Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IA 56



110 Ia 56

10. Estratto della sentenza 3 gennaio 1984 della I Corte civile nella
causa Otto Scerri S.A. contro Patriziato di Bedretto e II Camera civile
del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste

    Schiedsspruch nach Rechtsregeln oder nach Billigkeit?

    (Art. 3 lit. f, 31 Abs. 3 u. 36 lit. b des Konkordats über die
Schiedsgerichtsbarkeit, SR 279.)

    Wirft eine Partei dem Schiedsgericht vor, nach Rechtsregeln statt nach
Billigkeit entschieden zu haben oder umgekehrt, so muss die kantonale
Beschwerdeinstanz die Rüge frei prüfen. Indessen kann das Bundesgericht
die Art und Weise, in der die kantonale Instanz die ihr gemäss Art. 36
des Konkordats zukommende Aufgabe erfüllt, nur unter dem beschränkten
Gesichtswinkel der Willkür überprüfen.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- La ricorrente afferma in primo luogo che la clausola compromissoria
contenuta nel contratto dell'agosto 1972 prescriveva un lodo a termini
di equità, non di diritto, e che la corte cantonale avrebbe disatteso a
torto la relativa censura.

    a) La clausola compromissoria cui accenna la ricorrente (punto 23 del
contratto) prospettava un arbitrato "in via bonale e inappellabile". Un
successivo compromesso del 2 gennaio 1979, oltre a precisare la
persona dell'arbitro e a fissare la sede del tribunale a Bellinzona,
ha stabilito che "il lodo sarà pronunciato secondo diritto e sarà
inappellabile". L'arbitro ha osservato che l'accoglimento dell'azione si
imponeva sia sotto il profilo del diritto, sia sotto quello dell'equità. A
sua volta la corte cantonale ha ritenuto che le parti, con il compromesso
del 2 gennaio 1979, abbiano validamente modificato la clausola dell'agosto
1972 e circoscritto così la competenza dell'arbitro; i giudici hanno
soggiunto, in ogni modo, che la ricorrente non aveva motivato a sufficienza
la critica rivolta all'argomentazione equitativa dell'arbitro.

    b) L'art. 31 cpv. 3 del concordato intercantonale sull'arbitrato del
17 febbraio 1971 (SR 279) conferisce alle parti la facoltà di optare,
nel patto d'arbitrato, per un giudizio a termini di equità; in questo
caso il lodo può essere annullato dall'autorità cantonale solo ove
riesca manifestamente iniquo (art. 36 lett. f del concordato; DTF 107 Ib
63). Il concordato non specifica quale causa di nullità debba indicare
il ricorrente che rimproveri al tribunale arbitrale una decisione a
termini di diritto anziché di equità o viceversa; v'è da chiedersi quindi
se l'autorità cantonale debba esaminare la censura liberamente o con
cognizione limitata. Ora, è indubbio che le questioni legate alla validità
e alla portata di un patto d'arbitrato costituiscono, nella misura in
cui attengono all'estensione dei poteri arbitrali, problemi di competenza
giusta l'art. 36 lett. b del concordato (cfr. DTF 96 I 334). Come tali,
essi vanno esaminati liberamente dall'autorità cantonale di ricorso (DTF
108 Ia 311 consid. 2b, 102 Ia 578). Il Tribunale federale, in ultima
istanza, vaglia liberamente l'applicazione del concordato (art. 84
cpv. 1 lett. b OG; DTF 107 Ia 158 consid. 2a, 107 Ib 65), eccettuate
le critiche aventi a oggetto l'art. 36 del concordato che, alla stessa
stregua di quelle concernenti il diritto cantonale o federale (DTF 108
Ia 180 consid. 2), sono riviste con cognizione ristretta all'arbitrio
(DTF 107 Ib 65, 105 Ib 436 consid. 4b).

    c) In concreto la ricorrente sostiene - e la tesi emerge già
nelle conclusioni di causa e nel gravame per nullità - che la clausola
compromissoria mirava a un lodo d'equità, che il tenore del successivo
compromesso è dovuto a inavvertenza e che, senza speciale procura, i
legali delle parti non avrebbero nemmeno avuto il diritto di scostarsi
dalla clausola compromissoria. L'assunto è inconcludente, l'arbitro avendo
accolto la petizione tanto per ragioni d'ordine giuridico, quanto d'ordine
equitativo, sulla scorta di due motivazioni distinte e indipendenti. Dati
simili presupposti non occorre appurare se la locuzione "in via bonale"
alludesse a un lodo d'equità, se tale pattuizione impedisse un sindacato
di diritto o autorizzasse unicamente l'arbitro a derogarvi, se la clausola
compromissoria fosse stata modificata per svista e se ai patrocinatori
delle parti mancasse la legittimazione per firmare il compromesso del 2
gennaio 1979. D'altro lato non contravviene certo alla nozione d'equità
l'arbitro che, prima di statuire ex aequo et bono, ricerchi quale sarebbe
la soluzione della controversia secondo diritto.