Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IV 60



109 IV 60

17. Estratto della sentenza dell'8 aprile 1983 della Camera d'accusa
nella causa P. contro Ufficio federale di polizia (reclamo) Regeste

    1. Art. 48 Abs. 2 und 50 Abs. 3 IRSG; Auslieferungshaft; Beschwerde.

    Die Beschwerde an die Anklagekammer des Bundesgerichts kann nicht
nur gegen den Haftbefehl, sondern auch gegen jede die Aufhebung der
Auslieferungshaft ablehnende Verfügung erhoben werden (E. 1).

    2. Art. 6 Abs. 2 des Vertrages zwischen der Schweiz und Belgien über
gegenseitige Auslieferung von Verbrechern vom 13. Mai 1874. Mitteilung der
dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden Aktenstücke an den Verfolgten.

    Für die in dieser Bestimmung vorgesehene Mitteilung, ohne welche
die provisorische Verhaftung nach Ablauf von drei Wochen aufhören soll,
können grundsätzlich auch Fotokopien verwendet werden (E. 2).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Dato che contro l'ordine di arresto in vista d'estradizione
è ammissibile il reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale
(art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale, del 20 marzo 1981, in vigore dal 1o gennaio 1983,
AIMP) e che la persona perseguita può chiedere in ogni tempo d'essere
scarcerata (art. 50 cpv. 3 AIMP), il reclamo alla Camera d'accusa deve
essere ammissibile anche contro ogni decisione che neghi la scarcerazione;
tale decisione non è infatti altro che una conferma dell'ordine di arresto
originariamente emanato. Detta ammissibilità è d'altronde espressamente
ribadita nel messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 1976 concernente
l'AIMP (FF 1976 II 463).

Erwägung 2

    2.- Il reclamante si duole che gli siano stati sottoposti,
il 23 febbraio 1983, anziché i documenti in originale o in copia
ufficialmente autenticata, su cui si fonda la domanda d'estradizione, solo
fotocopie malfatte e affrancate in modo errato, in violazione di quanto
prescritto dall'art. 6 cpv. 2 del Trattato tra la Svizzera e il Belgio
per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 13 maggio 1874 (RS
0.353.917.2). Egli assume che non gli è stata comunicata la documentazione
originale pervenuta all'Istruzione giudiziaria sottocenerina il 28 febbraio
1983. Ne discende che, a suo avviso, l'arresto a fini estradizionali
doveva cessare, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 del menzionato Trattato,
tre settimane dopo che era stato effettuato.

    Come risulta dall'art. 47 cpv. 1 AIMP, l'Ufficio federale di
polizia può prescindere dall'arresto - e di conseguenza anche dalla
prosecuzione della carcerazione a fini estradizionali - non solo per i
motivi specificati nelle lettere a e b di detto articolo, bensì anche
per altri. È quindi consentito al reclamante di addurre nel proprio
reclamo contro la decisione con cui è stata respinta la sua istanza di
scarcerazione un motivo fondato sul Trattato di estradizione concluso
tra la Svizzera e il Belgio.

    Secondo l'art. 6 cpv. 2 della citata convenzione, l'arresto
provvisorio deve cessare d'aver seguito quando entro tre settimane,
contando dal momento in cui sia stato effettuato, l'incolpato non abbia
ricevuto comunicazione di uno dei documenti menzionati nell'articolo 5
del Trattato. L'art. 6 cpv. 2 del Trattato non dice in quale forma debba
avvenire tale comunicazione; in particolare, non vi si esige che essa
abbia luogo mediante l'esibizione dei documenti in originale o in copia
autenticata. Se appare ovvio che per l'esame della domanda d'estradizione
i documenti su cui la stessa si basa debbano essere prodotti in originale
o in copia ufficialmente autenticata (art. 5 cpv. 1 del Trattato),
tale requisito formale non vale necessariamente per quanto concerne
la loro comunicazione all'arrestato. Il riferimento fatto dall'art. 6
cpv. 2 del Trattato ai documenti menzionati nell'art. 5 del medesimo
non può quindi giovare alla tesi sostenuta dal reclamante. Il testo
e il senso dell'art. 6 cpv. 2 del Trattato inducono, al contrario, a
ritenere che il precetto stabilito in questa norma è adempiuto mediante la
comunicazione all'arrestato del contenuto dei documenti su cui si basa la
domanda d'estradizione. La comunicazione può pertanto avvenire senz'altro
mediante l'esibizione di fotocopie, sempreché debba presumersi che esse
corrispondano agli originali; tale conformità non è peraltro contestata
dal reclamante. Le fotocopie litigiose sono state esaminate dalla Camera
d'accusa; è risultato che le censure del reclamante circa il loro ordine
e la loro qualità sono infondate.

    Poiché il reclamante ha potuto prendere conoscenza, mediante
l'esibizione delle relative fotocopie, dei documenti a cui si riferisce la
domanda d'estradizione, in modo conforme a quanto richiesto dall'art. 6
cpv. 2 del Trattato, è irrilevante sapere se l'arrivo degli originali
presso l'Istruzione giudiziaria gli sia stato comunicato e se ne abbia
potuto prendere visione.