Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 V 134



109 V 134

26. Sentenza del 29 luglio 1983 nella causa Ufficio federale delle
assicurazioni sociali contro Ardizzi e Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino Regeste

    Art. 3 Abs. 1 lit. d und Abs. 3 lit. a ELG, Art. 13 Abs. 1 und
3 ELV. Rechtliche Tragweite einer gegenüber der Behörde zugunsten
eines Familienmitgliedes abgegebenen Unterhaltsgarantie. Frage in casu
offengelassen, ob und in welchem Umfange die garantierte Leistung bei
der Ermittlung des massgebenden Einkommens anzurechnen ist. Eine solche
Garantie steht unter dem Vorbehalt der "clausula rebus sic stantibus".

Sachverhalt

    A.- Rosa Ardizzi, cittadina italiana nata nel 1913, ottenne il 14
maggio 1966 il permesso di dimora annuale per vivere presso il figlio
Alfredo a Lugano, il quale, con dichiarazione indirizzata all'Ufficio
cantonale degli stranieri, si era impegnato a provvedere al suo
sostentamento nella misura delle sue possibilità. Il permesso di dimora
venne successivamente rinnovato e quindi trasformato in data 15 maggio
1976 in permesso di domicilio.

    Titolare di una rendita di vecchiaia, Rosa Ardizzi ha instato per
l'erogazione di una prestazione complementare. Ascrivendo al reddito,
oltre alla pensione italiana e svizzera di vecchiaia, Fr. 10'048.--
corrispondenti all'importo a carico del figlio quale "usufrutto, vitalizio,
altre convenzioni analoghe, diritto di abitazione", la Cassa cantonale
di compensazione ha disatteso la domanda per decisione 10 dicembre 1981
per il motivo che il reddito determinante eccedeva il limite legale.

    B.- Rosa Ardizzi è insorta contro la decisione amministrativa. Fece
valere che Alfredo Ardizzi aveva rilasciato la dichiarazione all'Ufficio
cantonale degli stranieri nel 1966 allorché egli era ancora celibe. La
situazione rimase immutata sino al 1976, quando dopo il matrimonio e la
nascita di due figlie più non gli fu possibile assisterla. Se logica è
la sussistenza di un dovere giuridico e morale di assistenza da parte
dei figli derivante dal diritto di famiglia anche in mancanza di una
dichiarazione quale quella rilasciata dal figlio, tale garanzia, affermò
l'insorgente, non è assimilabile a vitalizi o usufrutti, rispondenti ad
altre premesse e richiedenti una forma particolare. Altrimenti sarebbero
stati da ritenere anche gli obblighi di mantenimento dei figli stabiliti
dal codice civile. Chiese pertanto lo stralcio dal reddito ai fini del
calcolo della prestazione complementare dell'importo di Fr. 10'048.--
e l'addebito delle pensioni di vecchiaia.

    Con giudizio del 19 aprile 1982 il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha tutelato il gravame assegnando all'assicurata una
prestazione complementare di Fr. 235.-- mensili dal 1o maggio 1981. I
primi giudici, ammesso che l'impegno di mantenimento e di assistenza dei
genitori assunto nei confronti dell'autorità amministrativa costituisca
una convenzione analoga al vitalizio, hanno distinto tra permesso di
dimora e permesso di domicilio, il primo suscettibile di condizioni e il
secondo non vincolabile. Pertanto, a loro parere, la garanzia prestata
dal figlio più non era richiamabile. Inoltre hanno rilevato che dal 1976
l'assicurata più non conviveva con il figlio, il quale più non era nella
situazione economica del 1966. Pertanto l'eventuale sussidio del figlio
non poteva essere computato.

    C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali interpone ricorso
di diritto amministrativo a questa Corte postulando l'annullamento del
giudizio e il ristabilimento della decisione amministrativa. Il ricorrente
precisa che la dichiarazione di provvedere al mantenimento sarebbe
"condizione sine qua non" per permettere ad uno straniero di entrare in
Svizzera. Con questa dichiarazione l'interessato si impegna a non gravare
finanziariamente i pubblici poteri. Presentando la richiesta di prestazioni
complementari il figlio si sarebbe sottratto all'impegno assunto dato
che le prestazioni complementari sono finanziate dal pubblico denaro,
il che sarebbe contrario alla buona fede. La garanzia di mantenimento
non è limitata nel tempo e neppure vincolata dal genere di permesso di
cui fruisce uno straniero. Sulla scorta del calcolo operato dalla Cassa
di compensazione il figlio sarebbe in grado di versare l'importo di
Fr. 10'000.-- alla madre per garantirne il mantenimento.

    L'opponente postula la disattenzione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- L'art. 2 cpv. 1 LPC dispone che i beneficiari di una rendita
dell'AVS domiciliati in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari
se il loro reddito annuo determinante non raggiunge un determinato
limite. Il reddito determinante è calcolato secondo le regole prescritte
dagli art. 3 e 4 LPC. In particolare, secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. d LPC,
del reddito determinante fanno parte le prestazioni derivanti da contratto
di vitalizio o da altra convenzione analoga. Non sono invece computate come
reddito le prestazioni di parenti conformemente agli art. 328 segg. CC
(art. 3 cpv. 3 lett. a LPC). Per l'art. 13 cpv. 1 OPC gli assicurati che
beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto
di essere completamente sostentati e curati non possono pretendere
una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato
che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire
le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve secondo le
condizioni locali essere qualificato come particolarmente modesto. Queste
prescrizioni sono - tra l'altro - valide anche per convenzioni analoghe
ai contratti di vitalizio (art. 13 cpv. 3 OPC).

Erwägung 2

    2.- In concreto è pacifico che Alfredo Ardizzi, nel 1966, si era
impegnato a provvedere al mantenimento della madre al fine di consentirle
di ottenere un permesso di dimora in Svizzera. La lite verte sul tema di
sapere se le prestazioni richieste per il sostentamento dell'assicurata
per le quali l'interessato si era impegnato debbano essere computate nel
calcolo del reddito determinante ai fini dell'accertamento del diritto
di Rosa Ardizzi a una prestazione complementare.

    Al riguardo deve preliminarmente essere esaminato quale valore possa
essere assegnato alla dichiarazione rilasciata dal figlio dell'intimata
all'attenzione della Polizia degli stranieri nel 1966. In essa Alfredo
Ardizzi affermava:

    "Consapevole che mia madre non eserciterà alcuna attività lucrativa,
   sarà mio impegno provvedere al suo sostentamento, garantendole una
   vita decorosa e adeguata alle mie possibilità finanziarie."

    Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, fondandosi
sulla giurisprudenza di questa Corte pubblicata in RCC 1967 pag. 169,
1969 pag. 182 e 1974 pag. 281, ha affermato che per "convenzioni analoghe"
ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LPC non si devono intendere soltanto
gli accordi intervenuti, secondo il diritto civile, fra il debitore e il
beneficiario della prestazione, bensì pure quegli impegni di mantenimento
e di assistenza che una persona o una comunità si assumono o fanno
valere di essersi assunti nei confronti del beneficiario. Orbene questa
giurisprudenza è riferita a comunità religiose o di beneficenza. Voler
dedurne - come fatto dai primi giudici - un'analogia con la garanzia di
sostentamento di una persona sembra quantomeno opinabile. Nel caso del
membro di una comunità religiosa, in particolare, si tratta di persona
che nei confronti della stessa fruisce di un diritto derivato dalla
cessione della dote, da considerare controprestazione per l'attività di
un'intera vita. È dubbio pertanto che, sulla scorta della dichiarazione
rilasciata dal figlio, la madre avrebbe potuto far valere diritti più
ampi di quelli riconosciuti dagli art. 328 segg. CC. Il tema può tuttavia
rimanere irrisolto.

    Infatti, se è vero che una garanzia di sostentamento è condizione
opponibile all'ingresso in Svizzera di cittadino straniero non esercitante
un'attività lucrativa e se è pure vero che con ciò si intende evitare che
l'ente pubblico venga successivamente gravato di prestazioni assistenziali,
deve pur essere notato che, una volta non ottemperata la condizione, la
sanzione che pare normale è la revoca del permesso di dimora: ci si chiede
infatti quali mezzi abbia l'amministrazione, se non eventualmente quelli
del subingresso, in cause di assistenza tra parenti per conseguire il
versamento. Ad ogni modo dev'essere condiviso il punto di vista dei primi
giudici che esattamente hanno ricordato che se il permesso di dimora è
suscettibile di condizioni, altrettanto non lo è il permesso di domicilio,
il quale è di durata illimitata e non può essere condizionale (v. art. 5 e
6 LDDS). A partire dal momento dell'assegnazione del permesso di domicilio
lo straniero in Svizzera gode, dal profilo delle assicurazioni sociali, di
tutti i diritti riconosciutigli dalle leggi senza che gli siano opponibili
condizioni valide solo nel periodo della dimora. Quindi, se anche si
volesse, il che pare discutibile, riconoscere una determinata efficacia
alla garanzia di sostentamento, è lecito chiedersi se essa non sia da
ritenere decaduta con l'attribuzione del permesso di domicilio. Comunque
una tale garanzia deve valere "rebus sic stantibus", ai sensi del resto
dell'art. 13 OPC: non si vede in effetti come essa sia opponibile a chi
per una sostanziale modifica delle condizioni finanziarie, come nella
fattispecie a causa di matrimonio, più non sia in grado di far fronte
all'impegno. Inutile è quindi indagare nella presente procedura se alla
garanzia di sostentamento in esame sia da attribuire valore analogo a
quello di un contratto di vitalizio, dal momento che essa garanzia più
non può essere fatta valere nei confronti del figlio dell'opponente.

    Dato quanto precede, a ragione i giudici cantonali non hanno ritenuto
ai fini del computo del reddito determinante gli importi necessari al
mantenimento dell'interessata per i quali Alfredo Ardizzi si era fatto
garante.

    In tali circostanze non deve essere esaminata la questione del calcolo
dell'obbligo di sostentamento operato dalla Cassa di compensazione e
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Giova comunque rilevare
che detto calcolo, il quale fissa l'obbligo di sostentamento ai limiti
di esistenza da parte dell'obbligato, appare perlomeno opinabile.

    La Corte non ha altrimenti motivo di scostarsi dal calcolo della
prestazione complementare operato dai primi giudici per cui la pronuncia
querelata non può che essere confermata.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.