Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 V 278



109 V 278

50. Sentenza del 15 dicembre 1983 nella causa Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro contro Silvio e
Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino Regeste

    Art. 114 Abs. 2 OG. Ist die von der Verwaltung erhobene
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom Eidg. Versicherungsgericht gutgeheissen
und die Sache zu weiterer Abklärung und neuem Entscheid an die gerichtliche
Vorinstanz zurückgewiesen worden, so befindet sich der Versicherte
dort wiederum in der Parteirolle des Beschwerdeführers und ist damit
berechtigt, seine Beschwerde zurückzuziehen, um eine "reformatio in pejus"
zu verhindern.

Sachverhalt

    A.- Mediante decisione del 4 febbraio 1981, la Cassa di disoccupazione
del Sindacato edilizia e legno ha sospeso per la durata di 6 giorni il
diritto all'indennità di Ettore Silvio addebitandogli, a titolo di colpa
leggera, il rifiuto di un'occupazione adeguata.

    Adito dall'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Canton
Ticino, con giudizio 8 aprile 1981, ha annullato il provvedimento
amministrativo per il fatto che l'occupazione sarebbe stata inadeguata
dal profilo medico.

    L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro ha proposto contro il giudizio cantonale ricorso di diritto
amministrativo. Per sentenza 2 marzo 1982 il Tribunale federale delle
assicurazioni, in annullamento del giudizio querelato, ha rinviato gli
atti al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino assegnando a
questa autorità il compito di accertare se nel periodo di disoccupazione
esisteva idoneità al collocamento, ritenuto che, se il presupposto fosse
stato ammesso, giustificata sarebbe stata una sanzione per colpa di
certa gravità.

    B.- Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, ricevuti gli
atti in seguito al rinvio, ha indirizzato tramite il giudice delegato una
lettera all'assicurato in cui si metteva in risalto che i considerandi
della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni lasciavano
intravvedere l'eventualità di una "reformatio in pejus", per cui gli
era assegnato un termine per comunicare se egli intendesse mantenere il
gravame o per prendere posizione sulla ventilata riforma a suo danno.

    L'interessato ha ritirato il gravame. Con decreto 7 maggio 1982
il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha
stralciato la causa dal ruolo a seguito di desistenza.

    C.- L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro interpone un ricorso di diritto amministrativo contro il decreto di
stralcio chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Tribunale
delle assicurazioni del Canton Ticino per ulteriori accertamenti e nuova
decisione conformemente ai considerandi del Tribunale federale delle
assicurazioni. Secondo il ricorrente la precedente istanza sarebbe partita
dal presupposto che la decisione amministrativa riacquistava validità
dopo l'annullamento del primo giudizio cantonale. Ma dalla sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni emergeva che l'istanza cantonale
avrebbe dovuto esaminare da un lato l'idoneità al collocamento per decidere
poi o il rifiuto della prestazione oppure una sospensione nell'ambito
della colpa di certa gravità. La decisione amministrativa quindi non
avrebbe potuto riacquistare validità. In particolare l'istanza cantonale
era vincolata dalla decisione di rinvio e non poteva ignorare le direttive
del Tribunale federale delle assicurazioni, nemmeno nell'ipotesi della
"reformatio in pejus". In caso contrario, sempre secondo l'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, la procedura di diritto
amministrativo sarebbe stata effettuata vanamente. Il ricorrente adduce,
quale ufficio legittimato a ricorrere, di essere interessato al fatto che
l'istanza cantonale componga la controversia in una sentenza di merito e
non già in un decreto procedurale. Quindi con l'annullamento del giudizio
precedente non poteva prodursi la situazione esistente prima dello stesso.
Infatti, esso ufficio aveva nel frattempo, in veste di ricorrente,
quindi di parte, portato la controversia davanti al Tribunale federale
delle assicurazioni: in detto stadio di procedura l'assicurato non era
più ricorrente e quindi non era più in condizione di ritirare il gravame
per evitare una "reformatio in pejus". Decidere in altro modo, conclude
il ricorrente, sarebbe sottrarre all'Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro la possibilità di esercitare il suo
mandato di vigilanza.

    L'intimato non ha presentato risposta al gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Il decreto di stralcio reso dall'istanza cantonale configura
una decisione ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 e dell'art. 128 OG, come pure
dell'art. 5 PA: esso può pertanto essere oggetto di ricorso di diritto
amministrativo (cfr. RJAM 1975 No 212 pag. 51). Giusta l'art. 103 lett. c
OG e l'art. 55 LAD l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri
e del lavoro è legittimato a proporre ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale delle assicurazioni.

    L'Ufficio federale aveva pertanto diritto di aggravarsi contro il
decreto di stralcio 7 maggio 1982 del Tribunale delle assicurazioni del
Canton Ticino.

Erwägung 2

    2.- Questa Corte, a modifica di precedente giurisprudenza, ha nella
sentenza pubblicata in DTF 97 V 251 ammesso che a un ricorrente è lecito
ritirare il ricorso per ovviare alle conseguenze di una "reformatio in
pejus". Tale facoltà riconosciuta alla parte costituisce una ipotesi di
applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alle parti
il dominio dell'oggetto del processo. Il ritiro del ricorso esplica gli
effetti della desistenza dalla causa e comporta la crescita in giudicato
della decisione impugnata (DTF 107 V 247 consid. 1a).

    Nell'evenienza concreta l'Ufficio federale dell'industria, delle arti
e mestieri e del lavoro afferma in sostanza che essendo l'assicurato in
seguito al ricorso di diritto amministrativo interposto da esso ufficio
contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino
diventato intimato, egli più non poteva acquistare la veste di ricorrente
successivamente al rinvio del Tribunale federale delle assicurazioni
e che quindi non era legittimato a ritirare il ricorso a quello stadio
della procedura.

    Quest'opinione non può essere condivisa. Infatti, il Tribunale
federale delle assicurazioni ritiene che nel caso di accoglimento di un
ricorso di diritto amministrativo, proposto da un ufficio federale o da
un'altra amministrazione, da parte di questo Tribunale con rinvio degli
atti all'istanza giudiziaria di primo grado per ulteriore istruttoria e
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi è lecito al già ricorrente in sede
di ricorso di prima istanza e poi intimato in sede federale di ritirare
il gravame per evitare una "reformatio in pejus". Con il rinvio della
causa da parte del Tribunale federale delle assicurazioni ai giudici di
primo grado perché statuiscano di nuovo, le parti ritrovano la situazione
processuale che avevano in sede della precedente procedura di ricorso
all'autorità giudiziaria di prima istanza. La parte che era intimata in
procedura federale ridiventa dunque, in seguito al rinvio determinato dal
ricorso di diritto amministrativo di un ufficio federale o di un'altra
amministrazione, ricorrente nella nuova procedura davanti ai giudici di
prime cure ed è pertanto legittimata a ritirare il gravame. Sempre la
Corte ritiene giustificato il fatto che una parte che nell'ambito di una
prima procedura non ha ritirato il ricorso goda ancora di questo diritto
in una nuova procedura innanzi ai giudici di primo grado al seguito del
rinvio della causa da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
a quest'ultima autorità, dal momento che i primi giudici avrebbero
dovuto riconoscere tale diritto alla parte già in sede della precedente
procedura, se essi in quella circostanza avessero correttamente apprezzato
la situazione. Infine, a nulla può mutare il fatto che l'applicazione del
predetto principio sia suscettibile di determinare conseguenze differenti
per la parte, a seconda che il Tribunale federale delle assicurazioni
rinvii la causa per nuova pronunzia all'autorità giudiziaria di prima
istanza, da un lato, o statuisca esso stesso o rinvii all'amministrazione,
d'altro lato, quando si consideri che in queste due ultime ipotesi la
possibilità di ritirare il ricorso non è data.

    In queste condizioni, ritenuto che l'assicurato era legittimato a
ritirare il ricorso in sede della nuova procedura davanti ai giudici di
prima istanza essendo egli ridivenuto ricorrente, il decreto 7 maggio
1982 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino stralciante la
causa dal ruolo non è censurabile.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.