Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 478



109 II 478

100. Estratto della sentenza 28 settembre 1983 della I Corte civile nella
causa X. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del
Ticino (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Gebühren für die Ausstellung von Handelsregisterauszügen (Art. 929
OR, Art. 9 HRegV, Art. 9 Ziff. 6 Gebührentarif für das Handelsregister,
SR 221.411.1).

    Grundsätze für die Gebührenerhebung im Gebiet des Handelsregisters. Die
Gebühr für einen Handelsregisterauszug über eine Aktiengesellschaft
darf nicht nach der Höhe des Aktienkapitals bemessen werden, da diese
keinen Bezug zum Wert der vom Amt erbrachten Dienstleistung hat. Besteht
der Auszug aus einem einzigen Blatt, das auf Vor- und Rückseite einen
fotokopierten, beglaubigten Text aufweist, so ist im Rahmen des geltenden
Tarifs eine Gebühr von höchstens Fr. 30.- zulässig.

Sachverhalt

    A.- L'avvocato X. ha chiesto il 24 gennaio 1983 all'Ufficio del
registro di commercio di Bellinzona gli estratti del registro di commercio
concernenti le società anonime Y. e Z. L'Ufficio ha inviato gli estratti,
consistenti in due fogli (fotocopiati su entrambi i lati) identici alle
schede del registro principale e muniti di autentica, riscuotendo contro
rimborso una tassa complessiva di Fr. 150.- più Fr. 5.- per spese postali
e telefoniche. Insorto l'11 febbraio 1983 al Dipartimento di giustizia
quale autorità di vigilanza sul registro di commercio, l'avvocato X. si
è visto accogliere parzialmente il ricorso e ridurre la tassa a Fr. 110.-.

    B.- Il 9 maggio 1983 l'avvocato X. ha introdotto al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo in cui propone l'annullamento della
decisione dipartimentale e il prelievo di una tassa limitata a Fr. 30.-
per estratto. Il Dipartimento cantonale di giustizia conclude per la
reiezione del ricorso; il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ne domanda invece l'accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) L'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di
commercio, la procedura, le tasse e le vie di ricorso sono disciplinate dal
Consiglio federale per via d'ordinanza (art. 929 cpv. 1 CO). Le tasse
devono essere proporzionate all'importanza economica dell'impresa
(cpv. 2). La relativa tariffa, promulgata dal Consiglio federale il 3
dicembre 1954 (RS 221.411.1), prescrive all'art. 9 n. 6 (testo vigente
dal 1o gennaio 1983: RU 1982 pag. 2001) una tassa per copie di atti e per
estratti del registro da Fr. 4.- a Fr. 90.-; non precisa secondo quali
criteri la tassa debba essere calcolata.

    b) In materia di estratti del registro di commercio gli ufficiali
ticinesi dei registri hanno concordato una tariffa uniforme che prevede,
per il rilascio di estratti riguardanti società anonime, tasse stabilite
in base al capitale sociale delle rispettive società. Le tasse ammontano,
in particolare,
   a Fr. 30.- quando il capitale sociale non supera Fr.   200'000.-,
   a Fr. 50.- quando il capitale sociale non supera Fr. 1'000'000.-,
   a Fr. 60.- quando il capitale sociale non supera Fr. 5'000'000.-,
   a Fr. 75.- quando il capitale sociale non supera Fr. 10'000'000.-,
   e a Fr. 90.- quando il capitale sociale supera   Fr. 10'000'000.-.

    Il Dipartimento cantonale di giustizia si è attenuto a questa regola,
fissando la tassa per l'estratto della società anonima Y. (capitale
sociale Fr. 1'000'000.-) a Fr. 50.- e la tassa per l'estratto della
società anonima Z. (capitale sociale Fr. 2'000'000.-) a Fr. 60.-. Il
ricorrente sostiene che questi prelievi, assimilabili a tasse di
cancelleria, risulterebbero eccessivi e violerebbero il principio della
copertura dei costi.

Erwägung 2

    2.- (Cognizione del Tribunale federale.)

Erwägung 3

    3.- Le "tasse" menzionate dall'art. 929 cpv. 1 CO soggiacciono,
come tali, ai principi della legalità, della proporzionalità e della
parità di trattamento (DTF 107 Ia 33 consid. 2b, 103 Ia 80, 85 e 230,
99 III 78 consid. 5b).

    a) La delega legislativa istituita dall'art. 929 cpv. 1 CO costituisce
una base legale sufficiente, quantunque non indichi l'ammontare delle
tasse previste; la riscossione degli emolumenti è limitata, infatti, dai
principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, desunti entrambi
dal principio della proporzionalità (DTF 106 Ia 251). Circa il principio
della parità di trattamento, nulla induce a ravvisarne una trasgressione,
né il ricorrente si duole in proposito.

    b) Il ricorrente lamenta invece la violazione del principio della
copertura dei costi. A torto. Il rispetto di questa massima dev'essere
verificato considerando, da un lato, l'introito globale delle tasse
e, dall'altro, l'insieme delle spese inerenti alla prestazione
amministrativa (DTF 103 Ia 230). L'autorità cantonale assevera - e
l'autorità federale conferma implicitamente - che il gettito complessivo
delle tasse prelevate in materia di registro di commercio non permette
ai relativi uffici ticinesi di sopperire alla totalità delle loro
spese. Del resto il ricorrente nemmeno pretende il contrario. È vero
che, ove non sia sorretta da una formale base giuridica, una tassa di
cancelleria non deve eccedere l'equivalente di un modico compenso per
un semplice servizio amministrativo, escluse dal costo del servizio le
spese generali d'amministrazione (DTF 107 Ia 32 consid. 2c). Le tasse
controverse, tuttavia, hanno il conforto di una base legale espressa:
di conseguenza possono comprendere, come le altre tasse in genere, una
partecipazione ai costi generali d'amministrazione.

    c) Il principio dell'equivalenza esige che una tassa amministrativa
non sia in manifesta sproporzione con il servizio reso al cittadino
(DTF 107 Ia 33 consid. 2d con richiami). Ciò non significa che una
tariffa non possa tener conto della capacità finanziaria dell'utente
e del suo interesse alla prestazione amministrativa, giacché una tassa
proporzionale al valore dell'operazione può giustificarsi in funzione del
diverso interesse economico del privato al servizio amministrativo (DTF
103 Ia 80). Comunque sia, il criterio adottato dall'autorità ticinese per
determinare l'entità degli emolumenti in materia di registro di commercio
non rispetta il principio dell'equivalenza. Il diritto del cittadino di
ottenere estratti del registro di commercio (art. 9 ORC) discende dalla
pubblicità che la legge assicura al registro stesso (art. 930 CO). Ora,
se l'estratto si riferisce a una società anonima, il capitale sociale di
quest'ultima non è in relazione alcuna con l'interesse del richiedente
all'ottenimento dell'estratto, né con la capacità contributiva di costui,
né con il costo della prestazione per lo Stato. Il criterio concordato
dagli ufficiali ticinesi dei registri non rappresenta un parametro idoneo
per definire l'ammontare della tassa. Il Dipartimento federale di giustizia
e polizia osserva a giusto titolo che - interpretato conformemente alla
Costituzione - l'art. 929 cpv. 2 CO non può riferirsi alle tasse prelevate
per un estratto del registro di commercio.

    È evidente che l'Ufficio del registro di commercio non può valutare
la capacità contributiva di un richiedente o il valore economico del
servizio reso al medesimo. L'unico criterio oggettivo per determinare la
tassa applicabile al rilascio di un estratto del registro di commercio
rimane, dunque, l'importanza della prestazione amministrativa. Qualora
l'estratto consista in fotocopie certificate conformi, il numero di
pagine fotostatiche appare un criterio pienamente idoneo per fissare la
tassa. Dato però che la tariffa federale contiene soltanto limiti minimi
e massimi, l'autorità cantonale è libera di considerare accessoriamente
altri elementi suscettibili di influire sul costo del servizio, sempre
ch'essi siano elementi oggettivi.

    d) Nel caso in esame il criterio applicato dall'autorità ticinese per
determinare l'entità delle tasse in materia di estratti del registro di
commercio non si trova in un rapporto ragionevole con l'importanza della
prestazione amministrativa. Quanto all'ammontare della tassa in sé, gioverà
ricordare che il Tribunale federale, pronunciandosi sulla riscossione
di tasse cantonali, ha già avuto modo di decidere che un emolumento di
Fr. 2.- per fotocopia viola il principio dell'equivalenza ove le fotocopie
eseguite siano numerose (DTF 107 Ia 29; si confronti altresì l'art. 7
della tariffa vigente in tema d'esecuzioni e fallimenti, RS 281.35). Nella
specie, oltre al costo delle fotocopie, occorrerà tener calcolo della
spesa necessaria per l'attestazione di autenticità; con la tassa, quindi,
il richiedente può essere chiamato a contribuire a una parte dei costi
amministrativi derivanti dalla tenuta del registro, il cui scopo è anche
quello di far conoscere a terzi, attraverso l'esattezza e la pubblicità
delle iscrizioni, lo statuto giuridico di un'impresa esercitata in forma
commerciale (DTF 104 Ib 322 consid. 2a; v. inoltre DTF 108 II 129).

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fornisce, nella
risposta al ricorso, indicazioni sul modo in cui la tariffa federale è
applicata in alcuni Cantoni: tale elemento permette di valutare i limiti
di un rapporto ragionevole fra tassa e prestazione amministrativa. Nessun
Cantone riscuote, per un estratto del registro di commercio consistente in
un foglio fotocopiato sui due lati, una tassa superiore a Fr. 30.-. Per una
prestazione simile questa somma, avuto riguardo di tutte le circostanze,
deve essere ritenuta il massimo applicabile nel quadro dell'attuale
tariffa. Diversamente la tassa renderebbe difficile - se non pressoché
impossibile - l'uso di un istituto del diritto privato federale e
porterebbe a un'applicazione troppo difforme della tariffa federale
in Svizzera.

    Se ne conclude che la causa deve essere rinviata all'autorità di
vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, non potendo il
Tribunale federale sostituirsi all'istanza di secondo grado e statuire
anche sul margine d'apprezzamento che le compete (art. 114 cpv. 2 OG).

Erwägung 4

    4.- (Spese processuali e ripetibili.)

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa
è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.