Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IV 36



109 IV 36

10. Estratto della sentenza del 28 gennaio 1983 della Corte di cassazione
nella causa X. c. Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina
(ricorso per cassazione) Regeste

    Art. 173 Ziff. 2 StGB; Üble Nachrede; Wahrheitsbeweis.

    Wurde gegenüber dem Verletzten der Vorwurf erhoben, eine strafbare
Handlung begangen zu haben, oder ein entsprechender Verdacht geäussert,
ist der Täter unter Vorbehalt von Art. 173 Ziff. 3 StGB auch ohne
Verurteilung des Verletzten zum Wahrheitsbeweis zuzulassen, wenn gegen
diesen aus irgendeinem Grunde (z.B. wegen Verjährung) kein Strafverfahren
durchgeführt werden konnte (Präzisierung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a) La Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha negato
l'ammissibilità della prova della verità delle dichiarazioni incriminate,
affermando che la fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo
cui una persona ha commesso un reato, deve essere provata, in linea di
principio, mediante una sentenza di condanna corrispondente. Essa si è
richiamata al proposito in particolare a DTF 106 IV 115, e ha evocato nello
stesso senso il § 190 del Codice penale germanico e il relativo commentario
Schönke-Schröder, ediz. 1978, pag. 1321/1322. Tenuto conto dell'obbligo,
stabilito dall'art. 211 del Codice di procedura penale ticinese, di
pronunciare una sentenza di assoluzione nel caso in cui il fatto non fosse
stato ritenuto punibile, e che l'estinzione dell'azione penale comporta
anche l'estinzione del reato, la CCRP ha escluso che la prova della verità
potesse aver luogo in quanto, per effetto dell'intervenuta prescrizione,
l'eventuale illecito di X. avrebbe potuto dar luogo a partire dal dicembre
1973 soltanto ad una sentenza di assoluzione.

    Il ricorrente contesta la validità degli argomenti della CCRP, e
l'applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza citata; egli nega
altresì che nel caso di prescrizione dell'azione penale possa applicarsi
nella Repubblica federale di Germania il principio seguito dalla CCRP,
e cita al proposito lo stesso autore evocato da tale Corte.

    La Procura pubblica sottocenerina, infine, ribadisce i motivi espressi
dalla CCRP ed eccepisce che quanto concerne gli effetti procedurali
dell'estinzione dell'azione penale per prescrizione riguarda il diritto
cantonale e che non può quindi il ricorrente in questa sede invocare la
sua violazione.

    b) Così come è stata formulata, l'affermazione della CCRP non riflette
esattamente la giurisprudenza del Tribunale federale; il principio da
essa esposto non è applicabile alla fattispecie.

    È vero che DTF 106 IV 115 afferma che, in linea di principio, la
fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha
commesso un reato, dev'essere provata mediante una decisione di condanna
corrispondente. Ma tale sentenza ha lasciato espressamente aperto il caso
in cui un procedimento penale non possa o non possa più essere aperto
(cfr. DTF 106 IV 117 in fondo). Orbene, la stessa CCRP afferma che un
procedimento penale nei confronti di X. non può da tempo più essere aperto,
essendo l'azione penale prescritta dal 1973. L'applicazione del principio
seguito dalla CCRP appare particolarmente poco convincente in un caso
come il presente, in cui il diffamato non è stato neppure interrogato, ad
alcun titolo, dall'autorità inquirente. Né vale a dire, come sembra fare
la CCRP, che tale circostanza è irrilevante, dato che l'azione penale nei
confronti di X. sarebbe stata comunque estinta al momento dell'inchiesta
contro la società Y. sicché la macchina della giustizia avrebbe girato
a vuoto e l'eventuale procedimento avrebbe fatalmente dovuto concludersi
con un'assoluzione o con un abbandono.

    La tesi seguita dalla CCRP e dalla Procura pubblica non può fondarsi
su dei "se" o dei "ma". X. non è mai stato interrogato. Egli non è
mai stato parte del procedimento penale relativo alle violazioni del
DAFE. La Procura pubblica sottocenerina non l'ha mai scagionato prima
che fossero state fatte le dichiarazioni incriminate. Il fatto che non
l'abbia perseguito non significa affatto che vi sia stata una decisione
formale di non perseguirlo. Sul piano procedurale il caso di X. non è stato
esaminato; è inconferente dire che, se lo fosse stato, egli sarebbe stato
assolto o avrebbe beneficiato di un non luogo a procedere. Prescindendo
dall'intervenuta prescrizione dell'eventuale reato a cui si riferiscono
le dichiarazioni incriminate, nulla può dirsi di preciso, né contro né
a favore di X. in relazione con detto reato. Non vi è in alcun modo una
"res judicata" o altra decisione penale che possa giustificare un diniego
di esaminare (per la prima volta) se nella falsità obiettiva commessa
da X. potesse ravvisarsi un reato sia pure prescritto, o, ciò che è lo
stesso, se X. abbia commesso consapevolmente la falsità rinfacciatagli
nelle dichiarazioni incriminate. La "ratio" di cui a DTF 106 IV 117 è
quella di evitare al diffamato a cui si rimprovera la commissione di un
reato di dover sottostare, in condizioni per lui sfavorevoli, ad un nuovo
procedimento penale. Poiché manca nella fattispecie un procedimento penale
a carico di X. e poiché giammai prima delle dichiarazioni incriminate è
stato formalmente deciso di non procedere nei suoi confronti, e poiché il
medesimo mai è stato neppure interrogato, manca il necessario presupposto
della citata giurisprudenza, come l'ha esattamente relevato la difesa
del ricorrente.

    Ne segue che le disquisizioni relative agli effetti procedurali
della prescrizione, all'inammissibilità delle censure concernenti la
procedura cantonale, ecc., cadono nel vuoto. Può solo essere osservato,
a titolo meramente abbondanziale, che, per le ragioni esposte nel
ricorso, il richiamo al diritto germanico non appare concludente, dato
che lo stesso commentario invocato dalla CCRP dichiara il principio da
questa seguito inapplicabile nel caso di estinzione dell'azione penale
per prescrizione. Inoltre, nulla vieterebbe di considerare in sede di
ricorso per cassazione a titolo pregiudiziale il diritto cantonale,
quando ciò fosse indispensabile per applicare una norma o un principio
del diritto federale. I principi contenuti in DTF 106 IV 117 e 101 IV
292 non possono d'altronde dipendere dalle soluzioni procedurali scelte
dai Cantoni in materia di estinzione dell'azione penale è quindi vano
discettare al riguardo per sapere, in particolare, se ai fini di cui
trattasi determinante debba essere l'assoluzione o se sia sufficiente
altra forma d'estinzione del processo.