuta
in linea di conto per l'imposizione del reddito e della sostanza, ad
esempio nell'ambito di una revisione o di una procedura contravvenzionale
(ASA 41.321 consid. 3, 35.243 consid. 1, 25.374 consid. 2). Ora, in
concreto i ricorrenti sono stati tassati per il 1977 - in base alla loro
dichiarazione incompleta del 3 marzo dello stesso anno - sul solo reddito
da attività dipendente e queste tassazioni sono passate in giudicato,
per Y. 30 giorni dopo la notificazione e per Z. dopo l'evasione di un
reclamo ove pretese addirittura di non essere azionista della società:
ne consegue che la denuncia spontanea del 13 marzo 1979, fatta allorché
le tassazioni a conguaglio erano divenute da tempo definitive, ha certo
condotto in casu ad una rettifica di dette tassazioni, preceduta anche
dall'apertura di una procedura di contravvenzione, ma non ha invece
potuto influire sulla decadenza del diritto al rimborso secondo l'art.
23 LIP e la relativa prassi del Tribunale federale. Stando così le cose,
e ritenuto altresì che l'Amministrazione federale delle contribuzioni
doveva procedere ad un semplice esame pregiudiziale di tale questione, la
perdita di codesto diritto può essere ammessa in casu con un alto grado
di probabilità poiché il contrario non risulta dagli atti e poiché non
spetta al Tribunale federale di vagliare in questa sede se, in un caso
come quello in rassegna, la perenzione del diritto al rimborso intervenga
sempre, senza possibili eccezioni.

    cd) Se ne deve concludere che il diritto al rimborso dei ricorrenti
Y. e Z. non era affatto accertato nel concreto caso conformemente
all'art. 24 cpv. 2 OIP e che il rifiuto della procedura di notifica sfugge
dunque manifestamente alla critica ricorsuale.

    d) Y., Z. e la X. SA pretendono altresì che la denuncia spontanea
del 13 marzo 1979, con la conseguente avvenuta imposizione del provento
delle azioni gratuite, sarebbe stata fatta dagli azionisti nella radicata
convinzione di poter ottenere il rimborso dell'imposta, onde il diniego
di questo diritto sarebbe costitutivo nelle circostanze concrete d'un
formalismo eccessivo. Queste allegazioni sono inconferenti per più di
un verso e non meritano particolare commento. Per tacere del fatto che
l'asserita convinzione manifestata dai ricorrenti è assai poco verosimile,
basta osservare che una decisione presa dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni per salvaguardare l'adempimento dell'obbligo fiscale
mediante pagamento dell'imposta, in ossequio alle prescrizioni di legge,
non configura certo un eccesso di formalismo, che il rifiuto della
procedura di notifica non pregiudica neppure la decisione sul diritto
al rimborso degli azionisti, decisione che - come s'è visto - compete
alle autorità cantonali, e che i ricorrenti non pretendono nemmeno d'aver
ricevuto assicurazioni o ragguagli che avrebbero garantito loro il diritto
al rimborso in caso di denuncia spontanea, né dimostrano d'altro canto
d'aver riposto il loro affidamento su di un'attitudine d'altra indole
assunta dall'autorità fiscale. Comunque sia, se bisogna convenire che nella
concreta fattispecie è stato discusso a più riprese d'un tale rimborso,
ovvero della liquidazione dell'imposta mediante notifica, ciò che implica
lo stesso risultato (ASA 49.221 consid. 6), bisogna anche rilevare -
sulla base degli atti di causa - che ai ricorrenti non è mai stata data
un'assicurazione vincolante implicita od esplicita a tal riguardo, onde
l'Amministrazione federale delle contribuzioni non ha manifestamente
potuto assumere un'attitudine contraddittoria, lesiva del principio della
buonafede (cfr. ASA 49.221 consid. 6).

Erwägung 7

    7.- Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dedurre
che i gravami dei ricorrenti si avverano infondati sotto ogni aspetto
e devono essere respinti. In termini più precisi, ciò comporta in primo
luogo la reiezione delle conclusioni n. 1 e 3, con cui i ricorrenti hanno
postulato l'annullamento della decisione impugnata e chiesto inoltre di
ammettere la società alla procedura di notifica. La conclusione n. 2,
che concerne il diritto degli azionisti al rimborso dell'imposta,
è innanzitutto irricevibile in quanto conclusione indipendente
poiché non spetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni di
statuire definitivamente su codesto diritto; in quanto semplice domanda
d'accertamento pregiudiziale di tale questione, essa è invece infondata
e dev'essere disattesa per le ragioni esposte ai considerandi precedenti.

    Con i dispositivi n. 2 e 3, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni ha stabilito in Fr. ... l'ammontare d'imposta dovuto dalla
società ed ha ordinato a quest'ultima di trasferirla agli azionisti Y. e
Z. in ragione di metà ciascuno. Ancorché i ricorrenti non siano formalmente
insorti contro questi dispositivi, giova rilevare che essi sono come che
sia legittimi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni dovendo
vigilare in modo particolare all'adempimento dell'obbligo di traslazione
(art. 14 LIP) per assicurare in tal guisa la riscossione dell'imposta
(art. 41 LIP; DTF 110 Ib 137 consid. 4d, 108 Ib 477/78 consid. 3b/c).

Erwägung 8

    8.- Con il dispositivo n. 4 della decisione querelata,
l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pure richiesto alla
ricorrente il pagamento delle spese esecutive e di un interesse di mora
del 5% a partire dal 28 novembre 1979.

    a) Giusta l'art. 16 cpv. 2 LIP, sulle imposte scadute, ma non ancora
pagate entro 15 giorni dall'intimazione di una diffida ufficiale, è dovuto
un interesse a contare dalla data della diffida; il tasso di questo
interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (e delle
dogane). Ora, l'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili scade
30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 16 cpv. 1 lett. c
LIP), ovverosia 30 giorni dopo la scadenza della prestazione imponibile
(art. 12 cpv. 1 LIP). Ne consegue che la scadenza dell'imposta preventiva
sulle azioni gratuite emesse il 15 marzo 1976 è intervenuta il 15 aprile
1976 e che la X. SA era quindi tenuta a pagare spontaneamente l'imposta o a
fare la notifica sostitutiva entro codesta data (art. 38 cpv. 2 LIP). Essa
non ha però fatto fronte alle sue obbligazioni fiscali e l'Amministrazione
federale delle contribuzioni l'ha pertanto diffidata, ancorché inutilmente,
a dichiarare la prestazione imponibile e a versare l'importo di Fr. ... già
con scritto del 27 aprile 1976; stando così le cose, l'interesse di mora
è dovuto a partire da codesta diffida del 27 aprile 1976, e non dal 28
novembre 1979, ad un tasso del 6% fino al 31 dicembre 1978 e del 5% dal
1o gennaio successivo (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza 30 giugno 1975 del
Dipartimento federale delle finanze e delle dogane in RU 1975, pag. 1455;
art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b dell'ordinanza 30 ottobre 1978 dello stesso
Dipartimento in RS 642.212).

    b) Da quanto sopra discende che il dispositivo n. 4 della decisione
impugnata dev'essere riformato in tal senso, in applicazione dell'art. 114
cpv. 1 OG: le condizioni per la reformatio in peius sono infatti adempiute
poiché i ricorrenti sono stati preventivamente avvertiti (cfr. KNAPP,
Précis de droit administratif, II ediz., n. 994; inoltre DTF 100 Ib 129,
97 V 252), poiché la risoluzione impugnata, in punto alla decorrenza degli
interessi giusta l'art. 16 cpv. 2 LIP, risulta manifestamente erronea
e poiché la sua rettifica nel senso sopraesposto appare di notevole
importanza (DTF 108 Ib 228 consid. 1b, 107 Ib 168/69 consid. 1a, 103
Ib 369).

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    1. In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono
respinti.

    2. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è riformato nel senso
che la X. SA deve pagare sull'imposta scaduta di Fr. ... un interesse
di mora del 6% dal 28 aprile 1976 e del 5% dal 1o gennaio 1979; rimane
inoltre dovuta la somma di Fr. ... per spese esecutive.