Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 V 97



109 V 97

20. Sentenza del 30 agosto 1983 nella causa Cassa di compensazione
dell'industria svizzera meccanica e metallurgica contro D. e Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino Regeste

    Art. 52 AHVG, Art. 81 Abs. 3 AHVV. Schadenersatzpflicht des
Arbeitgebers. Ist dieser eine juristische Person und verlangt die
Ausgleichskasse Schadenersatz von deren Organen, ist die Klage bei der
Rekursbehörde jenes Kantons zu erheben, wo die juristische Person ihren
Sitz hat oder vor dem Konkurs hatte, und zwar ohne Rücksicht auf den
Wohnsitz der in Anspruch genommenen Organe.

Sachverhalt

    A.- La ditta X SA di Taverne (Cantone Ticino) è sino al fallimento
stata affiliata alla Cassa di compensazione dell'industria svizzera
meccanica e metallurgica. La Cassa di compensazione, dopo l'avvenuto
fallimento, ha in data 27 ottobre 1982 notificato ai cinque membri
del consiglio di amministrazione una decisione di risarcimento danni
per conseguire il pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG non
soluti e irricuperabili. In seguito ad opposizione degli interessati,
la Cassa ha proposto azione inizialmente contro quattro membri dell'organo
responsabile e in seguito, il 12 gennaio 1983, anche contro Francesco D.,
cittadino italiano in precedenza domiciliato a M. (Cantone Ticino) e poi
residente in Italia a Modena. In un atto accompagnatorio la Cassa asseriva
la competenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

    B.- Con decreto presidenziale 19 gennaio 1983 il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha declinato la propria competenza a
statuire sull'azione proposta contro Francesco D. affermando che, secondo
l'art. 81 cpv. 3 OAVS "in ossequio al principio della territorialità",
la competenza a giudicare su un'azione di risarcimento dei danni
spettava all'autorità di ricorso del cantone in cui il convenuto
è domiciliato. Sempre per i primi giudici, poiché Francesco D. era
domiciliato in Italia la petizione non era ricevibile per carenza di
competenza ratione loci.

    C.- La Cassa di compensazione interpone a questa Corte un ricorso di
diritto amministrativo con cui chiede che sia riconosciuta la competenza
del giudice ticinese.

    Francesco D. non ha risposto al ricorso. L'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali propone l'accoglimento del gravame con rinvio della
causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per il giudizio
di merito.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Oggetto della presente controversia è soltanto la questione di
sapere se a ragione il primo giudice abbia declinato la propria competenza.

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 52 LAVS il datore di lavoro deve risarcire alla
cassa di compensazione i danni da esso causati violando intenzionalmente
o per negligenza grave le prescrizioni. La giurisprudenza ha precisato
che è possibile convenire in causa gli organi responsabili quando il
datore di lavoro è una persona giuridica non più esistente nel momento
in cui si fa valere la pretesa (DTF 103 V 122 consid. 3). L'art. 81 OAVS
dispone che la cassa di compensazione decide in merito al risarcimento dei
danni causati dal datore di lavoro mediante decisione notificata per plico
raccomandato indicante espressamente i rimedi legali previsti al cpv. 2
(cpv. 1). Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla notificazione, può
fare opposizione, presso la cassa di compensazione, alla decisione di
risarcimento dei danni (cpv. 2). Se la cassa di compensazione conferma
la sua decisione di risarcimento dei danni, essa deve promuovere, con
istanza scritta, sotto pena di perenzione, un'azione davanti all'autorità
di ricorso del cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato, entro 30
giorni da che ha avuto conoscenza dell'opposizione, i cantoni essendo
competenti per regolare la procedura nei limiti delle disposizioni
che essi devono emanare in conformità dell'art. 85 LAVS (cpv. 3).
Quest'ultima procedura è stata nel Cantone Ticino regolata agli art. 16
e 17 della relativa legge di applicazione.

Erwägung 3

    3.- Nei considerandi della querelata pronunzia il primo giudice,
asserita la sua incompetenza, non ha stabilito un eventuale rinvio ad
altra autorità da lui ritenuta competente. Si ignora se con ciò abbia
voluto affermare il potere decisionale di altra autorità svizzera,
oppure, in rapporti internazionali, abbia voluto negare ogni competenza
del giudice svizzero, come il richiamo al principio di territorialità
potrebbe far presumere. Deve quindi essere esaminato se sia legittimata
a statuire un'autorità svizzera e, se del caso, essere determinato il
giudice competente.

    a) Per quel che concerne il tema della competenza o meno
dell'autorità svizzera, giova preliminarmente ricordare che l'azione
prevista dall'art. 52 LAVS è un'azione di diritto pubblico e non già di
diritto privato (cfr. WINZELER, "Die Haftung der Organe und Kassenträger
in der AHV", tesi Zurigo 1952, pag. 70). Orbene, come esattamente
argomenta l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la garanzia
del foro di domicilio concerne soltanto le controversie rette dal diritto
privato. A questo fine, l'Ufficio federale si prevale della giurisprudenza
pubblicata in DTF 105 Ia 392, nella quale si afferma che il principio
della garanzia del foro di domicilio non è richiamabile alle pretese di
diritto amministrativo e fiscale o di diritto penale. In questa sentenza,
riferita comunque al diritto intercantonale, si precisava però che le
contestazioni relative all'esistenza o alla misura di pretese di diritto
pubblico sono competenza delle autorità dello Stato la cui legislazione è
loro applicabile. La competenza delle autorità giudiziarie amministrative
o civili a pronunciarsi in vertenze amministrative è fondata sull'attività
amministrativa in causa, sul diritto al quale è sottoposta, e non sul
domicilio delle parti. La giurisdizione amministrativa dei tribunali
di uno Stato si limita di massima all'attività amministrativa di quello
Stato sottoposta al proprio diritto nazionale. Se in un'azione di diritto
amministrativo il convenuto potesse prevalersi della garanzia del foro del
suo domicilio l'amministrazione attrice si vedrebbe praticamente costretta
a dover agire davanti ad autorità giudiziarie che non potrebbero che
dichiararsi incompetenti. Da questa giurisprudenza deve essere dedotto
che anche nei rapporti internazionali quando litigiose siano pretese
derivate dal diritto pubblico svizzero il convenuto non può eccepire la
competenza del giudice svizzero.

    b) Rimane da esaminare quale sia l'autorità svizzera competente
a giudicare un'azione promossa giusta l'art. 52 LAVS quando convenute
siano persone domiciliate all'estero o eventualmente persone domiciliate
in cantoni diversi.

    Nel querelato decreto, per negare la propria competenza, il
primo giudice ha richiamato l'art. 200 OAVS. Secondo questo disposto è
competente a giudicare i ricorsi l'autorità di ricorso del cantone in cui
il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata (cpv. 1). Se il ricorrente
è stato ricoverato in uno stabilimento o collocato presso una famiglia
fuori del cantone da parte di un'autorità dell'assistenza pubblica,
l'autorità competente a giudicare i ricorsi è quella del cantone ove ha
sede l'autorità dell'assistenza (cpv. 2). Se un ricorrente assicurato
obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente
a giudicare il ricorso è quella del cantone ove ha sede il datore di
lavoro dell'assicurato (cpv. 3). Tuttavia, a giudicare i ricorsi contro
le decisioni di una cassa di compensazione cantonale è competente, in
ogni caso, l'autorità di ricorso del relativo cantone (cpv. 4).

    In sostanza l'autorità giudiziaria di prima istanza ha dichiarato
che secondo l'art. 81 cpv. 3 OAVS competente era il giudice del domicilio
del convenuto e che non ricorrevano le eccezioni previste dall'art. 200
cpv. 3 e 4 OAVS alla garanzia del giudice di domicilio. Dal domicilio
all'estero del convenuto ha dedotto la propria incompetenza. Con ciò
il giudice non ha, da un canto, colmato la lacuna che egli pare aver
ravvisato nella legge, impensabile essendo la giurisdizione italiana,
né, d'altro canto, si è preoccupato di designare l'autorità svizzera
competente cui egli avrebbe dovuto d'ufficio trasmettere gli atti. Può
comunque essere ritenuto che nel declinare la propria competenza il
giudice si sia esclusivamente prevalso dell'art. 200 cpv. 1 OAVS,
il quale determina l'autorità di prima istanza competente a statuire
su ricorso. Ora il giudice ha disatteso che l'art. 81 OAVS prevede una
procedura diversa da quella ordinaria del ricorso contro una decisione
amministrativa. In essa all'interessato è lecito fare opposizione contro
una decisione riferita al danno da risarcire, con per conseguenza la
facoltà della cassa di compensazione di promuovere azione. Si tratta
di un'azione diretta promossa dall'amministrazione contro una persona
ritenuta responsabile di un determinato danno. In quest'ambito l'ordinanza
all'art. 81 cpv. 3 - la cui conformità alla legge è stata riconosciuta in
DTF 108 V 189 consid. 3, pag. 195 - prevede una competenza particolare
diversa da quella generale dell'art. 200 cpv. 1 OAVS. Infatti l'azione
è da promuovere davanti all'autorità di ricorso del cantone in cui il
datore di lavoro è domiciliato.

    È evidente che la norma non distingue tra datore di lavoro che sia
persona fisica e datore di lavoro che sia persona giuridica, ritenendo
unicamente il termine di domicilio e non quello di sede. È pure evidente
che la norma non prevede l'ipotesi, stabilita da prassi e giurisprudenza,
dell'azione promossa contro i membri degli organi sociali ritenuti
responsabili del danno (v. DTF 103 V 122). Come asserisce l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ne potrebbero insorgere divergenze
interpretative nella determinazione del foro competente. In particolare
potrebbe essere affermata comunque la competenza del giudice della sede
della ditta, irrilevante se nel frattempo cancellata, oppure quella del
domicilio dei singoli membri degli organi responsabili, con la designazione
di un giudice particolare per le persone residenti all'estero. Ora, se
la norma dell'ordinanza accenna solo al domicilio del datore di lavoro,
è lecito interpretarla nel senso che l'azione è da promuovere davanti
all'autorità di ricorso del cantone in cui il datore di lavoro ha il suo
domicilio se si tratta di persona fisica e, nel caso di persona giuridica,
davanti all'autorità del cantone in cui il datore di lavoro ha o ebbe sede
prima del fallimento. È vero che l'interpretazione si scosta dal senso
letterale, ma non si può validamente opporre che carente una disposizione
esplicita applicabile sarebbero i principi generali contenuti, sia pure
per la procedura di ricorso, all'art. 200 OAVS. In effetti, con ciò si
ammetterebbe, nei rapporti intercantonali, una pluralità di fori e, nel
caso del domiciliato all'estero, dovrebbe essere designata una particolare
autorità di ricorso svizzera. Detta soluzione comporterebbe numerosi
inconvenienti. Infatti, come esattamente ricorda l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, quando più rappresentanti di una società determinano
congiuntamente un danno, essi ne rispondono con vincolo solidale (v. DTF
108 V 195). Risulta ora evidente che ammessa la competenza di giudici
di diversi cantoni, ne potrebbero risultare giudizi contraddittori e
divergenti, magari nell'apprezzamento dello stesso fatto. L'Ufficio
federale si prevale inoltre della sentenza DTF 102 V 241 in cui in un
caso di competenza dubbia questa Corte ha radicato quella dell'autorità
di ricorso più vicina territorialmente e materialmente. Il richiamo è
pertinente: il principio è da applicare anche nell'ipotesi degli art. 52
LAVS e 81 OAVS quando si ritenga che l'autorità di ricorso del cantone
in cui aveva sede la ditta è quella meglio in grado di accertare i fatti
e si consideri che conformemente all'art. 46 LEF le persone giuridiche
sono escusse alla loro sede e che quindi gli atti del fallimento sono
più accessibili all'autorità del cantone in un cui circondario è stata
condotta la procedura esecutiva.

    Una simile conclusione è peraltro prevista pure dal diritto civile,
il quale dispone che l'azione di responsabilità contro gli organi della
società anonima, della società a garanzia limitata e, almeno in certe
ipotesi, della cooperativa può essere proposta al giudice della sede
sociale contro tutti i responsabili (v. art. 761, 827 e 920 CO).

    Ne deve essere dedotto che azioni di responsabilità contro i membri
degli organi di una società sono da promuovere, ai sensi dell'art. 81 OAVS,
davanti al giudice del cantone in cui la società ha o ebbe sede. Tale
competenza si determina prescindendo dal domicilio dei membri stessi,
essendo essenziale la circostanza di aver fatto parte degli organi di
una ditta avente o avente avuto sede in un determinato cantone.

Erwägung 4

    4.- Dato quanto precede, la pronunzia querelata dev'essere annullata
e la causa rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
perché renda un giudizio di merito.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che,
annullato il querelato giudizio, la causa è rinviata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino perché statuisca nel merito conformemente
ai considerandi.